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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CERVONE ANNA LAURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
Sopramare n. 49
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 28.07.2007; che dal matrimonio erano nati tre figli: il 18.11.2008, il 25.06.2011 Per_1 Persona_2
e il 14.08.2016; Parte_2
che tra le parti era intervenuta separazione personale in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.07.2017, omologata con decreto n. 5478 del
20.07.2017; che, nei patti della separazione, era stato previsto, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, a cui era stata assegnata la casa familiare, e posto a carico del padre un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che, con decreto n. 8518 del 26.10.2023, reso nel procedimento RG n. 10575/2021, su ricorso della sig.ra , a parziale modifica della disciplina stabilita in sede di separazione Pt_1
consensuale, era stato disposto l'affido in via super-esclusiva dei minori alla madre;
ciò premesso, sulla base delle deduzioni in atti, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente non si costituiva e, all'udienza del 28.01.2025, il giudice, rilevata la ritualità della notifica, ne dichiarava la contumacia, confermava la disciplina della separazione, come modificata, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi, sebbene regolarmente citato.
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 5478 del 20.07.2017, reso nel procedimento R.G.
n. 11081/2017, previa comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
13.07.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L.
898/1970, va emessa una sentenza non definitiva.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 28/07/2007 (atto n. 37, parte II, s. A, sez. J, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• spese al definitivo. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CERVONE ANNA LAURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
Sopramare n. 49
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 28.07.2007; che dal matrimonio erano nati tre figli: il 18.11.2008, il 25.06.2011 Per_1 Persona_2
e il 14.08.2016; Parte_2
che tra le parti era intervenuta separazione personale in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.07.2017, omologata con decreto n. 5478 del
20.07.2017; che, nei patti della separazione, era stato previsto, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, a cui era stata assegnata la casa familiare, e posto a carico del padre un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che, con decreto n. 8518 del 26.10.2023, reso nel procedimento RG n. 10575/2021, su ricorso della sig.ra , a parziale modifica della disciplina stabilita in sede di separazione Pt_1
consensuale, era stato disposto l'affido in via super-esclusiva dei minori alla madre;
ciò premesso, sulla base delle deduzioni in atti, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente non si costituiva e, all'udienza del 28.01.2025, il giudice, rilevata la ritualità della notifica, ne dichiarava la contumacia, confermava la disciplina della separazione, come modificata, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi, sebbene regolarmente citato.
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 5478 del 20.07.2017, reso nel procedimento R.G.
n. 11081/2017, previa comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
13.07.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L.
898/1970, va emessa una sentenza non definitiva.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 28/07/2007 (atto n. 37, parte II, s. A, sez. J, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• spese al definitivo. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino