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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo Presidente relatore
Dr. Morris Recla Giudice
Dr. Günter Morandell Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3326/2024 promossa da:
NT. , rappresentata e difesa, giusta delega in atti, Parte_1 Pt_2
dall'avv. PAPA VITTORIO, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e
PUBBLICO MINISTERO, - parte intervenuta -
in punto: ricorso cumulativo per separazione giudiziale e divorzio.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1.
dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1
celebrato in data 29.04.2013 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Tirana (Albania) e autorizzare gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2.
affidare i minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con collocamento presso la stessa ove avranno anche la residenza anagrafica;
3.
stabilire, quale condizione al diritto di visita del sig. il previo CP_1
positivo espletamento di un percorso di disintossicazione da sostanze alcooliche e di un training antiviolenza;
in ogni caso, disporre che le visite si svolgano unicamente con l'ausilio dei servizi sociali e/o alla presenza di terze persone indicate dalla madre in ambiente protetto;
Prevedere, all'esito del positivo espletamento del percorso di cui sopra il diritto/dovere del padre di stare con i figli un pomeriggio a settimana (dalla fine delle lezioni nel periodo scolastico e dalle ore 14.00 negli altri periodi) fino alle 19.00 e due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00
alla domenica sera alle ore 20.00.
All'esito del positivo espletamento del percorso predetto, in occasione delle ferie estive, prevedere che il padre trascorra con i figli due settimane anche non consecutive, con preavviso a fornire alla madre entro e non oltre il giorno
30 aprile di ciascun anno pena la relativa decadenza. Il padre non potrà
portare i figli all'estero senza l'esplicito consenso della madre.
Durante le altre ferie scolastiche dei figli (Natale, Carnevale, Pasqua e 1°
novembre) il padre potrà stare con gli stessi per metà dei relativi periodi,
previo accordo con la madre, senza possibilità di espatrio dei minori, salvo consenso della sig.ra ; Parte_1
4) disporre un contributo di mantenimento a favore dei figli minori
[...]
, e a carico del sig. dell'importo di Euro Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
250,00 per ciascun figlio (e quindi complessivamente 750,00 €) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia
Autonoma di Bolzano (prima rivalutazione novembre 2025);
4.
stabilire che eventuali spese straordinarie per i figli - spese mediche non mutuabili necessarie, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dagli insegnanti, viaggi studio organizzati da parte della scuola)
ed almeno un corso sportivo
- siano assunte nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori rifacendosi per la qualificazione delle stesse al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Bolzano; 5.
disporre che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione di natura scolastica relative alle minori, così come per il rilascio dei documenti di identità ed infine le questioni di carattere sanitario possano essere adottate dalla madre sig.ra anche senza il consenso del padre, salvo Parte_1
l'obbligo di informativa;
6.
stabilire che assegno unico, ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettino per intero unicamente alla madre.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia della separazione
La domanda in esame va accolta, non essendo in discussione la intollerabilità della convivenza e ricorrendone i presupposti di legge.
II. Sull'affidamento in via esclusiva
La domanda va accolta.
Come dedotto in ricorso e provato documentalmente, il convenuto si rendeva responsabile di gravi fatti di violenza domestica in danno di moglie e figli – consistita in violenza psicologica, verbale e fisica – e costringendo questi ultimi ad assistere impotenti alle umiliazioni ed angherie inferte alla madre e la figlia a subire anche la violenza fisica del padre che la Per_4 colpiva mentre voleva difendere la madre dall'ennesima aggressione.
Del tutto credibile il riferito abuso di sostanze alcoliche da parte del convenuto, di cui si riferisce nel capo di imputazione in atti (processo penale pendente sub n. 3709/2024).
Evidente è pertanto non solo l'inidoneità del convenuto a rendersi affidatario della prole, nei confronti della quale le sue condotte non possono che rivelarsi di estremo nocumento.
Va pertanto accolta la domanda di affidamento esclusivo, come del resto già disposto all'udienza del 13.2.2025.
Ne deriva che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione di natura scolastica relative ai minori, così come per il rilascio dei documenti di identità o di ogni altro documento – anche validi per l'espatrio - ed infine le questioni di carattere sanitario possano essere adottate dalla madre sig.ra anche senza il consenso del padre, salvo l'obbligo di Parte_1
informativa.
III. Sul diritto di visita
In presenza di tali premesse, si ritiene del tutto ridondante disciplinare il diritto di visita, il cui esercizio va rimesso all'eventuale volontà
dell'interessato, previa richiesta ai competenti Servizi sociali, che ne valuteranno l'idoneità – in considerazione del riferito abuso alcolico ed alla ludopatia – disciplinando eventualmente i contatti padre-figli in forma protetta secondo tempi e modalità ritenute idonee.
IV. Sul contributo di mantenimento In considerazione dell'attuale situazione economica della ricorrente, già
occupata con reddito mensile netto di circa € 1.700,00 ma che doveva abbandonare l'attività lavorativa – che l'avrebbe troppo esposta alle persecuzioni del marito – per fare poi ingresso in struttura protetta, congruo si ritiene porre a carico del convenuto contributo di € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, di natura medica, scolastica e ludico-sportiva - che necessitassero per i figli. Ove necessario, troverà
applicazione il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano.
