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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 500/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
500/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce al C.F._3
ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di AR, ed elettivamente domiciliate presso il relativo studio professionale, sito in AR, Via Pass Buole, n. 1/A;
RICORRENTI
contro
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato siti in Bologna, Via Alfredo Testoni, n. 6;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.05.2025 e ritualmente notificato, le ricorrenti indicate in epigrafe, in servizio presso la Controparte_1
di AR negli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso, adivano l'intestato
Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, al fine di far accertare, in primo luogo, il loro diritto a percepire la retribuzione spettante al personale docente delle Scuole
Europee e, in secondo luogo, l'illegittimità della riduzione del 25% di tale retribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della in Controparte_1
data 8 aprile 2013 per coloro che avevano assunto servizio dal 1° settembre 2013
(sino all'anno scolastico 2021/2022) nonché della riduzione del 2,8% attuata dalla
Scuola convenuta, con delibera n. 2 del 18.05.2022, in relazione all'anno scolastico
2022/2023, con conseguente condanna alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive rispetto alla retribuzione in godimento, per un ammontare complessivo di Euro 66.041,13, oltre rivalutazione ed interessi.
Le ricorrenti, in particolare, agivano giudizialmente deducendo l'illegittimità della Contr decurtazione retributiva operata dalla e rivendicando il diritto a percepire, ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009, il trattamento economico indicato, sulla base della qualifica rivestita, dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 – con un incremento dell'8,29% dall'anno scolastico 2021/2022 e del 15,30% dall'a.s.
2022/2023 (8,29 + 7,01%).
Le ricorrenti instavano, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare:
• disapplicare, se occorre, l'art. 6, comma 7, lett. e) del D.M. n. 138/2010 nella parte Contr in cui attribuisce al Consiglio di Amministrazione di la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché l'art.24, comma 8 del D.M. n.
138/2010, la Tabella A allegata al DI 138/2010 nella parte in cui prevede una retribuzione inferiore per il personale docente del ciclo infanzia rispetto a quella prevista per i docenti del ciclo primario, nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente e/o connesso quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013 nell a part e in cui decurta del 25% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M.
138/2010 nonché la delibera del CDA del 18/5/2022 che decurta del 2,80% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M. 138/2010;
2. nel merito:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarar e l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
[...]
a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art. Controparte_1
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo primario e infanzia, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo primario dalla tabella A del D I 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario dalla tabella A del D. I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della Contr
che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario dalla tabella A del D.I. 138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare che le retribuzioni previste dalla Tabella A del DI 138/2010 per i docenti del ciclo primario sono equiparate alle retribuzioni base erogate nell'
a.s. 2010/2011 ai docenti dell'infanzia e del primario delle Scuole Europee di tipo I,
e cioè allo step 1 -scale 7 della tabella /allegato IV dello Statuto del Personale
Comandato nelle Scuole Europee vigente nell'a.s. 2010/2011;
• accertare e dichiarare che le retribuzioni base (step 1) erogate nelle Scuole
Europee di tipo I dal 1/7/2021 sono aumentate del 8,29% e dal 1/7/2022 sono aumentate del 15,30% rispetto a quelle erogate nell' a.s. 2010/2011; • accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI 138/2010, il diritto delle/dei ricorrenti a vedersi riconoscere detti aumenti stipendiali percentuali in ossequio al principio di equiparazione di cui all'art. 1 comma 11 Legge 115/2009;
• condannare la di AR a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 14.369,88 Parte_4
€ 12.788,86 Parte_2
€ 38.882,39 Parte_3
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA E CP_3
• accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
[...]
a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art. Controparte_1
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo secondario e primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo secondario o primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del
D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della Contr
che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare che le retribuzioni base (step 1) erogate nelle Scuole
Europee di tipo I dal 1/7/2021 sono aumentate del 8,29% e dal 1/7/2022 sono aumentate del 15,30% rispetto a quelle erogate nell' a.s. 2010/2011; • condannare la
di AR a corrispondere alle/ai ricorrenti a titolo di differenze Controparte_1
Contr retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 14.369 ,88 Parte_4
€ 9.576,16 Parte_2
€ 27.347,10 Parte_3
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE E CP_3 • accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla CP_1
di AR a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art.
[...]
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della Contr
che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario e materno dalla tabella A del
D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• condannare la di AR a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 6.192,35 Parte_4 € 7.101,20 Parte_2
€ 15.348,5 4 Parte_3
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. IN OGNI CASO
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente degli accessori da calcolarsi ex art.
22 comma 36 della Legge 724/1994 da dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
1.2. Con memoria del 20.06.2025, si costituiva in giudizio
[...]
, rilevando l'infondatezza delle domande attore, di cui Controparte_1
chiedeva la reiezione.
In particolare – richiamata la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.I. n.
138/2010, che attribuiva al CdA della la facoltà di determinare Controparte_1
“in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante” – sosteneva la legittimità della riduzione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 ad opera della delibera del consiglio di amministrazione della scuola assunta in data 08.04.2013 nonché della riduzione del 2,8% disposta con delibera n. 2 del 18.5.2022.
Rilevava, in particolare, che l'art. 1, comma 11 L. n. 115/2009 – il quale consacrava Contr il principio di equiparazione della retribuzione del personale della a quella delle
Scuole europee di tipo I – da un lato, non cristallizzava la retribuzione per l'eternità, dal momento che la retribuzione delle Scuole europee di Tipo I venivano nel tempo modificate dal Consiglio delle Scuole europee, e, dall'altro, non comportava un'equiparazione “secca”, essendo la struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali delle Scuole europee di tipo I non compatibile con una equiparazione, la quale, dunque, non poteva che essere solo tendenziale. Rilievi, questi, alla stregua dei quali doveva concludersi che “l'importo annuale pro capite “lordo Stato” indicato per ciascuna categoria di personale nella Tabella A allegata al D.I. 138/2010 costituiva la misura massima della retribuzione, come disposto nel sopra citato art. 6, comma 7, lettera e) e che tale misura potesse
(dovesse) essere diminuita al diminuire di quella europea”.
Evidenziava, poi, come, alla stregua della documentazione prodotta, fosse possibile evincersi il taglio retributivo disposto nel 2011, in ambito europeo, sugli emolumenti corrisposti e come, dunque, la riduzione contestata fosse stata effettuata al fine di mantenere l'equiparazione di legge con le retribuzioni stabilite per il personale delle
Scuole Europee di tipo I.
Infine, sottolineava la spontanea sottoscrizione da parte delle odierne ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2013, la quale aveva, appunto, stabilito un trattamento economico, per il personale ATA, ridotto del 25% rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al d.m. n. 138/2010.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 21.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
2.2. Con la Delibera dell'8 aprile 2013 (cfr. doc. 50 fasc. parte ricorrente), il
Consiglio di amministrazione della Scuola convenuta ha deciso di ridurre del 25% il trattamento economico/retributivo previsto dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010 del personale che avrebbe preso servizio dall'1.09.2013. Il personale che è stato assunto, sia con contratti biennali che di prestazione d'opera, con presa di servizio dal 1.9.2013, ha, dunque, percepito una retribuzione ridotta del
25% rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010. Tale decurtazione non è stata, invece, applicata ai docenti già titolari di contratti biennali stipulati in epoca antecedente (settembre 2011) e rinnovati nel 2013.
Le ricorrenti contestano la legittimità di tale delibera e dell'art. 6, comma 7, lett. e) - sui cui la medesima delibera si fonda - ritenendo che le predette disposizioni ministeriali ed il conseguente provvedimento amministrativo siano viziati per c.d.
“eccesso di delega” rispetto alle previsioni della L. n. 115 del 2009.
2.3. Al fine di comprendere e valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, occorre preliminarmente illustrare il complesso quadro normativo nel cui ambito si inserisce la presente controversia.
La istituita tramite D.M. n. 41 del 2004 al fine di Controparte_1
assicurare i servizi scolastici ai figli dei funzionari europei impegnati a AR nelle attività dell'Agenzia europea per la Sicurezza Alimentare, è stata successivamente disciplinata in modo organico dalla L. n. 115 del 2009.
Tale legge, all'art. 1, ha definito la di AR come Controparte_1
un'“istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale” che è “associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo” ed “è posta sotto la vigilanza del
[...]
”; il medesimo art. 1, comma 11, ha Controparte_4
previsto, altresì, espressamente che “al dirigente, al personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I” e che “la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza”. Per quanto attiene, inoltre, alle modalità di reclutamento del personale, l'art. 1, comma 8, ha stabilito che la si avvalga di personale assunto con Controparte_1
contratto a tempo determinato e che i suddetti contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, siano stipulati “previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della
Scuola”; ha previsto, altresì, che la Scuola possa procedere all'assunzione di personale mediante contratti di prestazione d'opera.
