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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 674 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 4359/2023 in data 18 dicembre 2023 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Sara Manuela Moglia - posta in decisione l'8/10/2024.
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cilea del Foro di Reggio Parte_1
Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via G. D'Annunzio n. 20/A;
-Appellante-
contro
, Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ed elettivamente domiciliato CP_2 presso i suoi gli uffici in , Via Freguglia, n. 1. CP_2
-Appellato-
OGGETTO: Licenziamento ex art. 55 quater D.Lgs n. 165/2001 e decadenza dall'impiego ex art. 127 DPR n. 3/1957 per produzione di documenti falsi in sede di assunzione – Prescrizione accessoria di esenzione da altri impieghi statali ex art. 128
DPR n. 3/1957.
Conclusioni per l'appellante:
“Nel merito: 1) IN VIA PRINCIPALE: Accertare, riconoscere e dichiarare nulla, annullabile e/o inefficace la sanzione disciplinare di cui al decreto prot. N. 1301 del 20.6.2023 irrogata dall' Controparte_3
di - in persona del proprio Dirigente pro tempore- al sig. , nella
[...] CP_2 Parte_1 parte in cui all'art. 3, conseguentemente alla motivazione contenuta all'art. 1 “falsità documentale per aver dichiarato e prodotto un titolo falso tramite l'allegazione di un documento contraffatto;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario intercorrente tra amministrazione pubblica e dipendente”,
1 così dispone <<art. secondo quanto disposto dal d.p.r. n. il predetto dipendente non potr pi accedere ad impieghi presso pubbliche amministrazioni>>;
2) IN VIA PRINCIPALE: Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso al pubblico impiego così come costituzionalmente garantito;
3) PER L'EFFETTO: Condannare l'amministrazione resistente ad annullare la sanzione di cui all'art
3 del decreto prot. N. 1301 del 20.6.2023 e la relativa motivazione contenuta all'art. 1 del decreto medesimo consentendo al ricorrente, previo possesso dei requisiti, di poter accedere ad impieghi presso pubbliche amministrazioni ed in particolare presso il . Controparte_1
4) IN OGNI CASO: Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario , che ne formula espressa richiesta.”
Conclusioni per il appellato: CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto in diritto e comunque non provato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 4359/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, condannando l'attore a rifondere le spese del grado, il ricorso col quale
-impiegato ATA presso l'Istituto Puglisi di Buccinasco (MI) ove era Parte_1 stato ammesso in forza di un titolo abilitante sotto forma di diploma di qualifica triennale ottenuto dall'istituto professionale Pianeta Lavoro di Anoia (RC)- agendo Cont nei confronti del aveva contestato l'effetto accessorio della decadenza ex art. 127 c. 1 lett. d) DPR 3/1957 per come previsto dal secondo comma del susseguente art. 128, di non poter più concorrere ad altri impieghi statali. Per questo verso, si trattava di misura applicata contestualmente, in via accessoria, al licenziamento disciplinare senza preavviso comminato al per la violazione di Pt_1 cui al decreto del 20.6.2023 ove era stata appunto stabilita l'irrogazione di quel tipo di recesso/decadenza dall'impiego “ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55-quater, comma 1 lett. d) e comma 3 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 13, co. 9, n. 2, lett. a), CCNL 2016/2018 comparto istruzione e ricerca, adottandosi con la seguente motivazione: “falsità documentale per aver dichiarato e prodotto un titolo falso tramite l'allegazione di un documento contraffatto;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario intercorrente tra amministrazione pubblica e dipendente” ed ivi sancendosi pure che “Art. 3) Secondo quanto disposto dal D.P.R. 9/5/1994 n. 487, il predetto dipendente non potrà più accedere ad impieghi presso pubbliche amministrazioni”.
Il primo Giudice ha osservato che il ricorrente non aveva inteso contestare il suo licenziamento recante alla decadenza dall'impiego, ma solo la predetta forma di 'sanzione accessoria' di esclusione dagli impieghi pubblici statali per come particolarmente ricavata dal tenore dell'art. 2 c. 3 DPR 487/1994 per cui “Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b)”.
