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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente rel.
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 52 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 tra rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall' avv. Parte_1
PICCIAREDDA FLAVIO
APPELLANTE
appresentati e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
difesi, come da procura in atti, dall'avv. DI BENEDETTO NICOLA
APPELLATI
Oggetto: Comodato di immobile urbano
All'udienza del 11/06/2025 la causa è stata decisa a sensi dell'art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
RI , contrari elare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via preliminare ed assorbente stante la mancata astensione del giudice dott.ssa Cecilia 1 Marino dichiarare l 'invalidità della sentenza parziale n. 565/2024 ; In via principale: dichiarare la nullità della notifica del ricorso per sequestro in uno al decreto di fissazione udienza effettuata tr lla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di ta : dichiarare Parte_1
l'improcedi per mancato Parte_1 esperimento della mediazione obbligatoria gs. n.28/2010 . In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado, Si produce la seguente documentazione: 1) Copia autentica sent . n° 565 /2024 del Tribunale di Tempio P. ; 2) Fascicolo di parte di I^ grado RG 875/21 Trib. di Tempio P. ; 3) Fascicolo RG 60/21 Trib. di Tempio P. ; 4) Fascicolo RG 800/21Trib. di Tempio P.; 5) Sentenza Corte costituzionale del 17- 3-2023. resse di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
Voglia l' i
[...] eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata 2. NEL MERITO Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza parziale n. 565/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania.
3. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.01.2021, , , e CP_1 CP_2 Controparte_5 CP_4 chiedevano al Tribunale di Tempio di disporre il sequestro giudiziario del loro immobile sito in Olbia Loc. Pittulongu concesso in comodato a . Persona_1
Lamentavano la mancata restituzione del bene utilizzato dal comodatario per uso non abitativo nonostante il mancato l'espresso divieto in tal senso e la relativa clausola risolutiva espressa nonché il decorso del termine di durata contrattuale. Il Tribunale provvedeva in tale senso con Decreto del 31 marzo 2021 emesso dalla Dott.ssa Cecilia Marino. Avverso il provvedimento di sequestro proponeva reclamo deducendo, tra l'altro, la Pt_1 nullità della notifica del ricorso per sequestro giudiziario. Il collegio con ordinanza del 30 novembre 2021 rigettava il reclamo.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. i PA convenivano in giudizio per ottenere il CP_6 definitivo rilascio del bene sequestrato ed il risarcimento di tutti i danni patiti.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_7 siccome infondata in fatto e diritto. Il Tribunale emetteva la sentenza parziale N° 565/2024 del 05-8-2024, con la quale disponeva il rilascio definitivo dell'immobile, fissando la prosecuzione del giudizio per la domanda risarcitoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con contestuale istanza di sospensione, Pt_1 basato su tre motivi:
1. Mancata astensione giudice istruttore Dr.ssa Cecilia Marino.
2 2. Irregolarità della notifica del ricorso per sequestro giudiziario.
3. Improcedibilità del primo grado di giudizio per mancata esperimento del tentativo di mediazione.
Regolarmente citati si sono costituiti i sig.ri quali hanno chiesto il rigetto l'appello CP_1 poiché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 437 c.pc. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Sulla mancata astensione del Giudice istruttore Dott.ssa Marino.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la mancata astensione del G.I. Dott.ssa Marino, estensore della sentenza impugnata, avendo la stessa emesso il provvedimento di sequestro dell'immobile così esprimendosi in una precedente fase processuale della controversia.
La censura non è condivisibile.
A mente dell'art. 51 lett. 4) c.p.c. il giudice ha l'obbligo di astenersi “se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico”.
Sostiene l'appellante che l'estensore della sentenza avrebbe dovuto astenersi in quanto aveva conosciuto la causa nella fase cautelare del processo Ebbene, in primis, non appare condivisibile la considerazione dell'appellante che vorrebbe la fase cautelare – nella specie quella relativa all'emissione di un provvedimento di sequestro – una fase del processo di merito: per definizione, il giudizio cautelare è un giudizio sommario che implica per il magistrato decidente una conoscenza non completa, ed appunto sommaria, della vicenda sottoposta al suo vaglio perché volta all'emissione di un provvedimento urgente. Tale urgenza sarebbe del tutto contradetta se il giudice dovesse conoscere in toto la vicenda nelle sue sfaccettature già nella fase cautelare e non di merito, come in realtà avviene nel nostro sistema processuale. Ne deriva che l'avere emesso il provvedimento cautelare non significa nona vere conoscenza completa della vicenda. Le considerazioni testé riportate trovano, poi, conforto nella giurisprudenza costante della Suprema Corte che sul tema sancisce “L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione
3 o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione”. (Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 422, Rv. 586618 - 01) Tale statuizione trova poi conferma anche nella giurisprudenza di legittimità più recente quando che specifica che” Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c. (Cass. Sez. 1, 14/03/2023, n. 7378, Rv. 667267 - 01). In definitiva, la partecipazione di un magistrato ad un procedimento cautelare non determina – come nel caso di specie – per lo stesso un obbligo di astensione in un eventuale susseguente giudizio di merito.
In ogni caso, comunque, osserva questa Corte che l'odierna parte appellante non ha, nei termini di legge, provveduto a richiedere ai sensi dell'art. 52 c.p.c la ricusazione del Giudice. Infatti, detto articolo stabilisce che la ricusazione del giudice deve avvenire tramite ricorso depositato non oltre due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. Dunque, nel caso di specie, dai documenti agli atti emerge che il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 02.02.2022 comunicato alle parti il 03.02.2022, designava come G.I. la dott.ssa Marino la quale poi rinviava la causa all'udienza del 21.02.2023. Inoltre, nessun ricorso volto alla ricusazione del G.I. da parte dell'odierna appellante veniva depositato nei termini perentori di cui all'art. 52 c.p.c. e nel verbale di udienza del 21.02.2023 l'avvocato Picciaredda non dava atto di aver depositato un ricorso in tal senso.
Da quanto sopra, non può che rigettarsi il motivo di appello.
Sulla irregolarità della notifica del ricorso per sequestro giudiziario.
Con il secondo motivo l'appellante comodatario ha sostenuto la nullità della notifica del ricorso per sequestro giudiziario ante causam R.G. n° 60/2021 e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza essendo essa avvenuta a mezzo pec all'indirizzo a suo dire solo con d.Lgs 10-10-2022 n. 149 che all'art. 12 ha Email_1 modificato l'art 3.-bis 1 è stata resa possibile tale modalità di notificazione.
Tale motivo deve essere rigettato.
Osserva questa Corte che deve applicarsi quanto disposto dall'art. 669 decies c.p.c. che recita al 1° comma: “Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti
4 anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”.
Più nello specifico, sul tema, la Cassazione costantemente insegna che: “Le questioni giuridiche relative alla concedibilità del provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) non sono riconducibili al mutamento delle circostanze che ne consente la revoca
o la modifica ex art. 669 decies cod. proc. civ. e non possono, quindi, essere proposte nel giudizio di merito, nel quale, invece, sono deducibili, a norma dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela. (Cass. Sez. 1, 18/06/2014, n. 13903, Rv. 631395 – 01; Cass Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 14/05/2012 (Rv. 622666 - 01). Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19101 del 12/12/2003 (Rv. 568878 - 01)
Ebbene, nel caso di specie questa Corte rileva che parte appellante già nel giudizio di primo grado ed ora in questa sede non ha dato atto di alcun mutamento delle circostanze né tanto meno di fatti non conosciuti al tempo dell'emissione del decreto, che giustificherebbero la revoca del provvedimento di sequestro.
Di certo non possono, quindi, considerarsi come circostanze nuove o non conosciute l'asserita nullità della notificazione del sequestro giudiziario ante causam in quanto tali questioni sono state oggetto giudizio di reclamo - e in quella sede già rigettate – e pertanto già conosciute dall'appellante e non sopravvenute al giudizio cautelare.
In ogni caso, con il rigetto del reclamo avverso il provvedimento di sequestro da parte del Collegio, si è formato il giudicato cautelare, che non può essere scalfito se non nei casi precedentemente descritti dall'art. 669 decies c.p.c. non verificatisi nel caso di specie.
Sull'improcedibilità del primo grado di giudizio per mancata esperimento del tentativo di mediazione.
Con il terzo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'improcedibilità della domanda di controparte per non aver mai ricevuto la convocazione formale alla mediazione.
Anche tale motivo è privo di pregio.
L'art. 8 comma 1 d.lvo 28/2010 stabilisce che “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.
Nel caso in esame, emerge che l'invito alla mediazione – con tutte le informazioni indispensabili per la conoscenza del luogo, della data del primo incontro, (all. 21 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) – era stato comunicato all'odierno appellante tramite PEC all'indirizzo con un mezzo, quindi pertanto, idoneo ad assicurare la Email_2 recezione.
5 In ogni caso, si osserva che trattasi dell'identico indirizzo al quale veniva notificato il ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza davanti al Tribunale. Inoltre, lo stesso mai negava che tale indirizzo fosse relativo alla sua persona: sul punto Pt_1
è decisiva la circostanza che il Collegio, in sede di reclamo, rilevava che lo stesso non aveva contestato la riferibilità del detto indirizzo PEC alla sua persona.
***
Per tutte le sopraesposte ragioni l'appello è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate nei valori minimi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa stante la non complessità della controversia.
Si dà atto anche della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza parziale Parte_1
N° 565/2024 del Tribunale di Tempio Pausania pubblicata il 12.08.2024.
- Condanna al pagamento in favore degli appellati delle Parte_1 spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 4.996,00 per compensi oltre accessori.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
Così deciso in RI, all'udienza del 11/07/2025
Il Presidente - Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
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