Articolo 2 della Legge 14 gennaio 1937, n. 114
Articolo 1
Versione
10 marzo 1937
Art. 2.

E' fatto obbligo all'Ateneo Veneto di dare alle pitture e sculture presenti nel fabbricato ceduto, la destinazione perpetua di arredamento dell'immobile, e qualora dovessero, per qualsiasi motivo, essere da tale destinazione, o non fosse provveduto alla loro conservazione con le dovute cautele, ritorneranno proprieta' dello Stato, senza corrisponsione di prezzo o compenso alcuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI


Entrata in vigore il 10 marzo 1937