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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/07/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 555/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BRACCIOLI ANDREA;
PARTE ATTRICE (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BORGATO MICHELE PARTE CONVENUTA PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2025, ha chiesto “In via principale, Parte_1 in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile meglio descritto in narrativa ed in forza del disposto di cui all'art.473-bis 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
1-assegnare la casa familiare di proprietà di sita in in Controparte_1
45010 Ceregnano (Ro) fraz. Lama Polesine Via Eridania n.318 censita la Catasto
Fabbricati di Rovigo Ce/9 particella 37 sub20 cat a/4 classe 03 di vani 4,5 con ogni arredo e corredo in via esclusiva alla IG.ra che vi abiterà insieme alla Parte_1 figlia minorenne;
2-Considerato che la IG.ra è stata Persona_1 Parte_2 licenziata si chiede che il Tribunale disponga che il IG. corrisponda Controparte_1 un assegno di mantenimento a favore della ricorrente dell'importo di €.100,00 da corrispondersi fino a quando la stessa non abbia reperito una stabile occupazione. Il
IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di €.250 Controparte_1 Parte_1 entro il giorno a titolo di mantenimento della figlia minorenne , Persona_1 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi, oltre al pagamento del
50% delle spese scolastiche, mediche ed educative, sportive e ricreative);
3-Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, alla educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4-Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre IG.ra Parte_1 nella abitazione familiare sita in 45010 Ceregnano (Ro) fraz. Lama Polesine Via
Eridania n.318. Si chiede che la figlia minorenne venga affidata Persona_2 in via esclusiva alla mamma IG.ra , atteso che è pendente nei confronti di Parte_1
procedimento penale per violazione dell'art.572 co.1 e co 2 c.p.; in Controparte_1 subordine che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso.
5-Stabilire che il genitore collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle ore 21,00 della domenica;
30 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni anche non continuativi durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia una volta che sarà definito il procedimento penale;
Si specifica che è cessata la coabitazione e il IG. ha già asportato i propri effetti personali dalla abitazione”. CP_1
pag. 2/11 La ricorrente ha allegato che dalla relazione more uxorio con è Controparte_1 nata in data [...] la figlia;
che il resistente aveva posto in essere Persona_1 condotte di violenza e sopraffazione della stessa alla presenza della figlia minore, rendendo la loro esistenza molto dolorosa;
che con precedente ricorso del 12.12.2024 la ricorrente aveva chiesto emissione di ordine di protezione al tribunale di civile, a cui poi la stessa aveva rinunciato, con previsione nel verbale d'udienza del 15.01.2025 dalla
Presidente dott. Paola Di Francesco di un assegno di 200,00 euro mensili per il mantenimento della figlia della coppia.
La ricorrente ha dichiarato che, nonostante il predetto provvedimento, il resistente non ha versato le somme per il mantenimento della figlia.
La stessa inoltre ha precisato che risulta pendente a carico del procedimento CP_1 penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, con persona offesa la stessa , Pt_1 reato aggravato per essere stato commesso in presenza della figlia minore della coppia, dall'anno 2010, nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Rovigo ha disposto in data
23.12.2024, l'ordina za applicativa di misura cautelare, prevedendo a carico del CP_1
l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, ossia la ricorrente e la figlia della coppia, con divieto assoluto di comunicazione con le stesse, applicazione della misura di controllo del braccialetto elettronico, misura tuttora vigente.
Si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo “Nel merito: disporre l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione prevalente presso la residenza Persona_1 della madre sita in Ceregnano (RO), Via Eridania n. 318; disporre che il padre possa tenere con sé la figlia e questa possa pernottare presso la sua abitazione, compatibilmente con le esigenze, lavorative, scolastiche e di salute di genitori e figlia, secondo i tempi e le modalità indicate nel ricorso introduttivo;
disporre che il padre versi un assegno di mantenimento ordinario di € 200,00 mensili per la figlia Per_1
, oltre rivalutazione ISTAT, nonché contribuisca al 50% delle spese
[...] straordinarie, previamente concordate tra i genitori;
accertare che la sig.ra Parte_1
pag. 3/11 non ha titolo per richiedere ed ottenere il versamento di un assegno di mantenimento da parte del sig. e per l'effetto rigettare la sua domanda”. Controparte_1
Lo stesso ha esposto che le problematiche del nucleo familiare erano anche dovute a dissapori tra lo stesso e il primo della ricorrente, dichiarandosi preoccupato per l'educazione che la madre avrebbe potuto impartire alla figlia. Ha specificato di svolgere attività lavorativa come operaio giardiniere, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00, sostenendo una rata di mutuo di 300,00 euro al mese, oltre ad un canone di locazione di 300,00 euro mensili.
Le parti sono state sentite all'udienza del 25.06.2025, ove hanno reso i chiarimenti necessari.
Il Giudice ha anche disposto l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale pendente a carico di tra cui l'ordinanza applicativa di CP_1 misura cautelare, e all'udienza del 25.06.2025, considerato che le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa oralmente, si è riservato di decidere.
Nel merito, occorre disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Ceregnano (Ro) fraz. Lama Polesine
Via Eridania n.318.
Come noto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla pag. 4/11 regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del
2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
A parere del Collegio non può che essere disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, atteso che tale regime appare giustificato laddove la condotta violenta ed aggressiva di uno dei genitori - posta in essere in presenza del minore ai danni dell'altro genitore (o di un parente) e contravvenendo alle statuizioni che disciplinano il prelievo della prole - sia tale da far supporre un grave turbamento in capo al minore (cfr. Tribunale Roma sez. I, 11/10/2018 in Ilfamiliarista.it 25 gennaio 2019).
La circostanza che non sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato non rileva in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal ma di valutare se i comportamenti CP_1 paterni possano aver inciso sulla serenità della figlia ed essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento.
pag. 5/11 In merito alla rilevanza di condotte violente rispetto al regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd.
Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ancora, come noto, le sentenze penali costituiscono delle prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cfr. Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti).
E ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione
e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840).
Nella specie, il resistente non ha specificamente contestato di aver posto in essere condotte violente a danno della ricorrente, anche in presenza della figlia e non ha negato di aver fatto un uso eccessivo di alcol in talune situazioni.
Peraltro, si richiamano integralmente e per relationem le valutazioni espresse dal GIP del Tribunale di Rovigo in sede di ordinanza applicativa di misura cautelare verso il pag. 6/11 allorquando, sulla base degli atti di indagine della Procura, vengono richiamate CP_1 le condotte di aggressione e sopraffazione che il ha posto in essere negli anni ai CP_1 danni della compagna, in presenza della figlia minore.
Risulta quindi opportuno, allo stato, prevedere l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Per quanto attiene al diritto di visita del padre verso la figlia, allo stato, stante la perdurante vigenza della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento e di comunicazione del con la ricorrente e con la figlia minore, nulla può prevedersi CP_1 sulle visite tra il padre e la figlia.
Per quanto attiene ai provvedimenti di tipo economico, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si rileva che la ricorrente all'udienza del 25.06.2025 ha rinunciato alla domanda di previsione a suo favore di un assegno di mantenimento.
Difatti, come noto, alcun provvedimento di tipo economico può essere adottato in favore della ricorrente, considerato che trattasi di coppia non coniugata, per cui non è previsto assegno di mantenimento per la convivente, e considerato che l'art. 473-bis.70
c.p.c. prevede che si possano prevedere contributi economici, soltanto a favore della parte che sia rimasta priva di mezzi, per effetto dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui al primo comma. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non è rimasta priva di mezzi di sostentamento per effetto degli ordini di protezione, avendo la stessa espressamente rinunciato al ricorso volto all'emissione dell'ordine di allontanamento verso il resistente e considerato che la modifica dell'assetto economico descritta dalla ricorrente, non deriva dall'emissione di un ordine di protezione (ossia, non ne è l'immediata conseguenza).
Per quanto attiene, invece, alla misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre, per la figlia minorenne, la ricorrente ha rilevato che, rispetto al provvedimento cautelare ed urgente emesso dal Presidente nell'ordinanza di cui al verbale d'udienza del
15.01.2025, nell'ambito del procedimento RG 1992/2024, la stessa ha peggiorato la pag. 7/11 propria condizione economica, non potendo più svolgere attività lavorativa a causa di problemi di salute.
La ricorrente all'udienza del 25.06.2025 ha dichiarato “lavoro, ho lavorato un po' come domestica e badante e anche in campagna;
sono in attesa di operarmi alla mano e non riesco a lavorare;
ho lavorato un po' a gennaio, ho guadagnato circa 250,00 euro al mese;
non lavoro più con l'accordo di lavoro domestico a causa dei problemi al tunnel carpale;
vivo in una casa di proprietà del resistente, vivo con mia figlia di 14; ho anche un figlio di 25 anni, lavora come metalmeccanico ma non vive con noi, mi manda 200-
300 euro al mese, e mi aiuta;
ho un altro figlio ma vive in Romania;
ho dei risparmi, circa 3.000,00 euro, ce li ho in banca, e anche 600,00 euro;
assegno unico lo prendo tutto io per 200,00 euro al mese”. Per contro, il resistente all'udienza ha precisato che
“lavoro come muratore dipendente;
stipendio, 1.900,00 euro al mese;
da febbraio 2025 non sono più riuscito a pagare la rata di mutuo, che dovrei pagare per euro 300,00 euro al mese, mancano circa 3.000,00 euro;
sto versando 200,00 euro al mese alla ricorrente per nostra figlia, ma il mese scorso ho pagato 400,00 e quindi questo mese non pagherò nulla;
sto pagando 300,00 euro al mese di affitto, più spese e bollette”.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di pag. 8/11 concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nella fattispecie oggetto di causa, considerato che, allo stato, e fino alla perdurante vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre alla ricorrente e alla figlia, gli oneri di cura e gestione della minore sono rimessi integralmente alla madre, e vista la reciproca situazione reddituale delle parti, il Collegio reputa opportuno prevedere a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre della stessa, pari ad euro 250,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Considerata la vigenza dell'assegno disposto in via cautelate ed urgente con ordinanza del 15.01.2025, si dispone che la presente statuizione abbia decorrenza dal mese di agosto 2025.
Inoltre, il padre dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediante rimborso delle stesse alla madre della minore alla fine di ogni mese, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, extra- scolastiche, per la mensa, per baby-sitter, e trasporto pubblico. Considerata la vigenza della misura cautelare del divieto assoluto di comunicazione tra il padre e la madre, non si prevede la suddivisione delle spese straordinarie in base all'accordo tra le parti.
Inoltre, si prevede che la madre percepisca l'intero importo dell'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta in via autonoma, anche in assenza di consenso del padre della minore.
Da ultimo, la ricorrente aveva depositato istanza di autorizzazione a condurre la figlia minore in Romania nel mese di agosto;
il padre, con nota in telematico ha prestato il pag. 9/11 proprio consenso. In ogni caso, nulla occorre provvedere sull'istanza, alla quale la ricorrente ha rinunciato.
Vista la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del con liquidazione in CP_1 base al DM 55/2014, in base alle fasi di giudizio svolte, come da dispositivo.
P.Q.M.
DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore , alla madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la stessa;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Ceregnano (Ro) fraz. Lama
Polesine Via Eridania n.318, a , in quanto convivente con la figlia Parte_1 minore;
NULLA DISPONE in punto di visite tra il padre e la figlia, vista l'ordinanza applicativa di misura cautelare del 23.12.2024 del Gip del Tribunale di Rovigo, RGNR 947/2024 e
RG GIP 3689/2024, a carico del padre, tuttora vigente;
DICHIARA tenuto a corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minore, un assegno di 250,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di agosto
2025;
DICHIARA tenuto a contribuire al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia minore, mediante rimborso delle stesse alla madre della minore alla fine di ogni mese, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese scolastiche, extra-scolastiche, per la mensa, per baby-sitter, e trasporto pubblico.
DISPONE che la madre della minore percepisca l'intero importo dell'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta in via autonoma, anche in assenza di consenso del padre della minore.
CONDANNA il resistente a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
pag. 10/11 Rovigo, camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BRACCIOLI ANDREA;
PARTE ATTRICE (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BORGATO MICHELE PARTE CONVENUTA PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2025, ha chiesto “In via principale, Parte_1 in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile meglio descritto in narrativa ed in forza del disposto di cui all'art.473-bis 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
1-assegnare la casa familiare di proprietà di sita in in Controparte_1
45010 Ceregnano (Ro) fraz. Lama Polesine Via Eridania n.318 censita la Catasto
Fabbricati di Rovigo Ce/9 particella 37 sub20 cat a/4 classe 03 di vani 4,5 con ogni arredo e corredo in via esclusiva alla IG.ra che vi abiterà insieme alla Parte_1 figlia minorenne;
2-Considerato che la IG.ra è stata Persona_1 Parte_2 licenziata si chiede che il Tribunale disponga che il IG. corrisponda Controparte_1 un assegno di mantenimento a favore della ricorrente dell'importo di €.100,00 da corrispondersi fino a quando la stessa non abbia reperito una stabile occupazione. Il
IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di €.250 Controparte_1 Parte_1 entro il giorno a titolo di mantenimento della figlia minorenne , Persona_1 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi, oltre al pagamento del
50% delle spese scolastiche, mediche ed educative, sportive e ricreative);
3-Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, alla educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4-Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre IG.ra Parte_1 nella abitazione familiare sita in 45010 Ceregnano (Ro) fraz. Lama Polesine Via
Eridania n.318. Si chiede che la figlia minorenne venga affidata Persona_2 in via esclusiva alla mamma IG.ra , atteso che è pendente nei confronti di Parte_1
procedimento penale per violazione dell'art.572 co.1 e co 2 c.p.; in Controparte_1 subordine che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso.
5-Stabilire che il genitore collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle ore 21,00 della domenica;
30 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni anche non continuativi durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia una volta che sarà definito il procedimento penale;
Si specifica che è cessata la coabitazione e il IG. ha già asportato i propri effetti personali dalla abitazione”. CP_1
pag. 2/11 La ricorrente ha allegato che dalla relazione more uxorio con è Controparte_1 nata in data [...] la figlia;
che il resistente aveva posto in essere Persona_1 condotte di violenza e sopraffazione della stessa alla presenza della figlia minore, rendendo la loro esistenza molto dolorosa;
che con precedente ricorso del 12.12.2024 la ricorrente aveva chiesto emissione di ordine di protezione al tribunale di civile, a cui poi la stessa aveva rinunciato, con previsione nel verbale d'udienza del 15.01.2025 dalla
Presidente dott. Paola Di Francesco di un assegno di 200,00 euro mensili per il mantenimento della figlia della coppia.
La ricorrente ha dichiarato che, nonostante il predetto provvedimento, il resistente non ha versato le somme per il mantenimento della figlia.
La stessa inoltre ha precisato che risulta pendente a carico del procedimento CP_1 penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, con persona offesa la stessa , Pt_1 reato aggravato per essere stato commesso in presenza della figlia minore della coppia, dall'anno 2010, nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Rovigo ha disposto in data
23.12.2024, l'ordina za applicativa di misura cautelare, prevedendo a carico del CP_1
l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, ossia la ricorrente e la figlia della coppia, con divieto assoluto di comunicazione con le stesse, applicazione della misura di controllo del braccialetto elettronico, misura tuttora vigente.
Si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo “Nel merito: disporre l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione prevalente presso la residenza Persona_1 della madre sita in Ceregnano (RO), Via Eridania n. 318; disporre che il padre possa tenere con sé la figlia e questa possa pernottare presso la sua abitazione, compatibilmente con le esigenze, lavorative, scolastiche e di salute di genitori e figlia, secondo i tempi e le modalità indicate nel ricorso introduttivo;
disporre che il padre versi un assegno di mantenimento ordinario di € 200,00 mensili per la figlia Per_1
, oltre rivalutazione ISTAT, nonché contribuisca al 50% delle spese
[...] straordinarie, previamente concordate tra i genitori;
accertare che la sig.ra Parte_1
pag. 3/11 non ha titolo per richiedere ed ottenere il versamento di un assegno di mantenimento da parte del sig. e per l'effetto rigettare la sua domanda”. Controparte_1
Lo stesso ha esposto che le problematiche del nucleo familiare erano anche dovute a dissapori tra lo stesso e il primo della ricorrente, dichiarandosi preoccupato per l'educazione che la madre avrebbe potuto impartire alla figlia. Ha specificato di svolgere attività lavorativa come operaio giardiniere, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00, sostenendo una rata di mutuo di 300,00 euro al mese, oltre ad un canone di locazione di 300,00 euro mensili.
Le parti sono state sentite all'udienza del 25.06.2025, ove hanno reso i chiarimenti necessari.
Il Giudice ha anche disposto l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale pendente a carico di tra cui l'ordinanza applicativa di CP_1 misura cautelare, e all'udienza del 25.06.2025, considerato che le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa oralmente, si è riservato di decidere.
Nel merito, occorre disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Ceregnano (Ro) fraz. Lama Polesine
Via Eridania n.318.
Come noto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla pag. 4/11 regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del
2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
A parere del Collegio non può che essere disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, atteso che tale regime appare giustificato laddove la condotta violenta ed aggressiva di uno dei genitori - posta in essere in presenza del minore ai danni dell'altro genitore (o di un parente) e contravvenendo alle statuizioni che disciplinano il prelievo della prole - sia tale da far supporre un grave turbamento in capo al minore (cfr. Tribunale Roma sez. I, 11/10/2018 in Ilfamiliarista.it 25 gennaio 2019).
La circostanza che non sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato non rileva in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal ma di valutare se i comportamenti CP_1 paterni possano aver inciso sulla serenità della figlia ed essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento.
pag. 5/11 In merito alla rilevanza di condotte violente rispetto al regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd.
Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ancora, come noto, le sentenze penali costituiscono delle prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cfr. Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti).
E ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione
e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840).
Nella specie, il resistente non ha specificamente contestato di aver posto in essere condotte violente a danno della ricorrente, anche in presenza della figlia e non ha negato di aver fatto un uso eccessivo di alcol in talune situazioni.
Peraltro, si richiamano integralmente e per relationem le valutazioni espresse dal GIP del Tribunale di Rovigo in sede di ordinanza applicativa di misura cautelare verso il pag. 6/11 allorquando, sulla base degli atti di indagine della Procura, vengono richiamate CP_1 le condotte di aggressione e sopraffazione che il ha posto in essere negli anni ai CP_1 danni della compagna, in presenza della figlia minore.
Risulta quindi opportuno, allo stato, prevedere l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Per quanto attiene al diritto di visita del padre verso la figlia, allo stato, stante la perdurante vigenza della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento e di comunicazione del con la ricorrente e con la figlia minore, nulla può prevedersi CP_1 sulle visite tra il padre e la figlia.
Per quanto attiene ai provvedimenti di tipo economico, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si rileva che la ricorrente all'udienza del 25.06.2025 ha rinunciato alla domanda di previsione a suo favore di un assegno di mantenimento.
Difatti, come noto, alcun provvedimento di tipo economico può essere adottato in favore della ricorrente, considerato che trattasi di coppia non coniugata, per cui non è previsto assegno di mantenimento per la convivente, e considerato che l'art. 473-bis.70
c.p.c. prevede che si possano prevedere contributi economici, soltanto a favore della parte che sia rimasta priva di mezzi, per effetto dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui al primo comma. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non è rimasta priva di mezzi di sostentamento per effetto degli ordini di protezione, avendo la stessa espressamente rinunciato al ricorso volto all'emissione dell'ordine di allontanamento verso il resistente e considerato che la modifica dell'assetto economico descritta dalla ricorrente, non deriva dall'emissione di un ordine di protezione (ossia, non ne è l'immediata conseguenza).
Per quanto attiene, invece, alla misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre, per la figlia minorenne, la ricorrente ha rilevato che, rispetto al provvedimento cautelare ed urgente emesso dal Presidente nell'ordinanza di cui al verbale d'udienza del
15.01.2025, nell'ambito del procedimento RG 1992/2024, la stessa ha peggiorato la pag. 7/11 propria condizione economica, non potendo più svolgere attività lavorativa a causa di problemi di salute.
La ricorrente all'udienza del 25.06.2025 ha dichiarato “lavoro, ho lavorato un po' come domestica e badante e anche in campagna;
sono in attesa di operarmi alla mano e non riesco a lavorare;
ho lavorato un po' a gennaio, ho guadagnato circa 250,00 euro al mese;
non lavoro più con l'accordo di lavoro domestico a causa dei problemi al tunnel carpale;
vivo in una casa di proprietà del resistente, vivo con mia figlia di 14; ho anche un figlio di 25 anni, lavora come metalmeccanico ma non vive con noi, mi manda 200-
300 euro al mese, e mi aiuta;
ho un altro figlio ma vive in Romania;
ho dei risparmi, circa 3.000,00 euro, ce li ho in banca, e anche 600,00 euro;
assegno unico lo prendo tutto io per 200,00 euro al mese”. Per contro, il resistente all'udienza ha precisato che
“lavoro come muratore dipendente;
stipendio, 1.900,00 euro al mese;
da febbraio 2025 non sono più riuscito a pagare la rata di mutuo, che dovrei pagare per euro 300,00 euro al mese, mancano circa 3.000,00 euro;
sto versando 200,00 euro al mese alla ricorrente per nostra figlia, ma il mese scorso ho pagato 400,00 e quindi questo mese non pagherò nulla;
sto pagando 300,00 euro al mese di affitto, più spese e bollette”.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di pag. 8/11 concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nella fattispecie oggetto di causa, considerato che, allo stato, e fino alla perdurante vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre alla ricorrente e alla figlia, gli oneri di cura e gestione della minore sono rimessi integralmente alla madre, e vista la reciproca situazione reddituale delle parti, il Collegio reputa opportuno prevedere a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre della stessa, pari ad euro 250,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Considerata la vigenza dell'assegno disposto in via cautelate ed urgente con ordinanza del 15.01.2025, si dispone che la presente statuizione abbia decorrenza dal mese di agosto 2025.
Inoltre, il padre dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediante rimborso delle stesse alla madre della minore alla fine di ogni mese, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, extra- scolastiche, per la mensa, per baby-sitter, e trasporto pubblico. Considerata la vigenza della misura cautelare del divieto assoluto di comunicazione tra il padre e la madre, non si prevede la suddivisione delle spese straordinarie in base all'accordo tra le parti.
Inoltre, si prevede che la madre percepisca l'intero importo dell'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta in via autonoma, anche in assenza di consenso del padre della minore.
Da ultimo, la ricorrente aveva depositato istanza di autorizzazione a condurre la figlia minore in Romania nel mese di agosto;
il padre, con nota in telematico ha prestato il pag. 9/11 proprio consenso. In ogni caso, nulla occorre provvedere sull'istanza, alla quale la ricorrente ha rinunciato.
Vista la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del con liquidazione in CP_1 base al DM 55/2014, in base alle fasi di giudizio svolte, come da dispositivo.
P.Q.M.
DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore , alla madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la stessa;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Ceregnano (Ro) fraz. Lama
Polesine Via Eridania n.318, a , in quanto convivente con la figlia Parte_1 minore;
NULLA DISPONE in punto di visite tra il padre e la figlia, vista l'ordinanza applicativa di misura cautelare del 23.12.2024 del Gip del Tribunale di Rovigo, RGNR 947/2024 e
RG GIP 3689/2024, a carico del padre, tuttora vigente;
DICHIARA tenuto a corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minore, un assegno di 250,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di agosto
2025;
DICHIARA tenuto a contribuire al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia minore, mediante rimborso delle stesse alla madre della minore alla fine di ogni mese, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese scolastiche, extra-scolastiche, per la mensa, per baby-sitter, e trasporto pubblico.
DISPONE che la madre della minore percepisca l'intero importo dell'assegno unico ed universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta in via autonoma, anche in assenza di consenso del padre della minore.
CONDANNA il resistente a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
pag. 10/11 Rovigo, camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11