CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 854/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
quale titolare della Ditta individuale CAFFE' DI MAURO C.F._1
con sede in Catania, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato
Gianfranco Todaro, elettivamente domiciliato presso il suo, in Catania, via M.R.
Imbriani n. 149
APPELLANTE
CONTRO
- con sede legale in IE EO (P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa per procura in P.IVA_1
atti, dall'avvocato Davide Giugno, elettivamente domiciliata nel suo studio, in
Catania, via Ruggero Settimo n. 22
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 396/2023 pubblicata il 20.1.2023, resa nel procedimento n. 11569/2019 R.G., definitivamente pronunciando, dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il primo giudice ha specificato che, seppure la notifica dell'opposizione è stata effettuata entro i canonici 40 giorni,
(notifica del d.i. 6.6.2019, notifica dell'opposizione 13.7.2019) l'opposizione è stata però iscritta a ruolo il 24.7.2019, oltre i 40 giorni detti e menziona giurisprudenza. Il
primo giudice compensava interamente le spese.
Ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
26.6.2023 e notificato nei termini.
Si è costituito ed ha domandato in via principale dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, comunque il rigetto, in via subordinata rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo oltre spese di lite.
È stata esperita CTU avente ad oggetto l'autografia o meno della sottoscrizione del contratto da parte di . Parte_1
All'udienza del 7.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello per tardività
dell'opposizione.
Sostiene Di Mauro che il Giudice di prime è incorso in palese errore in quanto nel caso de quo non trova applicazione il rito locatizio trattandosi non già di
2 locazione/comodato di un immobile o di un'azienda (art. 447 bis cpc) bensì di noleggio di macchine elettroniche per il gioco. Quindi l'opposizione è tempestiva poiché è stata introdotta con citazione in giudizio notificata entro il termine di 40 gg.
dalla data di notifica del medesimo e quindi iscritta a ruolo
Quanto al merito, si deduce che la pretesa al pagamento di euro 24.400,00 quale controvalore delle slot machine danneggiate è sfornita di prova trattandosi di richiesta risarcitoria extra contrattuale che non può essere suffragata dalla mera produzione del contratto essendovi opposizione al d.i.
Nel caso a mani le slot hanno subìto un lieve danno che si può ripristinare e sono riutilizzabili, pertanto risulta insensato che sia imputato all'appellante il controvalore nuovo delle stesse, anche questo peraltro non dimostrato ma solo indicato in contratto unilateralmente da CP_1
Si tratta di una penale (euro 4.000,00 a macchinetta) che può ridursi equamente dal giudice se la stessa appaia eccessiva, manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della parte che doveva ricevere una determinata prestazione, come è
nella specie.
Prosegue l'appellante che nel contratto in questione è prevista un'ulteriore clausola penale di euro 5.000,00 per qualsiasi ipotesi di inadempimento, che si cumula con quella già cennata.
Ancora, deduce che sfornita di prova è anche la somma di euro 12.000,00 Pt_1
che sarebbe pari alla provvista presente nelle slot machine, prova a carico del preteso creditore nella sede oppositiva.
3 Ancora, sostiene l'inesistenza del contratto, in quanto egli è venuto a Pt_1
conoscenza dello stesso dal fascicolo telematico del procedimento monitorio, non lo ha mai sottoscritto e ne disconosce la firma: poiché l'impresa del è Pt_1
individuale e non sono previsti organi sociali pertanto non può effettuarsi la comparazione con la documentazione sottoscritta nell'ambito dell'attività degli stessi.
La non veridicità della sottoscrizione si evince anche dalla circostanza che Pt_1
sia non vedente, giusti certificati di invalidità allegati al fascicolo di prime cure, per cui la firma deve essere apposta in presenza di persona di sua fiducia ovvero di due testimoni.
Ancora, afferma che non avrebbe sottoscritto il contratto in quanto Pt_1
contiene clausole particolarmente onerose (installazione di antifurto e stipula di polizza assicurativa per furto o danneggiamento.
Qualora l'appellata reiteri la richiesta della prova per testi, questa difesa la contesta integralmente in quanto l'autenticità della firma non può essere accertata da una prova testimoniale. eccepisce altresì l'inammissibilità del capitolo 3 in Pt_1
quanto valutativo e del capitolo 4 in quanto negativo.
Tornando agli incassi presenti nelle slot, pari a 12.000,00, che si evincerebbe dalla denuncia presentata dal il 27.6.2018, essa è stata estorta dall'appellata: ella Pt_1
ha assicurato che non avrebbe chiesto all'appellante alcuna somma, invitandolo a presentare una denuncia e a dichiarare che la provvista presente al momento del furto
4 fosse pari ad €. 12.000,00, e ciò per lucrare il rimborso di tale somma da parte dell'assicurazione. In ogni caso il non poteva conoscere l'incasso delle Pt_1
slot e comunque vi era una consistenza di poche centinaia di euro.
Pertanto si reitera la richiesta di annullamento della denuncia in questione in quanto
è stato perpetuato un inganno chiaro ed inequivocabile.
Di Mauro deduce poi la nullità delle clausole n. 4.7, 4.10 e 13 delle Condizioni
Generali previste nel contratto, che travolgono la validità dell'intero negozio giuridico in quanto, seppure controparte affermi essere state sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le firme nel contratto de quo sono apocrife, come ampiamente argomentato e comunque la relativa sottoscrizione non può ritenersi valida, posto che tali clausole sono state richiamate insieme ad altre, non vessatorie, senza garanzia verso le clausole a lui sfavorevoli.
Inoltre si eccepisce la violazione dell'art. 22 del contratto di noleggio da parte della che prevede la proposizione di trattative stragiudiziali tra le parti al CP_1
fine di evitare il contenzioso, ma ciò non è stato attivato da CP_1
Infine, chiede che l'appellato sia condannata al pagamento delle spese del Pt_1
giudizio di prime cure anche nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale.
L'appello è fondato, limitatamente alla questione concernente il rito applicabile e quindi l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso a mani, osserva la Corte, non si tratta di controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, come previsto dall'articolo
5 Quindi si applica l'ordinario giudizio di cognizione, come richiesto in primo grado dall'odierno appellante, sia in note integrative che in quelle conclusionali.
Da tanto deriva che il giudizio di primo grado instaurato da è stato Pt_1
tempestivamente incardinato in quanto la citazione è stata notificata entro i 40 giorni
(13.7.2019) dalla notifica del decreto ingiuntivo (6.6.2019)
Ancora, pare opportuno alla Corte affrontare la questione dell'inesistenza del contratto, ovvero alla mancata sottoscrizione, ovvero ancora apocrifa, che appare preliminare alle altre, di stretto merito.
Al riguardo la Corte ha disposto CTU a seguito del disconoscimento e della verificazione richiesta dalle parti e la dott.ssa ha accertato che la Per_1
sottoscrizione ivi apposta è del sig. . Ciò attraverso un'analisi puntuale sia Pt_1
delle sottoscrizioni di comparazione che di quella rilasciata alla medesima ausiliaria dal , con numerosi accostamenti delle firme e considerazioni di dettaglio, Pt_1
specifiche della materia, contenute nelle quaranta pagine della consulenza datata
28.3.2025. Nessuna osservazione ha presentato mentre quelle di Pt_1 CP_1
concordano con il risultato della dott.ssa . Per_1
Da tanto discende l'esistenza di un contratto regolarmente stipulato e posto in esecuzione dall'appellante e quindi la Corte può, a questo punto, esaminare le questioni di merito, principiando da quella relativa alla somma ingiunta quale
“tantundem” delle slot machines oggetto di noleggio non restituite ovvero non funzionanti.
6 La Corte osserva che all'articolo 4, punto 7, del contratto le parti hanno previsto, per il caso di furto o danno, quindi anche ad opera di terzi, il pagamento di euro 4.000,00
oltre IVA per ciascuna slot.
Trattandosi di inadempimento contrattuale la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533; Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3587; 12/10/2018, n. 25584). Tale principio,
com'è noto, è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 21/ 05/2019, n. 13685; Cass., Sez. III, 20/01/2015,
n. 826; 12/02/2010, n. 3373). Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina
7 del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass., Sez. II,
29/01/1999, n. 807; 11/08/1997, n. 7476).
Nel caso a mani, prosegue quindi la Corte, incombeva sull'ingiunto, odierno appellante, provare di avere restituito le slot machines e che esse erano in buone condizioni, mentre ha asserito, labialmente, che le stesse si potevano Pt_1
riparare e quindi utilizzare.
Diversamente da quanto deduce l'appellante, osserva ancora questa Corte, la clausola che prevede il risarcimento in questione (euro 4.000,00 a slot machine) non costituisce una penale che si cumula con quella, pari a 5.000,00 euro, prevista dall'articolo 13 del contratto.
Passando alla questione relativa alla somma di euro 12.000,00 contenuta nelle slot machines al momento del furto, si duole che le dichiarazioni rese alla Pt_1
Polizia in sede di denuncia sarebbero state estorte da per lucrare il CP_1
risarcimento con l'assicurazione (punto 4.10 del contratto), ma di ciò non dà alcuna prova, lo afferma solo labialmente. Né ha sporto denuncia penale. Pt_1
Per ciò che concerne, invece, euro 5.000,00 oggetto dell'articolo 13 del contratto,
essi sono stati concordati quale clausola penale dalle parti per il caso di inadempimento o anche solo ritardo e questa Corte non ritiene vi siano ragioni per procedere a riduzione dell'importo consensualmente stabilito tra le parti.
8 Quanto alla vessatorietà delle clausole, in realtà le stesse sono state sottoscritte due volte, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., con specifico riferimento anche a tutte le clausole che hanno formato oggetto di ingiunzione (4.7, 4.10 e 13).
Infine, quanto alla violazione dell'articolo 22, relativa alla composizione extragiudiziale della controversia, in realtà ha intrapreso la procedura di CP_1
mediazione, esitata negativamente, per cui non può imputarsi alla medesima inosservanza o inazione.
Quanto alle spese, la questione rimane assorbita dalla relativa regolazione, che segue.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di Parte_1
ed a favore di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
7.616,00 di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
9 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 854/2023 RG
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, con sentenza n. 396/2023 pubblicata il 20.1.2023, così dispone:
1) lo accoglie parzialmente e dichiara ammissibile e tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
2) lo rigetta per il resto e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a pagare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di lite quantificate in complessivi euro 7.616,00,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
447 bis cpc, bensì di contratto di noleggio ovvero di locazione di cose mobili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 854/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
quale titolare della Ditta individuale CAFFE' DI MAURO C.F._1
con sede in Catania, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato
Gianfranco Todaro, elettivamente domiciliato presso il suo, in Catania, via M.R.
Imbriani n. 149
APPELLANTE
CONTRO
- con sede legale in IE EO (P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa per procura in P.IVA_1
atti, dall'avvocato Davide Giugno, elettivamente domiciliata nel suo studio, in
Catania, via Ruggero Settimo n. 22
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 396/2023 pubblicata il 20.1.2023, resa nel procedimento n. 11569/2019 R.G., definitivamente pronunciando, dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il primo giudice ha specificato che, seppure la notifica dell'opposizione è stata effettuata entro i canonici 40 giorni,
(notifica del d.i. 6.6.2019, notifica dell'opposizione 13.7.2019) l'opposizione è stata però iscritta a ruolo il 24.7.2019, oltre i 40 giorni detti e menziona giurisprudenza. Il
primo giudice compensava interamente le spese.
Ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
26.6.2023 e notificato nei termini.
Si è costituito ed ha domandato in via principale dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, comunque il rigetto, in via subordinata rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo oltre spese di lite.
È stata esperita CTU avente ad oggetto l'autografia o meno della sottoscrizione del contratto da parte di . Parte_1
All'udienza del 7.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello per tardività
dell'opposizione.
Sostiene Di Mauro che il Giudice di prime è incorso in palese errore in quanto nel caso de quo non trova applicazione il rito locatizio trattandosi non già di
2 locazione/comodato di un immobile o di un'azienda (art. 447 bis cpc) bensì di noleggio di macchine elettroniche per il gioco. Quindi l'opposizione è tempestiva poiché è stata introdotta con citazione in giudizio notificata entro il termine di 40 gg.
dalla data di notifica del medesimo e quindi iscritta a ruolo
Quanto al merito, si deduce che la pretesa al pagamento di euro 24.400,00 quale controvalore delle slot machine danneggiate è sfornita di prova trattandosi di richiesta risarcitoria extra contrattuale che non può essere suffragata dalla mera produzione del contratto essendovi opposizione al d.i.
Nel caso a mani le slot hanno subìto un lieve danno che si può ripristinare e sono riutilizzabili, pertanto risulta insensato che sia imputato all'appellante il controvalore nuovo delle stesse, anche questo peraltro non dimostrato ma solo indicato in contratto unilateralmente da CP_1
Si tratta di una penale (euro 4.000,00 a macchinetta) che può ridursi equamente dal giudice se la stessa appaia eccessiva, manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della parte che doveva ricevere una determinata prestazione, come è
nella specie.
Prosegue l'appellante che nel contratto in questione è prevista un'ulteriore clausola penale di euro 5.000,00 per qualsiasi ipotesi di inadempimento, che si cumula con quella già cennata.
Ancora, deduce che sfornita di prova è anche la somma di euro 12.000,00 Pt_1
che sarebbe pari alla provvista presente nelle slot machine, prova a carico del preteso creditore nella sede oppositiva.
3 Ancora, sostiene l'inesistenza del contratto, in quanto egli è venuto a Pt_1
conoscenza dello stesso dal fascicolo telematico del procedimento monitorio, non lo ha mai sottoscritto e ne disconosce la firma: poiché l'impresa del è Pt_1
individuale e non sono previsti organi sociali pertanto non può effettuarsi la comparazione con la documentazione sottoscritta nell'ambito dell'attività degli stessi.
La non veridicità della sottoscrizione si evince anche dalla circostanza che Pt_1
sia non vedente, giusti certificati di invalidità allegati al fascicolo di prime cure, per cui la firma deve essere apposta in presenza di persona di sua fiducia ovvero di due testimoni.
Ancora, afferma che non avrebbe sottoscritto il contratto in quanto Pt_1
contiene clausole particolarmente onerose (installazione di antifurto e stipula di polizza assicurativa per furto o danneggiamento.
Qualora l'appellata reiteri la richiesta della prova per testi, questa difesa la contesta integralmente in quanto l'autenticità della firma non può essere accertata da una prova testimoniale. eccepisce altresì l'inammissibilità del capitolo 3 in Pt_1
quanto valutativo e del capitolo 4 in quanto negativo.
Tornando agli incassi presenti nelle slot, pari a 12.000,00, che si evincerebbe dalla denuncia presentata dal il 27.6.2018, essa è stata estorta dall'appellata: ella Pt_1
ha assicurato che non avrebbe chiesto all'appellante alcuna somma, invitandolo a presentare una denuncia e a dichiarare che la provvista presente al momento del furto
4 fosse pari ad €. 12.000,00, e ciò per lucrare il rimborso di tale somma da parte dell'assicurazione. In ogni caso il non poteva conoscere l'incasso delle Pt_1
slot e comunque vi era una consistenza di poche centinaia di euro.
Pertanto si reitera la richiesta di annullamento della denuncia in questione in quanto
è stato perpetuato un inganno chiaro ed inequivocabile.
Di Mauro deduce poi la nullità delle clausole n. 4.7, 4.10 e 13 delle Condizioni
Generali previste nel contratto, che travolgono la validità dell'intero negozio giuridico in quanto, seppure controparte affermi essere state sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le firme nel contratto de quo sono apocrife, come ampiamente argomentato e comunque la relativa sottoscrizione non può ritenersi valida, posto che tali clausole sono state richiamate insieme ad altre, non vessatorie, senza garanzia verso le clausole a lui sfavorevoli.
Inoltre si eccepisce la violazione dell'art. 22 del contratto di noleggio da parte della che prevede la proposizione di trattative stragiudiziali tra le parti al CP_1
fine di evitare il contenzioso, ma ciò non è stato attivato da CP_1
Infine, chiede che l'appellato sia condannata al pagamento delle spese del Pt_1
giudizio di prime cure anche nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale.
L'appello è fondato, limitatamente alla questione concernente il rito applicabile e quindi l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso a mani, osserva la Corte, non si tratta di controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, come previsto dall'articolo
5 Quindi si applica l'ordinario giudizio di cognizione, come richiesto in primo grado dall'odierno appellante, sia in note integrative che in quelle conclusionali.