Tale disposizione normativa -ha proseguito il Tribunale- prevedeva l'impossibilità di accedere ai pubblici impieghi, oltre che per i soggetti destituiti per un persistente
2 scarso rendimento, anche per i soggetti decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d, DPR 3/57 quale norma sulla “Decadenza” che recita: “Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) omissis
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione.” e, in specifico, da collegare al successivo art. 128 DPR 3/1957 “Effetti della decadenza” che prevedeva che “la decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.”.
Tenuto conto che con la Sentenza n. 329 del 2007 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima tale disposizione del DPR 3/1957 “nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato”, il Tribunale ha quindi richiamato anche l'art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale
“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies”.
In base all'articolato tessuto di tali previsioni legali, il primo Giudice, ribadendo che il non aveva contestato il suo licenziamento ma solo il divieto di accesso ad Pt_1 altri impieghi, che non costituiva invero una conseguenza automatica del licenziamento senza preavviso, sotto il profilo fattuale della vicenda in cognizione ha notato che la conclusione cui era pervenuta l'amministrazione ministeriale si basava sul rilevo che il aveva presentato alla scuola del suo inserimento solo “solo Pt_1 una copia di un certificato di diploma di licenza di maestro d'arte, documento privo di numero seriale e di protocollo, ma non il diploma in originale;
-dopo inutile richiesta di veridicità all'istituto indicato sul certificato “Istituto Scolastico e di formazione professionale Pianeta Lavoro Scuola”, alla successiva Cont Per_ istanza inoltrata all' il dott. , Funzionario dell' , n. Controparte_6
Ufficio VI USR Calabria, aveva risposto:
“Il certificato allegato è rilasciato da un Ente di Formazione Professionale e non da Istituto Scolastico paritario;
Il certificato non attesta di essere rilasciato a seguito di
SUPERAMENTO ESAMI DI STATO;
Nel comune di Anoia esisteva, prima della revoca della parità scolastica, avvenuta con decreto USR Calabria n° 12042 del 09/08/2017, ITC Economia Finanza e Marketing “Pianeta Lavoro Scuola”; La descrizione di Diploma di Licenza di Maestro d'Arte, sezione "Arte dei metalli e oreficeria", non può in nessun modo ricondursi a quanto poteva essere rilasciato a suo tempo dall'ITC Economia Finanza e Marketing “Pianeta Lavoro Scuola” di Anoia, in quanto Istituto Tecnico con indirizzo Economico e non d'arte;
3 Il firmatario, Prof. è stato docente presso Istituto di Istruzione Persona_2
Secondaria di II grado sino al 2007, anno in cui ha cessato il servizio. Pertanto, non è stato mai Dirigente Scolastico di un . Controparte_7
Alla luce di ciò si può affermare che il certificato non ha valenza di certificato sostitutivo del diploma, in quanto questo tipo di certificazione viene rilasciata dagli Uffici Scolastici Territoriali” (Prot. n. 7125 del 15/12/2022) (all.4). Cont Le informazioni offerte dal dirigente dell' appaiono, nella loro gravità, rilevanti in quanto danno conto dell'impossibilità che il certificato di diploma esibito dal sig. potesse avere i crismi dell'autenticità e genuinità per tre ragioni: la totale Pt_1 differenza tra la tipologia dell'istituto scolastico nel quale il diploma sarebbe stato conseguito ed il diploma stesso.
La scuola, dalla stessa denominazione, risulta avere un indirizzo economico e finanziario sicché non trova ragione coerente il diploma in una materia del tutto diversa ed avulsa da tale settore.
Il dirigente firmatario, al momento del rilascio del certificato, non era più in servizio. L'Istituto non era abilitato a rilasciare certificati di diplomi.”
E' stato pertanto ritenuto che il certificato esibito dal ricorrente al momento del suo inserimento nelle graduatorie rappresentasse un documento falso, inidoneo ad attestare l'esistenza del diploma (originale) nonostante la risposta fornita dal suddetto istituto professionale di Anoia (RC) in base alla quale il “ha frequentato Pt_1 regolarmente e conseguito nell'anno 2010/2011 presso questo Ente di Formazione
Professione la Licenza di Maestro d'Arte dei Metalli e dell'oreficeria iscritto nei propri Registri con Prot. n. 358/2011”.
Per cui, è stato conclusivamente dedotto dal Tribunale, che tale comunicazione
“invero, desta non pochi dubbi di autenticità: si tratta di documento mancante di protocollo e di firma del legale rappresentante;
inoltre l'email dovrebbe contenere un allegato, ovvero il titolo che, tuttavia, non è stato inoltrato.
