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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 594/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Sciacca, via Bevaio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Tirnetta che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellanti (ammessi al P.S.S.)
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_4 CodiceFiscale_6
tutti elettivamente domiciliati in Sciacca, Piazza Girolamo Lombardo n.5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Prima che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellati
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13 Settembre 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 408/2021 pubblicata il 12/10/21 nell'ambito del giudizio n.r.g. 213/2018, ha dichiarato la nullità del rogito notarile di cessione onerosa, stipulato in Notar il 22 luglio 2011, Rep. 18354 Racc. 9737, e, Persona_1
conseguentemente, ha dichiarato aperta la successione legittima della de cuius Per_2
ha disposto la divisione giudiziale della comunione ereditaria, costituita
[...]
dall'immobile sito in Sciacca, via Scaglione - Cortile ET n° 254, già oggetto della cessione onerosa oggi dichiarata nulla, oltre che dai mobili e suppellettili arredanti lo stesso;
- ha assegnato ex art. 720 cod. civ. alla convenuta , l'immobile sito Controparte_3
in Sciacca, via Scaglione - Cortile ET n° 254; ha, altresì, condannato la convenuta alla corresponsione dell'eccedenza, ex art. 720 cod. civ., in favore di Controparte_3
ognuno dei propri fratelli germani, nella misura di € 12.750,00 cadauno quale quota pari ad ¼ del compendio immobiliare;
ha, infine, condannato tutti i convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite che, compensate nella misura di 1/3, sono state liquidate nell'intero in complessivi € 5.570,00, di cui € 570,00 per spese, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e eccependone l'erroneità sotto vari profili. Parte_3
Hanno resistito al gravame , e CP_1 Controparte_2 Parte_4
insistendo per la conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado. In subordine, hanno insistito sulle domande proposte in primo grado e ritenute assorbite dal primo giudice in ragione dell'accoglimento della domanda principale di nullità della cessione onerosa per violazione di norme imperative.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt.
352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico e articolato motivo di appello, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'incapacità di intendere e di volere di al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione onerosa con cui Persona_2
la stessa aveva trasferito ai nipoti, e , la nuda proprietà Parte_1 Parte_2
del proprio immobile in cambio della loro assistenza materiale e morale. In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata la sussistenza degli elementi che integrano la fattispecie del reato di cui all'art. 643 c.p.
L'appello è fondato.
È documentalmente provato che in data 22 Luglio 2011 stipulava un Persona_2
atto di cessione onerosa con cui trasferiva ai nipoti, e , Parte_1 Parte_2
la nuda proprietà dell'immobile sito in Sciacca e, come corrispettivo del suddetto trasferimento, essi si obbligavano a fornirle assistenza materiale e morale fino alla sua morte. Tale atto è stato dichiarato nullo dal Tribunale ai sensi dell'art. 1418 c.c. poiché è stato ritenuto integrato il reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p.
Ebbene, secondo la prospettazione degli appellanti, nel caso che ci occupa non risulterebbero adeguatamente provati gli elementi costitutivi della fattispecie di reato dell'art. 643 c.p. ed anzi, dalle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, emergerebbe la carenza degli stessi che, in effetti, neanche sarebbero stati esaminati dal giudice di primo grado.
L'assunto deve essere condiviso. Giova precisare che, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n. 2860/2008; Cass. n. 1427/2004), sanzione che nell'ipotesi di circonvenzione di incapace si giustifica in ragione del quid pluris, costituito dal particolare grado d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo (da ultimo, Cass. n.
3523/2023), dovendosi inquadrare detta disposizione incriminatrice tra le norme imperative genericamente richiamate dall'art. 1418, comma 1, c.c., siccome preordinata
“più che alla tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, alla tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica”. Ai fini dell'accoglibilità della domanda il giudice civile è tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum, l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Sez. 3, Sentenza n. 13972 del
30/06/2005). Deve, infine, precisarsi che “ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando
l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (cfr. Cass. pen. n. 19834/2019).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve concludersi che gli attori in primo grado non avessero assolto all'onere della prova su di essi gravante, essendosi limitati ad allegare uno stato di minorata capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della stipulazione del rogito. Tale circostanza emerge, peraltro, dalla stessa motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui si limita a precisare che
“l'insussistenza della piena facoltà mentale attinente alla capacità di critica del giudizio ai fini di intendere e volere già verificatasi in epoca prossima antecedente alla stipula del rogito notarile di cessione onerosa in favore dei nipoti, odierni convenuti,
[...]
e , è indiscutibilmente sintomatico della circonvenzione cui la Pt_1 Parte_2
medesima de cuius sia stata vittima nel momento in cui, presentatasi innanzi al Notaio, ha sottoscritto il medesimo rogito”. E tuttavia, tale conclusione, non supportata da ulteriori elementi da cui dedurre l'attività di induzione alla sottoscrizione del rogito (ossia l'elemento oggettivo del reato) ed il dolo specifico degli appellanti, non è di per sé sufficiente a ritenere integrato il reato di circonvenzione di incapace. Anzi, dalla lettura dell'atto di cessione emerge che la de cuius, riservandosi l'usufrutto dell'immobile, si era assicurata l'assistenza e la cura da parte dei nipoti per i successivi anni fino alla sua morte.
Assistenza e cura che, in assenza di prova contraria che solo gli attori in primo grado avrebbero potuto fornire, deve ritenersi essere stata effettivamente prestata. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dai testimoni ET e i quali, presenti al Tes_1
momento del rogito, hanno precisato, non solo che appariva lucida e Persona_2
perfettamente in grado di comprendere l'atto che si stava compiendo, ma anche che tutte le volte che frequentavano la sua abitazione vi trovavano i nipoti a prendersi cura di lei.
Non può, pertanto, ritenersi provato l'effetto pregiudizievole della cessione onerosa per le ragioni della de cuius la quale, al contrario, ha ricevuto cura e assistenza da parte dei nipoti continuando a vivere presso la sua abitazione sino alla morte.
Deve, in definitiva, essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità della cessione onerosa oggetto di causa, per carenza di prova circa gli elementi integranti la fattispecie di reato di cui all'art. 643 c.p.
Neanche possono trovare accoglimento le domande riproposte in questo grado dagli appellati.
Con riferimento alla domanda di annullamento del contratto ex art. 428 c.c., occorre anzitutto rilevare che non risulta agli atti che la stessa sia stata formulata nei termini di preclusione nel primo grado di giudizio. Al contrario, la stessa è nuova e, come tale, va dichiarata inammissibile. Peraltro, la mancata proposizione della predetta domanda nei termini di legge ha precluso agli appellanti di eccepirne tempestivamente la prescrizione.
Ad ogni modo, non è superfluo ribadire quanto già sopra detto, e cioè l'assoluta carenza di prova tanto in merito al grave pregiudizio patito da quanto in Persona_2
ordine alla malafede dei nipoti.
Altresì infondata è la domanda di nullità del contratto di vitalizio alimentare per mancanza di alea. A questo proposito, giova rammentare che “il contratto atipico cosiddetto di mantenimento
(o di vitalizio alimentare o assistenziale) è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, ovvero la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso al vitaliziante, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato. L'alea deve, comunque, escludersi e il contratto va dichiarato nullo se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte, dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. civ. sez. II, 23/11/2016, n.23895). Ora, nel caso che ci occupa, la patologia da cui era affetta era la demenza senile, in stato di progressivo aggravamento Persona_2
(cfr. CTU agli atti). Dalla documentazione acquisita non emerge che la stessa fosse affetta da altre patologie suscettibili di condurre alla morte in tempi rapidi, né tale eventualità emerge dalla CTU espletata in primo grado. Peraltro, neanche è nota, perché non è stata documentata dagli attori in primo grado, la causa del decesso di Di Persona_2
contro, se la demenza senile (ex sé considerata) non porta al decesso in tempi rapidi, è noto che la stessa comporta, per le sue stesse caratteristiche e per il progressivo aggravarsi, un altrettanto progressivo aggravio dell'impegno personale ed economico di coloro che si prendono cura del soggetto che versa in tale condizione, senza poter del resto prevedere la verificazione dell'evento morte. A tale considerazione, occorre aggiungere che il valore della nuda proprietà dell'immobile ceduto, quantificato in € 18.500,00 nell'anno 2011, deve ritenersi sufficientemente proporzionato al tipo di prestazione e assistenza prestata rispetto alla quale, si ribadisce, nessuna contestazione di inadempimento è stata mossa dagli attori in primo grado. Deve, pertanto, concludersi che il contratto stipulato fosse caratterizzato da aleatorietà e, in quanto, tale valido ed efficace.
Infine, quanto alla domanda tesa ad accertare la simulazione dell'atto compiuto, occorre rilevare la contraddittorietà di tale assunto. Secondo la prospettazione degli appellati l'atto di cessione onerosa dissimulerebbe una donazione sicché, essendo lo stesso stato compiuto da un soggetto incapace, se ne dovrebbe disporre l'annullamento. Ebbene, delle due l'una: o la de cuius era incapace e, pertanto, non in grado di porre in essere un atto complesso come quello della dedotta simulazione oppure, in quanto capace, ha voluto assicurarsi, finché in vita, un servizio di assistenza che nessuno (eccetto i nipoti) le avrebbe garantito. Pertanto, non essendo stato provato un inadempimento degli odierni appellanti all'obbligazione di assistenza dagli stessi assunta e non avendo, a fortiori, controparte provato di essere stata lei a fornire tutte le cure di cui la de cuius necessitava, deve ritenersi pienamente valido e legittimo l'atto di cessione onerosa da quest'ultima stipulato.
In definitiva, occorre riformare la sentenza di primo grado e rigettare integralmente le domande proposte dagli appellati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 408/2021 pubblicata dal Tribunale di Sciacca il 12/10/21 nell'ambito del giudizio n.r.g. 213/2018;
- rigetta le domande proposte da , e;
CP_1 Controparte_2 Parte_4
-condanna , e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 Parte_4
spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado di giudizio in complessivi
€ 4.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi € 3.400,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
Pone le spese di CTU liquidate con separati decreti definitivamente a carico dei soccombenti.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data
30/01/2025.
Palermo, 4/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo