Articolo 59 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 58Articolo 60
Versione
24 ottobre 1942
Art. 59. Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 e' rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942