Da tanto deriva che il giudizio di primo grado instaurato da è stato Pt_1
tempestivamente incardinato in quanto la citazione è stata notificata entro i 40 giorni
(13.7.2019) dalla notifica del decreto ingiuntivo (6.6.2019)
Ancora, pare opportuno alla Corte affrontare la questione dell'inesistenza del contratto, ovvero alla mancata sottoscrizione, ovvero ancora apocrifa, che appare preliminare alle altre, di stretto merito.
Al riguardo la Corte ha disposto CTU a seguito del disconoscimento e della verificazione richiesta dalle parti e la dott.ssa ha accertato che la Per_1
sottoscrizione ivi apposta è del sig. . Ciò attraverso un'analisi puntuale sia Pt_1
delle sottoscrizioni di comparazione che di quella rilasciata alla medesima ausiliaria dal , con numerosi accostamenti delle firme e considerazioni di dettaglio, Pt_1
specifiche della materia, contenute nelle quaranta pagine della consulenza datata
28.3.2025. Nessuna osservazione ha presentato mentre quelle di Pt_1 CP_1
concordano con il risultato della dott.ssa . Per_1
Da tanto discende l'esistenza di un contratto regolarmente stipulato e posto in esecuzione dall'appellante e quindi la Corte può, a questo punto, esaminare le questioni di merito, principiando da quella relativa alla somma ingiunta quale
“tantundem” delle slot machines oggetto di noleggio non restituite ovvero non funzionanti.
6 La Corte osserva che all'articolo 4, punto 7, del contratto le parti hanno previsto, per il caso di furto o danno, quindi anche ad opera di terzi, il pagamento di euro 4.000,00
oltre IVA per ciascuna slot.
Trattandosi di inadempimento contrattuale la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533; Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3587; 12/10/2018, n. 25584). Tale principio,
com'è noto, è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 21/ 05/2019, n. 13685; Cass., Sez. III, 20/01/2015,
n. 826; 12/02/2010, n. 3373). Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina
7 del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass., Sez. II,
29/01/1999, n. 807; 11/08/1997, n. 7476).
Nel caso a mani, prosegue quindi la Corte, incombeva sull'ingiunto, odierno appellante, provare di avere restituito le slot machines e che esse erano in buone condizioni, mentre ha asserito, labialmente, che le stesse si potevano Pt_1
riparare e quindi utilizzare.
Diversamente da quanto deduce l'appellante, osserva ancora questa Corte, la clausola che prevede il risarcimento in questione (euro 4.000,00 a slot machine) non costituisce una penale che si cumula con quella, pari a 5.000,00 euro, prevista dall'articolo 13 del contratto.
Passando alla questione relativa alla somma di euro 12.000,00 contenuta nelle slot machines al momento del furto, si duole che le dichiarazioni rese alla Pt_1
Polizia in sede di denuncia sarebbero state estorte da per lucrare il CP_1
risarcimento con l'assicurazione (punto 4.10 del contratto), ma di ciò non dà alcuna prova, lo afferma solo labialmente. Né ha sporto denuncia penale. Pt_1
Per ciò che concerne, invece, euro 5.000,00 oggetto dell'articolo 13 del contratto,
essi sono stati concordati quale clausola penale dalle parti per il caso di inadempimento o anche solo ritardo e questa Corte non ritiene vi siano ragioni per procedere a riduzione dell'importo consensualmente stabilito tra le parti.
8 Quanto alla vessatorietà delle clausole, in realtà le stesse sono state sottoscritte due volte, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., con specifico riferimento anche a tutte le clausole che hanno formato oggetto di ingiunzione (4.7, 4.10 e 13).
Infine, quanto alla violazione dell'articolo 22, relativa alla composizione extragiudiziale della controversia, in realtà ha intrapreso la procedura di CP_1
mediazione, esitata negativamente, per cui non può imputarsi alla medesima inosservanza o inazione.
Quanto alle spese, la questione rimane assorbita dalla relativa regolazione, che segue.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di Parte_1
ed a favore di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
7.616,00 di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
9 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 854/2023 RG
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, con sentenza n. 396/2023 pubblicata il 20.1.2023, così dispone:
1) lo accoglie parzialmente e dichiara ammissibile e tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
2) lo rigetta per il resto e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a pagare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di lite quantificate in complessivi euro 7.616,00,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
447 bis cpc, bensì di contratto di noleggio ovvero di locazione di cose mobili.