A tale legge è stata data attuazione tramite D.I. n. 138 del 2010, recante, in allegato, la tabella A ove sono indicati i trattamenti economici lordi erogati dalle Scuole europee ai propri dipendenti, differenziati sulla base della qualifica da loro rivestita.
In particolare, per quanto concerne la retribuzione del personale della SEP, il suddetto decreto ha stabilito all'art. 6, comma 7, lett. e), che il Consiglio di amministrazione della Scuola “determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle
Scuole europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”.
Il medesimo decreto ha previsto, altresì, all'art. 24, ottavo comma, che per il personale che lavora a favore della scuola in forza di contratto d'opera “(l)a retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, è determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal Consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna”.
È stata, poi, adottata, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. e), del citato decreto interministeriale, la delibera dell'8 aprile 2013, con la quale il Consiglio di amministrazione della Scuola ha deciso di ridurre del 25% il trattamento economico/retributivo previsto dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010 del personale che avrebbe preso servizio dall'1.09.2013. 2.4. Ciò posto, dalle allegazioni del ricorso e dalla documentazione ad esso allegata risulta che le ricorrenti hanno stipulato con la convenuta contratti di prestazione d'opera come docenti e retribuzione parametrata a quella prevista dalla tabella A del
DM, ridotta, dall'1.9.2013, del 25%, e, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, del 2,80 %.
Le ricorrenti lamentano, dunque, di aver ricevuto in relazione agli anni scolastici dedotti, un trattamento retributivo inferiore a quello spettante per legge, ovvero quello previsto dalla L. n. 115 del 2009.
In particolare, le ricorrenti lamentano l'illegittimità della condotta tenuta dalla
[...]
che, da un lato, ha fatto applicazione della disposizione (art. 24, comma CP_1
8, d.i. n. 138/2010) che equipara, dal punto di vista retributivo, il personale assunto con contratto di prestazione d'opera al personale docente di Scuola materna, a prescindere dal ciclo di studi in cui viene concretamente svolta l'attività di docenza e che, dall'altro, in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione della scuola dell'8.04.2013, ha ridotto del 25% (sino all'anno scolastico 2020/2021) il trattamento retributivo previsto dalla tabella A allegata al D.I. n. 138 del 2010.
Le ricorrenti hanno, pertanto, richiesto la condanna della di Controparte_1
AR alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive alle medesime spettanti in relazione a tali anni scolastici.
2.5. Tanto precisato, osserva il Giudice come le domande avanzate da parte ricorrente siano fondate.
Contr A riguardo, occorre valutare la legittimità dell'operato della alla luce dei rilievi mossi da parte ricorrente.
2.5.1. L'art. 1, comma 11, della L. n. 115 del 2009 ha previsto espressamente che al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola venga corrisposta
“una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I”. Il diritto alle differenze retributive richieste dalle odierne ricorrenti si fonda, quindi, su di un'espressa previsione di legge, di carattere speciale, in quanto esclusivamente Contr rivolta al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della
Tale disposizione è estremamente chiara nel disciplinare il trattamento economico - retributivo del personale impiegato nella SEP, non contenendo alcun riferimento, né alla competenza del Consiglio di amministrazione di SEP in materia di retribuzione, né al limite massimo della Tabella A.
Alla luce del chiaro disposto di tale disposizione di legge, posto che il D.I. n. 138 del
2010 – contenente, come detto, il regolamento di attuazione della suddetta legge - ha fissato in un'apposita tabella le retribuzioni lorde delle differenti categorie di personale, indicando importi specifici e non predeterminando scaglioni con un minimo e un massimo, non può che ritenersi che i trattamenti economici ivi previsti siano quelli propri e caratterizzanti le Scuole europee di tipo I.
La delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della SEP in data 8.04.2013 che ha ridotto i compensi del personale della Scuola nella misura del 25% deve, dunque, ritenersi illegittima1.
Tenuto conto, invero, della gerarchia delle fonti del diritto e, in applicazione del principio lex superior derogat legi inferiori, il D.I. n. 138 del 2010 - che è una fonte normativa secondaria - deve essere disapplicato nella parte in cui deroga in peius a quanto stabilito dall'art. 1, comma 11 della L. n. 115 del 2009, in merito al trattamento economico e retributivo del personale impiegato nella SEP.
Tale disapplicazione deve essere estesa anche ai provvedimenti amministrativi conseguenti alle predette disposizioni ministeriali e, in particolare, alla delibera del
CDA di SEP dell'8.04.2013, nella parte in cui decurta la retribuzione, legittimamente spettante agli odierni ricorrenti, di cui alla Tabella A del D.I. n. 138 del 2010. Parimenti illegittima è la previsione contenuta nell'art. 24, ottavo comma, del suddetto decreto che ancora la retribuzione del personale assunto con contratto d'opera a quella prevista per il personale docente della scuola d'infanzia, a prescindere dall'attività in concreto svolta, se di docenza nel ciclo primario o secondario o di altro genere, in quanto anch'essa in contrasto con la norma legislativa di cui all'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009. Tale disposizione di legge prevede, invero, in termini generali, che al personale della SEP sia corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I, senza condizionare tale corresponsione alla tipologia di incarico e/o ad una particolare modalità di reclutamento.
L'illegittimità del trattamento retributivo applicato è stata di recente sostenuta anche dalla Suprema Corte di cassazione in plurime sentenze (Cass. nn. 13486/2023,
13498/2023, 26351/2023, 26804/2023, 26810/2023 e 26812/2023).
2.5.2. Ad avviso del Tribunale, appare, poi, inconferente, ai fini della decisione della presente controversia, la sottoscrizione da parte delle ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la previsione di un trattamento economico annuo lordo inferiore a quello poi rivendicato nella presente sede di giudizio.
A riguardo, basti evidenziare come la retribuzione minima prevista per legge sia indisponibile ad opera delle parti.
La L. n. 115 del 2009 e il D.I. n. 138 del 2010, invero, hanno precisamente individuato l'ammontare della retribuzione equa, sufficiente e intangibile ai sensi dell'art. 36 Cost., spettante ai lavoratori addetti presso la di Controparte_1
AR e, comunque, tale determinazione è stata effettuata per il tramite di norma speciale ed imperativa, tale da rendere qualsivoglia previsione contrattuale da essa difforme, affetta da palese nullità.
Con conseguente, automatica, sostituzione delle illegittime clausole retributive contenute nei contratti individuali con il diverso trattamento stabilito per legge.
2.5.3. Né, a diverse conclusioni è possibile giungere invocando la disposizione – richiamata da parte resistente – introdotta dall'art. 1, comma 766, legge di bilancio
234/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2021 ed in vigore dall'1.1.2022; articolo che - dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 115/2009 (“Riconoscimento della personalità giuridica della ”) - ha inserito il Controparte_1
comma 7-bis, ai sensi del quale: “In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola”.
Ciò, anzitutto, poiché - in applicazione dell'art. 11 delle c.d. Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale del 16.3.1942, n. 262) a norma del quale “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” - la novella normativa, con ogni evidenza, non incide e non dispiega alcun effetto sull'oggetto della presente controversia, che attiene alle differenze retributive rivendicate dai ricorrenti per periodi lavorativi tutti antecedenti la data di entrata in vigore della predetta novella, ossia il 1° gennaio 2022.
A tale disposizione non può essere, invero, riconosciuta portata retroattiva, non avendo natura di norma di interpretazione autentica;
natura che può essere riconosciuta solo in presenza di rigorose condizioni.
Come noto, invero, la Corte Costituzionale, una volta dichiarata l'ammissibilità delle leggi interpretative, già nella sentenza 10 dicembre 1981, n. 187, ha dato indicazione dei presupposti giustificativi di una legge interpretativa disponendo che la legge di interpretazione autentica possa essere adottata “nel caso in cui la legge anteriore riveli gravi o insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisdizionale”.
Con tale pronuncia, dunque, la Corte ha evidenziato la presenza di due presupposti che renderebbero legittimo il ricorso alle leggi interpretative: il primo, da ricondurre ad una formulazione ambigua della legge e tale da produrre, di conseguenza, una pluralità di esiti interpretativi;
il secondo, invece, risultante dalla molteplicità di posizioni interpretative avanzate dal giudice e dall'operatore del diritto e che solo, dunque, il legislatore interprete potrebbe risolvere attraverso un intervento autoritativo avente efficacia erga omnes;
in assenza di tali specifici presupposti evidenziati dalla Corte nella suddetta sentenza, la legge interpretativa in nulla potrebbe distinguersi da una comune legge abrogativa o modificativa, dotata di efficacia ex tunc.
