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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7573/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CE RI, in esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7573/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
rappresento e difeso dall'avvocato Orazio Stefano Esposito come da procura C.F._1 in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avvocato Riccardo Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, il ricorrente ha premesso che in data 29 maggio 2023, l'Agente della Riscossione aveva notificato intimazione di pagamento n. 293
pagina 1 di 8 2023 9008042448 000, con cui era stato richiesto il pagamento di n. 7 avvisi di addebito, portanti crediti contributivi per annualità diverse. CP_1
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e, quindi, la prescrizione dei crediti pretesi, risalenti agli anni dal 2004 al 2015, e in via subordinata anche la prescrizione successiva, giacché – anche a voler ritenere notificati gli avvisi di addebito alle date indicate nell'intimazione impugnata – il credito previdenziale contenuto in ciascuno si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine quinquennale di prescrizione più interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Ha chiesto, pertanto, “In via preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 -
10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione
a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 17 febbraio 2024, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 e nel merito l'infondatezza delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il relativo termine quinquennale doveva comunque ritenersi sospeso in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per un periodo di 542 giorni complessivi, tenuto conto cui della sommatoria dei termini previsti dalla disciplina specifica della sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali e di quelli fissati dalla disciplina di sospensione dell'attività di riscossione esattoriale, sicché, avuto riguardo alla data di pagina 2 di 8 notifica degli avvisi di addebito opposti, il termine di prescrizione non poteva ritenersi spirato.
Ha insistito, quindi, perché venisse ordinata ad – ove non evocato in giudizio CP_2
come lo stesso istituto richiedeva – l'acquisizione di idonea documentazione concernente la regolarità della notifica degli atti opposti e degli atti esattoriali medio tempore compiuti di sua competenza;
ha eccepito a tal proposito la propria carenza di legittimazione passiva trattando il giudizio di un'opposizione a intimazione di pagamento, quindi di esclusiva titolarità dell'agente della riscossione.
Ha chiesto pertanto: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede formalmente si eccepisce.
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente CP_1 CP_3
giudizio, in ordine a tutte le eccezioni ed i motivi di ricorso concernenti la procedura di riscossione dei ruoli esattoriali, di esclusiva competenza del Concessionario, nei cui confronti si chiede sin d'ora disporsi l'integrazione del contraddittorio (all'uopo onerando controparte).
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto tardivo, ex art. 24, comma 5°, D. Lgs. n. 46/1999.
In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa reiezione della richiesta di sospensione dell'esecutività del ruolo, RIGETTARE OGNI
AVVERSA DOMANDA, A QUALSIASI TITOLO PROPOSTA, IN QUANTO DEL TUTTO
INFONDATA per le motivazioni esposte in narrativa, e confermare l'intimazione di pagamento opposta e gli avvisi di addebito di competenza impugnati, come di seguito CP_1
indicati … e/o il ruolo esattoriale agli stessi sotteso, ovvero ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, al netto dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti.
pagina 3 di 8 In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza impugnati, ovvero nella CP_1
somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In corso di causa, parte ricorrente ha allegato alle note telematiche del 28 marzo 2024 copia della intimazione di pagamento opposta, specificando che era stata prodotta in uno con il ricorso introduttivo altra intimazione estranea al presente giudizio.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note da entrambe le parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
Oggetto della presente controversia è un'opposizione a intimazione di pagamento per asserita mancata notifica degli avvisi di addebito sottostanti al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento o, in subordine, ove ritenuta regolare la notifica dei titoli, il decorso della prescrizione successiva per assenza di atti interruttivi.
Tale azione – da qualificarsi come opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle.
Ebbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere stata notificata in data 29 maggio 2023 e la presente opposizione risulta essere stata proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 7 luglio 2023 nei quaranta giorni dalla notifica della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Così accertata preliminarmente la tempestività del ricorso, deve – sempre in via preliminare – rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , CP_1 atteso che, quanto al merito della controversia (ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente), non può ritenersi legittimato l'agente della riscossione, bensì solo l'ente impositore.
pagina 4 di 8 E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_4
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_5 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita mancata notifica degli avvisi impugnati.
Al riguardo va rilevato – sulla scorta della produzione dell' – che tutti i titoli CP_1 sono stati notificati all'indirizzo del destinatario: 1) l'avviso di addebito n. 593 2011 2000594
353 000 in data 7 ottobre 2011; 2) l'avviso di addebito n. 593 2012 000275 48870 000 in data 10 agosto 2012; 3) l'avviso di addebito n. 593 2012 00027549880 000 in data 10 agosto
2012; 4) l'avviso di addebito n. 593 2012 0003903441 000 in data 22 ottobre 2012; 5)
l'avviso di addebito n. 593 2013 00037441120 000 in data 16 dicembre 2013; 6) l'avviso di addebito n. 593 2014 0000431570 000 in data 21 maggio 2014; 7) l'avviso di addebito n.
593 2016 0004889165 000 in data 31 ottobre 2016 (v. cartoline di ricevimento)
Le superiori notifiche devono ritenersi regolari e validamente effettuate anche in assenza di qualsiasi contestazione di parte resistente che, nelle note del 28 marzo 2024 successive alla predetta produzione documentale, si limita a insistete nell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso (“Quanto agli avvisi di addebito n.ri
593201120005 94353, 593201200027548870, 593201200027549880, 59320120003903441, CP_ 593201300037 441120, n. 593201400004315700, n. 59320160004889165 dell' di
Catania, si insiste nell'eccepita prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica degli atti opposti, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione medesima.
Ciò anche tenendo conto della sospensione intervenuta a seguito dei decreti emergenziali da
Covid –19.” – v. pag. 2 note telematiche).
Ne consegue che l'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi nei termini di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 dalla data della loro rituale notifica, va dichiarata inammissibile con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi pagina 5 di 8 portati, precludendo ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria, compresa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di ciascun titolo.
Per come sopra specificato, parte ricorrente ha, tuttavia, insistito nell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli, in relazione alla quale giova evidenziare che è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del D. Lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Fermi i superiori rilievi, in assenza di prova di validi atti interruttivi intervenuti dopo la su indicata data di notifica degli avvisi dal n. 1 al n. 6, i relativi crediti devono ritenersi prescritti per la maturazione del termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione opposta (29 maggio 2023).
Soltanto con riferimento all'avviso di addebito n. 7, il cui termine di prescrizione sarebbe andato naturalmente a scadere il 31 ottobre 2021, trova applicazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
pagina 6 di 8 versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n.
292/ 2023 del Tribunale di Catania, cit.).
In conclusione, alla data di notifica dell'intimazione opposta (29 maggio 2023) anche il credito portato dall'avviso di addebito n. 7, deve ritenersi prescritto, in mancanza di validi atti interruttivi intermedi: considerando, infatti, come dies a quo quello di notifica del titolo opposto (31 ottobre 2016) e tenendo conto – nel calcolare il termine quinquennale di prescri- zione successiva – della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, il termine – che sarebbe scaduto naturalmente il 31 ottobre 2021 – si è maturato comunque il 27 aprile 2023.
pagina 7 di 8 Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguen- te annullamento dei titoli e dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo a carico dell' ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Esposito.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 7 luglio 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90080442448
000 e i sottostanti avvisi di addebito, uditi procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e annulla l'intimazione suindicata con riguardo ai sottostanti avvisi di addebito n. 593 2011 2000594 353 000, n. 593 2012 000275 48870 000, n. 593
2012 00027549880 000, n. 593 2012 0003903441 000, n. 593 2013 00037441120 000,
n. 593 2014 0000431570 000, n. 593 2016 0004889165 000;
- condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 4200,50 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 5 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
CE RI
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CE RI, in esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7573/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
rappresento e difeso dall'avvocato Orazio Stefano Esposito come da procura C.F._1 in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avvocato Riccardo Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, il ricorrente ha premesso che in data 29 maggio 2023, l'Agente della Riscossione aveva notificato intimazione di pagamento n. 293
pagina 1 di 8 2023 9008042448 000, con cui era stato richiesto il pagamento di n. 7 avvisi di addebito, portanti crediti contributivi per annualità diverse. CP_1
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e, quindi, la prescrizione dei crediti pretesi, risalenti agli anni dal 2004 al 2015, e in via subordinata anche la prescrizione successiva, giacché – anche a voler ritenere notificati gli avvisi di addebito alle date indicate nell'intimazione impugnata – il credito previdenziale contenuto in ciascuno si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine quinquennale di prescrizione più interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Ha chiesto, pertanto, “In via preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 -
10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione
a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 17 febbraio 2024, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 e nel merito l'infondatezza delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il relativo termine quinquennale doveva comunque ritenersi sospeso in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per un periodo di 542 giorni complessivi, tenuto conto cui della sommatoria dei termini previsti dalla disciplina specifica della sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali e di quelli fissati dalla disciplina di sospensione dell'attività di riscossione esattoriale, sicché, avuto riguardo alla data di pagina 2 di 8 notifica degli avvisi di addebito opposti, il termine di prescrizione non poteva ritenersi spirato.
Ha insistito, quindi, perché venisse ordinata ad – ove non evocato in giudizio CP_2
come lo stesso istituto richiedeva – l'acquisizione di idonea documentazione concernente la regolarità della notifica degli atti opposti e degli atti esattoriali medio tempore compiuti di sua competenza;
ha eccepito a tal proposito la propria carenza di legittimazione passiva trattando il giudizio di un'opposizione a intimazione di pagamento, quindi di esclusiva titolarità dell'agente della riscossione.
Ha chiesto pertanto: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede formalmente si eccepisce.
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente CP_1 CP_3
giudizio, in ordine a tutte le eccezioni ed i motivi di ricorso concernenti la procedura di riscossione dei ruoli esattoriali, di esclusiva competenza del Concessionario, nei cui confronti si chiede sin d'ora disporsi l'integrazione del contraddittorio (all'uopo onerando controparte).
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto tardivo, ex art. 24, comma 5°, D. Lgs. n. 46/1999.
In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa reiezione della richiesta di sospensione dell'esecutività del ruolo, RIGETTARE OGNI
AVVERSA DOMANDA, A QUALSIASI TITOLO PROPOSTA, IN QUANTO DEL TUTTO
INFONDATA per le motivazioni esposte in narrativa, e confermare l'intimazione di pagamento opposta e gli avvisi di addebito di competenza impugnati, come di seguito CP_1
indicati … e/o il ruolo esattoriale agli stessi sotteso, ovvero ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, al netto dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti.
pagina 3 di 8 In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza impugnati, ovvero nella CP_1
somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In corso di causa, parte ricorrente ha allegato alle note telematiche del 28 marzo 2024 copia della intimazione di pagamento opposta, specificando che era stata prodotta in uno con il ricorso introduttivo altra intimazione estranea al presente giudizio.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note da entrambe le parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
Oggetto della presente controversia è un'opposizione a intimazione di pagamento per asserita mancata notifica degli avvisi di addebito sottostanti al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento o, in subordine, ove ritenuta regolare la notifica dei titoli, il decorso della prescrizione successiva per assenza di atti interruttivi.
Tale azione – da qualificarsi come opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle.
Ebbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere stata notificata in data 29 maggio 2023 e la presente opposizione risulta essere stata proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 7 luglio 2023 nei quaranta giorni dalla notifica della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Così accertata preliminarmente la tempestività del ricorso, deve – sempre in via preliminare – rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , CP_1 atteso che, quanto al merito della controversia (ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente), non può ritenersi legittimato l'agente della riscossione, bensì solo l'ente impositore.
pagina 4 di 8 E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_4
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_5 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita mancata notifica degli avvisi impugnati.
Al riguardo va rilevato – sulla scorta della produzione dell' – che tutti i titoli CP_1 sono stati notificati all'indirizzo del destinatario: 1) l'avviso di addebito n. 593 2011 2000594
353 000 in data 7 ottobre 2011; 2) l'avviso di addebito n. 593 2012 000275 48870 000 in data 10 agosto 2012; 3) l'avviso di addebito n. 593 2012 00027549880 000 in data 10 agosto
2012; 4) l'avviso di addebito n. 593 2012 0003903441 000 in data 22 ottobre 2012; 5)
l'avviso di addebito n. 593 2013 00037441120 000 in data 16 dicembre 2013; 6) l'avviso di addebito n. 593 2014 0000431570 000 in data 21 maggio 2014; 7) l'avviso di addebito n.
593 2016 0004889165 000 in data 31 ottobre 2016 (v. cartoline di ricevimento)
Le superiori notifiche devono ritenersi regolari e validamente effettuate anche in assenza di qualsiasi contestazione di parte resistente che, nelle note del 28 marzo 2024 successive alla predetta produzione documentale, si limita a insistete nell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso (“Quanto agli avvisi di addebito n.ri
593201120005 94353, 593201200027548870, 593201200027549880, 59320120003903441, CP_ 593201300037 441120, n. 593201400004315700, n. 59320160004889165 dell' di
Catania, si insiste nell'eccepita prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica degli atti opposti, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione medesima.
Ciò anche tenendo conto della sospensione intervenuta a seguito dei decreti emergenziali da
Covid –19.” – v. pag. 2 note telematiche).
Ne consegue che l'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi nei termini di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 dalla data della loro rituale notifica, va dichiarata inammissibile con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi pagina 5 di 8 portati, precludendo ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria, compresa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di ciascun titolo.
Per come sopra specificato, parte ricorrente ha, tuttavia, insistito nell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli, in relazione alla quale giova evidenziare che è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del D. Lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Fermi i superiori rilievi, in assenza di prova di validi atti interruttivi intervenuti dopo la su indicata data di notifica degli avvisi dal n. 1 al n. 6, i relativi crediti devono ritenersi prescritti per la maturazione del termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione opposta (29 maggio 2023).
Soltanto con riferimento all'avviso di addebito n. 7, il cui termine di prescrizione sarebbe andato naturalmente a scadere il 31 ottobre 2021, trova applicazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
pagina 6 di 8 versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n.
292/ 2023 del Tribunale di Catania, cit.).
In conclusione, alla data di notifica dell'intimazione opposta (29 maggio 2023) anche il credito portato dall'avviso di addebito n. 7, deve ritenersi prescritto, in mancanza di validi atti interruttivi intermedi: considerando, infatti, come dies a quo quello di notifica del titolo opposto (31 ottobre 2016) e tenendo conto – nel calcolare il termine quinquennale di prescri- zione successiva – della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, il termine – che sarebbe scaduto naturalmente il 31 ottobre 2021 – si è maturato comunque il 27 aprile 2023.
pagina 7 di 8 Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguen- te annullamento dei titoli e dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo a carico dell' ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Esposito.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 7 luglio 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90080442448
000 e i sottostanti avvisi di addebito, uditi procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e annulla l'intimazione suindicata con riguardo ai sottostanti avvisi di addebito n. 593 2011 2000594 353 000, n. 593 2012 000275 48870 000, n. 593
2012 00027549880 000, n. 593 2012 0003903441 000, n. 593 2013 00037441120 000,
n. 593 2014 0000431570 000, n. 593 2016 0004889165 000;
- condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 4200,50 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 5 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
CE RI
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