Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.20228/2023 T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 5/3/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.20228/2023 R.G.
tra
, nata a [...], il [...], e residente in [...]
Rosa, 275, elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Michelangelo, 33, con e presso l'avvocato
Giovanni Dimarzio (C.F.: ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura C.F._1
in atti Attrice
e
(CF: Controparte_1
in persona dell'Amministratore p. t. Dr. , elettivamente P.IVA_1 Controparte_2
domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 348 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carini del foro di
Napoli (C.F.: ) dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti C.F._2
Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale del 27/6/2023 capo 6 all'OdG
MOTIVI DELLA DECISIONE
, condomina del condominio di via Salvator Rosa, 275 in Napoli, ha impugnato in Parte_1
questa sede la delibera del 27 giugno 2023 capo 6) all'ODG ("Approvazione del nuovo criterio di
riparto presentato dalla relativo alla ripartizione delle spese relative ai lastrici Controparte_3
solari. Si allega lettera dell'Avv. Dimarzio e si invia a mezzo mail relazione Arch. " ) nella Per_1
parte in cui l'assemblea non ha approvato il criterio prospettato dall'attrice e pertanto , secondo l'assunto della , la spesa verrà imputata per i soli lastrici del corpo di fabbrica principale Pt_1
ripartita sull'intera quota millesimale di tutti gli immobili dell'attrice (anche quelli dell'appendice
posteriore) anziché esclusivamente sulla quota relativa alla porzione di immobili sottostante le
coperture oggetto oggi di indagine e domani di opere edili”; costituendosi il ha CP_1
contestato l'assunto deducendo l'assenza di interesse alla impugnativa e la cessazione della materia del contendere alla luce delle delibere del 10/1/2024 e del 28/10/2024 in atti con cui l'assemblea all'unanimità ha approvato le tabelle millesimali redatte dall'ing CP_4
Va in primis dichiarata cessata la materia del contendere come del resto ammesso da entrambi i procuratori nelle note conclusionali poiché , incontestata la titolarità attiva dell'attrice nella comparsa di costituzione ( cfr in tema sent Cass S.U. n. 2951/2016) e desumibile anche dalla copia del contratto di compravendita in atti, con la delibera del 28/10/2024 l'assemblea all'unanimità
ha approvato le nuove tabelle millesimali redatte dall'ing conformi alle istanze attoree. CP_4
In ordine alle spese di lite, da liquidare in base al principio della cd soccombenza virtuale, va evidenziato che la delibera impugnata, quella del 27/6/2023 capo 6) non approvando il criterio di riparto delle spese avanzato da essa istante, implicitamente, come comprovato dall'allegato 8
attoreo, ripartizione spese , ha fatto uso del non corretto criterio di ripartizione in base alla tabella A, riconosciuto come erroneo dalla stessa assemblea il 10/1/2024 ed il 28/10/2024 ; ne consegue che il va condannato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di CP_1
mediazione, liquidate in base al DM 55/2014 (scaglione fino ad €52.000,00 valore indeterminabile basso), valore minimo dello scaglione stante la semplicità delle questioni, la minima durata del processo, l'esiguità di istruttoria;
stante però il comportamento stragiudiziale del che CP_1
si è subito attivato per l'eliminazione dei vizi, le spese vanno compensate per la metà.
Ai sensi dell'art 12 bis co 2 del decreto legislativo 28/2010, il condominio di via Salvator Rosa, 275
in Napoli va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna il convenuto a pagare le spese CP_1
di lite per €2.708,50 (803,50 +1.905,00) per compenso ed €272,50 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Ai sensi dell'art 12 bis co 2 del decreto legislativo 28/2010, condanna il condominio di via Salvator
Rosa, 275 Napoli, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli 5/3/2025 Il Giudice