Il diploma (non il certificato del diploma), per il vero non risulta essere mai stato trasmesso neppure dal sig. al quale le amministrazioni procedenti avevano Pt_1 chiesto l'integrazione. Deve, quindi, concludersi nel senso che il certificato prodotto si riferisce ad un titolo di cui non è stata provata la sua esistenza e, quindi, come tale falso.
Su tale premessa, il licenziamento risulta sanzione legittima in quanto irrogata in conformità alle previsioni di legge. Né può concludersi nel senso auspicato dal ricorrente per la sua totale estraneità al fatto.
Ed, invero, il silenzio serbato dal sig. alla richiesta di produrre il titolo non Pt_1 depone certo per la sua buona fede così come la sua decisione di non fornire elementi in fatto, certamente a lui non sconosciuti, che avrebbero potuto aiutare le amministrazioni a far luce sulla vicenda.
La sua effettiva partecipazione al corso che gli avrebbe consentito di conseguire il diploma di Maestro d'arte è circostanza che lo stesso avrebbe ben potuto dimostrare allegando fatti e circostanze suscettibili di conferma istruttoria. Ciò avrebbe potuto superare l'anomalia del rilascio di tale tipo di titolo da parte di un istituto operante in un settore e con un indirizzo del tutto diversi.
La partecipazione effettiva ad un corso consente allo studente di conoscere il nome del dirigente dell'anno in corso sicché il sig. ben avrebbe potuto offrire Pt_1
4 elementi che consentissero di comprovare il ruolo del prof. come dirigente Per_3 scolastico. La scelta difensiva del sig. è stata, invece, diversa. Pt_1
Pur nel rispetto del diritto al silenzio, certamente tale comportamento non ha aiutato
a superare le aporie sopra evidenziate. Le stesse in uno con l'impossibilità per la
Scuola Pianeta Lavoro di emettere certificati e con la totale inattendibilità della comunicazione inviata via email senza alcun documento di riscontro (neppure il registro degli alunni dal quale ricavare il numero riportato nella comunicazione) non possono che portare alla conclusione di cui sopra.
Accertata la piena legittimità del licenziamento occorre ora esaminare se tale legittimità possa estendersi anche al divieto di accesso ai pubblici impieghi.
Come si è già detto, si tratta di ulteriore sanzione che può discendere dal licenziamento senza preavviso, ma che, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, non è automatico”.
In ultimo, proprio alla luce della direttrice di analisi additata dalla Corte
Costituzionale, secondo il Giudice, la suddetta sanzione accessoria era da ritenersi nella specie fondatamente e appropriatamente applicata per la gravità della sleale condotta del soggetto licenziato siccome profusosi secondo gli estremi di una pratica scorretta e dagli evidenti tratti non genuini, donde la sua proporzionalità alla violazione contestata e, quindi, la reiezione della domanda articolata dal ricorrente.
I motivi dell'appello proposto da vertono: Parte_1
1) SULLA DECLARATORIA DI LEGITTIMITA' IN RELAZIONE ALLA
STABILITA DECADENZA DAI PUBBLICI IMPIEGHI IN DANNO DELL'APPELLANTE. SULLA RISCONTRATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALTA' (ART. 98 COST.). SULLA MANCATA VALUTAZIONE DELLA BUONA FEDE SOTTESA ALL'AGIRE DI L. Pt_1
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 stabilito la piena legittimità della sanzione della decadenza da possibili impieghi futuri. Sul punto, la parte evidenzia che la decadenza sarebbe avvenuta:
-in assenza di procedimento penale che accertasse la falsità del suddetto titolo di studio;
-in assenza di prova in relazione all'elemento psicologico, la volontà, l'intenzionalità e la consapevolezza dell'odierno appellante nell'utilizzo di un documento contraffatto;
-in assenza di qualunque prova in ordine alla responsabilità dell'odierno appellante in relazione ai fatti addebitati (lo stesso avrebbe, infatti, regolarmente frequentato il corso sulla scorta del legittimo affidamento riposto nell'ente di formazione). Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la buona fede del e tutt'al più statuire Pt_1 nel senso della mancata valenza giuridica del suddetto titolo, dichiarandolo non spendibile nei concorsi pubblici.