Nel caso di specie, dunque, esclusa la natura di norma di interpretazione autentica
(trattandosi di norma avente portata innovativa), si deve, giocoforza, concludere che - in assenza di un'espressa previsione, da parte del legislatore, relativa alla portata retroattiva della novella legislativa - la nuova disposizione può trovare applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2022.
Parimenti infondato è il rilievo – svolto dalla convenuta – secondo cui l'intervento legislativo di cui al comma 7 bis dell'art. 1 della legge n. 115/2009 avrebbe una valenza confermativa e chiarificatrice di quanto era già previsto.
Sul punto si richiama, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 378/2023 depositata il 21.07.2023: “si osserva che il valore più latamente
“confermativo” da annettersi al neo-introdotto comma 7-bis non ha ragion d'essere perché, come correttamente rilevato dall'appellato, “non v'era e non v'è alcuna norma precedente che, anche solo astrattamente, avrebbe potuto dirsi oggetto d'interpretazione autentica” ovvero “confermativa”, che “anzi, sotto tale profilo, la novella legislativa invocata dalla Scuola non fà altro che confermare come, prima d'ora, alcuna riduzione del trattamento retributivo fissato per legge potesse esser legittimamente disposto;
tant'è che è stato necessario un intervento espresso del legislatore, ovviamente a valere per il futuro ... Due ultime considerazioni possono esser svolte, infine, con riguardo all'interpretazione logico-sistematica della norma ed alla pronuncia della Corte di Cassazione citata ex adverso. Il legislatore inserisce un nuovo comma, il comma 7-bis, nella legge che regola e disciplina la personalità giuridica della Scuola per l'Europa di AR, disponendo che l'estensione automatica Contr alla delle eventuali diminuzioni retributive stabilite nelle Scuole Europee di tipo I, sia prevista “in applicazione del comma II Non si tratta, dunque, di una norma che Contr interpreta, ora per allora, l'equiparazione retributiva (tra e le Scuole Europee di tipo l) di cui al comma II, bensì di una previsione che dispone .. una specifica modalità di “applicazione del comma II” a partire da una certa data in avanti: quella di entrata in vigore della novella, l'1.1.2022. Deve, dunque, negarsi in radice qualsiasi eventuale, anche solo potenziale, effetto della disposizione in parola sulla presente controversia…”.
2.5.4. Appare, infine, privo di pregio il rilievo – sollevato dalla convenuta – relativo all'asserita riduzione del 25% delle retribuzioni del personale delle Scuole Europee.
Invero, l'onere probatorio incombente, sul punto, in capo all'odierna convenuta non è stato assolto.
A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione – nel confermare l'impianto motivazionale fatto proprio, dapprima da questo Tribunale, e, in seconda battura dalla
Corte d'Appello di Bologna - ha così statuito: “Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato in relazione al primo motivo, in ordine all'equiparazione del trattamento retributivo del personale della
Scuola a quello vigente nelle Scuole Europee di tipo I, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009.
La concreta determinazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 della medesima legge ad un decreto adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal , di Controparte_5
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica e l e con il Ministro degli affari esteri. Controparte_4 CP_6
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138
(“Regolamento amministrativo della AR”), il cui art. 6, nel Controparte_1
definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola “mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla
Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”.
Pertanto - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l'equiparazione del trattamento economico del personale della
Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d'amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell'equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee.
Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall'equiparazione al predetto parametro di riferimento;
sicché, correttamente, la Corte territoriale ha posto a carico della Scuola l'onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta” (Cass. 17.5.2023, n. 13486, cit.; si veda in termini identici, Cass. 17.5.2023, n. 13498, ma anche Cass. 26.7.2023, n. 22587).
La Suprema Corte, dunque, ha evidenziato come la decurtazione pari al 25% del trattamento retributivo spettante ai ricorrenti stabilita dalla delibera 8.4.2013 del cda Contr Contr di in tanto possa dirsi legittima, solo se ed in quanto sia fornita, da la prova che tale riduzione è stata operata allo scopo di mantenere l'equiparazione del predetto trattamento a quello in vigore nelle Scuole Europee di tipo I.
Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata fornita nel caso de quo.
La circostanza dedotta non può, invero, evincersi dalla documentazione versata in atti dalla convenuta.
Si evidenzia, anzitutto, l'inconferenza dei documenti nn. 1 e 2 prodotti dall'odierna resistente, in relazione ai quali si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Bologna con le sentenze nn. 378, 379 e 380 rese in data
21.7.2023: “la legge non demanda certo ad una “nota” - peraltro incompleta, poiché mancante degli allegati - del MEF (o del MIUR) il potere di definire i trattamenti retributivi del personale di SEP (tale prerogativa, come detto e come confermato dalla
Suprema Corte, è demandata ex lege ad un decreto interministeriale da pubblicarsi in
G.U. all'esito del complesso iter che caratterizza tale tipologia di fonti). Né, in ogni caso e a tutto voler concedere, la nota si esprime sull'entità di eventuali deminutio disposte in sede europea”.
È, peraltro, inveritiera l'affermazione di parte resistente secondo cui “l'invito del
Contro
Contr a rivedere al ribasso le retribuzioni di avrebbe avuto ad oggetto la
“ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Superiore delle Scuole Europee del
12-14 Aprile 2011” prodotta sub doc. 3.
Contro Invero, “la nota del prodotta sub doc. 2 non fa alcun riferimento alla predetta decisione, tant'è vero che tale decisione - appunto, il doc. 3 di parte resistente - è documento contrassegnato dal codice 2011-04-D-7-fr-3, di cui non v'è menzione Contro nella “nota” del .
Peraltro, lo stesso doc. 3 non contiene alcun riferimento a riduzioni stipendiali del personale impiegato nelle Scuole Europee (men che meno nella misura del 25%), includendo, per contro, una decisione (contenuta nell'Annexe I, pag. 22, punto 2.1.) relativa ad un aumento stipendiale per i c.d. “charges de Cours”.
In ordine al documento n. 4, la Corte d'Appello di Bologna, nelle sentenze citate, di cui questo Tribunale condivide gli snodi argomentativi, ha così evidenziato: “(tale documento) non costituisce “atto normativo conoscibile d'ufficio” poiché non è atto normativo (altrimenti sarebbe pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interna o europea); non esiste e, comunque, non è, nemmeno parzialmente, in alcun modo reperibile.
Tutti i testi ufficiali inerenti le regolamentazioni e le decisioni che riguardano le
Scuole Europee sono reperibili al sito all'uopo istituito, www.eursc.eu; sito che non è certo equivalente con la GUCE (cfr. Cons. Stato 4.3.2014, n. 1018 e Cass.
15.10.2019, n. 25995).
Ebbene: non risulta ivi pubblicato alcun “Réf.: 2011-04-D-13-fr-1” denominato
“Statut des chargés de cours des Ecoles européennes recrutés après le 31 aout 2011”.
In secondo luogo, consultando i documenti disponibili sul sito di cui sopra, balza immediatamente all'occhio che tutti i testi ufficiali relativi alle Scuole Europee recano, in calce a ciascuna pagina, nessuna esclusa ed ivi incluse le pagine degli allegati (“Annexe”, in francese), il numero di riferimento del documento (nel nostro, ipotetico, caso “Réf.: 2011-04-D-13-fr-1”)” (cfr. Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro, 21.7.2023, nn. 378, 379 e 380).
Il documento in questione, prosegue la Corte: “è composto da due pagine di un apparente documento (comunque irreperibile, perché, con ogni evidenza, ampiamente superato da successive regolamentazioni) e da una tabella che, ictu oculi, nulla ha a che vedere con il documento cui pretende, invece, di apparire legata/collazionata.
Anzitutto, non reca in calce alcun contrassegno o riferimento che ne certifichi la provenienza;
inoltre è in lingua italiana, mentre non esiste nel sistema delle Scuole
Europee un documento in francese che contenga allegati in una lingua diversa, poiché tutti i testi sono pubblicati integralmente in francese e in inglese, mentre soltanto una parte risultano pubblicati nelle altre lingue dell'Unione Europea (ma, in ogni caso, in versioni, per così dire, “monolingua”).
Peraltro, la tabella cui, in modo perfino apodittico ed inverosimile, controparte pretende di conferire la dignità di prova, contiene in alto la dicitura “riferimento: documento 2011-04-D-14-fr-1”: compare, quindi, il numero 14 e non il 13, a riprova che trattasi di un documento … singolarmente collazionato.
Infine, il presunto “documento” - che documento non è, perché è soltanto l'unione capziosa di due testi fra loro scollegati e di origine ignota - non contiene nemmeno un implicito riferimento a riduzioni stipendiali o decurtazioni di sorta;
men che meno del
25% o di percentuali analoghe! Il “coefficiente correttore” che vi si trova indicato, altro non è che l'indicizzazione dei trattamenti retributivi al costo della vita di ciascuno Stato membro stabilita per ciascuna Scuola Europea di tipo I. Nulla a che fare con riduzioni dei livelli retributivi
(e men che meno con SEP)!”.
2.6. Parimenti infondata è, altresì, la domanda subordinata avanzata dall'odierna convenuta, la quale, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ha richiesto di applicare, nella quantificazione degli emolumenti spettanti al personale docente della
, una riduzione del 15% rispetto alle retribuzioni indicate nella Controparte_1
tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010; e, ciò, sul presupposto che lo stipendio di base del personale docente assunto nelle Scuole europee di tipo 1, a partire dal 1° settembre 2011, abbia subito, rispetto agli assunti prima del 2011, una riduzione media che oscilla intorno al 15%.
Come evidenziato, anche tale domanda è infondata.
A riguardo, anche a voler ritenere provata – alla stregua della documentazione versata in atti - tale riduzione, occorre considerare che, da un lato, come dimostrano le stesse
“tabelle” depositate dalla convenuta, a partire dal 2012, le retribuzioni in sede europea sono costantemente aumentate, e che, dall'altro, le domande azionate dai ricorrenti nel presente giudizio hanno ad oggetto differenze retributive maturate successivamente al mese di maggio 2015, allorquando, secondo la documentazione Contr prodotta dalla stessa erano già avvenuti in sede europea diversi aumenti retributivi.
Ne consegue l'assoluta inconferenza dei documenti prodotti rispetto alla tesi sostenuta nonché l'infondatezza della ricostruzione in questa sede patrocinata.
2.7. Parte ricorrente ha, poi, contestato la legittimità del taglio retributivo stipendiale del 2,80% deliberato dal Consiglio di amministrazione della SEP con delibera n. 2 del
18.05.2022, deducendo, a fondamento di tale contestazione, che le retribuzioni base
(step 1) erogate dalle Scuole Europee di tipo I – non solo non sono diminuite – ma, anzi, sono aumentate del 8,29% dall'1.7.2021 e del 15,30% dall'1.7.2022 - rispetto a quelle erogate nell'a.s. 2010/2011.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, con tale delibera, il Consiglio di amministrazione della di AR ha effettivamente ridotto, a Controparte_1
decorrere dal 1° settembre 2022, l'entità del taglio retributivo dal 25% al 2,80% (doc.
n. 57 fasc. parte ricorrente).
Tale taglio retributivo, è, peraltro, successivamente venuto meno a seguito della
Delibera del 6 luglio 2023 (doc. 58 fasc. parte ricorrente); delibera a mezzo della Contr quale lo stesso Consiglio di amministrazione di con decorrenza dal 1° settembre
2023, ha, appunto, deliberato di riconoscere, a favore del proprio personale, il trattamento economico contemplato dalla Tabella A del D.I. 138/2010, senza alcuna riduzione stipendiale.
Orbene, come correttamente rilevato da parte ricorrente, dalle tabelle inserite nei verbali del Consiglio di amministrazione di SEP del 18.5.2022 e del 6.7.2023 (doc.
57 e 58 fasc. parte ricorrente), si evince che, dall'1.7.2021, lo step 1 delle retribuzioni europee2 è aumentato del 8,29% rispetto a quelle riconosciute nel periodo ante 2011,
e che, successivamente, a far data dal 1.7.2022, l'incremento è stato addirittura del
15,30% (8,29% + 7,01%).
Ne consegue, dunque, come evidenziato da parte attrice, non solo l'illegittimità della riduzione del 2,8% disposta dal Consiglio di Amministrazione della Scuola per l'Europa, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, con la Delibera n. 2 del
18.5.2022, ma, altresì, la necessità di tenere conto dei predetti aumenti nella Contr ricostruzione del trattamento economico da riconoscere a favore del personale di a partire dall'anno scolastico 2021/2022; e, ciò, alla stregua del principio di equiparazione di cui all'art. 1 comma 11 della Legge 115/2009.
In conclusione, dunque, le retribuzioni previste dalla Tabella A del D.I. 138/2010 debbono essere aumentate dell'8,29% dall'anno scolastico 2021/2022 e del 15,30% dall'a.s. 2022/2023 (8,29 + 7,01%).
2.8. Ciò detto sotto il profilo dell'an debeatur, in merito al quantum, i trattamenti retributivi pro capite lordo Stato utilizzati - in sede di ricorso - come parametri di riferimento nel conteggio di parte ricorrente sono quelli previsti dalla tabella A allegata al D.I. n. 138 del 2010 per i diversi profili di interesse, incrementati dell'8,29% (e senza decurtazione del 25%), quanto all'anno scolastico 2021/2022, ed incrementati del 15,30% (senza alcuna decurtazione del 2,80%), con riguardo all'anno scolastico 2022/2023.
Le ricorrenti hanno, quindi, detratto dagli importi così calcolati le somme lorde effettivamente percepite nel corso degli anni scolastici, ricavando differenze retributive per un importo complessivo pari:
- ad Euro 14.369,88 lordi con riguardo alla docente Parte_4
- ad Euro 12.788,86 lordi con riguardo alla docente Parte_2
- ad Euro 38.882,39 lordi con riguardo alla docente . Parte_3
La di AR, a fronte dei predetti conteggi, non ha effettuato Controparte_1
specifiche contestazioni.
Posto, dunque, che i conteggi appaiono corretti, le ricorrenti hanno diritto - previa disapplicazione dell'art. 6, comma 7, lett. e) D.M. n. 138 del 2010, oltre che della delibera del consiglio di amministrazione della scuola dell'8.04.2013 nonché della delibera del 18.05.2022 - alla corresponsione, per i servizi resi negli anni scolastici dedotti in ricorso, dell'integrale retribuzione prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010, senza alcuna decurtazione, ed incrementata, con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, dell'8,29%, e, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, del
15,30%.
La di AR deve, pertanto, essere condannata a corrispondere Controparte_1
alle ricorrenti le somme dettagliatamente indicate in dispositivo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 36,
L. n. 724 del 1994.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 52.001 a € 260.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite, tenuto conto dell'aumento previsto per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) - vada quantificato in Euro 6.044,80.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, accerta e dichiara che i ricorrenti hanno diritto a percepire, per gli anni scolastici per cui è causa, una retribuzione pari a quella corrisposta al personale docente del ciclo secondario e/o primario nelle Scuole europee di tipo I, e, dunque, parametrata a quella prevista dalla tabella A del D.I. n. 138 del 2010, senza alcuna decurtazione, ed incrementata, con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, dell'8,29%, e, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, del 15,30%.
2. Per l'effetto, condanna la di AR a corrispondere, a titolo di Controparte_1
differenze retributive per il lavoro prestato, a l'importo lordo Parte_4
di Euro 14.369,88, a l'importo lordo di Euro 12.788,86 e a Parte_2
l'importo lordo di Euro 38.882,39, oltre accessori, da Parte_3
calcolarsi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna la di AR a corrispondere a favore dei ricorrenti, Controparte_1
le spese di lite, liquidate in Euro 6.044,80 per compensi professionali ed in Euro
379,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AR, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Parimenti illegittima, per le medesime considerazioni, risulta essere la riduzione del 2,8% attuata dalla Scuola convenuta, con delibera n. 2 del 18.05.2022, in relazione all'anno scolastico 2022/2023. 2 In tale operazione di raffronto, il valore di riferimento non può che essere lo step 1 (retribuzione base) delle retribuzioni erogate nelle Scuole Europee di tipo I nell'anno scolastico 2010/2011, dal momento che la Tabella A del Di 138/2010 è stata parametrata al trattamento economico iniziale erogato nelle Scuole Europee di Tipo I nell'anno scolastico 2010/2011. Cont Tale circostanza è, invero, anzitutto confermata dal Consigliere del CDA di Sig. Per_1
durante la riunione del 8/4/2013(verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8.4.2013; doc.
[...] Per_ 50 fasc. parte ricorrente): “Il consigliere fa presente che le retribuzioni previste nella Tabella A del decreto 138/2010 sono state determinate conformemente a quanto previsto dalla legge 115/2009, il parametro retributivo si riferisce al trattamento economico iniziale corrisposto al personale della Europea di Varese specificatamente alla sola voce retribuzione base”. CP_1
D'altro canto, l'art. 24 comma 4 del DI 138/2010 dispone espressamente – in ciò discostandosi da quanto contemplato in relazione alle retribuzioni erogate nelle Scuole Europee di tipo I - che “Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione dell'anzianità maturata”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
500/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce al C.F._3
ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di AR, ed elettivamente domiciliate presso il relativo studio professionale, sito in AR, Via Pass Buole, n. 1/A;
RICORRENTI
contro
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato siti in Bologna, Via Alfredo Testoni, n. 6;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.05.2025 e ritualmente notificato, le ricorrenti indicate in epigrafe, in servizio presso la Controparte_1
di AR negli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso, adivano l'intestato
Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, al fine di far accertare, in primo luogo, il loro diritto a percepire la retribuzione spettante al personale docente delle Scuole
Europee e, in secondo luogo, l'illegittimità della riduzione del 25% di tale retribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della in Controparte_1
data 8 aprile 2013 per coloro che avevano assunto servizio dal 1° settembre 2013
(sino all'anno scolastico 2021/2022) nonché della riduzione del 2,8% attuata dalla
Scuola convenuta, con delibera n. 2 del 18.05.2022, in relazione all'anno scolastico
2022/2023, con conseguente condanna alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive rispetto alla retribuzione in godimento, per un ammontare complessivo di Euro 66.041,13, oltre rivalutazione ed interessi.
Le ricorrenti, in particolare, agivano giudizialmente deducendo l'illegittimità della Contr decurtazione retributiva operata dalla e rivendicando il diritto a percepire, ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009, il trattamento economico indicato, sulla base della qualifica rivestita, dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 – con un incremento dell'8,29% dall'anno scolastico 2021/2022 e del 15,30% dall'a.s.
2022/2023 (8,29 + 7,01%).
Le ricorrenti instavano, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare:
• disapplicare, se occorre, l'art. 6, comma 7, lett. e) del D.M. n. 138/2010 nella parte Contr in cui attribuisce al Consiglio di Amministrazione di la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché l'art.24, comma 8 del D.M. n.
138/2010, la Tabella A allegata al DI 138/2010 nella parte in cui prevede una retribuzione inferiore per il personale docente del ciclo infanzia rispetto a quella prevista per i docenti del ciclo primario, nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente e/o connesso quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013 nell a part e in cui decurta del 25% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M.
138/2010 nonché la delibera del CDA del 18/5/2022 che decurta del 2,80% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M. 138/2010;
2. nel merito:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarar e l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
[...]
a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art. Controparte_1
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo primario e infanzia, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo primario dalla tabella A del D I 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario dalla tabella A del D. I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della Contr
che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario dalla tabella A del D.I. 138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare che le retribuzioni previste dalla Tabella A del DI 138/2010 per i docenti del ciclo primario sono equiparate alle retribuzioni base erogate nell'
a.s. 2010/2011 ai docenti dell'infanzia e del primario delle Scuole Europee di tipo I,
e cioè allo step 1 -scale 7 della tabella /allegato IV dello Statuto del Personale
Comandato nelle Scuole Europee vigente nell'a.s. 2010/2011;
• accertare e dichiarare che le retribuzioni base (step 1) erogate nelle Scuole
Europee di tipo I dal 1/7/2021 sono aumentate del 8,29% e dal 1/7/2022 sono aumentate del 15,30% rispetto a quelle erogate nell' a.s. 2010/2011; • accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI 138/2010, il diritto delle/dei ricorrenti a vedersi riconoscere detti aumenti stipendiali percentuali in ossequio al principio di equiparazione di cui all'art. 1 comma 11 Legge 115/2009;
• condannare la di AR a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 14.369,88 Parte_4
€ 12.788,86 Parte_2
€ 38.882,39 Parte_3
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA E CP_3
• accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
[...]
a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art. Controparte_1
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo secondario e primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo secondario o primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del
D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della Contr
che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare che le retribuzioni base (step 1) erogate nelle Scuole
Europee di tipo I dal 1/7/2021 sono aumentate del 8,29% e dal 1/7/2022 sono aumentate del 15,30% rispetto a quelle erogate nell' a.s. 2010/2011; • condannare la
di AR a corrispondere alle/ai ricorrenti a titolo di differenze Controparte_1
Contr retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 14.369 ,88 Parte_4
€ 9.576,16 Parte_2
€ 27.347,10 Parte_3
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE E CP_3 • accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla CP_1
di AR a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art.
[...]
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 6 comma 7 lett. e) del DI
138/2010, illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della Contr
che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo primario e materno dalla tabella A del
D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• condannare la di AR a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 6.192,35 Parte_4 € 7.101,20 Parte_2
€ 15.348,5 4 Parte_3
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. IN OGNI CASO
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente degli accessori da calcolarsi ex art.
22 comma 36 della Legge 724/1994 da dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
1.2. Con memoria del 20.06.2025, si costituiva in giudizio
[...]
, rilevando l'infondatezza delle domande attore, di cui Controparte_1
chiedeva la reiezione.
In particolare – richiamata la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.I. n.
138/2010, che attribuiva al CdA della la facoltà di determinare Controparte_1
“in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante” – sosteneva la legittimità della riduzione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 ad opera della delibera del consiglio di amministrazione della scuola assunta in data 08.04.2013 nonché della riduzione del 2,8% disposta con delibera n. 2 del 18.5.2022.
Rilevava, in particolare, che l'art. 1, comma 11 L. n. 115/2009 – il quale consacrava Contr il principio di equiparazione della retribuzione del personale della a quella delle
Scuole europee di tipo I – da un lato, non cristallizzava la retribuzione per l'eternità, dal momento che la retribuzione delle Scuole europee di Tipo I venivano nel tempo modificate dal Consiglio delle Scuole europee, e, dall'altro, non comportava un'equiparazione “secca”, essendo la struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali delle Scuole europee di tipo I non compatibile con una equiparazione, la quale, dunque, non poteva che essere solo tendenziale. Rilievi, questi, alla stregua dei quali doveva concludersi che “l'importo annuale pro capite “lordo Stato” indicato per ciascuna categoria di personale nella Tabella A allegata al D.I. 138/2010 costituiva la misura massima della retribuzione, come disposto nel sopra citato art. 6, comma 7, lettera e) e che tale misura potesse
(dovesse) essere diminuita al diminuire di quella europea”.
Evidenziava, poi, come, alla stregua della documentazione prodotta, fosse possibile evincersi il taglio retributivo disposto nel 2011, in ambito europeo, sugli emolumenti corrisposti e come, dunque, la riduzione contestata fosse stata effettuata al fine di mantenere l'equiparazione di legge con le retribuzioni stabilite per il personale delle
Scuole Europee di tipo I.
Infine, sottolineava la spontanea sottoscrizione da parte delle odierne ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2013, la quale aveva, appunto, stabilito un trattamento economico, per il personale ATA, ridotto del 25% rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al d.m. n. 138/2010.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 21.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
2.2. Con la Delibera dell'8 aprile 2013 (cfr. doc. 50 fasc. parte ricorrente), il
Consiglio di amministrazione della Scuola convenuta ha deciso di ridurre del 25% il trattamento economico/retributivo previsto dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010 del personale che avrebbe preso servizio dall'1.09.2013. Il personale che è stato assunto, sia con contratti biennali che di prestazione d'opera, con presa di servizio dal 1.9.2013, ha, dunque, percepito una retribuzione ridotta del
25% rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010. Tale decurtazione non è stata, invece, applicata ai docenti già titolari di contratti biennali stipulati in epoca antecedente (settembre 2011) e rinnovati nel 2013.
Le ricorrenti contestano la legittimità di tale delibera e dell'art. 6, comma 7, lett. e) - sui cui la medesima delibera si fonda - ritenendo che le predette disposizioni ministeriali ed il conseguente provvedimento amministrativo siano viziati per c.d.
“eccesso di delega” rispetto alle previsioni della L. n. 115 del 2009.
2.3. Al fine di comprendere e valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, occorre preliminarmente illustrare il complesso quadro normativo nel cui ambito si inserisce la presente controversia.
La istituita tramite D.M. n. 41 del 2004 al fine di Controparte_1
assicurare i servizi scolastici ai figli dei funzionari europei impegnati a AR nelle attività dell'Agenzia europea per la Sicurezza Alimentare, è stata successivamente disciplinata in modo organico dalla L. n. 115 del 2009.
Tale legge, all'art. 1, ha definito la di AR come Controparte_1
un'“istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale” che è “associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo” ed “è posta sotto la vigilanza del
[...]
”; il medesimo art. 1, comma 11, ha Controparte_4
previsto, altresì, espressamente che “al dirigente, al personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I” e che “la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza”. Per quanto attiene, inoltre, alle modalità di reclutamento del personale, l'art. 1, comma 8, ha stabilito che la si avvalga di personale assunto con Controparte_1
contratto a tempo determinato e che i suddetti contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, siano stipulati “previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della
Scuola”; ha previsto, altresì, che la Scuola possa procedere all'assunzione di personale mediante contratti di prestazione d'opera.
