Art. 60.
Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che alla stessa data abbiano prestato nel posto stesso almeno sei mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.
Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se gia' titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso dell'idoneita' della libera docenza o della specializzazione nella disciplina;
Fatta salva l'applicazione del successivo articolo 6 i posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendano comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di regolare servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.
Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi della specializzazione nella rispettiva disciplina, che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che abbiano prestato nel posto stesso almeno un anno di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.
Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che alla stessa data abbiano prestato nel posto stesso almeno sei mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.
Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se gia' titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso dell'idoneita' della libera docenza o della specializzazione nella disciplina;
Fatta salva l'applicazione del successivo articolo 6 i posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendano comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di regolare servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.
Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi della specializzazione nella rispettiva disciplina, che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che abbiano prestato nel posto stesso almeno un anno di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.