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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
N. 9498/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ER D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 28/07/2025
Parte_1 , (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...] Parte_2 ,(C.F. C.F. 2 nato a [...] il [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sella Francesca, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] Parte_1
, (C.F.
C.F._2
, (C.F. Parte_2
,nato a [...] il [...]
celebrato il 02/06/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA al Num. 35 - PARTE II SERIE A - ANNO2001, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
3) l'abitazione familiare di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Casetta n. 152, di proprietà della signora Parte_1 nella misura del 100% a far data dal 10 maggio 2023, rimane assegnata a quest'ultima nell'interesse del figlio ancora minore Per 1 unitamente agli arredi e corredi che la compongono in quanto il sig. Parte_2
,trasferitosi in altro immobile di sua esclusiva proprietà, ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni personali e di interesse;
si obbliga a corrispondere alla signora4) il sig. Parte_2 Parte_1 l'importo di euro
150,00 (euro centocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, da corrispondersi mediante bonifico al conto alla predetta (Credem banca IBAN: intestato corrente
[...]) entro il giorno 15 di ciascun mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Si obbliga altresì a corrispondere alla signora Parte_1 il 50% delle spese straordinarie versate a favore del figlio Per_1 come da Protocollo di Famiglia del Tribunale di Verona (di cui dichiarano di avere ricevuto copia), che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più
aggiornato):
I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco);
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici);
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico);
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero elezioni private);
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo (tempo prolungato, attività sportive pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori). Ai fini del rimborso sarà necessario che il genitore che ha sostenuto la spesa presenti idonea pezza giustificativa con obbligo per l'altro di provvedere al rimborso della sua quota entro il giorno 15 di ogni mese. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV e VI del Protocollo sopra citato, quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non fosse d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta,
un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, rimarrà tra le parti il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
per quanto riguarda le spese mediche straordinarie, le parti si impegnano a prediligere visite e/o esami in regime pubblico, qualora le stesse siano prevedibili con l'ordinaria diligenza e si possano prenotare in anticipo. I coniugi esprimo già il loro assenso a che il figlio Per_1 frequenti l'Università secondo le proprie attitudini;
Parte_15) l'assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
6) le rate del mutuo fondiario n. 106259 Rep. n. 17346 Racc. a firma Notaio Per_2 intestato ad entrambi i coniugi, insistente sulla casa coniugale di proprietà della signora Parte_1 sito in Sant'Ambrogio
di Valpolicella (VR), via Casetta n. 152, la cui rata mensile è attualmente pari ad euro 742,00 verranno pagate per intero dalla signora sino alla completa estinzione del mutuo, così come leParte_1
si impegna a richiedere ed ottenere, dal relativorelative utenze e spese;
la signora Parte_3
istituto di credito, l'accollo a sé stessa dell'intero rapporto di mutuo fondiario (n. 106259 Rep. n. 17346
Racc. a firma Notaio Per_2 ) liberando il signor Parte_2 da ogni onere e dovere in merito, accollandosi altresì ogni spesa conseguente il predetto accollo;
Per_3 Intestato ad entrambi 7) le rate del mutuo fondiario n.4710 Rep. n. 3687 Racc. a firma Notaio
sito in Sant'Ambrogio di Parte_2 i coniugi, insistente sulla casa di proprietà del signor
Valpolicella (VR), frazione Ponton, via Ponte n. 10, la cui rata mensile è attualmente pari ad euro 395,00,
verranno pagate per intero dal signor Parte_2 sino alla completa estinzione del mutuo, così
come le relative utenze e spese;
il signor Parte_2 si impegna a richiedere ed ottenere, dal relativo istituto di credito, l'accollo a sé stesso dell'intero rapporto di mutuo fondiario (n.4710 Rep. n.
Per_3 liberando la signora Pt_3 da ogni onere e dovere in merito,3687 Racc. a firma Notaio
accollandosi altresì ogni spesa conseguente il predetto accollo;
8) il sig. Parte_2 continuerà a versare alla moglie - come ha sempre fatto - il 50% della rata del finanziamento "Avvera s.p.a." n. 587736, contratto per le esigenze di entrambi, sino a completa estinzione dello stesso;
9) ogni altro rapporto di natura economica e relativo ai beni mobili di proprietà esclusiva e comune ai coniugi è già stato definito in separata sede con specifico accordo e reciproca soddisfazione;
10) i coniugi dichiarano pertanto che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
spese compensate;
15) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso, ad oggi divenuta maggiorenne, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 22/12/2025
Il Presidente
ER D'AM
N. 9498/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ER D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 28/07/2025
Parte_1 , (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...] Parte_2 ,(C.F. C.F. 2 nato a [...] il [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sella Francesca, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] Parte_1
, (C.F.
C.F._2
, (C.F. Parte_2
,nato a [...] il [...]
celebrato il 02/06/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA al Num. 35 - PARTE II SERIE A - ANNO2001, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
3) l'abitazione familiare di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Casetta n. 152, di proprietà della signora Parte_1 nella misura del 100% a far data dal 10 maggio 2023, rimane assegnata a quest'ultima nell'interesse del figlio ancora minore Per 1 unitamente agli arredi e corredi che la compongono in quanto il sig. Parte_2
,trasferitosi in altro immobile di sua esclusiva proprietà, ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni personali e di interesse;
si obbliga a corrispondere alla signora4) il sig. Parte_2 Parte_1 l'importo di euro
150,00 (euro centocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, da corrispondersi mediante bonifico al conto alla predetta (Credem banca IBAN: intestato corrente
[...]) entro il giorno 15 di ciascun mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Si obbliga altresì a corrispondere alla signora Parte_1 il 50% delle spese straordinarie versate a favore del figlio Per_1 come da Protocollo di Famiglia del Tribunale di Verona (di cui dichiarano di avere ricevuto copia), che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più
aggiornato):
I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco);
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici);
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico);
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero elezioni private);
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo (tempo prolungato, attività sportive pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori). Ai fini del rimborso sarà necessario che il genitore che ha sostenuto la spesa presenti idonea pezza giustificativa con obbligo per l'altro di provvedere al rimborso della sua quota entro il giorno 15 di ogni mese. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV e VI del Protocollo sopra citato, quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non fosse d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta,
un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, rimarrà tra le parti il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
per quanto riguarda le spese mediche straordinarie, le parti si impegnano a prediligere visite e/o esami in regime pubblico, qualora le stesse siano prevedibili con l'ordinaria diligenza e si possano prenotare in anticipo. I coniugi esprimo già il loro assenso a che il figlio Per_1 frequenti l'Università secondo le proprie attitudini;
Parte_15) l'assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
6) le rate del mutuo fondiario n. 106259 Rep. n. 17346 Racc. a firma Notaio Per_2 intestato ad entrambi i coniugi, insistente sulla casa coniugale di proprietà della signora Parte_1 sito in Sant'Ambrogio
di Valpolicella (VR), via Casetta n. 152, la cui rata mensile è attualmente pari ad euro 742,00 verranno pagate per intero dalla signora sino alla completa estinzione del mutuo, così come leParte_1
si impegna a richiedere ed ottenere, dal relativorelative utenze e spese;
la signora Parte_3
istituto di credito, l'accollo a sé stessa dell'intero rapporto di mutuo fondiario (n. 106259 Rep. n. 17346
Racc. a firma Notaio Per_2 ) liberando il signor Parte_2 da ogni onere e dovere in merito, accollandosi altresì ogni spesa conseguente il predetto accollo;
Per_3 Intestato ad entrambi 7) le rate del mutuo fondiario n.4710 Rep. n. 3687 Racc. a firma Notaio
sito in Sant'Ambrogio di Parte_2 i coniugi, insistente sulla casa di proprietà del signor
Valpolicella (VR), frazione Ponton, via Ponte n. 10, la cui rata mensile è attualmente pari ad euro 395,00,
verranno pagate per intero dal signor Parte_2 sino alla completa estinzione del mutuo, così
come le relative utenze e spese;
il signor Parte_2 si impegna a richiedere ed ottenere, dal relativo istituto di credito, l'accollo a sé stesso dell'intero rapporto di mutuo fondiario (n.4710 Rep. n.
Per_3 liberando la signora Pt_3 da ogni onere e dovere in merito,3687 Racc. a firma Notaio
accollandosi altresì ogni spesa conseguente il predetto accollo;
8) il sig. Parte_2 continuerà a versare alla moglie - come ha sempre fatto - il 50% della rata del finanziamento "Avvera s.p.a." n. 587736, contratto per le esigenze di entrambi, sino a completa estinzione dello stesso;
9) ogni altro rapporto di natura economica e relativo ai beni mobili di proprietà esclusiva e comune ai coniugi è già stato definito in separata sede con specifico accordo e reciproca soddisfazione;
10) i coniugi dichiarano pertanto che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
spese compensate;
15) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso, ad oggi divenuta maggiorenne, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 22/12/2025
Il Presidente
ER D'AM