2) SULLA DECLARATORIA DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE DELLA DESTITUZIONE IN DANNO DI L. SULLA MANCATA Pt_1
APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI GRADUALITÀ DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO. L'appellante censura inoltre la pronuncia nella parte in cui è stata affermata la proporzionalità della sanzione della decadenza. Sostiene di non aver violato il principio di lealtà e che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare l'intenzionalità
5 del comportamento, il grado di negligenza il livello di imprudenza o imperizia dimostrate dal lavoratore, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento. Ribadisce che nel caso di specie non sussiste alcun elemento oggettivo, né soggettivo di sostegno all'irrogazione della sanzione della decadenza.
Il si è costituito resistendo agli argomenti avversari e ha concluso per la CP_1 reiezione del gravame come sopra riportato.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
A rigore, l' è ricorso nella vicenda del suo inserimento nella Parte_2 scuola a una pratica affatto limpida e dai profili artefatti poiché contraddistinti da forme simulatorie.
Il lavoratore aveva indubbiamente inteso fare valere un titolo inidoneo e inconsistente e, per questo, in vista del suo inserimento presso la scuola lombarda di destinazione, aveva impiegato una pratica connotata da tratti non lineari né genuini, che non racchiudevano però alcuna falsificazione nel senso proprio del termine e del tipo di quelle evidenziate nella motivazione del recesso.
La falsificazione rimarcata nell'atto di licenziamento, a ben vedere non è provata mentre l'originale del diploma valorizzato dall'aspirante mancava e manca agli atti essendovi soltanto una dichiarazione dell'istituto professionale calabrese non collegabile con sicurezza allo specifico titolo di studio semplicemente menzionato dal senza rifarsi a un originale e che tale istituto ha considerato il traguardo Pt_1 raggiunto da quel discente dopo un appropriato corso di studi seguito dal discente.
In questo caso specifico, contraddistinto soltanto dall'improbabile esistenza di un diploma in originale e di natura tale da essere adatto al tipo di impiego pubblico perseguito dal non vi era stata la forma di immutatio veri del tipo di quella Pt_1 contestata nella prospettiva del licenziamento, ma in luogo di quella, senza dubbio l'adozione da parte del di un percorso artificioso, alla fine rivelatosi inidoneo Pt_1 allo scopo, essenzialmente perché, anche ammesso che quel titolo documentale ci fosse (l'istituto di formazione professionale che lo aveva rilasciato ne aveva poi confermato l'emissione e il conseguimento da parte dell'interessato sotto forma di Licenza di Maestro d'Arte e dei Metalli) esso non era oggettivamente idoneo allo scopo, lo sapesse o meno l'aspirante.
Il provvedimento di recesso/decadenza dall'impiego adottato dall'amministrazione scolastica, anche se non contestato da parte dell'interessato, era stato invero impartito in rapporto al torbido modo di agire del soggetto inserito in servizio come ATA.
La sanzione accessoria collegata al provvedimento risolutorio appare invece il frutto di una valutazione eccessiva nel solco dell'analisi richiesta come necessaria dalla
Corte Costituzionale nel motivare la sua pronuncia di incostituzionalità del secondo comma dell'art. 128 DPR 3/1957 riferito alla misura interdittiva in questione.
Al proposito, nel compiere la valutazione segnalata come essenziale da parte del Giudice delle Leggi, il Tribunale ha accertato la corretta adozione della sanzione accessoria comminata dalla scuola sulle conclusioni da essa raggiunte per cui, come sopra si è esposto, era stata allegata “solo una copia di un certificato di diploma di
6 licenza di maestro d'arte, documento privo di numero seriale e di protocollo, ma non il diploma in originale;
-dopo inutile richiesta di veridicità all'istituto indicato sul certificato “Istituto Scolastico e di formazione professionale Pianeta Lavoro Scuola”, alla successiva Cont Per_ istanza inoltrata all' il dott. , Funzionario dell' , n. Controparte_6
Ufficio VI USR Calabria, aveva risposto:
“Il certificato allegato è rilasciato da un Ente di Formazione Professionale e non da Istituto Scolastico paritario;
Il certificato non attesta di essere rilasciato a seguito di
SUPERAMENTO ESAMI DI STATO;
Nel comune di Anoia esisteva, prima della revoca della parità scolastica, avvenuta con decreto USR Calabria n° 12042 del
09/08/2017, ITC Economia Finanza e Marketing “Pianeta Lavoro Scuola”; La descrizione di Diploma di Licenza di Maestro d'Arte, sezione "Arte dei metalli e oreficeria", non può in nessun modo ricondursi a quanto poteva essere rilasciato a suo tempo dall'ITC Economia Finanza e Marketing “Pianeta Lavoro Scuola” di Anoia, in quanto Istituto Tecnico con indirizzo Economico e non d'arte;
Il firmatario, Prof. è stato docente presso Istituto di Istruzione Persona_2
Secondaria di II grado sino al 2007, anno in cui ha cessato il servizio. Pertanto, non è stato mai Dirigente Scolastico di un . Controparte_7
Alla luce di ciò si può affermare che il certificato non ha valenza di certificato sostitutivo del diploma, in quanto questo tipo di certificazione viene rilasciata dagli Uffici Scolastici Territoriali” (Prot. n. 7125 del 15/12/2022) (all.4). Cont Le informazioni offerte dal dirigente dell' appaiono, nella loro gravità, rilevanti in quanto danno conto dell'impossibilità che il certificato di diploma esibito dal sig. potesse avere i crismi dell'autenticità e genuinità per tre ragioni: la totale Pt_1 differenza tra la tipologia dell'istituto scolastico nel quale il diploma sarebbe stato conseguito ed il diploma stesso.
La scuola, dalla stessa denominazione, risulta avere un indirizzo economico e finanziario sicché non trova ragione coerente il diploma in una materia del tutto diversa ed avulsa da tale settore.
Il dirigente firmatario, al momento del rilascio del certificato, non era più in servizio. L'Istituto non era abilitato a rilasciare certificati di diplomi.”
Nel riferirsi alle conclusioni dell'amministrazione sulla presenza di una serie di
“falsità” rilevanti ai fini del recesso, facendole proprie, il Tribunale, a proposito della misura interdittiva ex art. 128 cit. ha valorizzato dei dati inappropriati.
Nella vicenda in cognizione, a rigore, non emergeva infatti alcuna prova del falso materiale ipotizzato -un genere di falso che richiede sempre da parte dell'agente il compimento di attività di contraffazione e/o di alterazione- e non era neppure emersa la deliberata commissione o l'utilizzo di un falso ideologico da parte del Romeo. E' certo soltanto che quest'ultimo, nel compiere la produzione stimata inidonea dalla scuola (neppure subito ma dopo diverso tempo) si era rifatto -neanche si sa con quale grado di consapevolezza- a delle qualità e ad una portata che il suo diploma in realtà non aveva. L'unico elemento che emerge in maniera incontestabile è quindi che quel titolo di Maestro d'Arte e dei Metalli era oggettivamente inidoneo al fine della procedura di inserimento lavorativo in corso. Anche a volere supporre che lo sapesse, l'unico profilo di disvalore Parte_1 della sua condotta è in tale prospettiva rinvenibile nell'improprio utilizzo del documento, restando però estranee a questo fatto le attività falsificatorie imputate
7 dalla scuola e riconosciute dal Giudice poiché esse, di per sé, non possiedono elementi di riscontro.
In questo senso e senza trascurare l'indimostrata portata di un elemento soggettivo in capo al connotato da forme di dolo raccordabili a ogni condotta da lui tenuta Pt_1 nella vicenda assuntiva, pare dunque al Collegio che la gravità della condotta non fosse tale da comportare la misura interdittiva accessoria applicata col licenziamento.
Per queste ragioni la sentenza va riformata annullando la misura adottata ai sensi del secondo comma dell'art. 128 DPR n. 3/1957 e compensando interamente tra le parti le spese di tutto il giudizio, in rapporto alle molteplici equivocità che hanno caratterizzato la condotta di al fine del suo accesso in servizio. Parte_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4359/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, annulla l'effetto della preclusione ex art. 128 ex art. DPR n. 3 del 1957 comminata a carico di col decreto prot. N. 1301 del 10 giugno 2023. Parte_1
Compensa interamente tra le pari le spese dei due gradi.
Milano, 8 ottobre 2024.
Il Presidente rel.
Roberto Vignati
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