Art. 17.
Gli Enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro salariati in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
I salariati anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualita' di dipendenti degli Enti predetti, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.
Gli Enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro salariati in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
I salariati anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualita' di dipendenti degli Enti predetti, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.