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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2024, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CALOGERO TERMINE del foro di Sciacca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Alfano ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. SANTINA DANTE che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto concordatario contratto con in Ribera il 27 agosto 2010 ed Controparte_1
iscritto nei registri del predetto comune al n. 48, serie A, parte II, anno 2010.
Chiedeva, inoltre, la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di separazione n. 121/2021 confermata dalla sentenza della corte d'Appello di
Palermo n. 282/2023 fatta eccezione per la previsione dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie.
Al riguardo precisava che la moglie non aveva mai cercato un'occupazione nel corso della vita matrimoniale e nemmeno successivamente pur potendo validamente lavorare stante la sua ancora giovane età.
Aggiungeva che dopo la separazione si era trasferito in Tunisia ove viveva in una casa in affitto il cui canone, sommandosi alle ulteriori spese da sostenere mensilmente per il mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione, rendeva impossibile continuare a versare un contributo per il mantenimento della odierna resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 700,00 in considerazione della disparità di posizione economica tra le parti, del contributo offerto alla famiglia e della indisponibilità della resistente di abitare nella casa coniugale di cui era comproprietaria.
Rappresentava di essere affetta da diverse patologie che, ulteriormente aggravatesi, le impedivano la ricerca di una valida occupazione e di aver contribuito in massima parte alla creazione del patrimonio familiare, gestendo la casa, il figlio della coppia nonché il figlio del marito avuto da una precedente relazione.
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto All'udienza presidenziale dell'11 aprile 2023 il tentativo di conciliazione aveva esito infruttuoso e il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, confermava le condizioni di separazione dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
Terminata la fase istruttoria il procedimento veniva assunto in decisione all'udienza dell'1 ottobre 2024.
Va, in via preliminare, dichiarata la tempestività delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate da parte ricorrente atteso che – così come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 12946/2024 –
“Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , meriti accoglimento. Controparte_1
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza pubblicata il 1° aprile 2021.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda di divorzio va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Ribera il 27.08.2010 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, serie A, parte II, anno 2010.
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere rigettata.
In merito, si evidenzia che la resistente ha dedotto: l'essersi dedicata durante il rapporto di coniugio in via esclusiva al menage familiare avendo, altresì, contribuito alla formazione del patrimonio del ricorrente nonchè
l'impossibilità di immettersi nel mercato del lavoro, per via dell'età, della mancanza di titoli o specializzazioni e delle sue condizioni fisiche, essendo affetta da patologie delle quali talune già presenti al momento della separazione, che si sono aggravate, ed altre successive, che le impediscono di stare in piedi per più di mezz'ora (cfr. all.
6-10 comparsa di costituzione contenenti la documentazione clinica comprovante la “Sindrome ansiosa reattiva con crisi di panico in terapia farmacologica, gastrite cronica in terapia farmacologica, scoliosi della colonna con gonalgia bilaterale e limitazione funzionale ridotta, sindrome da vescica iperattiva sopessa dissinergia vescico sfinterica con cistocele di II grado”).
A fronte di tale quadro va soggiunto:
- che all'udienza presidenziale dell'11 aprile 2023 la stessa resistente ha dichiarato testualmente: “quando stavo con mio marito accudivo una signora anziana”;
- che solo con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n3)
c.p.c. la resistente ha riconosciuto di svolgere – a far data da luglio
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 2023 – una precaria attività lavorativa;
- che le testimoni escusse (EL) e Testimone_1 Testimone_2
(amica) della hanno concordemente dichiarato che la resistente CP_1
ha un regolare contratto di lavoro;
- che, in particolare, all'udienza del 2.07.2024 ha Testimone_1
dichiarato: “Mia EL lavora presso un locale di Milazzo per 2 ore al giorno ed è regolarmente assunta con contratto”;
- che all'udienza del 17.9.2024 la teste, ha testualmente Testimone_2
riferito: “in merito alla circostanza 24) posso riferire che la lavora ed è CP_1
regolarizzata per due ore lavorative giornaliere ….presso una osteria”.
A ciò si aggiunga che la teste all'udienza del 9.5.2024 ha Testimone_3
precisato che la resistente già due anni prima (e dunque dal mese di maggio
2022) conduceva in locazione l'immobile, di proprietà della stessa teste, sito in
Milazzo, per euro 300,00 mensili, oltre ovviamente agli oneri condominiali
(“Noi abbiamo affittato, circa due anni fa un immobile adiacente al nostro alla Sig.ra
che tutt'ora lo occupa e paga l'affitto come da regolare contratto Controparte_1
depositato presso gli uffici competenti. Detto canone ammonta a 300,00 Euro mensili”), così come del resto confermato anche dal teste (il quale, all'udienza Tes_4
del 17.9.2024, ha riferito: ”preciso che la sig.ra conduce in locazione una CP_1
porzione del nostro appartamento. Preciso che la porzione occupata dalla è CP_1
indipendente in quanto ha un suo ingresso che si affaccia sul nostro pianerottolo : 4). Noi non paghiamo la anzi è lei che paga il canone di locazione per la porzione di CP_1
immobile datole in affitto, ammontante a 300 euro mensili”).
Il pacifico svolgimento dell'attività lavorativa da parte della resistente ed il fatto che la stessa finora abbia sopportato le spese di locazione di un
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto immobile per un importo pari ad € 300,00 oltre spese condominiali ed utenze
(cfr. contratto di locazione allegato in atti) - ovvero ben superiore all'assegno di mantenimento già erogato dal ricorrente - comprova che la può CP_1
disporre di fonti di reddito adeguate e sufficienti in relazione al proprio mantenimento.
Peraltro, pur volendo prescindere da quanto sopra esposto, si osserva che sarebbe stato onere della dimostrare l'impossibilità oggettiva di CP_1
procurarsi mezzi adeguati ma siffatta prova – oltre a non essere stata fornita – non può neanche desumersi dalla documentazione medica.
Sul punto, giova evidenziare che la documentazione medica versata in atti non dimostra l'incapacità lavorativa – anche parziale - in capo alla e CP_1
comunque si evidenzia che manca qualsiasi verbale INPS eventualmente comprovante la percentuale di invalidità della ricorrente.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.21234/2019 “Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”. Da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 38362/2021 ha sottolineato che “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali-che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio-al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo assistenziale”.
Nel caso di specie, come sopra esposto, siffatta prova non è stata fornita dalla resistente sicché la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile va rigettata.
Le spese del giudizio alla luce della natura del procedimento e della difficile prevedibilità dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 318 del 2023 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Ribera il 27/08/2010, trascritto nei registri dello
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Stato Civile di detto Comune al n. 48, serie A, parte II, anno 2010, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ribera di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 25/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Giovanni De Marco)
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CALOGERO TERMINE del foro di Sciacca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Alfano ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. SANTINA DANTE che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto concordatario contratto con in Ribera il 27 agosto 2010 ed Controparte_1
iscritto nei registri del predetto comune al n. 48, serie A, parte II, anno 2010.
Chiedeva, inoltre, la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di separazione n. 121/2021 confermata dalla sentenza della corte d'Appello di
Palermo n. 282/2023 fatta eccezione per la previsione dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie.
Al riguardo precisava che la moglie non aveva mai cercato un'occupazione nel corso della vita matrimoniale e nemmeno successivamente pur potendo validamente lavorare stante la sua ancora giovane età.
Aggiungeva che dopo la separazione si era trasferito in Tunisia ove viveva in una casa in affitto il cui canone, sommandosi alle ulteriori spese da sostenere mensilmente per il mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione, rendeva impossibile continuare a versare un contributo per il mantenimento della odierna resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 700,00 in considerazione della disparità di posizione economica tra le parti, del contributo offerto alla famiglia e della indisponibilità della resistente di abitare nella casa coniugale di cui era comproprietaria.
Rappresentava di essere affetta da diverse patologie che, ulteriormente aggravatesi, le impedivano la ricerca di una valida occupazione e di aver contribuito in massima parte alla creazione del patrimonio familiare, gestendo la casa, il figlio della coppia nonché il figlio del marito avuto da una precedente relazione.
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto All'udienza presidenziale dell'11 aprile 2023 il tentativo di conciliazione aveva esito infruttuoso e il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, confermava le condizioni di separazione dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
Terminata la fase istruttoria il procedimento veniva assunto in decisione all'udienza dell'1 ottobre 2024.
Va, in via preliminare, dichiarata la tempestività delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate da parte ricorrente atteso che – così come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 12946/2024 –
“Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , meriti accoglimento. Controparte_1
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza pubblicata il 1° aprile 2021.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda di divorzio va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Ribera il 27.08.2010 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, serie A, parte II, anno 2010.
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere rigettata.
