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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 7/10/2025
Ruolo Generale n. 267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
( ), ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Stazio n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefano Maione ( ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende - Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA - C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45, presso lo
1 studio dell'avv. Elisabetta Pelliccia (C.F. ) che la rappresenta e difende - C.F._3
Email_2
APPELLATO
NONCHE'
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Manzoni CP_2 C.F._4
n. 92, presso lo studio dell'avv. Benedetta Malfi (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._5 difende - Email_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5779/2021, emessa in data 13.06.2021 dal Tribunale di Napoli,
e pubblicata in data 21.06.2021, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 12/01/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria dal medesimo proposta per il ristoro dei danni subiti, in qualità di terzo trasportato, in occasione del sinistro stradale occorso il 06.05.2009, ore 15,15 ca., in Napoli alla Via Partenope nei pressi dell'intersezione con Via Francesco D'Aquino, allorquando il motoveicolo (tipo scooter - Yamaha), targato BX61365, di proprietà del sig. ed assicurato con la CP_2 Controparte_3
, entrava in collisione con l'autoveicolo tipo Lancia Dedra, TG. AM233MD, di proprietà del sig.
[...]
e condotto dal sig. , assicurato con la medesima compagnia. Controparte_4 Controparte_5
Sul motoveicolo, condotto nella circostanza da , l'attore viaggiava quale terzo trasportato, CP_2
e, a causa del violento impatto tra i due veicoli e la conseguente caduta a terra, subiva lesioni (“FLC al volto, trauma cranico non commotivo. Trauma rachide cervicale e toraco-addominale chiuso. Contusione bacino ed agli arti”), con postumi permanenti e ripercussioni sulla vita relazionale (“già direttore artistico del Teatro
Posillipo, a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo ha dovuto sospendere ogni attività pubblica e limitare la propria vita di relazione, quest'ultima ripresa con grosse difficoltà e solo in seguito al parziale recupero della propria mimica facciale e dell'integrità estetica del volto ...”).
Costituitesi le parti convenute, esperita istruttoria mediante prova orale e c.t.u, la causa è stata, all'esito, decisa con la sentenza appellata, con la quale il primo giudice, ricondotta l'azione all'ipotesi di cui all'art. 141 D.LG. 7 settembre 2005, n. 209, ha rigettato la domanda in adesione all'orientamento della
Suprema Corte espresso da Cass. 4147/2019, che esclude la responsabilità dell'assicuratore del vettore
2 quando non è provato che la causa del sinistro sia, almeno in parte, addebitabile alla condotta dell'assicurato.
Solo in comparsa conclusionale, per la prima volta, l'attore avrebbe dedotto che il conducente della moto non riuscì ad evitare l'impatto, “evidentemente anche a causa della velocità sostenuta”, con allegazione ritenuta tardiva dal Tribunale.
Col proposto gravame, il ha svolto critiche alla pronuncia sotto il profilo della violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 141 CDA e dell'art. 2054 c.c., dell'error in iudicando in ordine all'accertamento delle responsabilità, dell'errata valutazione di elementi di fatto e della prova documentale, vizio di ultrapetizione, lesione del diritto di difesa.
La compagnia assicurativa si è costituita con comparsa del 25.3.2022 (per l'udienza del 16.04.2022, differita di ufficio al 19.4.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto, e, in subordine, per il contenimento della pronuncia di condanna entro il limite dei danni positivamente provati.
si è costituito con comparsa del 19.4.2022, chiedendo il rigetto del gravame e, in CP_2 subordine, di essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa in caso di condanna.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
* * * * * * * *
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta la non corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Assume che il giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda, nonostante l'inerzia della compagnia assicurativa - che avrebbe avuto l'obbligo di dimostrare la sussistenza del caso fortuito ed
3 evocare in giudizio il conducente dell'altro veicolo, pure assicurato dalla medesima compagnia assicurativa - basando i propri convincimenti su un orientamento della Suprema Corte già di per sè assolutamente divisibile ed oggetto di contrasto giurisprudenziale e dottrinario.
Il riferimento è alla pronuncia citata in sentenza (Cass. 4147/2019), secondo cui “In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto).
Le doglianze sono fondate.