A tale legge è stata data attuazione tramite D.I. n. 138 del 2010, recante, in allegato, la tabella A ove sono indicati i trattamenti economici lordi erogati dalle Scuole europee ai propri dipendenti, differenziati sulla base della qualifica da loro rivestita.
In particolare, per quanto concerne la retribuzione del personale della SEP, il suddetto decreto ha stabilito all'art. 6, comma 7, lett. e), che il Consiglio di amministrazione della Scuola “determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle
Scuole europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”.
Il medesimo decreto ha previsto, altresì, all'art. 24, ottavo comma, che per il personale che lavora a favore della scuola in forza di contratto d'opera “(l)a retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, è determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal Consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna”.
È stata, poi, adottata, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. e), del citato decreto interministeriale, la delibera dell'8 aprile 2013, con la quale il Consiglio di amministrazione della Scuola ha deciso di ridurre del 25% il trattamento economico/retributivo previsto dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010 del personale che avrebbe preso servizio dall'1.09.2013. 2.4. Ciò posto, dalle allegazioni del ricorso e dalla documentazione ad esso allegata risulta che le ricorrenti hanno stipulato con la convenuta contratti di prestazione d'opera come docenti e retribuzione parametrata a quella prevista dalla tabella A del
DM, ridotta, dall'1.9.2013, del 25%, e, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, del 2,80 %.
Le ricorrenti lamentano, dunque, di aver ricevuto in relazione agli anni scolastici dedotti, un trattamento retributivo inferiore a quello spettante per legge, ovvero quello previsto dalla L. n. 115 del 2009.
In particolare, le ricorrenti lamentano l'illegittimità della condotta tenuta dalla
[...]
che, da un lato, ha fatto applicazione della disposizione (art. 24, comma CP_1
8, d.i. n. 138/2010) che equipara, dal punto di vista retributivo, il personale assunto con contratto di prestazione d'opera al personale docente di Scuola materna, a prescindere dal ciclo di studi in cui viene concretamente svolta l'attività di docenza e che, dall'altro, in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione della scuola dell'8.04.2013, ha ridotto del 25% (sino all'anno scolastico 2020/2021) il trattamento retributivo previsto dalla tabella A allegata al D.I. n. 138 del 2010.
Le ricorrenti hanno, pertanto, richiesto la condanna della di Controparte_1
AR alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive alle medesime spettanti in relazione a tali anni scolastici.
2.5. Tanto precisato, osserva il Giudice come le domande avanzate da parte ricorrente siano fondate.
Contr A riguardo, occorre valutare la legittimità dell'operato della alla luce dei rilievi mossi da parte ricorrente.
2.5.1. L'art. 1, comma 11, della L. n. 115 del 2009 ha previsto espressamente che al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola venga corrisposta
“una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I”. Il diritto alle differenze retributive richieste dalle odierne ricorrenti si fonda, quindi, su di un'espressa previsione di legge, di carattere speciale, in quanto esclusivamente Contr rivolta al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della
Tale disposizione è estremamente chiara nel disciplinare il trattamento economico - retributivo del personale impiegato nella SEP, non contenendo alcun riferimento, né alla competenza del Consiglio di amministrazione di SEP in materia di retribuzione, né al limite massimo della Tabella A.
Alla luce del chiaro disposto di tale disposizione di legge, posto che il D.I. n. 138 del
2010 – contenente, come detto, il regolamento di attuazione della suddetta legge - ha fissato in un'apposita tabella le retribuzioni lorde delle differenti categorie di personale, indicando importi specifici e non predeterminando scaglioni con un minimo e un massimo, non può che ritenersi che i trattamenti economici ivi previsti siano quelli propri e caratterizzanti le Scuole europee di tipo I.
La delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della SEP in data 8.04.2013 che ha ridotto i compensi del personale della Scuola nella misura del 25% deve, dunque, ritenersi illegittima1.
Tenuto conto, invero, della gerarchia delle fonti del diritto e, in applicazione del principio lex superior derogat legi inferiori, il D.I. n. 138 del 2010 - che è una fonte normativa secondaria - deve essere disapplicato nella parte in cui deroga in peius a quanto stabilito dall'art. 1, comma 11 della L. n. 115 del 2009, in merito al trattamento economico e retributivo del personale impiegato nella SEP.
Tale disapplicazione deve essere estesa anche ai provvedimenti amministrativi conseguenti alle predette disposizioni ministeriali e, in particolare, alla delibera del
CDA di SEP dell'8.04.2013, nella parte in cui decurta la retribuzione, legittimamente spettante agli odierni ricorrenti, di cui alla Tabella A del D.I. n. 138 del 2010. Parimenti illegittima è la previsione contenuta nell'art. 24, ottavo comma, del suddetto decreto che ancora la retribuzione del personale assunto con contratto d'opera a quella prevista per il personale docente della scuola d'infanzia, a prescindere dall'attività in concreto svolta, se di docenza nel ciclo primario o secondario o di altro genere, in quanto anch'essa in contrasto con la norma legislativa di cui all'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009. Tale disposizione di legge prevede, invero, in termini generali, che al personale della SEP sia corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I, senza condizionare tale corresponsione alla tipologia di incarico e/o ad una particolare modalità di reclutamento.
L'illegittimità del trattamento retributivo applicato è stata di recente sostenuta anche dalla Suprema Corte di cassazione in plurime sentenze (Cass. nn. 13486/2023,
13498/2023, 26351/2023, 26804/2023, 26810/2023 e 26812/2023).
2.5.2. Ad avviso del Tribunale, appare, poi, inconferente, ai fini della decisione della presente controversia, la sottoscrizione da parte delle ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la previsione di un trattamento economico annuo lordo inferiore a quello poi rivendicato nella presente sede di giudizio.
A riguardo, basti evidenziare come la retribuzione minima prevista per legge sia indisponibile ad opera delle parti.
La L. n. 115 del 2009 e il D.I. n. 138 del 2010, invero, hanno precisamente individuato l'ammontare della retribuzione equa, sufficiente e intangibile ai sensi dell'art. 36 Cost., spettante ai lavoratori addetti presso la di Controparte_1
AR e, comunque, tale determinazione è stata effettuata per il tramite di norma speciale ed imperativa, tale da rendere qualsivoglia previsione contrattuale da essa difforme, affetta da palese nullità.
Con conseguente, automatica, sostituzione delle illegittime clausole retributive contenute nei contratti individuali con il diverso trattamento stabilito per legge.
2.5.3. Né, a diverse conclusioni è possibile giungere invocando la disposizione – richiamata da parte resistente – introdotta dall'art. 1, comma 766, legge di bilancio
234/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2021 ed in vigore dall'1.1.2022; articolo che - dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 115/2009 (“Riconoscimento della personalità giuridica della ”) - ha inserito il Controparte_1
comma 7-bis, ai sensi del quale: “In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola”.
Ciò, anzitutto, poiché - in applicazione dell'art. 11 delle c.d. Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale del 16.3.1942, n. 262) a norma del quale “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” - la novella normativa, con ogni evidenza, non incide e non dispiega alcun effetto sull'oggetto della presente controversia, che attiene alle differenze retributive rivendicate dai ricorrenti per periodi lavorativi tutti antecedenti la data di entrata in vigore della predetta novella, ossia il 1° gennaio 2022.
A tale disposizione non può essere, invero, riconosciuta portata retroattiva, non avendo natura di norma di interpretazione autentica;
natura che può essere riconosciuta solo in presenza di rigorose condizioni.
Come noto, invero, la Corte Costituzionale, una volta dichiarata l'ammissibilità delle leggi interpretative, già nella sentenza 10 dicembre 1981, n. 187, ha dato indicazione dei presupposti giustificativi di una legge interpretativa disponendo che la legge di interpretazione autentica possa essere adottata “nel caso in cui la legge anteriore riveli gravi o insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisdizionale”.
Con tale pronuncia, dunque, la Corte ha evidenziato la presenza di due presupposti che renderebbero legittimo il ricorso alle leggi interpretative: il primo, da ricondurre ad una formulazione ambigua della legge e tale da produrre, di conseguenza, una pluralità di esiti interpretativi;
il secondo, invece, risultante dalla molteplicità di posizioni interpretative avanzate dal giudice e dall'operatore del diritto e che solo, dunque, il legislatore interprete potrebbe risolvere attraverso un intervento autoritativo avente efficacia erga omnes;
in assenza di tali specifici presupposti evidenziati dalla Corte nella suddetta sentenza, la legge interpretativa in nulla potrebbe distinguersi da una comune legge abrogativa o modificativa, dotata di efficacia ex tunc.
Nel caso di specie, dunque, esclusa la natura di norma di interpretazione autentica
(trattandosi di norma avente portata innovativa), si deve, giocoforza, concludere che - in assenza di un'espressa previsione, da parte del legislatore, relativa alla portata retroattiva della novella legislativa - la nuova disposizione può trovare applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2022.
Parimenti infondato è il rilievo – svolto dalla convenuta – secondo cui l'intervento legislativo di cui al comma 7 bis dell'art. 1 della legge n. 115/2009 avrebbe una valenza confermativa e chiarificatrice di quanto era già previsto.
Sul punto si richiama, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 378/2023 depositata il 21.07.2023: “si osserva che il valore più latamente
“confermativo” da annettersi al neo-introdotto comma 7-bis non ha ragion d'essere perché, come correttamente rilevato dall'appellato, “non v'era e non v'è alcuna norma precedente che, anche solo astrattamente, avrebbe potuto dirsi oggetto d'interpretazione autentica” ovvero “confermativa”, che “anzi, sotto tale profilo, la novella legislativa invocata dalla Scuola non fà altro che confermare come, prima d'ora, alcuna riduzione del trattamento retributivo fissato per legge potesse esser legittimamente disposto;
tant'è che è stato necessario un intervento espresso del legislatore, ovviamente a valere per il futuro ... Due ultime considerazioni possono esser svolte, infine, con riguardo all'interpretazione logico-sistematica della norma ed alla pronuncia della Corte di Cassazione citata ex adverso. Il legislatore inserisce un nuovo comma, il comma 7-bis, nella legge che regola e disciplina la personalità giuridica della Scuola per l'Europa di AR, disponendo che l'estensione automatica Contr alla delle eventuali diminuzioni retributive stabilite nelle Scuole Europee di tipo I, sia prevista “in applicazione del comma II Non si tratta, dunque, di una norma che Contr interpreta, ora per allora, l'equiparazione retributiva (tra e le Scuole Europee di tipo l) di cui al comma II, bensì di una previsione che dispone .. una specifica modalità di “applicazione del comma II” a partire da una certa data in avanti: quella di entrata in vigore della novella, l'1.1.2022. Deve, dunque, negarsi in radice qualsiasi eventuale, anche solo potenziale, effetto della disposizione in parola sulla presente controversia…”.
2.5.4. Appare, infine, privo di pregio il rilievo – sollevato dalla convenuta – relativo all'asserita riduzione del 25% delle retribuzioni del personale delle Scuole Europee.
Invero, l'onere probatorio incombente, sul punto, in capo all'odierna convenuta non è stato assolto.
A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione – nel confermare l'impianto motivazionale fatto proprio, dapprima da questo Tribunale, e, in seconda battura dalla
Corte d'Appello di Bologna - ha così statuito: “Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato in relazione al primo motivo, in ordine all'equiparazione del trattamento retributivo del personale della
Scuola a quello vigente nelle Scuole Europee di tipo I, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009.
La concreta determinazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 della medesima legge ad un decreto adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal , di Controparte_5
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica e l e con il Ministro degli affari esteri. Controparte_4 CP_6
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138
(“Regolamento amministrativo della AR”), il cui art. 6, nel Controparte_1
definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola “mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla
Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”.
Pertanto - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l'equiparazione del trattamento economico del personale della
Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d'amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell'equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee.
Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall'equiparazione al predetto parametro di riferimento;
sicché, correttamente, la Corte territoriale ha posto a carico della Scuola l'onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta” (Cass. 17.5.2023, n. 13486, cit.; si veda in termini identici, Cass. 17.5.2023, n. 13498, ma anche Cass. 26.7.2023, n. 22587).
La Suprema Corte, dunque, ha evidenziato come la decurtazione pari al 25% del trattamento retributivo spettante ai ricorrenti stabilita dalla delibera 8.4.2013 del cda Contr Contr di in tanto possa dirsi legittima, solo se ed in quanto sia fornita, da la prova che tale riduzione è stata operata allo scopo di mantenere l'equiparazione del predetto trattamento a quello in vigore nelle Scuole Europee di tipo I.
Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata fornita nel caso de quo.
La circostanza dedotta non può, invero, evincersi dalla documentazione versata in atti dalla convenuta.
Si evidenzia, anzitutto, l'inconferenza dei documenti nn. 1 e 2 prodotti dall'odierna resistente, in relazione ai quali si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Bologna con le sentenze nn. 378, 379 e 380 rese in data
21.7.2023: “la legge non demanda certo ad una “nota” - peraltro incompleta, poiché mancante degli allegati - del MEF (o del MIUR) il potere di definire i trattamenti retributivi del personale di SEP (tale prerogativa, come detto e come confermato dalla
Suprema Corte, è demandata ex lege ad un decreto interministeriale da pubblicarsi in
G.U. all'esito del complesso iter che caratterizza tale tipologia di fonti). Né, in ogni caso e a tutto voler concedere, la nota si esprime sull'entità di eventuali deminutio disposte in sede europea”.
È, peraltro, inveritiera l'affermazione di parte resistente secondo cui “l'invito del
Contro
Contr a rivedere al ribasso le retribuzioni di avrebbe avuto ad oggetto la
“ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Superiore delle Scuole Europee del
12-14 Aprile 2011” prodotta sub doc. 3.
Contro Invero, “la nota del prodotta sub doc. 2 non fa alcun riferimento alla predetta decisione, tant'è vero che tale decisione - appunto, il doc. 3 di parte resistente - è documento contrassegnato dal codice 2011-04-D-7-fr-3, di cui non v'è menzione Contro nella “nota” del .
Peraltro, lo stesso doc. 3 non contiene alcun riferimento a riduzioni stipendiali del personale impiegato nelle Scuole Europee (men che meno nella misura del 25%), includendo, per contro, una decisione (contenuta nell'Annexe I, pag. 22, punto 2.1.) relativa ad un aumento stipendiale per i c.d. “charges de Cours”.
In ordine al documento n. 4, la Corte d'Appello di Bologna, nelle sentenze citate, di cui questo Tribunale condivide gli snodi argomentativi, ha così evidenziato: “(tale documento) non costituisce “atto normativo conoscibile d'ufficio” poiché non è atto normativo (altrimenti sarebbe pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interna o europea); non esiste e, comunque, non è, nemmeno parzialmente, in alcun modo reperibile.
Tutti i testi ufficiali inerenti le regolamentazioni e le decisioni che riguardano le
Scuole Europee sono reperibili al sito all'uopo istituito, www.eursc.eu; sito che non è certo equivalente con la GUCE (cfr. Cons. Stato 4.3.2014, n. 1018 e Cass.
15.10.2019, n. 25995).
Ebbene: non risulta ivi pubblicato alcun “Réf.: 2011-04-D-13-fr-1” denominato
“Statut des chargés de cours des Ecoles européennes recrutés après le 31 aout 2011”.
In secondo luogo, consultando i documenti disponibili sul sito di cui sopra, balza immediatamente all'occhio che tutti i testi ufficiali relativi alle Scuole Europee recano, in calce a ciascuna pagina, nessuna esclusa ed ivi incluse le pagine degli allegati (“Annexe”, in francese), il numero di riferimento del documento (nel nostro, ipotetico, caso “Réf.: 2011-04-D-13-fr-1”)” (cfr. Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro, 21.7.2023, nn. 378, 379 e 380).
Il documento in questione, prosegue la Corte: “è composto da due pagine di un apparente documento (comunque irreperibile, perché, con ogni evidenza, ampiamente superato da successive regolamentazioni) e da una tabella che, ictu oculi, nulla ha a che vedere con il documento cui pretende, invece, di apparire legata/collazionata.
Anzitutto, non reca in calce alcun contrassegno o riferimento che ne certifichi la provenienza;
inoltre è in lingua italiana, mentre non esiste nel sistema delle Scuole
Europee un documento in francese che contenga allegati in una lingua diversa, poiché tutti i testi sono pubblicati integralmente in francese e in inglese, mentre soltanto una parte risultano pubblicati nelle altre lingue dell'Unione Europea (ma, in ogni caso, in versioni, per così dire, “monolingua”).
Peraltro, la tabella cui, in modo perfino apodittico ed inverosimile, controparte pretende di conferire la dignità di prova, contiene in alto la dicitura “riferimento: documento 2011-04-D-14-fr-1”: compare, quindi, il numero 14 e non il 13, a riprova che trattasi di un documento … singolarmente collazionato.
Infine, il presunto “documento” - che documento non è, perché è soltanto l'unione capziosa di due testi fra loro scollegati e di origine ignota - non contiene nemmeno un implicito riferimento a riduzioni stipendiali o decurtazioni di sorta;
men che meno del
25% o di percentuali analoghe! Il “coefficiente correttore” che vi si trova indicato, altro non è che l'indicizzazione dei trattamenti retributivi al costo della vita di ciascuno Stato membro stabilita per ciascuna Scuola Europea di tipo I. Nulla a che fare con riduzioni dei livelli retributivi
(e men che meno con SEP)!”.
2.6. Parimenti infondata è, altresì, la domanda subordinata avanzata dall'odierna convenuta, la quale, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ha richiesto di applicare, nella quantificazione degli emolumenti spettanti al personale docente della
, una riduzione del 15% rispetto alle retribuzioni indicate nella Controparte_1
tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010; e, ciò, sul presupposto che lo stipendio di base del personale docente assunto nelle Scuole europee di tipo 1, a partire dal 1° settembre 2011, abbia subito, rispetto agli assunti prima del 2011, una riduzione media che oscilla intorno al 15%.
Come evidenziato, anche tale domanda è infondata.
A riguardo, anche a voler ritenere provata – alla stregua della documentazione versata in atti - tale riduzione, occorre considerare che, da un lato, come dimostrano le stesse
“tabelle” depositate dalla convenuta, a partire dal 2012, le retribuzioni in sede europea sono costantemente aumentate, e che, dall'altro, le domande azionate dai ricorrenti nel presente giudizio hanno ad oggetto differenze retributive maturate successivamente al mese di maggio 2015, allorquando, secondo la documentazione Contr prodotta dalla stessa erano già avvenuti in sede europea diversi aumenti retributivi.
Ne consegue l'assoluta inconferenza dei documenti prodotti rispetto alla tesi sostenuta nonché l'infondatezza della ricostruzione in questa sede patrocinata.
2.7. Parte ricorrente ha, poi, contestato la legittimità del taglio retributivo stipendiale del 2,80% deliberato dal Consiglio di amministrazione della SEP con delibera n. 2 del
18.05.2022, deducendo, a fondamento di tale contestazione, che le retribuzioni base
(step 1) erogate dalle Scuole Europee di tipo I – non solo non sono diminuite – ma, anzi, sono aumentate del 8,29% dall'1.7.2021 e del 15,30% dall'1.7.2022 - rispetto a quelle erogate nell'a.s. 2010/2011.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, con tale delibera, il Consiglio di amministrazione della di AR ha effettivamente ridotto, a Controparte_1
decorrere dal 1° settembre 2022, l'entità del taglio retributivo dal 25% al 2,80% (doc.
n. 57 fasc. parte ricorrente).
Tale taglio retributivo, è, peraltro, successivamente venuto meno a seguito della
Delibera del 6 luglio 2023 (doc. 58 fasc. parte ricorrente); delibera a mezzo della Contr quale lo stesso Consiglio di amministrazione di con decorrenza dal 1° settembre
2023, ha, appunto, deliberato di riconoscere, a favore del proprio personale, il trattamento economico contemplato dalla Tabella A del D.I. 138/2010, senza alcuna riduzione stipendiale.
Orbene, come correttamente rilevato da parte ricorrente, dalle tabelle inserite nei verbali del Consiglio di amministrazione di SEP del 18.5.2022 e del 6.7.2023 (doc.
57 e 58 fasc. parte ricorrente), si evince che, dall'1.7.2021, lo step 1 delle retribuzioni europee2 è aumentato del 8,29% rispetto a quelle riconosciute nel periodo ante 2011,
e che, successivamente, a far data dal 1.7.2022, l'incremento è stato addirittura del
15,30% (8,29% + 7,01%).
Ne consegue, dunque, come evidenziato da parte attrice, non solo l'illegittimità della riduzione del 2,8% disposta dal Consiglio di Amministrazione della Scuola per l'Europa, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, con la Delibera n. 2 del
18.5.2022, ma, altresì, la necessità di tenere conto dei predetti aumenti nella Contr ricostruzione del trattamento economico da riconoscere a favore del personale di a partire dall'anno scolastico 2021/2022; e, ciò, alla stregua del principio di equiparazione di cui all'art. 1 comma 11 della Legge 115/2009.
In conclusione, dunque, le retribuzioni previste dalla Tabella A del D.I. 138/2010 debbono essere aumentate dell'8,29% dall'anno scolastico 2021/2022 e del 15,30% dall'a.s. 2022/2023 (8,29 + 7,01%).
2.8. Ciò detto sotto il profilo dell'an debeatur, in merito al quantum, i trattamenti retributivi pro capite lordo Stato utilizzati - in sede di ricorso - come parametri di riferimento nel conteggio di parte ricorrente sono quelli previsti dalla tabella A allegata al D.I. n. 138 del 2010 per i diversi profili di interesse, incrementati dell'8,29% (e senza decurtazione del 25%), quanto all'anno scolastico 2021/2022, ed incrementati del 15,30% (senza alcuna decurtazione del 2,80%), con riguardo all'anno scolastico 2022/2023.
Le ricorrenti hanno, quindi, detratto dagli importi così calcolati le somme lorde effettivamente percepite nel corso degli anni scolastici, ricavando differenze retributive per un importo complessivo pari:
- ad Euro 14.369,88 lordi con riguardo alla docente Parte_4
- ad Euro 12.788,86 lordi con riguardo alla docente Parte_2
- ad Euro 38.882,39 lordi con riguardo alla docente . Parte_3
La di AR, a fronte dei predetti conteggi, non ha effettuato Controparte_1
specifiche contestazioni.
Posto, dunque, che i conteggi appaiono corretti, le ricorrenti hanno diritto - previa disapplicazione dell'art. 6, comma 7, lett. e) D.M. n. 138 del 2010, oltre che della delibera del consiglio di amministrazione della scuola dell'8.04.2013 nonché della delibera del 18.05.2022 - alla corresponsione, per i servizi resi negli anni scolastici dedotti in ricorso, dell'integrale retribuzione prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010, senza alcuna decurtazione, ed incrementata, con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, dell'8,29%, e, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, del
15,30%.
La di AR deve, pertanto, essere condannata a corrispondere Controparte_1
alle ricorrenti le somme dettagliatamente indicate in dispositivo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 36,
L. n. 724 del 1994.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 52.001 a € 260.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite, tenuto conto dell'aumento previsto per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) - vada quantificato in Euro 6.044,80.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, accerta e dichiara che i ricorrenti hanno diritto a percepire, per gli anni scolastici per cui è causa, una retribuzione pari a quella corrisposta al personale docente del ciclo secondario e/o primario nelle Scuole europee di tipo I, e, dunque, parametrata a quella prevista dalla tabella A del D.I. n. 138 del 2010, senza alcuna decurtazione, ed incrementata, con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, dell'8,29%, e, con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, del 15,30%.
2. Per l'effetto, condanna la di AR a corrispondere, a titolo di Controparte_1
differenze retributive per il lavoro prestato, a l'importo lordo Parte_4
di Euro 14.369,88, a l'importo lordo di Euro 12.788,86 e a Parte_2
l'importo lordo di Euro 38.882,39, oltre accessori, da Parte_3
calcolarsi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna la di AR a corrispondere a favore dei ricorrenti, Controparte_1
le spese di lite, liquidate in Euro 6.044,80 per compensi professionali ed in Euro
379,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AR, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Parimenti illegittima, per le medesime considerazioni, risulta essere la riduzione del 2,8% attuata dalla Scuola convenuta, con delibera n. 2 del 18.05.2022, in relazione all'anno scolastico 2022/2023. 2 In tale operazione di raffronto, il valore di riferimento non può che essere lo step 1 (retribuzione base) delle retribuzioni erogate nelle Scuole Europee di tipo I nell'anno scolastico 2010/2011, dal momento che la Tabella A del Di 138/2010 è stata parametrata al trattamento economico iniziale erogato nelle Scuole Europee di Tipo I nell'anno scolastico 2010/2011. Cont Tale circostanza è, invero, anzitutto confermata dal Consigliere del CDA di Sig. Per_1
durante la riunione del 8/4/2013(verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8.4.2013; doc.
[...] Per_ 50 fasc. parte ricorrente): “Il consigliere fa presente che le retribuzioni previste nella Tabella A del decreto 138/2010 sono state determinate conformemente a quanto previsto dalla legge 115/2009, il parametro retributivo si riferisce al trattamento economico iniziale corrisposto al personale della Europea di Varese specificatamente alla sola voce retribuzione base”. CP_1
D'altro canto, l'art. 24 comma 4 del DI 138/2010 dispone espressamente – in ciò discostandosi da quanto contemplato in relazione alle retribuzioni erogate nelle Scuole Europee di tipo I - che “Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione dell'anzianità maturata”.