Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45259
CASS
Sentenza 27 settembre 2013

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Massime1

Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Commentario1

  • 1Applicabilità dell'art.657 co 2 c.p.p.: l'interpretazione della Corte
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2022

    L'art. 657, co. 2, c.p.p. è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 657, co. 2) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il condannato aveva chiesto, a modifica di un ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire. In particolare, a seguito della pronuncia di una sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione, era divenuta irrevocabile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45259
Data del deposito : 27 settembre 2013

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