In merito, si evidenzia che la resistente ha dedotto: l'essersi dedicata durante il rapporto di coniugio in via esclusiva al menage familiare avendo, altresì, contribuito alla formazione del patrimonio del ricorrente nonchè
l'impossibilità di immettersi nel mercato del lavoro, per via dell'età, della mancanza di titoli o specializzazioni e delle sue condizioni fisiche, essendo affetta da patologie delle quali talune già presenti al momento della separazione, che si sono aggravate, ed altre successive, che le impediscono di stare in piedi per più di mezz'ora (cfr. all.
6-10 comparsa di costituzione contenenti la documentazione clinica comprovante la “Sindrome ansiosa reattiva con crisi di panico in terapia farmacologica, gastrite cronica in terapia farmacologica, scoliosi della colonna con gonalgia bilaterale e limitazione funzionale ridotta, sindrome da vescica iperattiva sopessa dissinergia vescico sfinterica con cistocele di II grado”).
A fronte di tale quadro va soggiunto:
- che all'udienza presidenziale dell'11 aprile 2023 la stessa resistente ha dichiarato testualmente: “quando stavo con mio marito accudivo una signora anziana”;
- che solo con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n3)
c.p.c. la resistente ha riconosciuto di svolgere – a far data da luglio
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 2023 – una precaria attività lavorativa;
- che le testimoni escusse (EL) e Testimone_1 Testimone_2
(amica) della hanno concordemente dichiarato che la resistente CP_1
ha un regolare contratto di lavoro;
- che, in particolare, all'udienza del 2.07.2024 ha Testimone_1
dichiarato: “Mia EL lavora presso un locale di Milazzo per 2 ore al giorno ed è regolarmente assunta con contratto”;
- che all'udienza del 17.9.2024 la teste, ha testualmente Testimone_2
riferito: “in merito alla circostanza 24) posso riferire che la lavora ed è CP_1
regolarizzata per due ore lavorative giornaliere ….presso una osteria”.
A ciò si aggiunga che la teste all'udienza del 9.5.2024 ha Testimone_3
precisato che la resistente già due anni prima (e dunque dal mese di maggio
2022) conduceva in locazione l'immobile, di proprietà della stessa teste, sito in
Milazzo, per euro 300,00 mensili, oltre ovviamente agli oneri condominiali
(“Noi abbiamo affittato, circa due anni fa un immobile adiacente al nostro alla Sig.ra
che tutt'ora lo occupa e paga l'affitto come da regolare contratto Controparte_1
depositato presso gli uffici competenti. Detto canone ammonta a 300,00 Euro mensili”), così come del resto confermato anche dal teste (il quale, all'udienza Tes_4
del 17.9.2024, ha riferito: ”preciso che la sig.ra conduce in locazione una CP_1
porzione del nostro appartamento. Preciso che la porzione occupata dalla è CP_1
indipendente in quanto ha un suo ingresso che si affaccia sul nostro pianerottolo : 4). Noi non paghiamo la anzi è lei che paga il canone di locazione per la porzione di CP_1
immobile datole in affitto, ammontante a 300 euro mensili”).
Il pacifico svolgimento dell'attività lavorativa da parte della resistente ed il fatto che la stessa finora abbia sopportato le spese di locazione di un
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto immobile per un importo pari ad € 300,00 oltre spese condominiali ed utenze
(cfr. contratto di locazione allegato in atti) - ovvero ben superiore all'assegno di mantenimento già erogato dal ricorrente - comprova che la può CP_1
disporre di fonti di reddito adeguate e sufficienti in relazione al proprio mantenimento.
Peraltro, pur volendo prescindere da quanto sopra esposto, si osserva che sarebbe stato onere della dimostrare l'impossibilità oggettiva di CP_1
procurarsi mezzi adeguati ma siffatta prova – oltre a non essere stata fornita – non può neanche desumersi dalla documentazione medica.
Sul punto, giova evidenziare che la documentazione medica versata in atti non dimostra l'incapacità lavorativa – anche parziale - in capo alla e CP_1
comunque si evidenzia che manca qualsiasi verbale INPS eventualmente comprovante la percentuale di invalidità della ricorrente.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.21234/2019 “Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”. Da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 38362/2021 ha sottolineato che “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali-che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio-al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo assistenziale”.
Nel caso di specie, come sopra esposto, siffatta prova non è stata fornita dalla resistente sicché la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile va rigettata.
Le spese del giudizio alla luce della natura del procedimento e della difficile prevedibilità dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 318 del 2023 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Ribera il 27/08/2010, trascritto nei registri dello
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Stato Civile di detto Comune al n. 48, serie A, parte II, anno 2010, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ribera di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 25/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Giovanni De Marco)
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto