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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maletta;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Tenuta;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Rende (CS) in data 11.1.2003 dal quale è nato il figlio CP_1 Per_1
(1.10.2003).
La convenuta ha aderito alla domanda principale chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
18.1.2018, si sono consensualmente separati come da verbale omologato dal medesimo Tribunale con decreto del 10.5.2018.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. 1 Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno divorzile.
La condivisione della domanda principale e l'esito del giudizio riguardo alla questione accessoria relativa all'assegno divorzile giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maletta;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Tenuta;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Rende (CS) in data 11.1.2003 dal quale è nato il figlio CP_1 Per_1
(1.10.2003).
La convenuta ha aderito alla domanda principale chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
18.1.2018, si sono consensualmente separati come da verbale omologato dal medesimo Tribunale con decreto del 10.5.2018.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. 1 Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno divorzile.
La condivisione della domanda principale e l'esito del giudizio riguardo alla questione accessoria relativa all'assegno divorzile giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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