Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
L' aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.).
Commentari • 2
- 1. Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 57234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57234 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
5 7234-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1645 Domenico Carcano UP 09/11/2017 Maurizio Gianesini R.G.N. 42629/2017 Andrea Tronci Laura Scalia · Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De FE MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2017 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 aprile 2017, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Prato che aveva condannato MA De FE alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi in data 10 maggio 2010 mediante calci, pugni e spintoni in danno di due militari dell'Arma dei Carabinieri,M mentre procedevano nei suoi confronti a perquisizione personale, anche ritenendo sussistente l'aggravante di cui agli artt. 585 e 576, n.
5-bis, cod. pen.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, l'avvocato Francesco Mandarano, quale difensore di fiducia di MA De FE, formulando due motivi, tra loro connessi, con i quali si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 585 e 576, n.
5-bis, cod. pen., nonché violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avendo riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui agli artt. 585 e 576, n.
5-bis, cod. pen. Si deduce che, in riferimento al reato di lesioni, non è configurabile l'aggravante in questione perché l'aggressione ad un soggetto qualificato è già elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, alla realizzazione del quale le lesioni sono finalisticamente dirette. Si aggiunge che, ove si ritenga configurabile l'aggravante di cui agli artt. 585 e 576, n.
5-bis, cod. pen. in relazione al reato di lesioni e contestualmente il reato di cui all'art. 337 cod. pen., si porrebbe due volte a carico dell'imputato la medesima condotta;
del resto, per queste ragioni la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen. al reato di lesioni commesso nel contesto di una condotta di resistenza a pubblico ufficiale (si cita Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv. 246477). CONSIDERATO IN DIRITTO concernenti esclusivamente la1. Le censure esposte nel ricorso, configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen., in relazione al delitto di lesione personale volontaria contestato unitamente a quello di resistenza a pubblico ufficiale, sono infondate, per le ragioni di seguito precisate.
2. L'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen., prevede una circostanza aggravante per il delitto di omicidio «se il fatto [...] è commesso [...] contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio». Tale circostanza si applica anche con riferimento al delitto di lesione personale, a norma degli artt. 582 e 585 cod. pen.
2.1. L'argomento esposto dal ricorrente per escludere l'applicabilità della circostanza appena indicata nel caso di lesione in danno di pubblico ufficiale, quando è contestato (e sussiste) anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è quello di evitare che uno stesso fatto sia addebitato a carico dell'imputato per 2 due volte. A tal fine, si richiama l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen. (costituita dall'«avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [...]») al reato di lesioni consumato nel contesto di una condotta di resistenza a pubblico ufficiale, proprio sul rilievo che il fatto in cui si sostanzia tale circostanza già integra un elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. L'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, però, allo stato, risulta minoritario e risalente (per questo orientamento la più prossima pronuncia massimata risulta proprio Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv. 246477). In effetti, le più recenti decisioni affermano la configurabilità dell'aggravante del fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale in riferimento al reato di lesione personale pur in presenza di una condotta di resistenza a pubblico ufficiale, e l'ammissibilità del concorso tra le due fattispecie incriminatrici, osservando che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali (cfr., per questo orientamento, tra le tante: Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256539; Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810).
2.2. L'esclusione della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen., in relazione al delitto di lesione personale volontaria, quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non sembra poter essere affermata nemmeno richiamando la pronuncia secondo cui l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale assorbe necessariamente la circostanza in questione (così Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, Almi, Rv. 263913). Questa decisione, infatti, ha affermato l'incompatibilità tra reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5 bis), cod. pen. riferita al concomitante delitto di cui all'art. 582 cod. pen. non in linea generale, ma con specifico riguardo all'ipotesi in cui sia prospettato il nesso teleologico tra le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale.
2.3. Vi è poi da svolgere una considerazione ulteriore, che sembra autonomamente risolutiva ai fini della questione in esame. La circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen. introduce un elemento specializzante con riferimento al destinatario della condotta di resistenza a pubblico ufficiale: invero, mentre l'art. 337 cod. pen. ha riguardo alle condotte indirizzate «a un pubblico ufficiale o a un incaricato di 3 hi pubblico servizio», l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen. ha ad oggetto il fatto commesso contro una specifica, e ben delimitata, categoria di pubblici ufficiali, e precisamente «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza». Inoltre, la circostanza di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen., anche quando si applica al delitto di lesione personale, costituisce, per effetto di quanto dispone l'art. 585 cod. pen., aggravante ad effetto speciale, a differenza, tra l'altro, di quella di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., ed è quindi espressiva di un giudizio di disvalore "rafforzato" per i fatti commessi in danno di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, rispetto a quelli commessi in danno degli altri pubblici ufficiali. In conseguenza di tali rilievi, appare corretto ritenere che lo specifico apprezzamento di disvalore espresso dall'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen. in riferimento alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, non può ritenersi assorbito da quello rilevato dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen., concernente condotte oppositive nei confronti di qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio.
3. All'infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Antonio Corbo Antoni Cot DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2017 Il Funzionario Giudiziario Piera ESPOSITO 4