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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 48/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 48/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI IENNO PAOLO con domicilio eletto in VIA
RENZETTI 29 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CEROLI GIACINTO, con domicilio eletto in VIA G. GARIBALDI, 25
66034 LANCIANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Sia della Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito condannare: A) in via principale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1
pagina 1 di 11 risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione del prezzo pagato comprensivo dell'anticipo versato al momento della consegna e delle rate mensili di € 363,48 pagate tramite finanziaria dal momento dell'acquisto e fino all'effettivo soddisfo oltre spese interessi e rivalutazione;
in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 5.000,00 ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa a titolo di riduzione del prezzo ex art.130
D. Lgs 206/2005; B) condannare in ogni caso la al CP_1
risarcimento del danno cagionato alla Sig.ra di Parte_1 almeno € 10.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Voglia, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, per i motivi e le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice,
(C.F. nata a Parte_1 C.F._1
NO (CH) il 7.12.1994, residente in [...], in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La sig. ra ha citato in giudizio la società Parte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda CP_1
sopra trascritta.
Ha premesso di avere acquistato, con contratto del 29/12/2021
l'autovettura AUDI A6 al prezzo di € 24.500,00, la vettura che le è stata consegnata il 14/01/2022 presso l'officina ; subito dopo Pt_2 la consegna la vettura aveva presentato l'accensione di alcune spie di pagina 2 di 11 segnalazione, fenomeno di cui subito l'acquirente aveva informato il venditore e che comportavano il ritorno in officina;
dopo circa un mese dalla consegna l'autovettura aveva presentato alcuni problemi al cambio automatico di cui pure veniva informato il venditore;
si era poi reso necessario il ricovero della vettura con carro attrezzi e la Pt_1 era stata indirizzata presso l'officina DG Service di Pescara, convenzionata per l'attivazione della garanzia convenzionale denominata MEC di cui la vettura era dotata;
L'attrice aveva poi sottoposto la vettura ad un controllo presso il centro autorizzato Audi di Pescara, che aveva effettuato un intervento non risolutivo, ma gli ulteriori interventi necessari non erano stati realizzati, per mancato accordo sul soggetto tenuto alle spese;
la vettura era stata poi ricoverata presso altra officina, nella città di Lecce, convenzionata per la garanzia, dove poi l'attrice si recò per ritirarla nell'ottobre 2022.
In previsione del termine di copertura della garanzia convenzionale nel gennaio 2023, e poiché le proprie istanze sono rimaste disattese, la si è rivolta alla giustizia. Pt_1
La si è costituita contestando la domanda, CP_1 deducendo che l'occorso era da imputarsi alla condotta dell'attrice perché la vettura era stata consegnata esente da difetti, e dotata di garanzia convenzionale denominata MEC, che la l'aveva Pt_1 sottoposta presso l'officina (che già aveva controllato la Pt_2
vettura prima della consegna), a diagnosi che non aveva riscontrato alcun malfunzionamento, che la segnalazione del problema al cambio automatico era effettuata per la prima volta dopo circa due mesi dalla consegna, comportando l'attivazione della garanzia convenzionale con consegna di vettura sostitutiva;
l'auto era così sottoposta a controllo presso l'officina convenzionata DG Service;
il cambio era smontato e riparato presso la sede della società prestante la garanzia, e restituito alla DG service pe ril rimontaggio - secondo le istruzioni ricevute –
pagina 3 di 11 sulla vettura che era poi restituita alla con l'invito a recarsi Pt_1
presso officina autorizzata AUDI ove perfezionare la procedura di apprendimento necessaria dopo la riparazione effettuata;
la Pt_1 non aveva però effettuato questa ulteriore attività riprendendo l'uso quotidiano del veicolo, in particolare una errata manovra di retromarcia su rampa ripida, e da ciò era derivata la seconda rottura del cambio, dovuta a surriscaldamento, e la sopravvenuta impossibilità di effettuare la procedura di apprendimento;
ne seguiva una nuova attivazione della garanzia e la ulteriore sostituzione del pacco frizione , senza costi per la Pt_1
La causa è stata istruita sulla base delle richieste delle parti;
al termine dell'istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/12/2024 tenuta mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
I. Va in primo luogo rilevato che l'attrice, dopo la descrizione delle varie anomalie riscontrate alla consegna dell'autovettura o entro pochi giorni, circoscrive le deduzioni nell'ambito delle due rotture successive del cambio automatico della vettura, inconvenienti ai quali riconduce il difetto di conformità del bene e conseguente domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di vendita, oltre al risarcimento del danno;
restano escluse quindi dall'ambito della decisione le anomalie minori descritte quali la mancanza di un ugello lavafari, o il distacco della scocca di una maniglia, su cui dopo la descrizione in parte motiva della citazione, non si è soffermata l'attività istruttoria, e queste anomalie, per quanto non appaiano significative in relazione alla conformità del mezzo, non sono pagina 4 di 11 state dimostrate.
II. La parte convenuta, dopo avere specificato che la vettura, prima della consegna, era stata sottoposta ad un approfondito controllo da parte dell , che non aveva Parte_3 riscontrato anomalie, riconduce l'insorgenza del danno al cambio automatico alla modalità d'utilizzo della vettura, in particolare all'uso quotidiano della vettura su una ripida rampa, in retromarcia, che avrebbe dato causa al primo inconveniente,
e, dopo il primo intervento di riparazione in garanzia, all'avere omesso la procedura di apprendimento necessaria, da effettuarsi presso officina della casa madre, e di avere proseguito nell'effettuare giornalmente questa errata manovra.
III. L'esecuzione di questa manovra viene a più riprese dedotta dalla parte convenuta, e negata dalla parte attrice, ma in sede testimoniale ne riferisce solo il teste , consulente di Tes_1
Garanzia MEC laddove, in occasione della seconda riparazione ipotizza che una manovra di questo tipo potrebbe avere causato il problema, posto che una pendenza elevata impedisce la corretta circolazione dell'olio all'interno del cambio e quindi il suo surriscaldamento, laddove il meccanismo sia sottoposto per lungo tempo alla manovra;
tuttavia l'effettuazione di questa manovra non risulta provata, perché nessuno dei testi la conferma e d'altro canto lo stesso Tes_1
ne riferisce de relato, per averne appreso in occasione della seconda riparazione, ma non indica da chi.
IV. Dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice nel corpo delle memorie istruttorie non si evince la presenza di rampe, tantomeno di pendenze particolarmente rilevanti, o di estensione tale da determinare un prolungato utilizzo in pagina 5 di 11 condizioni di improprio sforzo della componente meccanica, e la questione è rimasta priva di adeguato approfondimento anche sotto il profilo tecnico.
V. Che l'occorso possa quindi ricondursi ad una particolare morfologia del percorso quotidianamente affrontato dall'autovettura è circostanza rimasta non provata.
VI. Sul punto va comunque notata la inverosimiglianza del riferimento ad una rampa della pendenza di 45°, che in misura percentuale corrisponde al 100% (il dato indica un tracciato che si eleva di un metro in altezza per ogni metro di percorrenza), ed è un dato fisicamente impossibile da riferire ad una normale autovettura stradale;
si consideri comunque che la pendenza massima per le rampe di accesso ai garage è del 20% (DM
1/2/1986).
VII. Non potendo quindi imputarsi l'insorgenza del malfunzionamento del cambio automatico ad una specifica ed impropria modalità d'utilizzo da parte dell'acquirente, che sollevi il venditore dall'obbligo della garanzia, e tenuto conto dell'insorgere del fenomeno a distanza di circa un mese dalla consegna del veicolo, resta operante la presunzione di cui all'art. 135 del codice del consumo.
VIII. L'anomalia è descritta dall'attrice come un funzionamento non fluido del cambio automatico di cui è dotata la vettura, (degli
“strappetti” durante la marcia). I testi escussi hanno riferito che in seguito allo smontaggio del cambio effettuato nelle due occasioni d'intervento della Garanzia MEC era stata riscontrata l'usura dei dischi frizione interni, che vengono descritti come
“bruciati”.
IX. L'anomalia presentata dal veicolo rientra nell'ambito dell'art.
pagina 6 di 11 129 del codice del consumo, in particolare a quanto previsto dal n. 3 lett d) del medesimo articolo, circa le caratteristiche di durabilità, funzionalità e sicurezza ordinariamente presenti in bene del medesimo tipo e ragionevolmente oggetti d'aspettativa del consumatore. I rimedi previsti in favore del consumatore qualora il bene presenti difetti di conformità consistono nei c.d. rimedi primari cioè la riparazione del bene o la sua sostituzione,
e secondari consistenti nella riduzione del prezzo o nella risoluzione, ai quali il consumatore potrà fare ricorso laddove la sostituzione non sia possibile o se la riparazione non sia possibile o non eseguita in tempi ragionevoli.
X. Deve quindi valutarsi se il venditore abbia correttamente adempiuto agli obblighi di garanzia previsti ex lege a suo carico
XI. La vicenda in esame è stata caratterizzata dal fatto che il medesimo malfuzionamento si è presentato in due occasioni, ed in entrambe le occasioni per la garanzia dovuta dal venditore è stata attivata la convenzione MEC che lo stesso venditore aveva fornito a corredo della vendita.
XII. L'autovettura, o meglio, il cambio automatico, risulta essere stato sottoposto ad interventi di riparazione presso l'officina
Mec Service di Ruffano (LE) dapprima nell'aprile 2022, a seguito di una prima denuncia di malfunzionamento presentata dalla nel marzo, ed in questa occasione veniva Pt_1
effettuata la sostituzione del gruppo frizioni;
la vettura era stata riconsegnata alla proprietaria nel giugno 2022, e nel settembre
2022 di nuovo ricoverata presso l'officina MEC che riscontrava nuovamente l'usura anomala dei dischi frizione;
quindi veniva effettuata altra sostituzione di queste componenti e la vettura restituita all'attrice.
pagina 7 di 11 XIII. E' stato confermato in sede istruttoria che gli interventi meccanici operati sulla vettura non hanno comportato esborsi a carico della la quale, peraltro, non ha allegato alcuna Pt_1
documentazione da cui risultino spese sostenute per le riparazioni
XIV. Deve quindi riconoscersi che il venditore ha adempiuto - tramite la garanzia convenzionale attivata - all'obbligo di procedere alle riparazioni cui era tenuto, e ciò a prescindere dall'individuazione delle cause del malfunzionamento. Al riguardo si sono già illustrati i motivi per cui si ritiene preesistente il difetto che ha dato origine alla prima segnalazione di anomalia.
XV. Quanto alla necessità del secondo intervento va posta attenzione sulla procedura di riallineamento delle frizioni, riferita come necessaria per il corretto funzionamento della componente meccanica sostituita ed impedire l'insorgere di nuove rotture.
XVI. Secondo quanto riferito dal teste , essa era stata Tes_1
oggetto di specifica raccomandazione da parte della officina
Mec alla officina DG Service, che avrebbe rimontato il cambio sulla vettura dopo il primo intervento di riparazione.
XVII. Della necessità di questa procedura riferisce la convenuta e riferisce il teste secondo cui essa era abitualmente oggetto di specifica raccomandazione;
e la stessa viene menzionata nella corrispondenza elettronica allegata dall'attrice, dove però non v'è menzione della necessità di effettuare tale intervento esclusivamente presso la casa madre.
XVIII. Non v'è prova che tale intervento sia stato effettivamente posto in essere, e si deve rilevare che nessuno dei testi della pagina 8 di 11 convenuta può affermare con certezza che alla sia stata Pt_1
comunicata la necessità di effettuare tale intervento una volta ottenuta la riconsegna della vettura nel giugno 2022; d'altro canto non può escludersi che la stessa ne fosse a conoscenza:, perché se per un verso nessun documento attesta l'esecuzione di tale procedura, per altro l'attrice riferisce che il problema era nuovamente insorto dopo la riconsegna del giugno e che il riallineamento delle frizioni era stato effettuato senza esito dall'officina Audi di Pescara.
XIX. Il teste ha riferito che la procedura di riallineamento Tes_1
frizioni non era compresa nella garanzia, ma ciò non esclude che alla prestazione – essendo parte determinante la riparazione completa - fosse tenuto il venditore, che quindi avrebbe dovuto riconsegnare la vettura pronta all'uso. Non resta quindi chiarito il motivo per cui tale procedura finale sia mancata (o tardivamente eseguita), se per omessa o incompleta informazione, diniego o per mancato accordo circa il soggetto tenuto alle spese, ma sta di fatto che il veicolo ha continuato ad essere utilizzato nel periodo giugno – settembre, fino al secondo ricovero presso l'officina Mec, in esito al quale l'autovettura era stata restituita all'attrice dopo circa 2 settimane.
XX. In ordine all'efficacia e concludenza del secondo intervento l'attrice nulla contesta, e la domanda viene proposta in prossimità della scadenza annuale della garanzia (gennaio
2023).
XXI. La ricostruzione degli eventi non permette di individuare a carico del convenuto le inadempienze prospettate dall'attrice, perché le riparazioni resesi necessarie dopo l'acquisto della pagina 9 di 11 vettura sono state poste in essere senza esborsi da parte dell'attrice, e con tempistica che non appare eccessiva rispetto all'entità delle riparazioni necessarie. Deve poi rilevarsi che in assenza di alcun tipo di deduzione circa erroneità o inadeguatezza della seconda riparazione, non è possibile concretizzare a carico del venditore l'ipotesi dell'intervento non risolutivo che possa legittimare il consumatore alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo del bene.
XXII. Tale soluzione non è peraltro prospettabile con riferimento unicamente alla prossimità (alla data della domanda) della data di scadenza della garanzia, ponendosi l'insorgenza di ulteriori difetti nell'ambito della mera ipotesi.
XXIII. Non può essere accolta la domanda di risarcimento, in quanto le spese che l'attrice deduce di avere sostenuto non sono documentate, e non vengono indicati elementi utili per la individuazione del danno derivante dalla indisponibilità del mezzo per i periodi necessari alle riparazioni.
XXIV. Le spese sono compensate perché sono rimaste non chiarite le cause che hanno determinato la necessità del secondo intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda
2. Compensa le spese tra le parti
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
NO, 14 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 10 di 11
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 48/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI IENNO PAOLO con domicilio eletto in VIA
RENZETTI 29 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CEROLI GIACINTO, con domicilio eletto in VIA G. GARIBALDI, 25
66034 LANCIANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Sia della Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito condannare: A) in via principale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1
pagina 1 di 11 risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione del prezzo pagato comprensivo dell'anticipo versato al momento della consegna e delle rate mensili di € 363,48 pagate tramite finanziaria dal momento dell'acquisto e fino all'effettivo soddisfo oltre spese interessi e rivalutazione;
in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 5.000,00 ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa a titolo di riduzione del prezzo ex art.130
D. Lgs 206/2005; B) condannare in ogni caso la al CP_1
risarcimento del danno cagionato alla Sig.ra di Parte_1 almeno € 10.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Voglia, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, per i motivi e le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice,
(C.F. nata a Parte_1 C.F._1
NO (CH) il 7.12.1994, residente in [...], in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La sig. ra ha citato in giudizio la società Parte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda CP_1
sopra trascritta.
Ha premesso di avere acquistato, con contratto del 29/12/2021
l'autovettura AUDI A6 al prezzo di € 24.500,00, la vettura che le è stata consegnata il 14/01/2022 presso l'officina ; subito dopo Pt_2 la consegna la vettura aveva presentato l'accensione di alcune spie di pagina 2 di 11 segnalazione, fenomeno di cui subito l'acquirente aveva informato il venditore e che comportavano il ritorno in officina;
dopo circa un mese dalla consegna l'autovettura aveva presentato alcuni problemi al cambio automatico di cui pure veniva informato il venditore;
si era poi reso necessario il ricovero della vettura con carro attrezzi e la Pt_1 era stata indirizzata presso l'officina DG Service di Pescara, convenzionata per l'attivazione della garanzia convenzionale denominata MEC di cui la vettura era dotata;
L'attrice aveva poi sottoposto la vettura ad un controllo presso il centro autorizzato Audi di Pescara, che aveva effettuato un intervento non risolutivo, ma gli ulteriori interventi necessari non erano stati realizzati, per mancato accordo sul soggetto tenuto alle spese;
la vettura era stata poi ricoverata presso altra officina, nella città di Lecce, convenzionata per la garanzia, dove poi l'attrice si recò per ritirarla nell'ottobre 2022.
In previsione del termine di copertura della garanzia convenzionale nel gennaio 2023, e poiché le proprie istanze sono rimaste disattese, la si è rivolta alla giustizia. Pt_1
La si è costituita contestando la domanda, CP_1 deducendo che l'occorso era da imputarsi alla condotta dell'attrice perché la vettura era stata consegnata esente da difetti, e dotata di garanzia convenzionale denominata MEC, che la l'aveva Pt_1 sottoposta presso l'officina (che già aveva controllato la Pt_2
vettura prima della consegna), a diagnosi che non aveva riscontrato alcun malfunzionamento, che la segnalazione del problema al cambio automatico era effettuata per la prima volta dopo circa due mesi dalla consegna, comportando l'attivazione della garanzia convenzionale con consegna di vettura sostitutiva;
l'auto era così sottoposta a controllo presso l'officina convenzionata DG Service;
il cambio era smontato e riparato presso la sede della società prestante la garanzia, e restituito alla DG service pe ril rimontaggio - secondo le istruzioni ricevute –
pagina 3 di 11 sulla vettura che era poi restituita alla con l'invito a recarsi Pt_1
presso officina autorizzata AUDI ove perfezionare la procedura di apprendimento necessaria dopo la riparazione effettuata;
la Pt_1 non aveva però effettuato questa ulteriore attività riprendendo l'uso quotidiano del veicolo, in particolare una errata manovra di retromarcia su rampa ripida, e da ciò era derivata la seconda rottura del cambio, dovuta a surriscaldamento, e la sopravvenuta impossibilità di effettuare la procedura di apprendimento;
ne seguiva una nuova attivazione della garanzia e la ulteriore sostituzione del pacco frizione , senza costi per la Pt_1
La causa è stata istruita sulla base delle richieste delle parti;
al termine dell'istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/12/2024 tenuta mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
I. Va in primo luogo rilevato che l'attrice, dopo la descrizione delle varie anomalie riscontrate alla consegna dell'autovettura o entro pochi giorni, circoscrive le deduzioni nell'ambito delle due rotture successive del cambio automatico della vettura, inconvenienti ai quali riconduce il difetto di conformità del bene e conseguente domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di vendita, oltre al risarcimento del danno;
restano escluse quindi dall'ambito della decisione le anomalie minori descritte quali la mancanza di un ugello lavafari, o il distacco della scocca di una maniglia, su cui dopo la descrizione in parte motiva della citazione, non si è soffermata l'attività istruttoria, e queste anomalie, per quanto non appaiano significative in relazione alla conformità del mezzo, non sono pagina 4 di 11 state dimostrate.
II. La parte convenuta, dopo avere specificato che la vettura, prima della consegna, era stata sottoposta ad un approfondito controllo da parte dell , che non aveva Parte_3 riscontrato anomalie, riconduce l'insorgenza del danno al cambio automatico alla modalità d'utilizzo della vettura, in particolare all'uso quotidiano della vettura su una ripida rampa, in retromarcia, che avrebbe dato causa al primo inconveniente,
e, dopo il primo intervento di riparazione in garanzia, all'avere omesso la procedura di apprendimento necessaria, da effettuarsi presso officina della casa madre, e di avere proseguito nell'effettuare giornalmente questa errata manovra.
III. L'esecuzione di questa manovra viene a più riprese dedotta dalla parte convenuta, e negata dalla parte attrice, ma in sede testimoniale ne riferisce solo il teste , consulente di Tes_1
Garanzia MEC laddove, in occasione della seconda riparazione ipotizza che una manovra di questo tipo potrebbe avere causato il problema, posto che una pendenza elevata impedisce la corretta circolazione dell'olio all'interno del cambio e quindi il suo surriscaldamento, laddove il meccanismo sia sottoposto per lungo tempo alla manovra;
tuttavia l'effettuazione di questa manovra non risulta provata, perché nessuno dei testi la conferma e d'altro canto lo stesso Tes_1
ne riferisce de relato, per averne appreso in occasione della seconda riparazione, ma non indica da chi.
