Art. 59. Rilascio della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 e' rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.
La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 e' rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.