Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2023, proposto da
LÒ PO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Michelangelo Schipa 35;
contro
Comune di Gallipoli, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza ABAP di Lecce, prot.n.2327 del 6.2.2023, con il quale il Ministero ha espresso parere contrario alla richiesta dei titoli autorizzativi per la rimodulazione delle strutture del preesistente Stabilimento Balneare in località Torre SA a servizio della struttura ricettiva “Campeggio La Masseria”;
- del preavviso di diniego opposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza ABAP di Lecce, prot.n.1447 del 23.1.2023;
- del preavviso di diniego del Comune di Gallipoli, prot.n.14823 del 24.2.2023, a firma del Responsabile dell'Ufficio Paesaggio del medesimo Comune di Gallipoli, recante a comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, ove occorrer debba e nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso;
- ove occorrer debba e nei limiti dell'interesse fatto valere con il presente ricorso, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16.2.2015 nella parte in cui ha individuato l'area oggetto di intervento come < Ulteriore Contesto Paesaggistico di Area di Rispetto dei Boschi >, nonché nella parte in cui ha individuato come < BO > la fascia retrostante il lotto di intervento; - della D.G.R. n. 2331 del 28 dicembre 2017, di approvazione del documento di indirizzo Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015, nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, anche di estremi e contenuto ignoti, allo stato e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla società ricorrente con il presente gravame, con condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese e competenze di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, in qualità di “titolare di concessione demaniale di mq. 3.460,00, per posa ombrelloni e sdraio, attività ricreative, gruppo servizi con chiosco Bar, depositi, infermeria, pedane, wc, passerella e zona d’ombra, il tutto asservito alla struttura turistico ricettiva di Campeggio, censita in Catasto al foglio 4, mappale 337 e Foglio 6 Mappale 581, tipizzato dal vigente PRGC come stabilimento balneare”, ha presentato istanza in data 13.12.2022 ai fini del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di “ Nuova costruzione di stabilimento balneare a servizio del Campeggio "La Masseria" S.P. 108 - Gallipoli C.D.M. 48/2020 ”.
1.1. Nella relazione tecnica allegata alla istanza l’intervento è stato descritto nei seguenti termini:
- “ Il presente progetto è finalizzato a sostituire i manufatti autorizzati con P. di C. del 2007 oramai in un cattivo stato di conservazione e ad adeguare tutte le strutture alle prescrizioni del PRC ed alla normativa igienico sanitaria. A tal fine si richiede di poter sostituire i manufatti esistenti con altri nuovi, di carattere prefabbricato e quindi comunque precari, che garantiscano la reversibilità dell'intervento e contestualmente, di adeguare la struttura ai requisiti igienico sanitari esistenti e alla norma del vigente Piano Regionale delle Coste. La struttura demaniale autorizzata è fruita dai soli clienti del Campeggio della Masseria ”;
- “ L'adeguamento igienico sanitario apportato in sede del presente progetto prevede la realizzazione di due spogliatoi per gli operatori …”;
- “ L'adeguamento al P.R.C. consiste quindi nella riduzione dell'attuale barriera visiva, in rapporto al Fronte Mare concesso, ed il conseguente posizionamento dei manufatti perpendicolarmente alla linea di costa e ad una adeguata distanza di sicurezza rispetto al mare. Il Fronte Mare (FM) concesso è pari a ml 100. Attualmente la barriera visiva dei manufatti autorizzati è pari a ml 20,03 a fronte dei 15 concedibili secondo il PRC. Il nuovo progetto, in conformità al PRC, riduce la barriera visiva dei manufatti da m20,03 a m9,16 (<m15,00). Il secondo adeguamento al PRC consiste nel lasciare libera dai manufatti la fascia orizzontale FP/3, a ridosso del confine della concessione con la S.P. 108 …”;
- “ Il terzo adeguamento al PRC consiste nella leggera riduzione della superficie della struttura ombreggiante, installata in prossimità del chiosco Bar, che passa da una superficie di mq 75,22 a mq 71,90. Il quarto adeguamento al PRG consiste nella traslazione della pedana n. 5, fuori dalla FP1 profonda 5 ml dalla battigia (linea di costa fonte PRC). Nella fascia FP3 sarà salvaguardata e se possibile incrementata la vegetazione esistente con specie autoctone ”.
1.2. Con nota prot. n. 2327 del 6.2.2023 la Soprintendenza, dopo aver acquisito le osservazioni della ricorrente, ha conclusivamente espresso parere contrario al rilascio del permesso di costruire in ragione delle seguenti circostanze:
- la “ precisazione del carattere stagionale, precario e reversibile dell’intervento non risolve la questione dell’artificializzazione della costa … considerato l’effetto cumulativo con la ulteriore istanza di realizzazione di uno stabilimento balneare in prossimità dell’intervento proposto ”;
- non è tollerabile “ l’interferenza con le visuali paesaggistiche godibili dalla strada litoranea SP 108, verso nord con la percezione della torre costiera Torre SA e con la casamatta/garitta tipo BR, e verso sud con la visione dell’isola del borgo di Gallipoli, in virtù proprio della presenza dalla Strada Panoramica SP108 dalla quale si apprezza la panoramicità dei luoghi lungo la sua percorrenza ”, tenuto conto di quanto stabilito dalla Scheda PAE 0054, secondo cui “ Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono: salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario ”;
- “ mancata esplicitazione dei “motivi per i quali l’intervento proposto non contrasti con le singole prescrizioni d’uso dei BP e UCP” ”;
- “ interferenza dell’intervento con il BP Zone gravate da Usi civici ”;
- non è stata comprovata la coerenza del progetto con il Piano comunale delle coste adottato;
- “ l’istante minimizza … sull’impatto paesaggistico dell’opera sul contesto e in relazione ai beni culturali indicati nella disamina della nota 1447P/2023 ”.
2. Con l’odierno ricorso la società LÒ PO è insorta avverso il predetto parere, che ha censurato sotto i seguenti profili:
- “il progetto per cui è giudizio, in adeguamento a quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste, diminuirà la barriera visiva, pur mantenendo la stessa consistenza volumetrica”, dal momento che “se in precedenza il chiosco ed i servizi stagionali autorizzati avevano un ingombro di metri 8 di larghezza paralleli alla S.P. 108 e metri 4 di lunghezza perpendicolari alla S.P. 108, nel nuovo progetto, le dimensioni vengono invertite, con il lato di quattro metri parallelo alla S.P.108 ed il lato di 8 metri 13 perpendicolare, con evidente, nonché documentata, riduzione dell’ingombro visivo”;
- l’affermazione secondo cui “ l’arenile sgombro da qualsiasi manufatto consente un’ampia percezione del contesto tutelato ” non è idonea “a fondare legittimamente il diniego opposto all’accoglimento dell’istanza e, ancor meno, ad assurgere a motivazione del provvedimento impugnato”, atteso che seguendo tale prospettiva “verrebbe meno la ragion d’essere di ogni genere di pianificazione, di disposizione attuativa ed ogni genere di intervento ammissibile”;
- “la stessa Soprintendenza ha autorizzato tutte le opere esistenti sul litorale, compresa quella precedente della odierna ricorrente, unitamente ad altri stabilimenti balneari, chioschi sul demanio e su proprietà privata, a carattere stagionale, proprio in ritenuta applicazione del bilanciamento tra tutela ambientale e la necessità di garantire i servizi turistico/commerciali”;
- la Soprintendenza “non ha tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi”, con specifico riferimento al fatto che: la “Casamatta/Garitta, avente dimensioni di 3,00m X 3,00m X 1,50m, è così piccola sul territorio che, per apprezzarne la consistenza e le fattezze, non ha senso pensare di ammirarla ad una distanza superiore a 100 metri”, laddove i “manufatti di progetto sono a circa 150 metri di distanza da essa”; la Torre SA “è alta circa dieci metri e dista ben 464 metri dai medesimi progettati manufatti che, per il loro ingombro, non possono e non potrebbero in alcun modo ostacolare la godibilità della stessa”;
- “i manufatti di progetto, rispetto alle visuali paesaggistiche godibili dalla strada litoranea SP 108 non solo non interferiscono con la percezione della Torre SA, della casamatta/garitta tipo BR e dell’isola del borgo di Gallipoli ma, addirittura, potrebbero avere qualsiasi forma e dimensione che, complice l’andamento sinuoso della costa e della viabilità, complice la vegetazione esistente in prossimità dell’area di progetto, non possono in alcun modo interferire nel godimento del paesaggio”;
- “con riferimento al contesto paesaggistico delle “Aree di Rispetto dei Boschi”, la struttura progettata dalla società ricorrente è consentita dall’art. 63 delle NTA del PPTR”;
- “il terreno in disponibilità della società ricorrente è un terreno demaniale marittimo sul quale graverebbe un uso civico “non validato”, per cui, per un verso, non vi è alcuna conferma del vincolo da parte del competente Ufficio Regionale Usi civici e, per altro verso, l’esatta ricognizione del vincolo da uso civico deve essere verificata nella sua effettiva consistenza o in sede pianificatoria (assente nella fattispecie) ovvero caso per caso”;
- anche “il motivo di diniego relativo alla presunta mancanza di del progettato intervento nella previsione del Piano comunale delle coste adottato e di una mancata, si rivela erroneo ed illegittimo”, atteso che “il giudizio della Soprintendenza è relativo alla compatibilità paesaggistica e non a quella urbanistica e/o demaniale marittima del Progetto”.
3. Si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale per resistere al ricorso.
In particolare, la difesa erariale ha depositato il rapporto informativo in data 20.4.2023, con cui la Soprintendenza, nel replicare alle contestazioni formulate con il ricorso, ha osservato che le censure “ relative alla rimodulazione della installazione originaria vengano men dal momento che l’istanza è stata presentata per una nuova costruzione e come tale è stata analizzata a istruita dalla Soprintendenza in relazione al contesto paesaggistico ”.
4. Con ordinanza n. 1315/2024 questo Tar ha ritenuto necessario “ acquisire una documentata relazione di chiarimenti che, all’esito dell’esame degli elaborati planivolumetrici della struttura preesistente e di quella per cui è causa, provveda a raffrontare gli uni e gli altri al fine di evidenziare compiutamente gli eventuali elementi di novità della nuova struttura e il relativo impatto sul territorio e sul paesaggio circostante ” e ha quindi onerato della relativa attività “ il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gallipoli ”.
4.1. L’Amministrazione comunale non ha adempiuto il predetto incombente istruttorio.
4.2. Da parte sua la ricorrente ha allegato in atti la relazione tecnica in data 31.1.2025, con cui ha posto a raffronto l’ingombro dei manufatti preesistenti, già regolarmente assentiti, e l’ingombro delle opere oggetto della istanza in questione, comprovando, in forza dell’esame comparato delle relative sagome, che la barriera visiva della nuova proposta progettuale è pari alla metà di quella preesistente (m 10,33 m, contro m 20,03).
5. Nella pubblica udienza del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il provvedimento impugnato è inficiato in radice dal fraintendimento dei reali contenuti dell’istanza della ricorrente e dalla parziale valutazione dello stato dei luoghi.
6.1. Ci si intende segnatamente riferire al fatto che, pur avendo ad oggetto un intervento di “ nuova costruzione ”, l’istanza della ricorrente (come si evince dalla relativa relazione tecnica) era chiaramente riferita alla realizzazione di un progetto di rimodulazione di strutture preesistenti, già legittimamente assentite, al precipuo scopo di ridurre la barriera visiva rispetto al fronte mare, senza incrementare la superficie complessiva dei manufatti.
In sostanza, il progetto presentato dalla ricorrente si propone di redistribuire i manufatti secondo una prospettiva verticale rispetto al mare, a fronte dell’attuale dislocazione in senso parallelo alla battigia.
6.2. Ora, se pure è vero che la nuova dislocazione dei manufatti può astrattamente interferire con la visuale degli elementi paesaggistici che si collocano lungo il percorso della strada panoramica e con la disciplina vincolistica dell’area, è però parimenti vero che la relativa soluzione progettuale è evidentemente meno impattante quanto alla fruizione del fronte mare, che pure costituisce elemento essenziale dell’intervento, sotto il profilo della relativa interazione con il paesaggio circostante.
Ciò nonostante, la Soprintendenza non ha tenuto in alcuna considerazione i manufatti già esistenti (che non vengono mai menzionati nel parere), né tantomeno ha confrontato il relativo impatto paesaggistico con quello determinato dalla nuova proposta presentata dal ricorrente, che ha apprezzato come se - allo stato - l’area dell’intervento e le visuali fossero libere da ingombri visivi, senza alcun ostacolo per la fruizione (e la piena tutela) dei beni paesaggistici di riferimento.
6.3. Peraltro, dalle allegazioni della ricorrente si evince che la nuova dislocazione dei manufatti, se da un lato libera la visuale del fronte mare, dall’altro lato genera una interazione modesta con la “Casamatta/Garitta” e la Torre SA, la cui visuale, per dimensioni e distanze (in termini relativi) dalle opere in questione, non viene sostanzialmente alterata.
6.4. Né la presenza del vincolo ad area di rispetto boschi è tale da giustificare di per sé il parere contrario della Soprintendenza, atteso che l’art. 63 delle NTA del PPTR consente, a determinate condizioni, la trasformazione dei manufatti esistenti, nonché la realizzazione di nuove opere rimovibili di limitate dimensioni, sicché non è possibile esprimere, a priori, un giudizio di disvalore quanto al rispetto del vincolo in questione, ove non si provveda a valutare la consistenza strutturale dei manufatti oggetto dell’istanza, previa comparazione con quelli preesistenti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni contenute nella predetta norma.
6.5. Quanto agli ulteriori profili motivazionali concernenti ipotetiche carenze istruttorie sotto il profilo della esatta ricognizione degli usi civici che interessano l’area in concessione e dell’accertamento della compatibilità del progetto con il Piano comunale delle coste (invero, non ancora approvato), si tratta di questioni che esulano dalle competenze della Soprintendenza, e comunque sono suscettibili di ulteriore approfondimento da parte dell’Amministrazione comunale, sicché non sono tali da giustificare il parere negativo oggetto di impugnazione in questa sede.
6.6. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà riesaminare compiutamente il progetto della ricorrente.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza ABAP di Lecce, prot.n.2327 del 6.2.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO