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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/07/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3529/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3529 del 2018, posto in delibazione all'udienza del 11.3.2025 e vertente tra
TRA
( , in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale su ( ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
( ), ( ) in proprio e quale C.F._3 Parte_3 C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale su ( ), Persona_2 C.F._5
( ) E Parte_4 C.F._6 Controparte_1
( ) in proprio e quali eredi di nato ad [...] C.F._7 Persona_3 in data 15.3.1940 ed ivi deceduto in data 27.11.2014, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Angelini e dall'avv. Francesco Barucco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma Piazza Adriana 4;
ATTORI
E
Controparte_2
( ), in persona del legale rapppresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ciccopiedi, giusta procura a marigne della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma Via della Balduina 289;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio l' deducendo che Controparte_2 era stato ricoverato presso tale struttura per “diarrea, disidratazione, dolori Persona_3 addominali” in data 11.3.2014; che il paziente era stato sottoposto a TC dell'addome (che evidenziava
1 “feci a livello della corona discendente e del sigma nonché in corrispondenza del cieco”) e a colonscopia;
che l'esame istologico aveva evidenziato un quadro di lieve flogrosi cronica aspecifica;
che il congiunto degli attori era stato dimesso in data 15.3.2014 con diagnosi di “colite cronica indeterminata. Disidratazione. Morbo di Parkinson. Sindrome da ostruita defecazione”; che
[...] era stato quindi nuovamente ricoverato presso la convenuta in data 24.5.2014; che in tale Per_3 occasione, effettuata una TC dell'addome, il paziente era stato sottoposto ad intervento di rimozione del volvolo a mezzo laparotomia mediante xifo-pubica, con resezione del sigma e colostomia temporanea su colo discendente;
che il paziente era stato dimesso in data 3.6.14 in attesa del programmato intervento di ricanalizzazione;
che il congiunto era stato sottoposto a RX clisma in data 30.7.17 e a colonscopia in data 13.8.14; che il paziente in data 20.11.14 era stato nuovamente ricoverato e sottoposto ad intervento di ricanalizzazione;
che il decorso post operatorio non era regolare avendo il paziente manifestato stato febbrile, feci picee;
che a seguito di RX del 25.11.14 si era riscontrata “bilateralmente in sede sovradiaframmatica, si repertano alcuni addensamenti lamellari di possibile significato disventilatorio o flogistico”; che in data 26.11 il paziente aveva avuto due episodi, annotati in cartella, di vomito biliare;
che il paziente risultava poi avere addome disteso e una contrazione della diuresi accompagnata da un aumeto del timpanismo enterocolico e una peristalsi torbida;
che le condizioni del paziente degeneravano sino allo shock settico riscontrato in data 27.11.2014; che, riscontrati i segni di tale shock, il paziente era stato sottoposto a laparotomia esplorativa del cavo addominale;
che tuttavia il congiunto degli attori era deceduto alle ore 14.30 mentre stava per lasciare la struttura convenuta per essere trasportato presso l' di Formia;
CP_2 che sussisteva la responsabilità della struttura convenuta per il decesso del congiunto delle parti attrice;
che l'intervento del 24.5.2014 era stato erroneamente scelto dal momento che il trattamento corretto doveva essere eseguito in via endoscopica mediante derotazione del volvo senza dover ricorrere a stomie temporanee;
che parimenti censurabile era l'intervento del 21.11; che in primo luogo non era stata seguita una corretta profilassi antibiotica in quanto era stato utilizzato solo il metronizadolo essendo prevista l'associazione a tale antibiotico, come da Linee guida in materia del settembre 2011, anche di altri antibiotici della classe degli aminoglicosidi o dei fluorochinolonici;
che erronea era stata anche la gestione del postoperatorio;
che infatti erano stati sottovalutati i molteplici e chiari segni di una deiscenza anastomotica;
che tardiva era stata poi l'esplorazione del cavo chirurgico del cavo addominale;
che il quadro operatorio non era stato regolare e le condizioni cliniche del paziente si erano aggravate progressivamente;
che gli elementi raccolti avrebbero dovuto portare ad un approfondimento delle condizioni del paziente mediante TC nel sospetto di una deiscenza anastomotica;
che il ritardo nell'approfondimento aveva pregiudicato inevitabilmente la possibilità di controllare e risolvere il quadro infettivo;
che infatti la deiscenza anastomotica era un evento temibile nella chirurgia intestinale ed era associato ad un elevato tasso di morbilità e di mortalità; che vi erano quindi tutti gli elementi per sospettare una deiscenza anastomotica;
che sussisteva anche la responsabilità della convenuta per un difetto di tecnica chirurgica nell'esecuzione dell'intervento; che inoltre era stata imprudente la scelta di trasferire il paziente subito dopo l'intervento; che sussisteva il diritto degli attori a conseguire il risarcimento del danno spettante al loro dante causa per la lesione del diritto alla salute integrato dal danno biologico temporaneo, c.d. danno terminale, patito negli ultimi giorni di vita;
che sussisteva il diritto degli attori iure hereditatis alla liquidazione del danno catastrofico o da agonia determinato dal patimento sofferto dal congiunto;
che sussisteva il diritto degli attori in proprio a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale esistenziale e morale per la perdita del congiunto;
che e erano figli del defunto;
che Pt_1 Pt_3 era sua coniuge;
che gli altri attori erano i nipoti del de cuius;
che, in via subordinata, si CP_1 chiedeva il risarcimento della perdita di chance del paziente a causa degli inadempimenti della convenuta.
Per questi motivi
, hanno chiesto di accertare la responsabilità della convenuta per il
2 decesso del congiunto degli attori e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis dagli attori.
Si è costituita la convenuta deducendo che il congiunto degli attori era portatore di morbo di Parkinson, nonché di encefalopatia cronica su base ischemica, con un episodio pregresso di ictus cerebri, sofferente di ipertensione arteriosa e portatore di postumi di una neoplasia prostatica maligna trattata mediante radioterapia, nonché, infine, di tireopatia nodulare;
che nel corso del primo accesso di nel marzo 2014 gli esami espletati non avevano accertato nulla di significativo;
Persona_3 che in occasione del successivo secondo accesso del 24.5.14, il paziente era stato ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale e torsione del sigma in corrispondenza del tratto discendente;
che, eseguita la TAC, il paziente era stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del volvolo con resezione del sigma e colostomia temporanea con discendente secondo;
che l'intervento Per_4 era riuscito ed aveva avuto decorso privo di elementi patologici di rilievo;
che il aveva Per_3 chiesto di programmare un intervento di rimozione della colostomia e ricostruzione della continuità intestinale;
che quindi il paziente era stato sottoposto a tale intervento in data 20.11.14; che il decorso operatorio era stato regolare per i primi 5 giorni;
che solo in data 26.11.14, si era riscontrata una contrazione della diuresi e due episodi di vomito;
che i parametri vitali erano poi nella norma, che alla visita delle 6.00 il paziente si era mostrato con condizioni fortemente scadute e pertanto i medici avevano optato per un intervento chirurgico esplorativo;
che, in occasione di tale intervento, i medici si erano avveduti di una piccola zona di 2-3 mm di cedimento dell'anastomosi che prontamente era stata suturata;
che tale ricostruzione dimostrava l'adempimento della convenuta alle proprie obbligazioni nei confronti del paziente;
che la scelta del trattamento eseguito in data 24.5.14 era stata data dal fatto che l'intervento endoscopico presentava in 2 casi su 3 recidiva;
che la scelta endoscopica non era consigliabile in un paziente con viscere atonico con pareti assottigliate per effetto del Parkinso;
che l'intervento era stato in ogni caso correttamente eseguito;
che la scelta di sommistrare solo metronidazolo per l'intervento del 20.11.14 era stata dettata dal fatto che il paziente era allergico alla penicillina;
che si doveva escludere che la profilassi antibiotica possa aver influito sul verificarsi della deiscenza anastomotica;
che la conta dei globuli bianchi era stata in crescita e fuori norma solo in data 24.11.14; che al momento dell'intervento di urgenza del 27.11.14 non era stata evidenza, in cavità peritoneale, di materiale simile a quello emesso dal retto e descritto come piceo testimoniava che l'anastomosi intestinale era a quel momento integra e che non vi era complicazione infettiva intraddominale;
che pertanto nessun difetto nel confezionamento della anastomosi vi era stato;
che corretta era stata la modalità ricostruttiva utilizzata (latero terminale) e così anche la sovrapposizione di sutura manuale ad una meccanica;
che il paziente presentava diverse comorbilità che avrebbero potuto determinare una deiscenza anastomotica;
che pertanto non vi era responsabilità della struttura convenuta per il decesso del congiunto degli attori né per la perdita di chance di quest'ultimo; che gli attori non avevano allegato la convivenza con il defunto;
che le richieste risarcitorie formulate ove provate presentavano duplicazioni;
che non sussisteva l'allegato diritto al risarcimento del danno iure hereditatis;
che i danni non erano provati né nell'an né nel quantum.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., è stata espletata CTU medico legale richiesta da parte attrice al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo svariati rinvii ed assegnato il procedimento alla sottoscritta con provvedimento del 20.2.2025, all'udienza del 11.3.2025 , trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata. 3 Gli attori, richiamando la perizia di parte depositata in atti, hanno agito per accertare la responsabilità della convenuta rappresentando a che erronea era stata la scelta chirurgica in relazione all'intervento del 24.5.14 alla luce della patologia manifestata da dal momento che sarebbe stato Persona_3 corretto procedere in via endoscopica;
che, con riferimento all'intervento del 21.11.14 di ricanalizzazione, era stata erronea sia la terapia antibiotica prescritta sia la relativa esecuzione che aveva determinato una deiscenza anastomotica nonché la non corretta gestione del post operatorio non regolare manifestato dal paziente, nonché che non condivisibile era stata la scelta di trasferire in data 27.11.14 il paziente presso altro nosocomio;
che per tali motivi, si era manifestato uno shock settico, non tempestivamente trattato con l'intervento del 27.11, che aveva portato al decesso del congiunto.
Sulla base di tale prospettazione, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito iure proprio dalla perdita del congiunto e del danno iure hereditatis derivante dal danno biologico terminale e morale c.d. catastrofico da agonia patito dal congiunto stesso durante il lucido lasso di tempo intercorso tra il ricovero e la morte.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale" (Cass. n.5590/2015) dal momento che “il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 14258/2020).
Ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio per la perdita del congiunto, va invece ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale quella relativa al risarcimento del danno vantato iure hereditatis.
Come osservato dalla giurisprudenza infatti “l'attore ha, al contempo, domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla moglie, ma anche il risarcimento di quelli patiti jure proprio da se stesso e dai figli minori per la perdita del rapporto parentale, soltanto l'azione jure hereditatis è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1218 c.c. in quanto "il rapporto contrattuale" è intercorso tra l'azienda ospedaliera e la paziente e non invece tra la prima e i congiunti della seconda", di talché, la pretesa da costoro fatta valere è" necessariamente di natura extracontrattuale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2012, n. 6914)” (Tribunale Palermo Sez. III, Sent., 01/04/2021).
Sempre con riferimento al tema dell'onere della prova va osservato che occorre "...dimostrare, da parte degli eredi del paziente deceduto, che l'omissione addebitata ai sanitari sia stata "più probabilmente che non" la causa del decesso, ovvero che l'intervento omesso...avrebbe più probabilmente che non" scongiurato l'evento letale ( Cass. Ord. n.5487/2019).
Come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
4 adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18392/2017),
Sotto tale ultimo profilo invero “il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate ( c.d. causalità giuridica) ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, del nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo allegare” ovvero provare nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c. “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è sì eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico" (Cass. civ., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28991).
Sulla base di tali regole di giudizio, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento danno iure proprio formulata dagli attori nei confronti della struttura ospedaliera convenuta.
Risulta provato dagli attori gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo alla struttura ospedaliera e segnatamente la condotta illecita, siccome contrastante con i doveri di prudenza perizia e diligenza dell'ars medica, l'evento lesivo, integrato dalla perdita del congiunto, e il nesso di causalità (materiale e giudica) tra la condotta e l'evento.
Il nominato CTU, nella relazione in atti e nei chiarimenti resi in data 20.6.2020, previa ricostruzione della storia clinica del congiunto degli attori, ha ritenuto quanto all'intervento del 24.5. 2014 che lo stesso fosse corretto sia nella scelta terapeutica sia nella relativa esecuzione, pur evidenziando che sarebbe stato possibile valutare l'opportunità di procedere in via endoscopica, come evidenziato dagli attori, che avrebbe evitato la deiscenza della ferita chirurgica. Tale conclusione non è stata contestata dalle parti.
Quanto all'intervento del 21.11.2014, il CTU ha ritenuto che lo stesso fosse stato preceduto da non corretta profilassi antibiotica e non fosse stato correttamente eseguito.
Quanto al primo aspetto, il CTU ha osservato che la profilassi prescritta non era stata corretta rappresentando dal momento che era stato somministrato al paziente, in quanto allergico alla penicillina, il solo metronidazolo ossia un farmaco “che, secondo le linee guida (SNLG 17. Antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto. Settembre 2011) andava sempre utilizzato in associazione con un secondo antibiotico appartenente alla classe degli amminoglicosidi o dei fluorochinolonici, allo scopo di adeguarne l'ampiezza dello spettro d'azione” (cfr. punto 3 relazione integrativa del CTU in atti). Non risulta tuttavia chiarita dal CTU e da parte attrice l'incidenza di tale omissione sull'evolversi del quadro clinico del paziente.
Sotto il secondo aspetto (non corretta esecuzione dell'intervento), il CTU ha evidenziato che si era manifestata, come si riscontra anche dalla descrizione dell'intervento di urgenza del 27.11.2014, una
5 deiscenza anastomotica condizionata “dall'ischemia provocata dallo schiacciamento tessutale operato dalle suture meccaniche ravvicinate per via della tecnica di KE e dal rinforzo con ulteriore sutura manuale” in quanto eseguite su un tessuto affaticato e caratterizzato da una potenziale scarsità anatomica di irrorazione, noto come punto di Sudeck. Il CTU ha quindi evidenziato che ulteriore errore degli operatori era stato quello di non aver eseguito, non risultando tale azione annotata nel diario dell'intervento, la prova idraulica di tenuta dell'anastomosi appena confezionata come suggerito dalla lettura medica sul punto (cfr. punto 2 relazione integrativa in atti).
Sotto tale profilo, va rilevato che nella descrizione dell'intervento del 27.11 (posto in essere d'urgenza dopo l'intervento oggetto di causa) emerge la presenza della predetta deiscenza anastomotica manifestata da “discreto versamento addominale siero corpuscolato, .. si esplora la recente anastomosi colorettale intorno alla quale la fibrina appare cromata come per contaminazione da contenuto intestinale … si apprezza piccola zona (2-3 mm) dell'anastomosi sofferente, probabile sede della infiltrazione”.
Appare quindi evidente che si sia verificato un cedimento della anastomosi e che lo stesso sia dovuto ad una non corretta esecuzione dell'anastomosi colorettale in chiusura dell'intervento del 21.11.2014 a causa della quale si è manifestata la precoce deiscenza anastomotica riscontrata nel successivo intervento del 27.11. Il CTU ha corroborato tale conclusione rappresentando che il manifestarsi in così breve tempo della deiscenza portava a ritenere, per letteratura medica, che vi fosse stato un errore nell'esecuzione della stessa anastomosi.
Sulla base della documentazione medica, il CTU ha ritenuto che non corretta sia stata la condotta tenuta dal personale della convenuta anche nel post operatorio dal momento che, alla luce delle condizioni obiettive, la temperatura corporea, la pressione sistolica e la frequenza cardiaca, avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini diagnostiche e in particolare richiedere prima del 25.11 la TAC addome che avrebbe rivelato la deiscenza anastomotica.
Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili, non apparendo aver avuto rilevanza a tal fine gli eventuali contrasti con i CTP di parte convenuta.
Questi ultimi hanno rappresentato che il cedimento dell'anastomosi praticata nell'intervento in esame era verosimilmente ricollegabile ai rischi connessi alle condizioni pregresse del paziente (aterosclerosi diffusa e a seguito della subìta radioterapia pelvica per una pregressa diagnosi di neoplasia prostatica) e che proprio per tali rischi gli operatori avevano provveduto a rafforzare la ricanalizzazione di KE mediante punti di Vicryl dati a mano sulla linea di sutura meccanica e che in ogni caso non era possibile diagnosticare, prima delle ore 6,45 del 27.11 lo stato di shock settico che portò all'esecuzione dell'intervento del 27.11 e quindi al successivo decesso del paziente.
Sotto il primo profilo, il CTU ha escluso la rilevanza causale delle patologie preesistenti del congiunto degli attori nella verificazione della deiscenza anastomotica e dello shock settico che portarono al suo decesso evidenziando per altro che non emergeva dagli esami istologici su tessuto prelevato in occasione dell'intervento in esame “alcun segno di fibrosi, apoptosi o degenerativo da poter riferire a danni da irradiazione” per la radioterapia eseguita sulla prostata (cfr. punto 5 integrazione della perizia).
A fronte di tali dati, parte convenuta non ha allegato elementi concreti e puntuali atti a dare diversa evidenza e in particolare non ha specificato quali medicinali assunti dal paziente per il morbo di Parkinson avrebbero potuto incidere sull'esito della anastomosi praticata in occasione dell'intervento ovvero sullo stato del tratto intestinale sul quale l'anastomosi era stata praticata.
6 Non appare poi adeguatamente contestato quanto osservato dal CTU circa la delicatezza intrinseca del segmento in corrispondenza del quale sarebbe stata eseguito il rafforzamento della stura secondo mediante dato a mano né circa le linee guida vigenti sul punto ratione temporis (tenuto CP_3 Per_5 conto che appunto l'intervento era stato eseguito nel novembre 2014).
Va, sotto il secondo profilo, osservato che deve invero ritenersi verosimile che sussistessero elementi per ritenere diagnosticabile prima del 27.11 lo stato di shock settico del paziente dal momento che, come osservato dal CTU, lo stesso era percepibile dal perdurare dello stato febbrile nei giorni successivi all'intervento, all'aumento del fibrinogeno (548 mg/dL agli esami ematochimici del 24/11) e la contrazione della diuresi, nonostante la terapia diuretica praticata (diuresi nelle 24 ore: 4500 cc il 22/11; 3400 cc il 24/11; 1800 cc il 25/11; non rilevata il 26/11).
Non appare persuadere quanto ritenuto dai CTP di parte convenuta secondo i quali non vi era motivo di sospettare di una deiscenza anastomotica sino alle prime ore del 27.11 e che la stessa si sarebbe verificata proprio la mattina del 27.11 dal momento che, all'ispezione del 27.11, era stata riscontrata l'assenza di materiale pseudofecale, avendo gli operatori trovato solo una sostanza siero corpuscolata. Ciò non risulta persuasivo dal momento che non risulta spiegato dai predetti CTP come potesse esserci materiale pseudofecale nell'addome del paziente se quest'ultimo era digiuno dal 21.11 e aveva già reso feci picee in data 23.11.14. Conseguentemente non appaio sussistere i presupposti, secondo il criterio del più probabile che non, per ritenere che il cedimento dell'anastomosi sia da collocare temporalmente la stessa mattina del 27.11.
In questo contesto, si deve ritenere verosimile che: 1) non abbia retto l'anastomosi praticata in chiusura dell'intervento del 21.11.2014 a causa della esecuzione di detta anastomosi secondo la tecnica di KE (suture meccaniche) rinforzate con ulteriori suture manuali su un moncone colo- retale che, come osservato dal CTU, era già sofferente in quanto isolato nel corso del primo intervento di AN e “noto per la potenziale scarsità anatomica di irrorazione, ben conosciuto dai chirurghi, noto come 'punto di Sudeck”” (cfr. punto 1 chiarimenti del CTU), essendo per altro mancata a chiusura dell'intervento la prova idraulica di tenuta dell'anastomosi, raccomandata dalla letteratura medica del settore;
2) tale cedimento dell'anastomosi sia stato causa dello shock settico riscontrato nel paziente alle ore 6,45 delle 27.11.14, non avendo per altro le parti allegato altra diversa possibile e verosimile causa di tale shock;
3) una maggiore attenzione nel post operatorio ed una maggiormente tempestiva diagnosi dello stato infettivo avrebbe permesso di evitare non solo e non tanto l'intervento del 27.11, posto in essere allorquando il quadro clinico del paziente era gravissimo, ma, secondo il criterio del più probabile che non, il successivo decesso a fronte della non sufficienza dell'intervento del 27.11 (per quanto correttamente eseguito) a contenere ed arginare il già gravissimo quadro settico del paziente.
Sotto tale profilo, è noto che assume fondamentale rilevanza al fine di prevenire la sepsi (ossia la risposta infiammatoria sistemica cui segue compromissione cardiocircolatoria e quindi sindrome da insufficienza multiorgano) la tempestiva diagnosi della infiammazione e quindi il tempestivo trattamento con antibiotici e la ottimizzazione emodinamica: l'adozione di tali misure, pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle complessità della gestione della sepsi in ragione di vari fattori (ad es precedenti infezioni, comorbilità cliniche, sindrome clinica sottostante etc.) , svolge infatti un ruolo significativo nel ridurre la morbilità e la mortalità.
In questo contesto generale, si deve ritenere, come osservato dal CTU, che vi fossero indici di uno stato settico come la temperatura del paziente (37,9 il 22.11, 38 il 23.11, 38 il 24.11, 38,6 alle ore 21 del 25.11, 38,5 alle ore 6,30 del 26.11, 38,9 alle ore 14.30 dello stesso giorno accompagnata da due
7 episodi di vomito biliare), il progressivo deteriorarsi delle condizioni generali del paziente (che passano da buone alle ore 10.30 del 22.11 a discrete in data 23.11 rimanendo costantemente discrete- senza margini di miglioramento nei successivi giorni- sino alla sera del 25.11 ove viene annotato paziente agitato) nonché infine l'aumento del fibrinogeno (548 mg/dL già superiore alle medie agli esami ematochimici del 24/11 e 646 mg/dl al 27.11 ore 7,46) e la contrazione della diuresi, nonostante la terapia diuretica pratica.
Tali elementi, unitamente alla conoscenza da parte del personale sanitario delle terapie medicinali assunte dal paziente nonché dell'esito degli esami istologici eseguiti sui campioni prelevati in occasione dell'intervento del 21.11 (“Sezioni di parete del grosso intestino con lieve flogosi cronica aspecifica della mucosa associata ad edema ed ectasia dei vasi ematici della sottomucosa. Anello di parete del grosso intestino con lieve flogosi acuta e cronica aspecifica della lamina propria associata a piccole aree di rarefazione ghiandolare come da possibile insulto ischemico” cfr. diagnosi dott.
, avrebbero dovuto spingere i sanitari ad effettuare, ben prima della TC dell'intervento di Per_6 urgenza del 27.11, ulteriori esami al fine di poter quantomeno escludere l'eventualità di un cedimento dell'anastomosi compiuta (in ragione appunto dello stato dei tessuti prelevati dalla sede operatoria e del relativo esame e della mancata esecuzione della opportuna prova idraulica di tenuta) ovvero di porvi rimedio prima a in tal maniera evitando secondo il criterio del più probabile che non l'irreversibilità della sepsi nel paziente.
Si deve ritenere pertanto provato l'inadempimento, rectius condotta colposa, della struttura sanitaria convenuta consistito nell'esecuzione non a regola d'arte dell' anastomosi colorettale nell'ambito del trattamento sanitario del 21.11.2014, nonché il nesso causale tra tali inadempimenti ,avendo il cedimento della anastomosi causato il grave quadro di shock settico e il decesso del paziente, stante che lo shock settico, non tempestivamente trattato con l'intervento del 27.11, è stata la causa unica e determinante l'evento nefasto occorso in data 27.11.14, come ritenuto dal CTU nella relazione in atti.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che gli attori abbiano dato prova della responsabilità extracontrattuale della struttura convenuta ex art. 2043 c.c. in relazione all'evento morte occorso alla propria congiunta, stante per altro la mancata prova da parte della convenuta di aver adottato tutte le prescritte precauzioni del caso per evitare l'insorgenza della infezione riscontrata sulla paziente in esame.
Va riscontrata quindi la fondatezza della domanda risarcitoria iure proprio vantata dagli attori nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta.
Sussiste quindi il diritto di e di e al risarcimento del danno Controparte_1 Pt_1 Parte_3 non patrimoniale derivante dalla perdita di in quanto rispettivamente marito e Persona_3 padre delle predette parti, fatto questo pacifico in quanto documentato da parte attrice e non contestato ex art. 115 c.p.c. da parte della convenuta.
Al riguardo, si osserva che è riconosciuta l'esistenza del danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972. In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, “il pregiudizio da rottura o lesione del rapporto parentale, integrante danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, si concreta nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rimanendo invece esclusa la configurabilità di tale danno quando dall'evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero, in sintesi, la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass.,
8 20 agosto 2015 n. 16992; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass., 13 maggio 2011 n. 10527). Si tratta di un danno che non può considerarsi esistente in re ipsa (cioè a dire per il solo fatto del vincolo parentale venuto meno) ma richiede, secondo il principio della domanda e la regola generale dell'art. 2697 c.c., l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585; Cass., 25 settembre 2012 n. 16255; Cass., 7 giugno 2011 n. 12273) “ (Cass. Civ., Sez. III, n. 5013/2017).
Ciò posto, deve in ogni caso ribadirsi che “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. Civ.,Sez. III, n. 8622/2021).
Sulla base delle superiori osservazioni, deve ritenersi provato per presunzioni ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale lamentato dagli attori derivante dalla morte del congiunto in ragione del rapporto di parentela stretto con quest'ultimo, marito della e padre di e Controparte_1 Pt_1
come risulta dalla documentazione allegata dagli attori e non essendo tale circostanza stata Pt_3 contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. da parte della convenuta. Invero si osserva che “nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza” (Cass. Civ., Sez. lav., n. 29784/2018).
La risarcibilità del danno in esame appare riconoscibile anche nei confronti degli ulteriori attori i minori , e in quanto nipoti del . Persona_7 CP_4 Persona_2 Persona_3
Sul punto va rilevato che la giurisprudenza ha superato l'orientamento che presupponeva per la risarcibilità di tale danno l'elemento della convivenza tra nonni e nipoti (cfr. Cass.Civ., Sez. III, n. 4253/2012) per passare oggi a riconoscere anche ai nipoti tutela in caso di lesione del loro rapporto con gli ascendenti, senza che sussista il requisito della convivenza, sulla base di una concezione della famiglia, quale società naturale, non limitata alla sola famiglia nucleare ma anche agli altri componenti della famiglia così anche ai nonni, in quanto ascendenti in linea retta del nipote, essendo per altro il rapporto nonni – nipoti oggetto di specifica tutela codicistica a mente dell'art. 317 bis c.p.c.. In questo contesto, si deve dare continuità al secondo degli orientamenti secondo il quale è ammessa la tutela e il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale tra il nipote e il nonno essendo “necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26140/2023).
Su tali rilievi, va rilevato che parte attrice ha depositato documentazione fotografica attestante la presenza costante del nella vita quotidiana dei nipoti nonché in occasione degli Persona_3 eventi speciali della famiglia: tali allegazioni possono portare a ritenere presuntivamente provato il
9 vincolo affettivo intense e tangibile tra il defunto e i nipoti e pertanto la domanda risarcitoria formulate sul punto va parimenti accolta.
Venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura - le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) - ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)” (Cass. Civ., Sez. III. ord. 11719/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano (anno 2024), tenuto conto dell'età del congiunto al momento del decesso (74), sussistono i presupposti per riconoscere a:
- la somma di € 262.037,00 pari ad € 219.094,48 (devalutata dal 2024 al Controparte_1 momento del 27.11.2014), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 52 punti riconoscibili dei quali 12 per l'età del congiunto (71 anni) , 12 per l'età della vittima, 16 per il rapporto di convivenza che, per quanto non allegata, si può presumere per il rapporto di coniugio, 12 per l'esistenza di superstiti ( 2 superstiti ossia i 2 figli), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 230.749,00 pari ad € 192.933,95 (devalutata dal 2024 al Parte_1 momento del 27.11.2014), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 44 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (49), 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 12 per l'esistenza di superstiti ( 2 superstiti madre e fratello), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 230.749,00 pari ad € 192.933,95 (devalutata dal 2024 al Parte_3 momento del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 44 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del danneggiato (44) , 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 12 per l'esistenza di superstiti ( 2 superstiti madre e fratello), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al momento Persona_7 del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (8 anni), 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
10 - la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al momento Persona_7 del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (8 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al momento CP_4 del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto ( 16 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al Persona_2 momento del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (14 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 67.920,00 pari ad € 56.789,30 (devalutata dal 2024 al Parte_4 momento del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 35 punti riconoscibili dei quali 18 per l'età del congiunto (21 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal 27.11.2014 sino al saldo.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che il calcolo degli interessi dovrà avvenire, , come indicato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 2979/2023), secondo la seguente metodologia “sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
11 Risulta parimenti fondata la domanda del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis vantato dagli attori e di e derivante dal danno biologico Controparte_1 Pt_1 Parte_3 terminale e dal patema subito dalla loro congiunta nell'approssimarsi dell'evento nefasto del 14.12.16.
Sul punto, ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera (essendo incontestato il rapporto contrattuale tra quest'ultima e la congiunta degli attori e risultando provata, per i motivi sopra esposti la responsabilità professionale dei sanitari che lo ebbero in cura), deve ritenersi che sia stato provato il danno posto a fondamento della domanda iure hereditatis.
Al riguardo, va rammentato che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto "danno biologico terminale", cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida” (Cass. Civ., Sez. III, n. 28989/2019).
Su tale distinzione, sussistono i presupposti per riconoscere agli attori solo la voce relativa al danno biologico.
In primo luogo, sussiste il danno biologico terminale integrato dal “pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita” in capo al congiunto degli attori dal 21-11.14, data dell'intervento nel cui ambito è stata la non corretta anastomosi che ha causato la deiscenza a sua volta causa dello shock settico determinate il suo decesso in data 27.11.14.
Al fine della relativa quantificazione, appare opportuno prendere di nuovo in considerazione le tabelle di Milano, reputate dalla giurisprudenza prevalente sopra indicata maggiormente idonee a garantire una uniformità di giudizio nella liquidazione equitativa della tipologia di danni in esame, prendendo come parametro al valore/die per la invalidità temporanea nel suo massimo valore (tenuto conto dell'esito infausto della compromissione dello stato di salute della danneggiata) pari ad € 149 (applicando le Tabelle 2021) da moltiplicare per i 6 giorni intercorrenti tra intervento e decesso.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore degli attori, pro quota, dell'importo di di € 862,10 (ossia la somma di 149 x 6 giorni 894,00 devalutata al 2014 in quanto liquidata con tabelle del 2021) , in cui vanno aggiunti anno per anno interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14.12.2016 sino al saldo.
12 Non appare invece riconoscibile in favore del dante causa degli attori a titolo di danno morale terminale quella situazione di “lucida agonia” dal momento che la sua situazione clinica post operatoria, per quanto non regolare, non era tale da potergli far ragionevolmente ritenere di essere in procinto di morire e che lo stesso è poi risultato incosciente nel periodo di manifestazione dello shock settico che lo ha portato al decesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto dei limiti in cui è risultata provata la domanda (scaglione indeterminabile difficoltà media) applicati i parametri medi delle tariffe vigenti e disposto un aumento del 50% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, II comma, unitamente alle spese per il procedimento di mediazione (ma non anche di quelle per il CTP il cui pagamento non è stato documentato, essendo stata allegata solo una nota pro forma) e le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico dell' convenuta in Controparte_5 base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande formulate dagli attori;
2) accerta la responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) della struttura ospedaliera convenuta per il decesso del congiunto degli attori occorso in data 27.11.2014;
3) accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale vantato iure proprio dagli attori nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta;
4) per l'effetto, condanna l'azienda ospedaliera convenuta al pagamento di € 219.094,48 in favore di di € 192.933,95 in favore di di € 192.933,95 in Controparte_1 Parte_1
favore di di € 59.628,76 in favore di , di € 59.628,76 in Parte_3 Persona_7
favore di , di € 59.628,76 in favore di e di € 56.789,30 in CP_4 Persona_2
favore di , oltre interessi legali e rivalutazione annuale (anno per anno), Parte_4 calcolata come da motivazione, dal 27.11.2014 sino al saldo, quale risarcimento del danno non patrimoniale;
5) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale vantato iure hereditatis dagli attori e di e dichiarando la carenza Controparte_1 Pt_1 Parte_3 di legittimazione sul punto degli altri attori in quanto non chiamati all'eredità;
6) per l'effetto condanna la azienda ospedaliera convenuta al pagamento in favore degli attori, e di e pro quota, a tale titolo della somma di € Controparte_1 Pt_1 Parte_3
862,10, oltre anno per anno interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.11.2014 sino al saldo;
7) rigetta per il resto le domande spiegate da parte attrice;
13 8) condanna l'azienda ospedaliera convenuta alla refusione in favore degli attori delle spese di lite liquidate in € 602,75 per spese vive ed € 16.290,0 per compensi oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari;
9) pone definitivamente a carico dell'azienda ospedaliera convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 14 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3529 del 2018, posto in delibazione all'udienza del 11.3.2025 e vertente tra
TRA
( , in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale su ( ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
( ), ( ) in proprio e quale C.F._3 Parte_3 C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale su ( ), Persona_2 C.F._5
( ) E Parte_4 C.F._6 Controparte_1
( ) in proprio e quali eredi di nato ad [...] C.F._7 Persona_3 in data 15.3.1940 ed ivi deceduto in data 27.11.2014, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Angelini e dall'avv. Francesco Barucco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma Piazza Adriana 4;
ATTORI
E
Controparte_2
( ), in persona del legale rapppresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ciccopiedi, giusta procura a marigne della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma Via della Balduina 289;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio l' deducendo che Controparte_2 era stato ricoverato presso tale struttura per “diarrea, disidratazione, dolori Persona_3 addominali” in data 11.3.2014; che il paziente era stato sottoposto a TC dell'addome (che evidenziava
1 “feci a livello della corona discendente e del sigma nonché in corrispondenza del cieco”) e a colonscopia;
che l'esame istologico aveva evidenziato un quadro di lieve flogrosi cronica aspecifica;
che il congiunto degli attori era stato dimesso in data 15.3.2014 con diagnosi di “colite cronica indeterminata. Disidratazione. Morbo di Parkinson. Sindrome da ostruita defecazione”; che
[...] era stato quindi nuovamente ricoverato presso la convenuta in data 24.5.2014; che in tale Per_3 occasione, effettuata una TC dell'addome, il paziente era stato sottoposto ad intervento di rimozione del volvolo a mezzo laparotomia mediante xifo-pubica, con resezione del sigma e colostomia temporanea su colo discendente;
che il paziente era stato dimesso in data 3.6.14 in attesa del programmato intervento di ricanalizzazione;
che il congiunto era stato sottoposto a RX clisma in data 30.7.17 e a colonscopia in data 13.8.14; che il paziente in data 20.11.14 era stato nuovamente ricoverato e sottoposto ad intervento di ricanalizzazione;
che il decorso post operatorio non era regolare avendo il paziente manifestato stato febbrile, feci picee;
che a seguito di RX del 25.11.14 si era riscontrata “bilateralmente in sede sovradiaframmatica, si repertano alcuni addensamenti lamellari di possibile significato disventilatorio o flogistico”; che in data 26.11 il paziente aveva avuto due episodi, annotati in cartella, di vomito biliare;
che il paziente risultava poi avere addome disteso e una contrazione della diuresi accompagnata da un aumeto del timpanismo enterocolico e una peristalsi torbida;
che le condizioni del paziente degeneravano sino allo shock settico riscontrato in data 27.11.2014; che, riscontrati i segni di tale shock, il paziente era stato sottoposto a laparotomia esplorativa del cavo addominale;
che tuttavia il congiunto degli attori era deceduto alle ore 14.30 mentre stava per lasciare la struttura convenuta per essere trasportato presso l' di Formia;
CP_2 che sussisteva la responsabilità della struttura convenuta per il decesso del congiunto delle parti attrice;
che l'intervento del 24.5.2014 era stato erroneamente scelto dal momento che il trattamento corretto doveva essere eseguito in via endoscopica mediante derotazione del volvo senza dover ricorrere a stomie temporanee;
che parimenti censurabile era l'intervento del 21.11; che in primo luogo non era stata seguita una corretta profilassi antibiotica in quanto era stato utilizzato solo il metronizadolo essendo prevista l'associazione a tale antibiotico, come da Linee guida in materia del settembre 2011, anche di altri antibiotici della classe degli aminoglicosidi o dei fluorochinolonici;
che erronea era stata anche la gestione del postoperatorio;
che infatti erano stati sottovalutati i molteplici e chiari segni di una deiscenza anastomotica;
che tardiva era stata poi l'esplorazione del cavo chirurgico del cavo addominale;
che il quadro operatorio non era stato regolare e le condizioni cliniche del paziente si erano aggravate progressivamente;
che gli elementi raccolti avrebbero dovuto portare ad un approfondimento delle condizioni del paziente mediante TC nel sospetto di una deiscenza anastomotica;
che il ritardo nell'approfondimento aveva pregiudicato inevitabilmente la possibilità di controllare e risolvere il quadro infettivo;
che infatti la deiscenza anastomotica era un evento temibile nella chirurgia intestinale ed era associato ad un elevato tasso di morbilità e di mortalità; che vi erano quindi tutti gli elementi per sospettare una deiscenza anastomotica;
che sussisteva anche la responsabilità della convenuta per un difetto di tecnica chirurgica nell'esecuzione dell'intervento; che inoltre era stata imprudente la scelta di trasferire il paziente subito dopo l'intervento; che sussisteva il diritto degli attori a conseguire il risarcimento del danno spettante al loro dante causa per la lesione del diritto alla salute integrato dal danno biologico temporaneo, c.d. danno terminale, patito negli ultimi giorni di vita;
che sussisteva il diritto degli attori iure hereditatis alla liquidazione del danno catastrofico o da agonia determinato dal patimento sofferto dal congiunto;
che sussisteva il diritto degli attori in proprio a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale esistenziale e morale per la perdita del congiunto;
che e erano figli del defunto;
che Pt_1 Pt_3 era sua coniuge;
che gli altri attori erano i nipoti del de cuius;
che, in via subordinata, si CP_1 chiedeva il risarcimento della perdita di chance del paziente a causa degli inadempimenti della convenuta.
Per questi motivi
, hanno chiesto di accertare la responsabilità della convenuta per il
2 decesso del congiunto degli attori e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis dagli attori.
Si è costituita la convenuta deducendo che il congiunto degli attori era portatore di morbo di Parkinson, nonché di encefalopatia cronica su base ischemica, con un episodio pregresso di ictus cerebri, sofferente di ipertensione arteriosa e portatore di postumi di una neoplasia prostatica maligna trattata mediante radioterapia, nonché, infine, di tireopatia nodulare;
che nel corso del primo accesso di nel marzo 2014 gli esami espletati non avevano accertato nulla di significativo;
Persona_3 che in occasione del successivo secondo accesso del 24.5.14, il paziente era stato ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale e torsione del sigma in corrispondenza del tratto discendente;
che, eseguita la TAC, il paziente era stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del volvolo con resezione del sigma e colostomia temporanea con discendente secondo;
che l'intervento Per_4 era riuscito ed aveva avuto decorso privo di elementi patologici di rilievo;
che il aveva Per_3 chiesto di programmare un intervento di rimozione della colostomia e ricostruzione della continuità intestinale;
che quindi il paziente era stato sottoposto a tale intervento in data 20.11.14; che il decorso operatorio era stato regolare per i primi 5 giorni;
che solo in data 26.11.14, si era riscontrata una contrazione della diuresi e due episodi di vomito;
che i parametri vitali erano poi nella norma, che alla visita delle 6.00 il paziente si era mostrato con condizioni fortemente scadute e pertanto i medici avevano optato per un intervento chirurgico esplorativo;
che, in occasione di tale intervento, i medici si erano avveduti di una piccola zona di 2-3 mm di cedimento dell'anastomosi che prontamente era stata suturata;
che tale ricostruzione dimostrava l'adempimento della convenuta alle proprie obbligazioni nei confronti del paziente;
che la scelta del trattamento eseguito in data 24.5.14 era stata data dal fatto che l'intervento endoscopico presentava in 2 casi su 3 recidiva;
che la scelta endoscopica non era consigliabile in un paziente con viscere atonico con pareti assottigliate per effetto del Parkinso;
che l'intervento era stato in ogni caso correttamente eseguito;
che la scelta di sommistrare solo metronidazolo per l'intervento del 20.11.14 era stata dettata dal fatto che il paziente era allergico alla penicillina;
che si doveva escludere che la profilassi antibiotica possa aver influito sul verificarsi della deiscenza anastomotica;
che la conta dei globuli bianchi era stata in crescita e fuori norma solo in data 24.11.14; che al momento dell'intervento di urgenza del 27.11.14 non era stata evidenza, in cavità peritoneale, di materiale simile a quello emesso dal retto e descritto come piceo testimoniava che l'anastomosi intestinale era a quel momento integra e che non vi era complicazione infettiva intraddominale;
che pertanto nessun difetto nel confezionamento della anastomosi vi era stato;
che corretta era stata la modalità ricostruttiva utilizzata (latero terminale) e così anche la sovrapposizione di sutura manuale ad una meccanica;
che il paziente presentava diverse comorbilità che avrebbero potuto determinare una deiscenza anastomotica;
che pertanto non vi era responsabilità della struttura convenuta per il decesso del congiunto degli attori né per la perdita di chance di quest'ultimo; che gli attori non avevano allegato la convivenza con il defunto;
che le richieste risarcitorie formulate ove provate presentavano duplicazioni;
che non sussisteva l'allegato diritto al risarcimento del danno iure hereditatis;
che i danni non erano provati né nell'an né nel quantum.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., è stata espletata CTU medico legale richiesta da parte attrice al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo svariati rinvii ed assegnato il procedimento alla sottoscritta con provvedimento del 20.2.2025, all'udienza del 11.3.2025 , trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata. 3 Gli attori, richiamando la perizia di parte depositata in atti, hanno agito per accertare la responsabilità della convenuta rappresentando a che erronea era stata la scelta chirurgica in relazione all'intervento del 24.5.14 alla luce della patologia manifestata da dal momento che sarebbe stato Persona_3 corretto procedere in via endoscopica;
che, con riferimento all'intervento del 21.11.14 di ricanalizzazione, era stata erronea sia la terapia antibiotica prescritta sia la relativa esecuzione che aveva determinato una deiscenza anastomotica nonché la non corretta gestione del post operatorio non regolare manifestato dal paziente, nonché che non condivisibile era stata la scelta di trasferire in data 27.11.14 il paziente presso altro nosocomio;
che per tali motivi, si era manifestato uno shock settico, non tempestivamente trattato con l'intervento del 27.11, che aveva portato al decesso del congiunto.
Sulla base di tale prospettazione, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito iure proprio dalla perdita del congiunto e del danno iure hereditatis derivante dal danno biologico terminale e morale c.d. catastrofico da agonia patito dal congiunto stesso durante il lucido lasso di tempo intercorso tra il ricovero e la morte.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale" (Cass. n.5590/2015) dal momento che “il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 14258/2020).
Ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio per la perdita del congiunto, va invece ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale quella relativa al risarcimento del danno vantato iure hereditatis.
Come osservato dalla giurisprudenza infatti “l'attore ha, al contempo, domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla moglie, ma anche il risarcimento di quelli patiti jure proprio da se stesso e dai figli minori per la perdita del rapporto parentale, soltanto l'azione jure hereditatis è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1218 c.c. in quanto "il rapporto contrattuale" è intercorso tra l'azienda ospedaliera e la paziente e non invece tra la prima e i congiunti della seconda", di talché, la pretesa da costoro fatta valere è" necessariamente di natura extracontrattuale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2012, n. 6914)” (Tribunale Palermo Sez. III, Sent., 01/04/2021).
Sempre con riferimento al tema dell'onere della prova va osservato che occorre "...dimostrare, da parte degli eredi del paziente deceduto, che l'omissione addebitata ai sanitari sia stata "più probabilmente che non" la causa del decesso, ovvero che l'intervento omesso...avrebbe più probabilmente che non" scongiurato l'evento letale ( Cass. Ord. n.5487/2019).
Come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
4 adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18392/2017),
Sotto tale ultimo profilo invero “il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate ( c.d. causalità giuridica) ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, del nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo allegare” ovvero provare nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c. “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è sì eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico" (Cass. civ., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28991).
Sulla base di tali regole di giudizio, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento danno iure proprio formulata dagli attori nei confronti della struttura ospedaliera convenuta.
Risulta provato dagli attori gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo alla struttura ospedaliera e segnatamente la condotta illecita, siccome contrastante con i doveri di prudenza perizia e diligenza dell'ars medica, l'evento lesivo, integrato dalla perdita del congiunto, e il nesso di causalità (materiale e giudica) tra la condotta e l'evento.
Il nominato CTU, nella relazione in atti e nei chiarimenti resi in data 20.6.2020, previa ricostruzione della storia clinica del congiunto degli attori, ha ritenuto quanto all'intervento del 24.5. 2014 che lo stesso fosse corretto sia nella scelta terapeutica sia nella relativa esecuzione, pur evidenziando che sarebbe stato possibile valutare l'opportunità di procedere in via endoscopica, come evidenziato dagli attori, che avrebbe evitato la deiscenza della ferita chirurgica. Tale conclusione non è stata contestata dalle parti.
Quanto all'intervento del 21.11.2014, il CTU ha ritenuto che lo stesso fosse stato preceduto da non corretta profilassi antibiotica e non fosse stato correttamente eseguito.
Quanto al primo aspetto, il CTU ha osservato che la profilassi prescritta non era stata corretta rappresentando dal momento che era stato somministrato al paziente, in quanto allergico alla penicillina, il solo metronidazolo ossia un farmaco “che, secondo le linee guida (SNLG 17. Antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto. Settembre 2011) andava sempre utilizzato in associazione con un secondo antibiotico appartenente alla classe degli amminoglicosidi o dei fluorochinolonici, allo scopo di adeguarne l'ampiezza dello spettro d'azione” (cfr. punto 3 relazione integrativa del CTU in atti). Non risulta tuttavia chiarita dal CTU e da parte attrice l'incidenza di tale omissione sull'evolversi del quadro clinico del paziente.
Sotto il secondo aspetto (non corretta esecuzione dell'intervento), il CTU ha evidenziato che si era manifestata, come si riscontra anche dalla descrizione dell'intervento di urgenza del 27.11.2014, una
5 deiscenza anastomotica condizionata “dall'ischemia provocata dallo schiacciamento tessutale operato dalle suture meccaniche ravvicinate per via della tecnica di KE e dal rinforzo con ulteriore sutura manuale” in quanto eseguite su un tessuto affaticato e caratterizzato da una potenziale scarsità anatomica di irrorazione, noto come punto di Sudeck. Il CTU ha quindi evidenziato che ulteriore errore degli operatori era stato quello di non aver eseguito, non risultando tale azione annotata nel diario dell'intervento, la prova idraulica di tenuta dell'anastomosi appena confezionata come suggerito dalla lettura medica sul punto (cfr. punto 2 relazione integrativa in atti).
Sotto tale profilo, va rilevato che nella descrizione dell'intervento del 27.11 (posto in essere d'urgenza dopo l'intervento oggetto di causa) emerge la presenza della predetta deiscenza anastomotica manifestata da “discreto versamento addominale siero corpuscolato, .. si esplora la recente anastomosi colorettale intorno alla quale la fibrina appare cromata come per contaminazione da contenuto intestinale … si apprezza piccola zona (2-3 mm) dell'anastomosi sofferente, probabile sede della infiltrazione”.
Appare quindi evidente che si sia verificato un cedimento della anastomosi e che lo stesso sia dovuto ad una non corretta esecuzione dell'anastomosi colorettale in chiusura dell'intervento del 21.11.2014 a causa della quale si è manifestata la precoce deiscenza anastomotica riscontrata nel successivo intervento del 27.11. Il CTU ha corroborato tale conclusione rappresentando che il manifestarsi in così breve tempo della deiscenza portava a ritenere, per letteratura medica, che vi fosse stato un errore nell'esecuzione della stessa anastomosi.
Sulla base della documentazione medica, il CTU ha ritenuto che non corretta sia stata la condotta tenuta dal personale della convenuta anche nel post operatorio dal momento che, alla luce delle condizioni obiettive, la temperatura corporea, la pressione sistolica e la frequenza cardiaca, avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini diagnostiche e in particolare richiedere prima del 25.11 la TAC addome che avrebbe rivelato la deiscenza anastomotica.
Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili, non apparendo aver avuto rilevanza a tal fine gli eventuali contrasti con i CTP di parte convenuta.
Questi ultimi hanno rappresentato che il cedimento dell'anastomosi praticata nell'intervento in esame era verosimilmente ricollegabile ai rischi connessi alle condizioni pregresse del paziente (aterosclerosi diffusa e a seguito della subìta radioterapia pelvica per una pregressa diagnosi di neoplasia prostatica) e che proprio per tali rischi gli operatori avevano provveduto a rafforzare la ricanalizzazione di KE mediante punti di Vicryl dati a mano sulla linea di sutura meccanica e che in ogni caso non era possibile diagnosticare, prima delle ore 6,45 del 27.11 lo stato di shock settico che portò all'esecuzione dell'intervento del 27.11 e quindi al successivo decesso del paziente.
Sotto il primo profilo, il CTU ha escluso la rilevanza causale delle patologie preesistenti del congiunto degli attori nella verificazione della deiscenza anastomotica e dello shock settico che portarono al suo decesso evidenziando per altro che non emergeva dagli esami istologici su tessuto prelevato in occasione dell'intervento in esame “alcun segno di fibrosi, apoptosi o degenerativo da poter riferire a danni da irradiazione” per la radioterapia eseguita sulla prostata (cfr. punto 5 integrazione della perizia).
A fronte di tali dati, parte convenuta non ha allegato elementi concreti e puntuali atti a dare diversa evidenza e in particolare non ha specificato quali medicinali assunti dal paziente per il morbo di Parkinson avrebbero potuto incidere sull'esito della anastomosi praticata in occasione dell'intervento ovvero sullo stato del tratto intestinale sul quale l'anastomosi era stata praticata.
6 Non appare poi adeguatamente contestato quanto osservato dal CTU circa la delicatezza intrinseca del segmento in corrispondenza del quale sarebbe stata eseguito il rafforzamento della stura secondo mediante dato a mano né circa le linee guida vigenti sul punto ratione temporis (tenuto CP_3 Per_5 conto che appunto l'intervento era stato eseguito nel novembre 2014).
Va, sotto il secondo profilo, osservato che deve invero ritenersi verosimile che sussistessero elementi per ritenere diagnosticabile prima del 27.11 lo stato di shock settico del paziente dal momento che, come osservato dal CTU, lo stesso era percepibile dal perdurare dello stato febbrile nei giorni successivi all'intervento, all'aumento del fibrinogeno (548 mg/dL agli esami ematochimici del 24/11) e la contrazione della diuresi, nonostante la terapia diuretica praticata (diuresi nelle 24 ore: 4500 cc il 22/11; 3400 cc il 24/11; 1800 cc il 25/11; non rilevata il 26/11).
Non appare persuadere quanto ritenuto dai CTP di parte convenuta secondo i quali non vi era motivo di sospettare di una deiscenza anastomotica sino alle prime ore del 27.11 e che la stessa si sarebbe verificata proprio la mattina del 27.11 dal momento che, all'ispezione del 27.11, era stata riscontrata l'assenza di materiale pseudofecale, avendo gli operatori trovato solo una sostanza siero corpuscolata. Ciò non risulta persuasivo dal momento che non risulta spiegato dai predetti CTP come potesse esserci materiale pseudofecale nell'addome del paziente se quest'ultimo era digiuno dal 21.11 e aveva già reso feci picee in data 23.11.14. Conseguentemente non appaio sussistere i presupposti, secondo il criterio del più probabile che non, per ritenere che il cedimento dell'anastomosi sia da collocare temporalmente la stessa mattina del 27.11.
In questo contesto, si deve ritenere verosimile che: 1) non abbia retto l'anastomosi praticata in chiusura dell'intervento del 21.11.2014 a causa della esecuzione di detta anastomosi secondo la tecnica di KE (suture meccaniche) rinforzate con ulteriori suture manuali su un moncone colo- retale che, come osservato dal CTU, era già sofferente in quanto isolato nel corso del primo intervento di AN e “noto per la potenziale scarsità anatomica di irrorazione, ben conosciuto dai chirurghi, noto come 'punto di Sudeck”” (cfr. punto 1 chiarimenti del CTU), essendo per altro mancata a chiusura dell'intervento la prova idraulica di tenuta dell'anastomosi, raccomandata dalla letteratura medica del settore;
2) tale cedimento dell'anastomosi sia stato causa dello shock settico riscontrato nel paziente alle ore 6,45 delle 27.11.14, non avendo per altro le parti allegato altra diversa possibile e verosimile causa di tale shock;
3) una maggiore attenzione nel post operatorio ed una maggiormente tempestiva diagnosi dello stato infettivo avrebbe permesso di evitare non solo e non tanto l'intervento del 27.11, posto in essere allorquando il quadro clinico del paziente era gravissimo, ma, secondo il criterio del più probabile che non, il successivo decesso a fronte della non sufficienza dell'intervento del 27.11 (per quanto correttamente eseguito) a contenere ed arginare il già gravissimo quadro settico del paziente.
Sotto tale profilo, è noto che assume fondamentale rilevanza al fine di prevenire la sepsi (ossia la risposta infiammatoria sistemica cui segue compromissione cardiocircolatoria e quindi sindrome da insufficienza multiorgano) la tempestiva diagnosi della infiammazione e quindi il tempestivo trattamento con antibiotici e la ottimizzazione emodinamica: l'adozione di tali misure, pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle complessità della gestione della sepsi in ragione di vari fattori (ad es precedenti infezioni, comorbilità cliniche, sindrome clinica sottostante etc.) , svolge infatti un ruolo significativo nel ridurre la morbilità e la mortalità.
In questo contesto generale, si deve ritenere, come osservato dal CTU, che vi fossero indici di uno stato settico come la temperatura del paziente (37,9 il 22.11, 38 il 23.11, 38 il 24.11, 38,6 alle ore 21 del 25.11, 38,5 alle ore 6,30 del 26.11, 38,9 alle ore 14.30 dello stesso giorno accompagnata da due
7 episodi di vomito biliare), il progressivo deteriorarsi delle condizioni generali del paziente (che passano da buone alle ore 10.30 del 22.11 a discrete in data 23.11 rimanendo costantemente discrete- senza margini di miglioramento nei successivi giorni- sino alla sera del 25.11 ove viene annotato paziente agitato) nonché infine l'aumento del fibrinogeno (548 mg/dL già superiore alle medie agli esami ematochimici del 24/11 e 646 mg/dl al 27.11 ore 7,46) e la contrazione della diuresi, nonostante la terapia diuretica pratica.
Tali elementi, unitamente alla conoscenza da parte del personale sanitario delle terapie medicinali assunte dal paziente nonché dell'esito degli esami istologici eseguiti sui campioni prelevati in occasione dell'intervento del 21.11 (“Sezioni di parete del grosso intestino con lieve flogosi cronica aspecifica della mucosa associata ad edema ed ectasia dei vasi ematici della sottomucosa. Anello di parete del grosso intestino con lieve flogosi acuta e cronica aspecifica della lamina propria associata a piccole aree di rarefazione ghiandolare come da possibile insulto ischemico” cfr. diagnosi dott.
, avrebbero dovuto spingere i sanitari ad effettuare, ben prima della TC dell'intervento di Per_6 urgenza del 27.11, ulteriori esami al fine di poter quantomeno escludere l'eventualità di un cedimento dell'anastomosi compiuta (in ragione appunto dello stato dei tessuti prelevati dalla sede operatoria e del relativo esame e della mancata esecuzione della opportuna prova idraulica di tenuta) ovvero di porvi rimedio prima a in tal maniera evitando secondo il criterio del più probabile che non l'irreversibilità della sepsi nel paziente.
Si deve ritenere pertanto provato l'inadempimento, rectius condotta colposa, della struttura sanitaria convenuta consistito nell'esecuzione non a regola d'arte dell' anastomosi colorettale nell'ambito del trattamento sanitario del 21.11.2014, nonché il nesso causale tra tali inadempimenti ,avendo il cedimento della anastomosi causato il grave quadro di shock settico e il decesso del paziente, stante che lo shock settico, non tempestivamente trattato con l'intervento del 27.11, è stata la causa unica e determinante l'evento nefasto occorso in data 27.11.14, come ritenuto dal CTU nella relazione in atti.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che gli attori abbiano dato prova della responsabilità extracontrattuale della struttura convenuta ex art. 2043 c.c. in relazione all'evento morte occorso alla propria congiunta, stante per altro la mancata prova da parte della convenuta di aver adottato tutte le prescritte precauzioni del caso per evitare l'insorgenza della infezione riscontrata sulla paziente in esame.
Va riscontrata quindi la fondatezza della domanda risarcitoria iure proprio vantata dagli attori nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta.
Sussiste quindi il diritto di e di e al risarcimento del danno Controparte_1 Pt_1 Parte_3 non patrimoniale derivante dalla perdita di in quanto rispettivamente marito e Persona_3 padre delle predette parti, fatto questo pacifico in quanto documentato da parte attrice e non contestato ex art. 115 c.p.c. da parte della convenuta.
Al riguardo, si osserva che è riconosciuta l'esistenza del danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972. In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, “il pregiudizio da rottura o lesione del rapporto parentale, integrante danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, si concreta nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rimanendo invece esclusa la configurabilità di tale danno quando dall'evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero, in sintesi, la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass.,
8 20 agosto 2015 n. 16992; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass., 13 maggio 2011 n. 10527). Si tratta di un danno che non può considerarsi esistente in re ipsa (cioè a dire per il solo fatto del vincolo parentale venuto meno) ma richiede, secondo il principio della domanda e la regola generale dell'art. 2697 c.c., l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585; Cass., 25 settembre 2012 n. 16255; Cass., 7 giugno 2011 n. 12273) “ (Cass. Civ., Sez. III, n. 5013/2017).
