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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI NC, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 14/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Perugia 06100 Perugia PG
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N062M02032 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, società esercente l'attività di installazione/manutenzione di ascensori, ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento mediante il quale l'Agenzia-Entrate, con riferimento all'anno 2017, ha contestato l'aliquota agevolata al 4% applicata dalla società ad alcune cessioni di piattaforme elevatrici, deducendone l'illegittimità per errata applicazione della normativa di riferimento. L'Agenzia-Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 192/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso. Propone appello la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nel precedente grado. L'Agenzia ha contestato l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% di cui al punto 31 della tabella A parte II dpr 633/72 in quanto le piattaforme elevatrici oggetto delle cessioni non soddisferebbero le specifiche tecniche (dimensioni, portata, velocità) di cui all'art 8.1.13 del DM 236/89, necessarie per qualificare il macchinario come direttamente finalizzato al superamento delle barriere architettoniche per soggetti con ridotte od impedite capacità motorie. In particolare l'Agenzia rileva che, come emerge dai progetti e dalla documentazione relativa agli impianti, gli stessi presentano una “corsa” ed una “velocità” superiori rispetto a quelli prescritti dal citato DM n. 236. L'appellante sostiene invece che i macchinari rispondono alle indicazioni tecniche attualmente in vigore, le uniche alle quali occorre fare riferimento. La Corte osserva quanto segue. L'art 31 tabella A prevede l'aliquota agevolata per “..i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere Architettoniche per soggetti con ridotte capacità motorie..”; la norma non disciplina quali debbano essere le caratteristiche tecniche dei macchinari. Tali caratteristiche sono state individuate inizialmente dal DM 236/89, che al punto 8.1.13 richiamato dall'Ufficio, prevede che le piattaforme elevatrici/servoscala, per ragioni di sicurezza, non possono di norma superare dislivelli superiori a ml 4 e velocità superiori a 0,1 m/s. Nell'anno 2010, con il d.lgs n. 17, è stata recepita nel nostro ordinamento la normativa comunitaria: direttiva macchine 2006/42/CE, la quale all'art 3 prescrive che “.. possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo..” ed all'art 4 dispone che “..le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità…..sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo..”. Considerato che i macchinari ceduti dalla Ricorrente_1, di cui oggi si discute, sono pacificamente rispondenti alla normativa CE, la circostanza non è controversa tra le parti, consegue l'illegittimità dell'accertamento in quanto erroneamente basato sul presupposto che la normativa tecnica di riferimento dovrebbe essere soltanto quella emanata nel 1989, prescindendo da quella sopravvenuta. E' tuttavia evidente che non possa prescindersi dall'evoluzione tecnologica che nel tempo ha consentito la realizzazione di carrelli elevatori/servoscala con velocità maggiori e d'altronde lo stesso DM 236/89, consapevole della necessità di recepire le future evoluzioni tecniche, al 3° capoverso dispone “..fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13..”, normativa specifica che – appunto – è quella di cui alla direttiva macchine recepita dall'ordinamento nell'anno 2010. D'altronde sarebbe paradossale che i macchinari debbano possedere i requisiti di cui alla direttiva macchine CE per poter essere oggi commercializzati, ed invece quelli del DM 236/89 per consentire il diritto ad avvalersi dell'aliquota agevolata. Si evidenzia, da ultimo, che in tal senso si è anche già espressa la giurisprudenza di questa Corte (CTR sentenza n. 363/24). L'appello è quindi meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie l'appello del contribuente, condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI NC, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 14/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Perugia 06100 Perugia PG
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N062M02032 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, società esercente l'attività di installazione/manutenzione di ascensori, ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento mediante il quale l'Agenzia-Entrate, con riferimento all'anno 2017, ha contestato l'aliquota agevolata al 4% applicata dalla società ad alcune cessioni di piattaforme elevatrici, deducendone l'illegittimità per errata applicazione della normativa di riferimento. L'Agenzia-Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 192/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso. Propone appello la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nel precedente grado. L'Agenzia ha contestato l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% di cui al punto 31 della tabella A parte II dpr 633/72 in quanto le piattaforme elevatrici oggetto delle cessioni non soddisferebbero le specifiche tecniche (dimensioni, portata, velocità) di cui all'art 8.1.13 del DM 236/89, necessarie per qualificare il macchinario come direttamente finalizzato al superamento delle barriere architettoniche per soggetti con ridotte od impedite capacità motorie. In particolare l'Agenzia rileva che, come emerge dai progetti e dalla documentazione relativa agli impianti, gli stessi presentano una “corsa” ed una “velocità” superiori rispetto a quelli prescritti dal citato DM n. 236. L'appellante sostiene invece che i macchinari rispondono alle indicazioni tecniche attualmente in vigore, le uniche alle quali occorre fare riferimento. La Corte osserva quanto segue. L'art 31 tabella A prevede l'aliquota agevolata per “..i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere Architettoniche per soggetti con ridotte capacità motorie..”; la norma non disciplina quali debbano essere le caratteristiche tecniche dei macchinari. Tali caratteristiche sono state individuate inizialmente dal DM 236/89, che al punto 8.1.13 richiamato dall'Ufficio, prevede che le piattaforme elevatrici/servoscala, per ragioni di sicurezza, non possono di norma superare dislivelli superiori a ml 4 e velocità superiori a 0,1 m/s. Nell'anno 2010, con il d.lgs n. 17, è stata recepita nel nostro ordinamento la normativa comunitaria: direttiva macchine 2006/42/CE, la quale all'art 3 prescrive che “.. possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo..” ed all'art 4 dispone che “..le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità…..sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo..”. Considerato che i macchinari ceduti dalla Ricorrente_1, di cui oggi si discute, sono pacificamente rispondenti alla normativa CE, la circostanza non è controversa tra le parti, consegue l'illegittimità dell'accertamento in quanto erroneamente basato sul presupposto che la normativa tecnica di riferimento dovrebbe essere soltanto quella emanata nel 1989, prescindendo da quella sopravvenuta. E' tuttavia evidente che non possa prescindersi dall'evoluzione tecnologica che nel tempo ha consentito la realizzazione di carrelli elevatori/servoscala con velocità maggiori e d'altronde lo stesso DM 236/89, consapevole della necessità di recepire le future evoluzioni tecniche, al 3° capoverso dispone “..fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13..”, normativa specifica che – appunto – è quella di cui alla direttiva macchine recepita dall'ordinamento nell'anno 2010. D'altronde sarebbe paradossale che i macchinari debbano possedere i requisiti di cui alla direttiva macchine CE per poter essere oggi commercializzati, ed invece quelli del DM 236/89 per consentire il diritto ad avvalersi dell'aliquota agevolata. Si evidenzia, da ultimo, che in tal senso si è anche già espressa la giurisprudenza di questa Corte (CTR sentenza n. 363/24). L'appello è quindi meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie l'appello del contribuente, condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.