A tenore del primo comma dell'art. 141 Cod. Ass. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La questione della rilevanza causale del comportamento del vettore a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato rispetto alla causazione del sinistro e della risarcibilità del danno si correla a quella della portata dell'incipit del primo comma dell'art. 141 Cod. Ass., che fa espressamente “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”
E' noto il contrasto formatosi sull'interpretazione della citata locuzione in seno alla giurisprudenza di legittimità, che ha espresso, al riguardo, due orientamenti contrastanti: il primo includeva nel caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore;
il secondo escludeva recisamente tale possibilità, sostenendo che il fortuito si identificasse con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.
4 Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 35318 del
2022, con la quale si è chiarito che la disposizione del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - porti ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.
L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Una siffatta lettura evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito.
Il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve, pertanto, ritenersi che il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
E' fuor di dubbio, poi, che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa (Cass. n. 16477/2017; Cass. n.
14255/2020). In tali ipotesi, il terzo trasportato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.
La sentenza appellata, antecedente alle Sezioni Unite, fonda, pertanto, su argomentazioni non più attuali, in quanto ancorate al presupposto della corresponsabilità del vettore.
Ciò detto, ed affermata, pertanto, l'astratta risarcibilità del danno patito dall'appellante a mezzo dell'esperita azione diretta, dubbi non sorgono in ordine all'an.
Positivo riscontro alla prospettazione attorea si rinviene: nelle difese svolte in giudizio dal vettore, che, nella medesima giornata in cui si è verificato il sinistro, denunciava alla propria CP_2 assicurazione l'evento e le circostanze della sua verificazione;
nelle risultanze del referto di p.s. del P.O.
Loreto Nuovo di Napoli, ove è riferito un investimento in Napoli alla Via Partenope alle ore 15.00 circa con diagnosi di vasta FLC al volto, trauma cranico riferito non commotivo, trauma distorsivo rachide cervicale, trauma
5 toracoaddominale chiuso, contusione del bacino, contusioni agli arti; nella prova testi;
nel rapporto di incidente redatto dalla polizia municipale, sopraggiunta nell'immediatezza dell'accaduto.
Circa il quantum, dalla consulenza tecnica medico-legale espletata in primo grado, a firma del dott.
emerge che , disoccupato, ebbe a riportare in data 06/05/2009, Controparte_6 Parte_1
“vasta FLC al volto, trauma cranico riferito non commotivo con frattura a sede mediana delle ossa proprie del naso, frattura scomposta orbito-zigomatica sinistra”.
Le predette lesioni, stabilizzate e non più suscettibile di miglioramento, sono state giudicate dal c.t.u. in rapporto di causalità con l'infortunio verificatosi secondo le modalità indicate dalla parte periziata.
L'Inabilità Temporanea Totale ha avuto una durata di 40 (quaranta) giorni.
L'Inabilità Temporanea Parziale al 75% ha avuto una durata di 30 (trenta) giorni.
L'Inabilità Temporanea Parziale al 50% ha avuto una durata di 30 (trenta) giorni.
L'Inabilità Temporanea Parziale al 25% ha avuto una durata di 30 (trenta) giorni.
I Postumi invalidanti permanenti sono stati valutati nella misura del 11-12%.
Non vi è stata perdita di capacità lavorativa specifica (cfr. c.t.u., conclusioni).
Le spese sanitarie di euro 444,00 sono state ritenute congrue, il c.t.u. ha escluso la necessità di spese future.
Ai fini della liquidazione, tenuto conto della indicata percentuale di danno biologico, devono trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2024.
Alla luce delle suddette tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (38 anni), spetta l'importo di euro 35.701,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente risarcibile, comprensivo della componente biologica e di quella dinamico relazionale, con l'aumento per la personalizzazione, giustificato dall'incidenza delle lesioni sulla vita di relazione, che stimasi equo quantificare nella misura del 30 % (rispetto ad un massimo del 47%), così per un totale di euro
46.411,30, cui devono aggiungersi euro 9.775,00 per l'invalidità temporanea ed euro 444,00 per spese mediche, così per un totale di euro 56.630,30.
Null'altro spetta - oltre il ristoro delle spese mediche - a titolo di danno patrimoniale, avendo il c.t.u. escluso pregiudizi alla capacità lavorativa specifica, e dovendosi reputare insufficiente, in quanto generica e non circostanziata, la prova orale raccolta in ordine ai guadagni professionali non conseguiti per effetto delle lesioni subite.
6 La compagnia assicurativa ha riproposto l'eccezione, sollevata fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, in ordine alla mancanza di prova dell'uso del casco al momento della verificazione del sinistro, e ha chiesto, pertanto, tenersi conto dell'irrisarcibilità dei danni ex art. 1227 c.c., evidenziando che, contrariamente a quanto asserito nell'atto di gravame, la difesa di parte attrice non ha mai allegato in citazione e nei successivi scritti difensivi che, al momento del sinistro, il indossasse il Parte_1 casco obbligatorio.
La circostanza non risulta effettivamente allegata negli scritti difensivi di primo grado, e le lesioni refertate (trauma cranio – facciale con frattura del seno mascellare, frattura orbito – zigomatica a sinistra e frattura delle ossa nasali) paiono effettivamente incompatibili con l'uso del casco obbligatorio.
Orbene, il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che - in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale - il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8647 del
03/05/2016).
In applicazione del suddetto principio, l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno, come sopra determinato, deve essere ridotto, ex art. 1227 c.c. in misura che stimasi equo determinare nell'ordine del 50%, posto che il trauma sarebbe stato senz'altro meno demolitivo in caso di uso del presidio, così pervenendosi all'importo finale di euro 28.315,15, cui le parti appellate devono essere solidalmente condannate, entro il massimale minimo di legge, a termini dell'art. 141 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Sull'importo come sopra determinato, liquidato all'attualità, non compete la rivalutazione.
Vanno, invece, calcolati gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(6.5.2009) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici
(quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
7 L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza delle parti appellate, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum, attestandosi nei minimi per le oscillazioni giurisprudenziali e la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate in solido, con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Non si ravvisano gli estremi di legge per la chiesta condanna delle parti appellate ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna, entro il massimale minimo di legge, la e Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di euro 28.315,15 in CP_2 favore di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
- Condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 700,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi e, per il secondo grado, in euro 1.132,50 per esborsi ed euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Stefano Maione;
- Pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido, le spese della c.t.u. espletata in primo grado, con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso il 07/10/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
Ruolo Generale n. 267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
( ), ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Stazio n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefano Maione ( ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende - Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA - C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45, presso lo
1 studio dell'avv. Elisabetta Pelliccia (C.F. ) che la rappresenta e difende - C.F._3
Email_2
APPELLATO
NONCHE'
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Manzoni CP_2 C.F._4
n. 92, presso lo studio dell'avv. Benedetta Malfi (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._5 difende - Email_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5779/2021, emessa in data 13.06.2021 dal Tribunale di Napoli,
e pubblicata in data 21.06.2021, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 12/01/2022 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria dal medesimo proposta per il ristoro dei danni subiti, in qualità di terzo trasportato, in occasione del sinistro stradale occorso il 06.05.2009, ore 15,15 ca., in Napoli alla Via Partenope nei pressi dell'intersezione con Via Francesco D'Aquino, allorquando il motoveicolo (tipo scooter - Yamaha), targato BX61365, di proprietà del sig. ed assicurato con la CP_2 Controparte_3
, entrava in collisione con l'autoveicolo tipo Lancia Dedra, TG. AM233MD, di proprietà del sig.
[...]
e condotto dal sig. , assicurato con la medesima compagnia. Controparte_4 Controparte_5
Sul motoveicolo, condotto nella circostanza da , l'attore viaggiava quale terzo trasportato, CP_2
e, a causa del violento impatto tra i due veicoli e la conseguente caduta a terra, subiva lesioni (“FLC al volto, trauma cranico non commotivo. Trauma rachide cervicale e toraco-addominale chiuso. Contusione bacino ed agli arti”), con postumi permanenti e ripercussioni sulla vita relazionale (“già direttore artistico del Teatro
Posillipo, a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo ha dovuto sospendere ogni attività pubblica e limitare la propria vita di relazione, quest'ultima ripresa con grosse difficoltà e solo in seguito al parziale recupero della propria mimica facciale e dell'integrità estetica del volto ...”).
Costituitesi le parti convenute, esperita istruttoria mediante prova orale e c.t.u, la causa è stata, all'esito, decisa con la sentenza appellata, con la quale il primo giudice, ricondotta l'azione all'ipotesi di cui all'art. 141 D.LG. 7 settembre 2005, n. 209, ha rigettato la domanda in adesione all'orientamento della
Suprema Corte espresso da Cass. 4147/2019, che esclude la responsabilità dell'assicuratore del vettore
2 quando non è provato che la causa del sinistro sia, almeno in parte, addebitabile alla condotta dell'assicurato.
Solo in comparsa conclusionale, per la prima volta, l'attore avrebbe dedotto che il conducente della moto non riuscì ad evitare l'impatto, “evidentemente anche a causa della velocità sostenuta”, con allegazione ritenuta tardiva dal Tribunale.
Col proposto gravame, il ha svolto critiche alla pronuncia sotto il profilo della violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 141 CDA e dell'art. 2054 c.c., dell'error in iudicando in ordine all'accertamento delle responsabilità, dell'errata valutazione di elementi di fatto e della prova documentale, vizio di ultrapetizione, lesione del diritto di difesa.
La compagnia assicurativa si è costituita con comparsa del 25.3.2022 (per l'udienza del 16.04.2022, differita di ufficio al 19.4.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto, e, in subordine, per il contenimento della pronuncia di condanna entro il limite dei danni positivamente provati.
si è costituito con comparsa del 19.4.2022, chiedendo il rigetto del gravame e, in CP_2 subordine, di essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa in caso di condanna.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
* * * * * * * *
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta la non corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Assume che il giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda, nonostante l'inerzia della compagnia assicurativa - che avrebbe avuto l'obbligo di dimostrare la sussistenza del caso fortuito ed
3 evocare in giudizio il conducente dell'altro veicolo, pure assicurato dalla medesima compagnia assicurativa - basando i propri convincimenti su un orientamento della Suprema Corte già di per sè assolutamente divisibile ed oggetto di contrasto giurisprudenziale e dottrinario.
Il riferimento è alla pronuncia citata in sentenza (Cass. 4147/2019), secondo cui “In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto).
Le doglianze sono fondate.
A tenore del primo comma dell'art. 141 Cod. Ass. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La questione della rilevanza causale del comportamento del vettore a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato rispetto alla causazione del sinistro e della risarcibilità del danno si correla a quella della portata dell'incipit del primo comma dell'art. 141 Cod. Ass., che fa espressamente “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”
E' noto il contrasto formatosi sull'interpretazione della citata locuzione in seno alla giurisprudenza di legittimità, che ha espresso, al riguardo, due orientamenti contrastanti: il primo includeva nel caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore;
il secondo escludeva recisamente tale possibilità, sostenendo che il fortuito si identificasse con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.
4 Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 35318 del
2022, con la quale si è chiarito che la disposizione del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - porti ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.
L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Una siffatta lettura evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito.
Il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve, pertanto, ritenersi che il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
E' fuor di dubbio, poi, che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa (Cass. n. 16477/2017; Cass. n.
14255/2020). In tali ipotesi, il terzo trasportato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.
La sentenza appellata, antecedente alle Sezioni Unite, fonda, pertanto, su argomentazioni non più attuali, in quanto ancorate al presupposto della corresponsabilità del vettore.
Ciò detto, ed affermata, pertanto, l'astratta risarcibilità del danno patito dall'appellante a mezzo dell'esperita azione diretta, dubbi non sorgono in ordine all'an.
Positivo riscontro alla prospettazione attorea si rinviene: nelle difese svolte in giudizio dal vettore, che, nella medesima giornata in cui si è verificato il sinistro, denunciava alla propria CP_2 assicurazione l'evento e le circostanze della sua verificazione;
nelle risultanze del referto di p.s. del P.O.
Loreto Nuovo di Napoli, ove è riferito un investimento in Napoli alla Via Partenope alle ore 15.00 circa con diagnosi di vasta FLC al volto, trauma cranico riferito non commotivo, trauma distorsivo rachide cervicale, trauma
5 toracoaddominale chiuso, contusione del bacino, contusioni agli arti; nella prova testi;
nel rapporto di incidente redatto dalla polizia municipale, sopraggiunta nell'immediatezza dell'accaduto.
Circa il quantum, dalla consulenza tecnica medico-legale espletata in primo grado, a firma del dott.
emerge che , disoccupato, ebbe a riportare in data 06/05/2009, Controparte_6 Parte_1
“vasta FLC al volto, trauma cranico riferito non commotivo con frattura a sede mediana delle ossa proprie del naso, frattura scomposta orbito-zigomatica sinistra”.
Le predette lesioni, stabilizzate e non più suscettibile di miglioramento, sono state giudicate dal c.t.u. in rapporto di causalità con l'infortunio verificatosi secondo le modalità indicate dalla parte periziata.
L'Inabilità Temporanea Totale ha avuto una durata di 40 (quaranta) giorni.
L'Inabilità Temporanea Parziale al 75% ha avuto una durata di 30 (trenta) giorni.
L'Inabilità Temporanea Parziale al 50% ha avuto una durata di 30 (trenta) giorni.
L'Inabilità Temporanea Parziale al 25% ha avuto una durata di 30 (trenta) giorni.
I Postumi invalidanti permanenti sono stati valutati nella misura del 11-12%.
Non vi è stata perdita di capacità lavorativa specifica (cfr. c.t.u., conclusioni).
Le spese sanitarie di euro 444,00 sono state ritenute congrue, il c.t.u. ha escluso la necessità di spese future.
Ai fini della liquidazione, tenuto conto della indicata percentuale di danno biologico, devono trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2024.
Alla luce delle suddette tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (38 anni), spetta l'importo di euro 35.701,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente risarcibile, comprensivo della componente biologica e di quella dinamico relazionale, con l'aumento per la personalizzazione, giustificato dall'incidenza delle lesioni sulla vita di relazione, che stimasi equo quantificare nella misura del 30 % (rispetto ad un massimo del 47%), così per un totale di euro
46.411,30, cui devono aggiungersi euro 9.775,00 per l'invalidità temporanea ed euro 444,00 per spese mediche, così per un totale di euro 56.630,30.
Null'altro spetta - oltre il ristoro delle spese mediche - a titolo di danno patrimoniale, avendo il c.t.u. escluso pregiudizi alla capacità lavorativa specifica, e dovendosi reputare insufficiente, in quanto generica e non circostanziata, la prova orale raccolta in ordine ai guadagni professionali non conseguiti per effetto delle lesioni subite.
6 La compagnia assicurativa ha riproposto l'eccezione, sollevata fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, in ordine alla mancanza di prova dell'uso del casco al momento della verificazione del sinistro, e ha chiesto, pertanto, tenersi conto dell'irrisarcibilità dei danni ex art. 1227 c.c., evidenziando che, contrariamente a quanto asserito nell'atto di gravame, la difesa di parte attrice non ha mai allegato in citazione e nei successivi scritti difensivi che, al momento del sinistro, il indossasse il Parte_1 casco obbligatorio.
La circostanza non risulta effettivamente allegata negli scritti difensivi di primo grado, e le lesioni refertate (trauma cranio – facciale con frattura del seno mascellare, frattura orbito – zigomatica a sinistra e frattura delle ossa nasali) paiono effettivamente incompatibili con l'uso del casco obbligatorio.
Orbene, il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che - in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale - il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8647 del
03/05/2016).
In applicazione del suddetto principio, l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno, come sopra determinato, deve essere ridotto, ex art. 1227 c.c. in misura che stimasi equo determinare nell'ordine del 50%, posto che il trauma sarebbe stato senz'altro meno demolitivo in caso di uso del presidio, così pervenendosi all'importo finale di euro 28.315,15, cui le parti appellate devono essere solidalmente condannate, entro il massimale minimo di legge, a termini dell'art. 141 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Sull'importo come sopra determinato, liquidato all'attualità, non compete la rivalutazione.
Vanno, invece, calcolati gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(6.5.2009) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici
(quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
7 L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza delle parti appellate, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum, attestandosi nei minimi per le oscillazioni giurisprudenziali e la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate in solido, con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Non si ravvisano gli estremi di legge per la chiesta condanna delle parti appellate ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna, entro il massimale minimo di legge, la e Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di euro 28.315,15 in CP_2 favore di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
- Condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 700,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi e, per il secondo grado, in euro 1.132,50 per esborsi ed euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Stefano Maione;
- Pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido, le spese della c.t.u. espletata in primo grado, con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso il 07/10/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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