Ciò posto, deve in ogni caso ribadirsi che “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. Civ.,Sez. III, n. 8622/2021).
Sulla base delle superiori osservazioni, deve ritenersi provato per presunzioni ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale lamentato dagli attori derivante dalla morte del congiunto in ragione del rapporto di parentela stretto con quest'ultimo, marito della e padre di e Controparte_1 Pt_1
come risulta dalla documentazione allegata dagli attori e non essendo tale circostanza stata Pt_3 contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. da parte della convenuta. Invero si osserva che “nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza” (Cass. Civ., Sez. lav., n. 29784/2018).
La risarcibilità del danno in esame appare riconoscibile anche nei confronti degli ulteriori attori i minori , e in quanto nipoti del . Persona_7 CP_4 Persona_2 Persona_3
Sul punto va rilevato che la giurisprudenza ha superato l'orientamento che presupponeva per la risarcibilità di tale danno l'elemento della convivenza tra nonni e nipoti (cfr. Cass.Civ., Sez. III, n. 4253/2012) per passare oggi a riconoscere anche ai nipoti tutela in caso di lesione del loro rapporto con gli ascendenti, senza che sussista il requisito della convivenza, sulla base di una concezione della famiglia, quale società naturale, non limitata alla sola famiglia nucleare ma anche agli altri componenti della famiglia così anche ai nonni, in quanto ascendenti in linea retta del nipote, essendo per altro il rapporto nonni – nipoti oggetto di specifica tutela codicistica a mente dell'art. 317 bis c.p.c.. In questo contesto, si deve dare continuità al secondo degli orientamenti secondo il quale è ammessa la tutela e il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale tra il nipote e il nonno essendo “necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26140/2023).
Su tali rilievi, va rilevato che parte attrice ha depositato documentazione fotografica attestante la presenza costante del nella vita quotidiana dei nipoti nonché in occasione degli Persona_3 eventi speciali della famiglia: tali allegazioni possono portare a ritenere presuntivamente provato il
9 vincolo affettivo intense e tangibile tra il defunto e i nipoti e pertanto la domanda risarcitoria formulate sul punto va parimenti accolta.
Venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura - le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) - ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)” (Cass. Civ., Sez. III. ord. 11719/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano (anno 2024), tenuto conto dell'età del congiunto al momento del decesso (74), sussistono i presupposti per riconoscere a:
- la somma di € 262.037,00 pari ad € 219.094,48 (devalutata dal 2024 al Controparte_1 momento del 27.11.2014), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 52 punti riconoscibili dei quali 12 per l'età del congiunto (71 anni) , 12 per l'età della vittima, 16 per il rapporto di convivenza che, per quanto non allegata, si può presumere per il rapporto di coniugio, 12 per l'esistenza di superstiti ( 2 superstiti ossia i 2 figli), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 230.749,00 pari ad € 192.933,95 (devalutata dal 2024 al Parte_1 momento del 27.11.2014), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 44 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (49), 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 12 per l'esistenza di superstiti ( 2 superstiti madre e fratello), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 230.749,00 pari ad € 192.933,95 (devalutata dal 2024 al Parte_3 momento del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 44 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del danneggiato (44) , 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 12 per l'esistenza di superstiti ( 2 superstiti madre e fratello), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al momento Persona_7 del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (8 anni), 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
10 - la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al momento Persona_7 del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (8 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al momento CP_4 del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto ( 16 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 71.316,00 pari ad € 59.628,76 (devalutata dal 2024 al Persona_2 momento del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 37 punti riconoscibili dei quali 20 per l'età del congiunto (14 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 67.920,00 pari ad € 56.789,30 (devalutata dal 2024 al Parte_4 momento del 27.11.2014) , tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 35 punti riconoscibili dei quali 18 per l'età del congiunto (21 anni), 8 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti madre e figli), 5 per l'intensità del rapporto (riconosciuti in misura inferiore a quelli riconosciuti ai componenti del nucleo primario, non avendo per altro parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal 27.11.2014 sino al saldo.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che il calcolo degli interessi dovrà avvenire, , come indicato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 2979/2023), secondo la seguente metodologia “sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
11 Risulta parimenti fondata la domanda del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis vantato dagli attori e di e derivante dal danno biologico Controparte_1 Pt_1 Parte_3 terminale e dal patema subito dalla loro congiunta nell'approssimarsi dell'evento nefasto del 14.12.16.
Sul punto, ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera (essendo incontestato il rapporto contrattuale tra quest'ultima e la congiunta degli attori e risultando provata, per i motivi sopra esposti la responsabilità professionale dei sanitari che lo ebbero in cura), deve ritenersi che sia stato provato il danno posto a fondamento della domanda iure hereditatis.
Al riguardo, va rammentato che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto "danno biologico terminale", cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida” (Cass. Civ., Sez. III, n. 28989/2019).
Su tale distinzione, sussistono i presupposti per riconoscere agli attori solo la voce relativa al danno biologico.
In primo luogo, sussiste il danno biologico terminale integrato dal “pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita” in capo al congiunto degli attori dal 21-11.14, data dell'intervento nel cui ambito è stata la non corretta anastomosi che ha causato la deiscenza a sua volta causa dello shock settico determinate il suo decesso in data 27.11.14.
Al fine della relativa quantificazione, appare opportuno prendere di nuovo in considerazione le tabelle di Milano, reputate dalla giurisprudenza prevalente sopra indicata maggiormente idonee a garantire una uniformità di giudizio nella liquidazione equitativa della tipologia di danni in esame, prendendo come parametro al valore/die per la invalidità temporanea nel suo massimo valore (tenuto conto dell'esito infausto della compromissione dello stato di salute della danneggiata) pari ad € 149 (applicando le Tabelle 2021) da moltiplicare per i 6 giorni intercorrenti tra intervento e decesso.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore degli attori, pro quota, dell'importo di di € 862,10 (ossia la somma di 149 x 6 giorni 894,00 devalutata al 2014 in quanto liquidata con tabelle del 2021) , in cui vanno aggiunti anno per anno interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14.12.2016 sino al saldo.
12 Non appare invece riconoscibile in favore del dante causa degli attori a titolo di danno morale terminale quella situazione di “lucida agonia” dal momento che la sua situazione clinica post operatoria, per quanto non regolare, non era tale da potergli far ragionevolmente ritenere di essere in procinto di morire e che lo stesso è poi risultato incosciente nel periodo di manifestazione dello shock settico che lo ha portato al decesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto dei limiti in cui è risultata provata la domanda (scaglione indeterminabile difficoltà media) applicati i parametri medi delle tariffe vigenti e disposto un aumento del 50% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, II comma, unitamente alle spese per il procedimento di mediazione (ma non anche di quelle per il CTP il cui pagamento non è stato documentato, essendo stata allegata solo una nota pro forma) e le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico dell' convenuta in Controparte_5 base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande formulate dagli attori;
2) accerta la responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) della struttura ospedaliera convenuta per il decesso del congiunto degli attori occorso in data 27.11.2014;
3) accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale vantato iure proprio dagli attori nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta;
4) per l'effetto, condanna l'azienda ospedaliera convenuta al pagamento di € 219.094,48 in favore di di € 192.933,95 in favore di di € 192.933,95 in Controparte_1 Parte_1
favore di di € 59.628,76 in favore di , di € 59.628,76 in Parte_3 Persona_7
favore di , di € 59.628,76 in favore di e di € 56.789,30 in CP_4 Persona_2
favore di , oltre interessi legali e rivalutazione annuale (anno per anno), Parte_4 calcolata come da motivazione, dal 27.11.2014 sino al saldo, quale risarcimento del danno non patrimoniale;
5) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale vantato iure hereditatis dagli attori e di e dichiarando la carenza Controparte_1 Pt_1 Parte_3 di legittimazione sul punto degli altri attori in quanto non chiamati all'eredità;
6) per l'effetto condanna la azienda ospedaliera convenuta al pagamento in favore degli attori, e di e pro quota, a tale titolo della somma di € Controparte_1 Pt_1 Parte_3
862,10, oltre anno per anno interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.11.2014 sino al saldo;
7) rigetta per il resto le domande spiegate da parte attrice;
13 8) condanna l'azienda ospedaliera convenuta alla refusione in favore degli attori delle spese di lite liquidate in € 602,75 per spese vive ed € 16.290,0 per compensi oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari;
9) pone definitivamente a carico dell'azienda ospedaliera convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 14 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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