Articolo 35 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 37Articolo 38 bis
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30 giugno 2022
Art. 35. (Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza) 1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il ((secondo)) anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
Entrata in vigore il 30 giugno 2022
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