Ciò in considerazione della potenzialità di reddito che va comunque riconosciuta in capo al convenuto, a nulla valendo eventuali situazioni di ridotta capacità lavorativa riconducibili alla mera volontà del convenuto.
La collocazione dei figli presso la madre comporta l'erogazione in suo esclusivo favore dell'assegno unico e di ogni altra erogazione pubblica elargita per i figli.
L'esito di lite comporta condanna del convenuto a rifondere all'Erario le spese di lite della ricorrente – ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
liquidate con separato decreto.
Con separata ordinanza va fissata udienza per il procedimento di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi: MI OS NT. , nata a [...]-KALE, DIBER Pt_2
(ALBANIA) il 08/11/1993;
e
, nato a [...], DIBER (ALBANIA) il 08/03/1991; CP_1
dispone
che la separazione sia regolata secondo le seguenti condizioni:
1. I figli sono affidati in via esclusiva alla madre e con la stessa vivranno;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione di natura scolastica relative ai minori, così come per il rilascio dei documenti di identità o di ogni altro documento – anche validi per l'espatrio - ed infine le questioni di carattere sanitario saranno adottate dalla madre sig.ra anche Parte_1
senza il consenso del padre, salvo l'obbligo di informativa.
2. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di mantenimento per i CP_1
figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 per ciascun figlio a partire da novembre 2024; le somme arretrate sinora maturate potranno essere pagate ratealmente insieme al contributo mensile per la somma aggiuntiva di € 100,00, sino ad estinzione dell'arretrato; il contributo è
soggetto a rivalutazione su base annua secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano per le famiglie di impiegati e operai.
3. Le spese straordinarie che necessitassero per i figli andranno sostenute al
50% da entrambi i genitori;
ove necessario, troverà applicazione il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Bolzano.
4. Eventuali contatti padre-figli potranno avere luogo su richiesta del padre e solamente tramite i Servizi sociali competenti, secondo modalità da questi ritenute idonee.
5. L'assegno unico ed eventuali altri contributi pubblici erogati per i figli andranno ad esclusivo vantaggio della signora Pt_1
condanna
a rifondere, in favore dell'Erario, le spese di lite, che liquida per CP_1
spese vive in € 196,00 e per onorari in € 3.740,00,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, lì 16/05/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo Presidente relatore
Dr. Morris Recla Giudice
Dr. Günter Morandell Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3326/2024 promossa da:
NT. , rappresentata e difesa, giusta delega in atti, Parte_1 Pt_2
dall'avv. PAPA VITTORIO, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e
PUBBLICO MINISTERO, - parte intervenuta -
in punto: ricorso cumulativo per separazione giudiziale e divorzio.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1.
dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1
celebrato in data 29.04.2013 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Tirana (Albania) e autorizzare gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2.
affidare i minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con collocamento presso la stessa ove avranno anche la residenza anagrafica;
3.
stabilire, quale condizione al diritto di visita del sig. il previo CP_1
positivo espletamento di un percorso di disintossicazione da sostanze alcooliche e di un training antiviolenza;
in ogni caso, disporre che le visite si svolgano unicamente con l'ausilio dei servizi sociali e/o alla presenza di terze persone indicate dalla madre in ambiente protetto;
Prevedere, all'esito del positivo espletamento del percorso di cui sopra il diritto/dovere del padre di stare con i figli un pomeriggio a settimana (dalla fine delle lezioni nel periodo scolastico e dalle ore 14.00 negli altri periodi) fino alle 19.00 e due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00
alla domenica sera alle ore 20.00.
All'esito del positivo espletamento del percorso predetto, in occasione delle ferie estive, prevedere che il padre trascorra con i figli due settimane anche non consecutive, con preavviso a fornire alla madre entro e non oltre il giorno
30 aprile di ciascun anno pena la relativa decadenza. Il padre non potrà
portare i figli all'estero senza l'esplicito consenso della madre.
Durante le altre ferie scolastiche dei figli (Natale, Carnevale, Pasqua e 1°
novembre) il padre potrà stare con gli stessi per metà dei relativi periodi,
previo accordo con la madre, senza possibilità di espatrio dei minori, salvo consenso della sig.ra ; Parte_1
4) disporre un contributo di mantenimento a favore dei figli minori
[...]
, e a carico del sig. dell'importo di Euro Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
250,00 per ciascun figlio (e quindi complessivamente 750,00 €) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia
Autonoma di Bolzano (prima rivalutazione novembre 2025);
4.
stabilire che eventuali spese straordinarie per i figli - spese mediche non mutuabili necessarie, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dagli insegnanti, viaggi studio organizzati da parte della scuola)
ed almeno un corso sportivo
- siano assunte nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori rifacendosi per la qualificazione delle stesse al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Bolzano; 5.
disporre che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione di natura scolastica relative alle minori, così come per il rilascio dei documenti di identità ed infine le questioni di carattere sanitario possano essere adottate dalla madre sig.ra anche senza il consenso del padre, salvo Parte_1
l'obbligo di informativa;
6.
stabilire che assegno unico, ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettino per intero unicamente alla madre.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia della separazione
La domanda in esame va accolta, non essendo in discussione la intollerabilità della convivenza e ricorrendone i presupposti di legge.
II. Sull'affidamento in via esclusiva
La domanda va accolta.
Come dedotto in ricorso e provato documentalmente, il convenuto si rendeva responsabile di gravi fatti di violenza domestica in danno di moglie e figli – consistita in violenza psicologica, verbale e fisica – e costringendo questi ultimi ad assistere impotenti alle umiliazioni ed angherie inferte alla madre e la figlia a subire anche la violenza fisica del padre che la Per_4 colpiva mentre voleva difendere la madre dall'ennesima aggressione.
Del tutto credibile il riferito abuso di sostanze alcoliche da parte del convenuto, di cui si riferisce nel capo di imputazione in atti (processo penale pendente sub n. 3709/2024).
Evidente è pertanto non solo l'inidoneità del convenuto a rendersi affidatario della prole, nei confronti della quale le sue condotte non possono che rivelarsi di estremo nocumento.
Va pertanto accolta la domanda di affidamento esclusivo, come del resto già disposto all'udienza del 13.2.2025.
Ne deriva che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione di natura scolastica relative ai minori, così come per il rilascio dei documenti di identità o di ogni altro documento – anche validi per l'espatrio - ed infine le questioni di carattere sanitario possano essere adottate dalla madre sig.ra anche senza il consenso del padre, salvo l'obbligo di Parte_1
informativa.
III. Sul diritto di visita
In presenza di tali premesse, si ritiene del tutto ridondante disciplinare il diritto di visita, il cui esercizio va rimesso all'eventuale volontà
dell'interessato, previa richiesta ai competenti Servizi sociali, che ne valuteranno l'idoneità – in considerazione del riferito abuso alcolico ed alla ludopatia – disciplinando eventualmente i contatti padre-figli in forma protetta secondo tempi e modalità ritenute idonee.
IV. Sul contributo di mantenimento In considerazione dell'attuale situazione economica della ricorrente, già
occupata con reddito mensile netto di circa € 1.700,00 ma che doveva abbandonare l'attività lavorativa – che l'avrebbe troppo esposta alle persecuzioni del marito – per fare poi ingresso in struttura protetta, congruo si ritiene porre a carico del convenuto contributo di € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, di natura medica, scolastica e ludico-sportiva - che necessitassero per i figli. Ove necessario, troverà
applicazione il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano.
Ciò in considerazione della potenzialità di reddito che va comunque riconosciuta in capo al convenuto, a nulla valendo eventuali situazioni di ridotta capacità lavorativa riconducibili alla mera volontà del convenuto.
La collocazione dei figli presso la madre comporta l'erogazione in suo esclusivo favore dell'assegno unico e di ogni altra erogazione pubblica elargita per i figli.
L'esito di lite comporta condanna del convenuto a rifondere all'Erario le spese di lite della ricorrente – ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
liquidate con separato decreto.
Con separata ordinanza va fissata udienza per il procedimento di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi: MI OS NT. , nata a [...]-KALE, DIBER Pt_2
(ALBANIA) il 08/11/1993;
e
, nato a [...], DIBER (ALBANIA) il 08/03/1991; CP_1
dispone
che la separazione sia regolata secondo le seguenti condizioni:
1. I figli sono affidati in via esclusiva alla madre e con la stessa vivranno;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione di natura scolastica relative ai minori, così come per il rilascio dei documenti di identità o di ogni altro documento – anche validi per l'espatrio - ed infine le questioni di carattere sanitario saranno adottate dalla madre sig.ra anche Parte_1
senza il consenso del padre, salvo l'obbligo di informativa.
2. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di mantenimento per i CP_1
figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 per ciascun figlio a partire da novembre 2024; le somme arretrate sinora maturate potranno essere pagate ratealmente insieme al contributo mensile per la somma aggiuntiva di € 100,00, sino ad estinzione dell'arretrato; il contributo è
soggetto a rivalutazione su base annua secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano per le famiglie di impiegati e operai.
3. Le spese straordinarie che necessitassero per i figli andranno sostenute al
50% da entrambi i genitori;
ove necessario, troverà applicazione il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Bolzano.
4. Eventuali contatti padre-figli potranno avere luogo su richiesta del padre e solamente tramite i Servizi sociali competenti, secondo modalità da questi ritenute idonee.
5. L'assegno unico ed eventuali altri contributi pubblici erogati per i figli andranno ad esclusivo vantaggio della signora Pt_1
condanna
a rifondere, in favore dell'Erario, le spese di lite, che liquida per CP_1
spese vive in € 196,00 e per onorari in € 3.740,00,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, lì 16/05/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo