Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
Commentario • 1
- 1. Applicabilità dell'art.657 co 2 c.p.p.: l'interpretazione della CorteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2022
L'art. 657, co. 2, c.p.p. è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 657, co. 2) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il condannato aveva chiesto, a modifica di un ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire. In particolare, a seguito della pronuncia di una sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione, era divenuta irrevocabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45259 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 3039
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 9592/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA ME N. IL 24/12/1959;
avverso l'ordinanza n. 57/2012 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 14/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto l'ACR limitatamente al diniego dell'indulto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di appello di Catania, con ordinanza del 18/1/2013, rigettava l'istanza di applicazione dell'indulto nella misura di tre anni di reclusione avanzata da IA NI. La Corte osservava che il beneficio era già stato applicato nella misura di anni uno e mesi nove di reclusione con riferimento a reati non ostativi, rilevando che la maggiore misura richiesta sarebbe andata ad incidere su pene comminate relativamente a reati non previsti nella legge di concessione dell'indulto.
La Corte dichiarava, altresì, inammissibile la richiesta di nuovo calcolo di decorrenza della pena che era già stata rigettata dalla Corte di Assise di Catania con ordinanza nei cui confronti non era stata proposta impugnazione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IA NI, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art.
1. I reati per i quali erano intervenute le condanne non erano ostativi e, quindi, il beneficio poteva essere concesso nella misura massima. In un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla decisione in punto di richiesta di rideterminazione della data di inizio della decorrenza della pena. I presupposti della richiesta respinta dalla Corte di assise di Catania erano diversi rispetto a quelli avanzati alla Corte di Assise di appello. Tenuto conto che la sentenza della Corte di assise di Catania, menzionata nel provvedimento di esecuzione della Procura Generale, era stata ritenuta in continuazione con altra sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 24/11/1993, la data di inizio dell'espiazione della pena doveva essere fissata al momento del primo arresto (2/6/1990) e non dal 19/10/2001. La Procura Generale aveva errato nel ritenere che la condanna del 1993 fosse già stata interamente espiata: al contrario, IA era rimasto detenuto dal 1990 al 1996 per custodia cautelare ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi: si trattava, quindi, di presofferto. In un terzo motivo, si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di detrazione del presofferto dal 1990 al 1996 subito in custodia cautelare in relazione alla sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Catania del 24/11/1993, ritenuta riunita per continuazione con le successive dalla Corte di assise di Catania con ordinanza del 17/2/2010. Il ricorrente sottolinea che la Corte di assise di Catania non aveva provveduto sulla richiesta di detrazione del presofferto.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti in cui deduce la violazione od erronea applicazione dell'art. 657 c.p.p., comma 1 e 4 in relazione all'ipotesi di custodia cautelare presofferta per taluno dei reati posti sotto il vincolo della continuazione. Poiché la condotta oggetto della sentenza della Corte d'assise di appello di Catania del 24/11/1993 era stata posta in continuazione con quella della stessa Corte del 21/9/2001, compresa nel provvedimento di cumulo, e poiché essa era stata interamente espiata dal 2/6/1990 al 25/8/1996, tale periodo deve essere detratto ai sensi dell'art. 657 c.p.p. come periodo di custodia cautelare successivo alla commissione del reato sub 1, essendo stato questo posto in continuazione con il reato sub 2.
4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede dichiararsi inammissibili il secondo e terzo motivo, essendo una riproposizione della domanda già respinta;
chiede invece l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto al primo motivo di ricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo la fondatezza del terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La visione dell'ordinanza del 19/10/2010 della Corte di Assise di Catania dimostra che il petitum dell'incidente di esecuzione allora promosso era identico a quello del ricorso alla Corte d'Assise di Appello di Catania: retrodatazione della data di decorrenza dell'espiazione del cumulo della pena al 2/6/1990; anche l'elemento posto a sostegno della domanda è il medesimo: il riconoscimento della continuazione tra le condotte oggetto delle sentenze del 24/11/1993 e del 21/9/2001. Trattandosi di riproposizione della medesima istanza già respinta, senza che il provvedimento di rigetto sia stato impugnato, esattamente la Corte territoriale l'ha ritenuta inammissibile.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Facendo leva sulla riconosciuta continuazione tra le condotte oggetto delle due sentenze di condanna, il ricorrente contesta che il periodo di detenzione dal 2/6/1990 al 25/8/1996, nel quale egli scontò interamente la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Catania del 24/11/1993, non sia stato detratto come presofferto. Si tratta di tesi del tutto infondata: infatti, come costantemente affermato da questa Corte, il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657 c.p.p., comma 4, secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009 - dep. 17/06/2009, Bernardo, Rv. 243809); in sostanza, essendo la continuazione una fictio iuris, essa non impedisce l'applicazione del disposto dell'art. 657 c.p.p., comma 4, previo scioglimento della continuazione.
Nel caso di specie - occorre ribadire - la pena è stata interamente espiata prima della commissione del reato giudicato con la sentenza del 21/9/2001: infatti, come si è detto, la pena fu scontata fino al 25/8/1996, mentre il reato di partecipazione ad associazione mafiosa giudicato con la sentenza del 2001 è stato commesso fino al 13/7/1997.
Tale ultima data deve essere adottata per accertare l'operatività dell'art. 657 c.p.p., comma 4, in quanto la struttura unitaria del reato permanente vieta di operare la sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto: non può quindi dirsi sofferta dopo il reato permanente la carcerazione subita per un fatto diverso durante il tempo della permanenza del reato considerato (Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1988 - dep. 12/01/1999, Cartillone G, Rv. 212216).
Ma, ovviamente, la non operatività dell'art. 657 c.p.p., comma 2, discende, più in radice, dalla circostanza che la detenzione subita non fu sine titulo, ma venne scontata in conseguenza di una sentenza di condanna non revocata e per la quale non venne concessa amnistia o indulto.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Apparentemente - sulla base degli atti trasmessi a questa Corte, che non comprendono ne' il provvedimento di cumulo, ne' i precedenti provvedimenti che avevano riconosciuto la continuazione tra le condotte giudicate in alcune sentenze di condanna - il rigetto dell'istanza di applicazione per intero del beneficio dell'indulto appare incomprensibile, tenuto conto dell'entità delle pene inflitte per reati non esclusi dall'applicazione del beneficio ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, (ad esempio, omicidio non aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7). Il giudice di rinvio dovrà, quindi, meglio verificare se, in conseguenza dei provvedimenti adottati e delle imputazioni levate, l'indulto possa essere applicato in relazione a reati che non ne sono esclusi e motivare adeguatamente la decisione adottata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione della legge 241 del 2006 e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di appello di Catania;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013