Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2025, proposto collettivamente da
MA AR, nata a [...] il [...]; IR AR, nata a [...] il [...]; LE AL, nata a [...] il [...]; ND AL, nata a [...] il [...]; tutte rappresentati e difesi dall’avvocato Nunzio Pinelli del Libero Foro di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Virgilio n. 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa LEna Bellomo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
l’obbligo dell’Amministrazione comunale di Palermo di rilasciare l’attestazione ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, richiesta con istanza in data 4/5/ marzo 2025 e/o di dare seguito all’istanza con la quale, nel silenzio degli uffici, venne richiesto l’intervento sostitutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. MA IO e udito per le ricorrenti il difensore, avvocato Pinelli, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che agendo ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. le ricorrenti hanno esposto di avere fatto istanza (prot. AREG/0766017/2023 in data 26.05.2023) per ottenere il rilascio da parte dell’Amministrazione intimata di un Permesso di costruzione per la realizzazione di un fabbricato su area di loro proprietà, in via della Resurrezione n. 85 (Palermo), costituita attualmente da un fabbricato ad una elevazione insieme alla relativa area pertinenziale; estesa complessivamente per circa mq. 600,00; accatastata al foglio 20, part. 730, sub. nn. 2 e 4;
Ritenuto altresì che le stesse hanno aggiunto di avere inoltre richiesto, una volta decorso il termine di legge per esitare la suddetta istanza, il rilascio dell’attestazione, di cui al comma 8 dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, recante il T.U. Edilizia, sull’avvenuta formazione per silentium del titolo edilizio;
Ritenuto infine che, stante l’inerzia dell’Amministrazione intimata anche su tale seconda richiesta, le ricorrenti hanno domandato a questo Tribunale di a ) dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione comunale di concludere secondo legge il procedimento di cui in premessa; b ) dichiarare che, nello specifico, l’Amministrazione ha l’obbligo di rilasciare l’attestazione, di cui al comma 8 dell’art. 20 cit.; c ) fissare all’Amministrazione un termine perentorio, non superiore a quello di legge, per provvedere, elasso il quale provveda in sua vece un Commissario ad acta ; d ) condannare l’amministrazione alle spese del giudizio;
Considerato innanzitutto che ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1190 la P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento mercé l’adozione di un provvedimento espresso entro i termini fissati all’uopo dalla legge;
Considerato altresì che ai seni di quanto disposto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 (recepito in Sicilia mercé l’art. 1 legge reg. n. 16/2016) nel testo vigente ratione temporis “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di Permesso di costruire si intende formato il silenzio/assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241. Qualora l’immobile oggetto della domanda di Permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241, salva la formazione del silenzio/assenso sulla domanda di Permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’Autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di Permesso di costruire. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti” ;
Rilevato che nel caso a mani il termine per esitare l’istanza di titolo edilizio, fissato ex lege in giorni novanta (non essendo dato evincere dagli atti di causa che l’Amministrazione intimata abbia adottato determinazioni tali da prolungarne la durata ai sensi di quanto disposto dal prefato art. 20 d.P.R. n. 380/2001) sono ormai decorsi, di talché sussiste l’obbligo per il Comune di Palermo di rilasciare l’attestazione in discorso, ferma restando la necessità di verificare l’esistenza di eventuali circostanze ostative ex art. 20, comma 8, cit.;
Considerato pertanto che sussiste l’obbligo per il Comune intimato di provvedere entro giorni trenta dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza sull’istanza di titolo edilizio delle ricorrenti; termine decorso il quale provvederà in via sostitutiva come Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto inoltre di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato altresì che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo;
Rilevato infine che ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990 è onere della Segreteria, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, di inviarne per via telematica copia integrale alla Corte dei conti di Palermo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, onera l’Amministrazione intimata del dovere di evadere l’istanza di parte ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo plesso amministrativo, affinché provveda in via sostitutiva.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Onera la Segreteria degli incombenti di cui alla motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
MA IO, Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IO | RO LE |
IL SEGRETARIO