Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2001, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
12 E VARIE DCV E 6 N 8 9 O 1 I / . J Z 0 4 / 25 A 6 I O I R - 2 R T R . B S A R I A . . T P L G T . L E U D U A R REPUBBLICA ITALIA B R. G. N. 9298/98 L B . I E I B A R D R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D T I T T S 4 A E N 1 I E T 3 LA CORTE SUPRIMA CASSAZIONE R S 1 N Rep. I E . E 6 A T S N E TRIBUTARIA- SESION A M Composta da Ud. 18/10/2000 Егои мои CARBONE - Presidente - 0 Vincenzo - Consigliere - PAPA Enrico MERONENT A SOTGIU Simonetta ✓ rel. >> Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: RD ND roacete matifica znamnose belote sul ricorso n. 9298/98 R.G. proposto da intimate. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge,
- Ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MP NI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentate UFFICIO COPIE pro-tempore, con sede in Rieti, via Sacchetti Sassetti n. 14, e
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MP NI in proprio, residente in [...], non costituiti in per diritti L. See giudizio, "2-0 GEN 200 CELLIERE
- Intimati -
per la Cassazione della sentenza n. 1756/97 resa dalla Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " Tributaria Centrale - Sez. n. 24, in data 13/02/97 - 16/04/97 CIVILE E 1 N PIO CAM 0 25 .. 60 1717 N udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Barbieri dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Rieti, sulla base di verifiche fiscali della Guardia di Finanza che aveva rilevato, nei registri contabili della S.a.s di AT NT & C. con sede in Rieti, cancellature ed abrasioni tali da non consentire la lettura delle scritturazioni originali, procedeva ad accertamento induttivo rideterminando il reddito della società per gli anni 1982 e 1983 e conseguentemente, anche quello relativo сква alla quota di partecipazione del socio AT NT. I due accertamenti venivano impugnati con separati ricorsi e la Commissione Tributaria di primo grado mentre rigettava quello relativo alla società per l'anno 1983, accoglieva, invece, quello afferente l'anno 1982, annullando il relativo accertamento dell'Ufficio. La Commissione Tributaria di secondo grado, riuniti i ricorsi relativi all'ILOR 1983 con quelli relativi all'IRPEF, sia per il 1982 che per il 1983, annullava gli accertamenti, ritenendo insussistenti i presupposti perché si potesse far luogo all'accertamento induttivo. La Commissione Tributaria Centrale con la decisione in epigrafe indicata, rigettava, previa loro riunione, i ricorsi proposti dall'Ufficio. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato con ricorso spedito a notifica il 19/05/98, chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza perché 2 emessa in violazione e con falsa applicazione dell'art. 39, comma 2°, DPR n. 600/73 e degli artt. 2219 C.C. e 22 DPR n. 600/73, nonché per omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 62 del D. Legs. n. 546/72, in relazione all'art. 360, comma I°, n.ri 3 e C.p.C.- Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale va rilevata la mancata notifica del ricorso agli intimati. In effetti, l'atto risulta inviato ai destinatari a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 C.p.C. tramite l'Ufficio Postale di Roma - Prati, cha in data 19-5-1998. I due plichi, però, non risulta siano stati recapitati ai destinatari. Ed, in vero, quello inviato ad AT NT, in proprio, nel recapito di via Cervellati, 10, in Rieti, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata n.4683, è stato consegnato in data 21-5-1998, a persona diversa dal destinatario, che ha apposto, nell'apposito spazio, una firma non completamente leggibile, e del quale non risulta indicata la qualità, così come prescritto dalla legge. L'altro, spedito alla S.A.S. NT AT & C. con sede in Rieti, via Sacchetti Sassetti n. 14, e versato in atti all'odierna udienza da parte ricorrente, risulta restituito al mittente non notificato con l'annotazione "sconosciuto all'indirizzo". Ciò posto, poiché dai summenzionati atti risulta la mancata notifica del ricorso ai destinatari, nel prescritto termine decadenziale, l'impugnazione non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità. 3 Peraltro il ricorso andrebbe, pure, respinto nel merito non potendosi dare ingresso ed attribuire alcun fondamento alla dedotta censura, avuto riguardo al fatto che la stessa riguarda circostanze che la Commissione Tributaria ha fatto oggetto di appositi accertamenti in fatto, non sindacabile in questa sede, pervenendo alla conclusione dell'insussistenza del rilievo, giacchè "le scritture contabili, ancorchè contenenti abrasioni e cancellature, consentivano comunque la lettura delle operazioni e dei dati contabili della ditta". Il ricorso va, conclusivamente, respinto con appropriata statuizione. Nulla va disposto per le spese in assenza dei presupposti per una pronuncia.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18/10/2000. CORTE Il Presidente tt. Vincenzo Carbone A M P R E A Il Consigliere - Relatore - Estenset IL CANCELLIERE C1 AN Gre Dott. Antonino Di Blasi Arnaldo Casano Хиши DEPOSITATO IN CANCELLERIA E 17 GEN. 2001 le N Oggi. O ✓ CANCELLIERE C1 I Z halop Casand 6 A 8 5 9 R . 1 T MoldA / N S A 4 I I - / G 6 R B 2 E A . . R L R T . L P A U . A D D B . I B L E R E A T A D T T I N I 1 E S R 3 S N E 1 E E T S . I N A A M