Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39987/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/01/1965, con il patrocinio dell'avv. BIFFI LUISA, con elezione di domicilio in
VIA BARANZATE 72/74 NOVATE MILANESE, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 28/11/1964, con il patrocinio degli avv.ti SARNARI GIULIA e CAPORALE
SAVERIA FRANCESCA, con elezione di domicilio in VIA G. NICOTERA, 29
00195 ROMA presso lo studio del primo difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.09.2023 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge
, con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in Controparte_1
data 06.07.1998, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
07.03.2002) e (Roma, 23.03.2005), e deducendo, a sostegno della Per_2
domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la
1
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione personale avanzata dalla controparte, ma contestava tutto quanto ex adverso dedotto e formulava domanda riconvenzionale di divorzio.
All'udienza del 04.03.2024 comparivano personalmente le parti le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e divorzio. Il GD rimetteva pertanto la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 5334/24 pubblicata il 25.03.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
Ed invero le parti, con note di trattazione scritta, chiedevano accogliersi le seguenti condizioni di divorzio: “1. Le parti continueranno a vivere separate con obbligo di Per_ mutuo rispetto;
2. I due figli e maggiorenni ma non Persona_3
ancora economicamente autosufficienti rimangono a vivere con la madre, alla quale conseguentemente rimane assegnata la casa coniugale di Roma, Via
Volturino n. 21, dalla quale il Sig. si è già da tempo allontanato;
3. Il CP_1
Sig. contribuirà al mantenimento dei due figli mediante la CP_1 corresponsione della somma di € 350,00 ciascuno, di cui € 100,00 per ciascuno a mani della madre e € 250,00 a mani di ciascun figlio, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, con rivalutazione Istat annuale (prossima variazione marzo 2025), oltre al 100% delle spese extra dei figli come meglio indicate nel Protocollo del 17.12.2014; 4. Le utenze della casa coniugale rimarranno a carico del Sig.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile ex art. 5 Legge div. la somma mensile di € Pt_1
800,00 ( a decorrere dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e variazione Istat come indicata nell'accordo di separazione).
6. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la
2 emananda sentenza di separazione nel registro dello Stato Civile del Comune di
Roma, atto n. 00736, parte II, serie A02, anno 1998. 7. Spese di lite compensate”.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio proposte dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
39987/2023, preso atto della sentenza parziale n. 5334/24 intervenuta tra e , nonché dato atto Parte_1 Controparte_1 dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
06.07.1998 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n.
00736, parte 2, serie A02);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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