IV. Dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice nel corpo delle memorie istruttorie non si evince la presenza di rampe, tantomeno di pendenze particolarmente rilevanti, o di estensione tale da determinare un prolungato utilizzo in pagina 5 di 11 condizioni di improprio sforzo della componente meccanica, e la questione è rimasta priva di adeguato approfondimento anche sotto il profilo tecnico.
V. Che l'occorso possa quindi ricondursi ad una particolare morfologia del percorso quotidianamente affrontato dall'autovettura è circostanza rimasta non provata.
VI. Sul punto va comunque notata la inverosimiglianza del riferimento ad una rampa della pendenza di 45°, che in misura percentuale corrisponde al 100% (il dato indica un tracciato che si eleva di un metro in altezza per ogni metro di percorrenza), ed è un dato fisicamente impossibile da riferire ad una normale autovettura stradale;
si consideri comunque che la pendenza massima per le rampe di accesso ai garage è del 20% (DM
1/2/1986).
VII. Non potendo quindi imputarsi l'insorgenza del malfunzionamento del cambio automatico ad una specifica ed impropria modalità d'utilizzo da parte dell'acquirente, che sollevi il venditore dall'obbligo della garanzia, e tenuto conto dell'insorgere del fenomeno a distanza di circa un mese dalla consegna del veicolo, resta operante la presunzione di cui all'art. 135 del codice del consumo.
VIII. L'anomalia è descritta dall'attrice come un funzionamento non fluido del cambio automatico di cui è dotata la vettura, (degli
“strappetti” durante la marcia). I testi escussi hanno riferito che in seguito allo smontaggio del cambio effettuato nelle due occasioni d'intervento della Garanzia MEC era stata riscontrata l'usura dei dischi frizione interni, che vengono descritti come
“bruciati”.
IX. L'anomalia presentata dal veicolo rientra nell'ambito dell'art.
pagina 6 di 11 129 del codice del consumo, in particolare a quanto previsto dal n. 3 lett d) del medesimo articolo, circa le caratteristiche di durabilità, funzionalità e sicurezza ordinariamente presenti in bene del medesimo tipo e ragionevolmente oggetti d'aspettativa del consumatore. I rimedi previsti in favore del consumatore qualora il bene presenti difetti di conformità consistono nei c.d. rimedi primari cioè la riparazione del bene o la sua sostituzione,
e secondari consistenti nella riduzione del prezzo o nella risoluzione, ai quali il consumatore potrà fare ricorso laddove la sostituzione non sia possibile o se la riparazione non sia possibile o non eseguita in tempi ragionevoli.
X. Deve quindi valutarsi se il venditore abbia correttamente adempiuto agli obblighi di garanzia previsti ex lege a suo carico
XI. La vicenda in esame è stata caratterizzata dal fatto che il medesimo malfuzionamento si è presentato in due occasioni, ed in entrambe le occasioni per la garanzia dovuta dal venditore è stata attivata la convenzione MEC che lo stesso venditore aveva fornito a corredo della vendita.
XII. L'autovettura, o meglio, il cambio automatico, risulta essere stato sottoposto ad interventi di riparazione presso l'officina
Mec Service di Ruffano (LE) dapprima nell'aprile 2022, a seguito di una prima denuncia di malfunzionamento presentata dalla nel marzo, ed in questa occasione veniva Pt_1
effettuata la sostituzione del gruppo frizioni;
la vettura era stata riconsegnata alla proprietaria nel giugno 2022, e nel settembre
2022 di nuovo ricoverata presso l'officina MEC che riscontrava nuovamente l'usura anomala dei dischi frizione;
quindi veniva effettuata altra sostituzione di queste componenti e la vettura restituita all'attrice.
pagina 7 di 11 XIII. E' stato confermato in sede istruttoria che gli interventi meccanici operati sulla vettura non hanno comportato esborsi a carico della la quale, peraltro, non ha allegato alcuna Pt_1
documentazione da cui risultino spese sostenute per le riparazioni
XIV. Deve quindi riconoscersi che il venditore ha adempiuto - tramite la garanzia convenzionale attivata - all'obbligo di procedere alle riparazioni cui era tenuto, e ciò a prescindere dall'individuazione delle cause del malfunzionamento. Al riguardo si sono già illustrati i motivi per cui si ritiene preesistente il difetto che ha dato origine alla prima segnalazione di anomalia.
XV. Quanto alla necessità del secondo intervento va posta attenzione sulla procedura di riallineamento delle frizioni, riferita come necessaria per il corretto funzionamento della componente meccanica sostituita ed impedire l'insorgere di nuove rotture.
XVI. Secondo quanto riferito dal teste , essa era stata Tes_1
oggetto di specifica raccomandazione da parte della officina
Mec alla officina DG Service, che avrebbe rimontato il cambio sulla vettura dopo il primo intervento di riparazione.
XVII. Della necessità di questa procedura riferisce la convenuta e riferisce il teste secondo cui essa era abitualmente oggetto di specifica raccomandazione;
e la stessa viene menzionata nella corrispondenza elettronica allegata dall'attrice, dove però non v'è menzione della necessità di effettuare tale intervento esclusivamente presso la casa madre.
XVIII. Non v'è prova che tale intervento sia stato effettivamente posto in essere, e si deve rilevare che nessuno dei testi della pagina 8 di 11 convenuta può affermare con certezza che alla sia stata Pt_1
comunicata la necessità di effettuare tale intervento una volta ottenuta la riconsegna della vettura nel giugno 2022; d'altro canto non può escludersi che la stessa ne fosse a conoscenza:, perché se per un verso nessun documento attesta l'esecuzione di tale procedura, per altro l'attrice riferisce che il problema era nuovamente insorto dopo la riconsegna del giugno e che il riallineamento delle frizioni era stato effettuato senza esito dall'officina Audi di Pescara.
XIX. Il teste ha riferito che la procedura di riallineamento Tes_1
frizioni non era compresa nella garanzia, ma ciò non esclude che alla prestazione – essendo parte determinante la riparazione completa - fosse tenuto il venditore, che quindi avrebbe dovuto riconsegnare la vettura pronta all'uso. Non resta quindi chiarito il motivo per cui tale procedura finale sia mancata (o tardivamente eseguita), se per omessa o incompleta informazione, diniego o per mancato accordo circa il soggetto tenuto alle spese, ma sta di fatto che il veicolo ha continuato ad essere utilizzato nel periodo giugno – settembre, fino al secondo ricovero presso l'officina Mec, in esito al quale l'autovettura era stata restituita all'attrice dopo circa 2 settimane.
XX. In ordine all'efficacia e concludenza del secondo intervento l'attrice nulla contesta, e la domanda viene proposta in prossimità della scadenza annuale della garanzia (gennaio
2023).
XXI. La ricostruzione degli eventi non permette di individuare a carico del convenuto le inadempienze prospettate dall'attrice, perché le riparazioni resesi necessarie dopo l'acquisto della pagina 9 di 11 vettura sono state poste in essere senza esborsi da parte dell'attrice, e con tempistica che non appare eccessiva rispetto all'entità delle riparazioni necessarie. Deve poi rilevarsi che in assenza di alcun tipo di deduzione circa erroneità o inadeguatezza della seconda riparazione, non è possibile concretizzare a carico del venditore l'ipotesi dell'intervento non risolutivo che possa legittimare il consumatore alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo del bene.
XXII. Tale soluzione non è peraltro prospettabile con riferimento unicamente alla prossimità (alla data della domanda) della data di scadenza della garanzia, ponendosi l'insorgenza di ulteriori difetti nell'ambito della mera ipotesi.
XXIII. Non può essere accolta la domanda di risarcimento, in quanto le spese che l'attrice deduce di avere sostenuto non sono documentate, e non vengono indicati elementi utili per la individuazione del danno derivante dalla indisponibilità del mezzo per i periodi necessari alle riparazioni.
XXIV. Le spese sono compensate perché sono rimaste non chiarite le cause che hanno determinato la necessità del secondo intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda
2. Compensa le spese tra le parti
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
NO, 14 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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