Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall'art. 13 D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 (convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132), costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.
Commentario • 1
- 1. Autovelox gestito da privati: la multa è valida?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7106 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE RELAE - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 1139 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
PREFETTURA DI FORLÌ, in persona del prefetto, ex lege domiciliato in Roma, V. dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- ricorrente -
contro
NE UN, già elettivamente domiciliata in Rimini, V. Cairoli 4, presso l'avv. Guglielmo Guerra, difensore domiciliatario nel giudizio pretorile.
- intimata -
avverso la sentenza del Pretore di Rimini, n. 866/98 del 19 - 26 ottobre 1998. Udita, all'udienza dell'8 marzo 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 ottobre 1998, il Pretore di Rimini accoglieva l'opposizione di BR IG all'ordinanza del Prefetto di Forlì, con la quale le era stato ingiunto di pagare L. 317.300, quale sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 103, comma 9, del previgente codice della strada D.P.R. 15 giugno 1959 n.393, per avere superato i limiti di velocità, escludendosi la prova certa dell'infrazione, nella contumacia del prefetto, il cui comportamento omissivo era valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in rapporto alle contestazioni dell'opponente sulla funzionalità dell'autovelox, sulla legittimità delle misurazioni operate e sulla stessa presenza del limite di velocità violato.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con unico motivo il Prefetto di Forlì.
La IG non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2700 c.c. e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, pure per insufficiente motivazione, per avere il pretore ritenuto che la Prefettura non abbia dimostrato la violazione contestata, anche se l'opponente non ha proposto querela di falso contro il verbale di accertamento a base dell'ordinanza ingiunzione ne' ha dato prova dell'erroneità della contestazione.
L'art. 606 del Regolamento di esecuzione del pregresso codice della strada del 1959 comprende, tra i casi di impossibilità di accertamento immediato, quello della rilevazione della violazione con l'autovelox, non incidendo sulla legittimità della sanzione, la notifica successiva in luogo della consegna immediata del verbale di contestazione, oltre tutto nel caso seguita dall'ordinanza ingiunzione prefettizia.
L'esistenza di autovelox, omologato e ben funzionante, esclude che le generiche contestazioni dell'opponente relative al funzionamento di tale apparecchiatura possano avere avuto rilievo ai fini di rendere dubbio l'accertamento della violazione.
Mancando una richiesta scritta della foto comprovante il passaggio e la velocità del veicolo di controparte, non è necessaria la produzione di detta fotografia a conferma della validità della contestazione, derivata da rilevazione la quale, in base alle risultanze del verbale di contestazione, è avvenuta con apparecchiatura omologata idonea a rilevare la velocità e a identificare la targa e il veicolo con il quale si è violata la norma sulla circolazione, con obbligo solidale per il proprietario, anche se non responsabile, di pagare la sanzione, salvo la prova di un'utilizzazione del mezzo dal trasgressore contro la sua volontà. Il valore probante del verbale di accertamento esclude qualsiasi esigenza di attività istruttoria per il prefetto che emette l'ordinanza ingiunzione, che il pretore non può che confermare, salva la prova del fatto causativo dell'inefficienza dell'autovelox o la querela di falso sui fatti riportati a verbale da parte del preteso trasgressore opponente.
2.1. Il ricorso è fondato.
La contumacia di una delle parti costituisce condotta valutabile anche nel giudizio di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, ma non è sufficiente a dimostrare l'infondatezza della contestazione in base alle deduzioni dell'opponente riportate nella sentenza oggetto di impugnazione.
Non basta infatti la contestata efficienza dell'autovelox utilizzato e la pretesa illegittimità della misurazione della velocità con esso effettuata, in difetto di indicazione delle cause di detta inidoneità dell'apparecchiatura, salvo che per mancata omologazione;
per il disposto dell'art.103 del codice della Strada del 1959 infatti "nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987 n.12, costituiscono fonti di prova della velocità dei veicoli le risultanze degli strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. L'efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione" (Cass.12 luglio 1996 n. 6338). La mera deduzione della "inidoneità" dell'apparecchio senza specificarne le ragioni di fatto, così come la pretesa illegittimità della sanzione non superano la presunzione di veridicità di quanto accertato nel verbale a base dell'ordinanza impugnata;
altrettanto è a dirsi circa l'esistenza del limite di velocità da ritenersi circostanza di fatto non costituente giudizio e attestata nel verbale con rilievo fidefacente, superabile solo con querela di falso.
Inoltre è fondata la deduzione del ricorrente confermativa della legittimità del verbale a base dell'ordinanza impugnata che, nel previgente codice, non era requisito di legittimità dell'atto d'accertamento la mancata indicazione dei motivi di impossibilità della contestazione immediata (Cass. 1^ agosto 2000 n. 10036). Escluso il rilievo probatorio delle generiche contestazioni dell'opponente e considerata la presunzione di veridicità di quanto attestato in verbale circa l'accertamento della violazione a mezzo di autovelox non smentito da fatti specifici, che consentano di superare il rilievo di fede pubblica di quanto contestato, la sentenza del pretore viola le norme in materia di onere della prova di cui sopra e deve quindi cassarsi, con rinvio, ai sensi della L. 16 giugno 1998 n.188 e del D.Lgs.19 febbraio 1998 n. 51, al Tribunale di Rimini in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, pure per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dell'intero giudizio, al Tribunale di Rimini in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001