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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4334/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4334/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex C.F._1 Controparte_1 C.F._2 art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 19.05.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 70, parte I, serie /, ufficio 8, anno 2022;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiuntamente depositate in vista dell'udienza del 1.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con note scritte per l'udienza del 1.07.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
pagina1 di 3 2. la casa familiare sita in Venezia – Mestre (VE), Via Lavaredo 28, di proprietà esclusiva della signora
[...]
è assegnata alla signora con i beni e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione degli effetti CP_1 Controparte_1 personali del signor Parte_1
3. i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, ed continueranno ad abitare Persona_1 Persona_2 con la madre;
4. il signor corrisponderà alla signora un contributo mensile per il mantenimento di Parte_1 Controparte_1 ciascun figlio di Euro 500,00 (Euro 1.000,00 complessivamente) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili automaticamente annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale Ordinario di Venezia;
5. tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo fax, sms, e-mail, pec, whatsapp, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
6. la signora si obbliga a cedere gratuitamente al signor la proprietà per 12 carati Controparte_1 Parte_1 dell'imbarcazione da diporto iscritta presso la Capitaneria di Porto di La Spezia al n. SP 2144 D, con perfezionamento in agenzia nautica del trasferimento di proprietà (costi e spese tutte a carico del solo signor , entro e non oltre Parte_1 il 30.06.2025. Il signor dichiara di non aver più nulla a pretendere in ordine a tutte le spese, anche Parte_1 connesse, o di posto barca, relative all'imbarcazione. Il signor si obbliga a restituire alla signora Parte_1 [...] la somma di Euro 27.000,00 (ventisettemila/00), a suo tempo ricevuta per esigenze lavorative, in unica CP_1 soluzione tramite assegno circolare non trasferibile alla stessa intestato e ciò contestualmente alla sottoscrizione degli atti di trasferimento della proprietà del natante;
7. il signor in ottica di riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia si obbliga a cedere la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Sesto (BZ), Via Europa (cosi identificato nel libro fondiario: P.T. 1012/II comune catastale (c.c.)
Sesto-Porzione Materiale (P.M.) 6 (sei) della particella edificiale (p.ed) 884; e nel catasto fabbicati: Foglio 7, c.c. Sesto,
p.ed. 884, subalterno 6, P.M. 6, categoria A/2, classe 2, consistenza: vani 5,5, rendita: euro 610,71 e Foglio 42, c,c,
Sesto, p.ed. 884, subalterno 15, P.m. 6, categoria C/6, classe 1, consistenza: metri quadri 13, rendita: Euro 34,24) ai figli e per una quota pari al 50% a ciascuno, riservando per sé stesso il diritto di usufrutto senza Per_1 Per_2 limiti temporali e con facoltà espressa per lo stesso usufruttuario di poter concedere a terzi l'immobile in locazione
(percependone i relativi canoni) e/o in comodato gratuito, ad esclusione dei periodi sotto indicati in cui dovrà essere rispettata la facoltà di utilizzo dell'immobile in via esclusiva alla comodataria Il perfezionamento di Controparte_1 detto atto, i cui costi e spese saranno a carico del solo signor avverrà avanti Notaio da designarsi a scelta di Parte_1 quest'ultimo entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza che definisce il presente procedimento;
8. il signor concede in comodato gratuito alla signora che potrà utilizzare il bene solo in Parte_1 Controparte_1 via diretta, senza facoltà alcuna di locazione o cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, l'immobile sito in Sesto (BZ),
pagina2 di 3 Via Europa di cui al punto precedente nei seguenti periodi: ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, e, per ogni anno una settimana dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre, dal terzo sabato del mese ad ore 12.00 al sabato successivo ad ore 12.00; Pasqua ad anni alterni, dal venerdì Santo ad ore 18.00 al lunedì dell'Angelo ad ore 18.00; nel periodo estivo due settimane continuative dal 25 luglio al 7 agosto o in alternativa dal 1 al
14 agosto, da concordarsi tra le parti entro la fine dell'anno precedente. Il comodato, rinnovabile su accordo delle parti, avrà la durata di anni cinque a partire dal 30 maggio 2025;
9. i coniugi si obbligano a corrispondere al 50% i compensi che saranno liquidati al CTU, Dr. per Persona_3
l'attività svolta nel presente procedimento;
10. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di passaporto o documento di identità personale valido per l'espatrio, per quanto necessario;
11. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver con la presente separazione regolato ogni aspetto relativo alle loro questioni patrimoniali e non patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
12. spese di lite interamente compensate.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 1.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4334/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex C.F._1 Controparte_1 C.F._2 art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 19.05.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 70, parte I, serie /, ufficio 8, anno 2022;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiuntamente depositate in vista dell'udienza del 1.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con note scritte per l'udienza del 1.07.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
pagina1 di 3 2. la casa familiare sita in Venezia – Mestre (VE), Via Lavaredo 28, di proprietà esclusiva della signora
[...]
è assegnata alla signora con i beni e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione degli effetti CP_1 Controparte_1 personali del signor Parte_1
3. i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, ed continueranno ad abitare Persona_1 Persona_2 con la madre;
4. il signor corrisponderà alla signora un contributo mensile per il mantenimento di Parte_1 Controparte_1 ciascun figlio di Euro 500,00 (Euro 1.000,00 complessivamente) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili automaticamente annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale Ordinario di Venezia;
5. tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo fax, sms, e-mail, pec, whatsapp, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
6. la signora si obbliga a cedere gratuitamente al signor la proprietà per 12 carati Controparte_1 Parte_1 dell'imbarcazione da diporto iscritta presso la Capitaneria di Porto di La Spezia al n. SP 2144 D, con perfezionamento in agenzia nautica del trasferimento di proprietà (costi e spese tutte a carico del solo signor , entro e non oltre Parte_1 il 30.06.2025. Il signor dichiara di non aver più nulla a pretendere in ordine a tutte le spese, anche Parte_1 connesse, o di posto barca, relative all'imbarcazione. Il signor si obbliga a restituire alla signora Parte_1 [...] la somma di Euro 27.000,00 (ventisettemila/00), a suo tempo ricevuta per esigenze lavorative, in unica CP_1 soluzione tramite assegno circolare non trasferibile alla stessa intestato e ciò contestualmente alla sottoscrizione degli atti di trasferimento della proprietà del natante;
7. il signor in ottica di riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia si obbliga a cedere la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Sesto (BZ), Via Europa (cosi identificato nel libro fondiario: P.T. 1012/II comune catastale (c.c.)
Sesto-Porzione Materiale (P.M.) 6 (sei) della particella edificiale (p.ed) 884; e nel catasto fabbicati: Foglio 7, c.c. Sesto,
p.ed. 884, subalterno 6, P.M. 6, categoria A/2, classe 2, consistenza: vani 5,5, rendita: euro 610,71 e Foglio 42, c,c,
Sesto, p.ed. 884, subalterno 15, P.m. 6, categoria C/6, classe 1, consistenza: metri quadri 13, rendita: Euro 34,24) ai figli e per una quota pari al 50% a ciascuno, riservando per sé stesso il diritto di usufrutto senza Per_1 Per_2 limiti temporali e con facoltà espressa per lo stesso usufruttuario di poter concedere a terzi l'immobile in locazione
(percependone i relativi canoni) e/o in comodato gratuito, ad esclusione dei periodi sotto indicati in cui dovrà essere rispettata la facoltà di utilizzo dell'immobile in via esclusiva alla comodataria Il perfezionamento di Controparte_1 detto atto, i cui costi e spese saranno a carico del solo signor avverrà avanti Notaio da designarsi a scelta di Parte_1 quest'ultimo entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza che definisce il presente procedimento;
8. il signor concede in comodato gratuito alla signora che potrà utilizzare il bene solo in Parte_1 Controparte_1 via diretta, senza facoltà alcuna di locazione o cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, l'immobile sito in Sesto (BZ),
pagina2 di 3 Via Europa di cui al punto precedente nei seguenti periodi: ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, e, per ogni anno una settimana dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre, dal terzo sabato del mese ad ore 12.00 al sabato successivo ad ore 12.00; Pasqua ad anni alterni, dal venerdì Santo ad ore 18.00 al lunedì dell'Angelo ad ore 18.00; nel periodo estivo due settimane continuative dal 25 luglio al 7 agosto o in alternativa dal 1 al
14 agosto, da concordarsi tra le parti entro la fine dell'anno precedente. Il comodato, rinnovabile su accordo delle parti, avrà la durata di anni cinque a partire dal 30 maggio 2025;
9. i coniugi si obbligano a corrispondere al 50% i compensi che saranno liquidati al CTU, Dr. per Persona_3
l'attività svolta nel presente procedimento;
10. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di passaporto o documento di identità personale valido per l'espatrio, per quanto necessario;
11. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver con la presente separazione regolato ogni aspetto relativo alle loro questioni patrimoniali e non patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
12. spese di lite interamente compensate.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 1.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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