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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1668/2023
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1668/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in pro
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: retribuzione - permessi annuali
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 1668/2023
retribuiti non fruiti.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2023, Parte_1
guardia giurata, ha convenuto in giudizio la
[...] chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 914,53 in ragione delle ore di permessi annuali retribuiti non fruiti nel periodo dal
01/10/2021 al 31/12/2022, così come riconosciuti dal
CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
2. Nonostante la ritualità della notifica (si veda il ricorso notificato allegato all' “Atto Richiesta Visibilità” depositato in data 30/04/2024 nella sezione “Atti del Processo”), non si è costituita la sicché deve Controparte_1 esserne dichiarata la contumacia.
3. Con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza in data 31/01/2025, i difensori di parte ricorrente hanno dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo (allegato A alle note), sicché hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come ivi concordato.
4. Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'atto di transazione depositato, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite devono essere compensate, come espressamente richiesto dal ricorrente e previsto nel medesimo accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 1668/2023
sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1668/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in pro
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: retribuzione - permessi annuali
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 1668/2023
retribuiti non fruiti.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2023, Parte_1
guardia giurata, ha convenuto in giudizio la
[...] chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 914,53 in ragione delle ore di permessi annuali retribuiti non fruiti nel periodo dal
01/10/2021 al 31/12/2022, così come riconosciuti dal
CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
2. Nonostante la ritualità della notifica (si veda il ricorso notificato allegato all' “Atto Richiesta Visibilità” depositato in data 30/04/2024 nella sezione “Atti del Processo”), non si è costituita la sicché deve Controparte_1 esserne dichiarata la contumacia.
3. Con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza in data 31/01/2025, i difensori di parte ricorrente hanno dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo (allegato A alle note), sicché hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come ivi concordato.
4. Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'atto di transazione depositato, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite devono essere compensate, come espressamente richiesto dal ricorrente e previsto nel medesimo accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 1668/2023
sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3