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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione il 7 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Giardino;
Parte_1 Parte_2
Opponenti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mena Chironna;
Controparte_1
Opposto
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto del 17 gennaio 2020, notificato in data 29 gennaio 2020, con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di euro 13.312,36, asseritamente dovuta in ragione del mancato pagamento di cinque cambiali, nonché per spese di protesto e competenze professionali per l'atto di precetto.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria al momento della notifica del precetto e, nel merito, deducevano l'erroneità della somma richiesta, in ragione dell'avvenuto versamento di euro 750,00, dell'errata quantificazione dei compensi professionali per l'atto di precetto e della non debenza dell'importo richiesto a titolo di spese di notifica poiché riferito ad altro pagina 1 di 5 atto di precetto;
concludevano chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi sottesi al precetto e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata il 6 maggio 2020 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
contestava le avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo conseguentemente, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 26 maggio 2020 il giudice rigettava l'istanza di sospensione e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante prova documentale ed orale, all'udienza del 7 novembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria sollevata dagli opponenti.
Sul punto, deve osservarsi che l'azione cambiaria diretta (ossia quella esercitata nei confronti dell'accettante e dell'avallante in caso di cambiale tratta, dell'emittente e dell'avallante in caso di cambiale pagherò) - quale è quella in esame, essendo stata esercitata nei confronti degli emittenti dei vaglia cambiari - è soggetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 della legge cambiaria (R.D. 1669 del
1933), al termine di prescrizione di tre anni, che decorre dalla data di scadenza della cambiale.
Tanto premesso, il precetto opposto - notificato il 29 gennaio 2020 - ha a suo fondamento cinque cambiali, aventi scadenza rispettivamente il 31.12.2016, 30.06.2017, 31.12.2017, 30.06.2018 e
31.12.2018. Ne discende che la eccezione di prescrizione deve essere vagliata unicamente con riferimento alla prima di esse, essendo di palmare evidenza che per le restanti quattro, anche in assenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione triennale non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto di precetto.
Ciò posto, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta la notifica di precedente atto di precetto, intimato in virtù della cambiale con scadenza 31.12.2016 e delle altre due con scadenza progressivamente successiva, a in data 30.7.2018 (cfr atto di precetto con relata Parte_1
di notifica a mezzo di raccomandata A/R, allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
pagina 2 di 5 Al detto precetto, faceva seguito atto di pignoramento immobiliare notificato ad entrambi gli emittenti le cambiali, e , in data 9.10.2018 (cfrr allegati nr. 5 e 6 alla comparsa). Parte_1 Parte_2
Gli atti interruttivi, dunque, venivano notificati dal creditore prima della decorrenza del termine di prescrizione triennale che, per l'azione cambiaria relativa al titolo con scadenza il 31.12.2016, sarebbe decorso il 31.12.2019.
Tanto osservato, non è dirimente il rilievo degli opponenti in ordine alla omessa notifica dell'atto di precetto alla atteso che ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al primo Parte_2 comma dell'art. 1310 comma 1 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori senza che occorra la conoscenza dell'atto interruttivo in capo a questi ultimi, tanto più che nel caso di specie il vincolo obbligatorio solidale scaturisce da un unico titolo.
In ogni caso, il rilievo è superato dalla successiva notifica di atto di pignoramento immobiliare ad entrambi i debitori solidali in data precedente a quella di maturazione del termine di prescrizione triennale.
L'atto di pignoramento, infatti, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che la relativa procedura esecutiva si è conclusa con l'estinzione per inerzia del creditore, come risultante dal provvedimento prodotto da parte opposta (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione;
cfr. sul punto Cass. sez. III, sent. n. 12239 del
09.05.2019: “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa, ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. l'effetto stesso resterà istantaneo”).
Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, con il quale si eccepisce l'erroneità della somma richiesta in precetto, si ritiene provato il pagamento di un acconto di euro 700,00 sulla cambiale a scadenza il 30.6.2017.
Sul punto, infatti, il teste avv. escusso all'udienza del 6 luglio 2021, ha confermato di Testimone_1
aver ricevuto, nel mese di ottobre del 2017 e per conto del , la somma di euro Controparte_1
700,00 in acconto sulla cambiale scaduta il 30.06.2017 (“Confermo la circostanza ma preciso che la somma da me incassata in acconto era di euro 700,00 che sono stati consegnati su indicazione del signor
a un suo factotum tale al quale chiedevo di rilasciare apposita ricevuta che mi CP_1 Persona_1
veniva effettivamente consegnata e che ancora conservo. ADR di parte convenuta: la consegna del denaro
pagina 3 di 5 non avveniva nel mio studio bensì a Pedivigliano e tanto facevo poiché amico all'epoca sia del signor
che del signor ). Pt_1 CP_1
Intanto, la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile nonostante il divieto previsto per i contratti dall'art. 2721 c.c. ed esteso ai pagamenti e alla remissione del debito ex art. 2726 c.c. e ciò in virtù della deroga a tale divieto consentita dal secondo comma dell'art. 2721 c.c..
Infatti, è plausibile che gli opponenti non abbiano avuto cura di procurarsi una quietanza attestante il pagamento dell'acconto se si considera che l'importo versato in contanti era modesto, che l'intermediario incaricato era un professionista in materia legale in rapporti con entrambe le parti e per tali ragioni in grado di ingenerare pieno affidamento in ordine al buon esito del pagamento ed all'assenza di contestazioni (sull'ammissibilità della deroga al divieto di prova testimoniale dei pagamenti, cfr ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 7940 del 2020: “è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. , ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”).
Il teste è da ritenersi pienamente attendibile se si considera che, dal profilo soggettivo, egli è un avvocato ed intratteneva all'epoca dei fatti rapporti amichevoli con entrambe le parti, dunque è certamente estraneo ed equidistante rispetto agli interessi in gioco. Inoltre, il resoconto è intrinsecamente attendibile in quanto dettagliato, preciso ed assolutamente coerente. Il teste, inoltre, ha riferito circostanze apprese per conoscenza diretta e non de relato, come sembrerebbe eccepire parte opposta nel porre in dubbio la sua attendibilità in quanto non è stato chiamato a testimoniare il soggetto cui è stato consegnato il denaro destinato al CP_1
Il rilievo degli opponenti è invece infondato sulla quantificazione dei compensi per l'atto di precetto, atteso che il difensore ha determinato il compenso in conformità alle tariffe professionali vigenti di cui al d.m. n. 55 del 2014, segnatamente applicandole ai valori compresi fra il medio ed il massimo dello scaglione di riferimento, oltre accessori di legge. La liquidazione del compenso è dunque legittima, se si considera la derogabilità dei valori medi delle tariffe professionali, nonché congrua in rapporto alla attività effettivamente svolta ed al valore della controversia.
Da ultimo, con riferimento alla non debenza della somma di euro 15,90, richiesta a titolo di spese di notifica del precetto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, risulta per tabulas che tale spesa sia riferita alla notifica del precetto oggetto di opposizione.
pagina 4 di 5 L'accertata intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non determina - come dedotto dagli opponenti - la nullità dell'atto ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella spettante (cfr Cass. Civ., sentenza n. 27032 dl 2014 così massimata: “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”).
La parziale soccombenza degli opponenti e le questioni interpretative connesse al motivo di opposizione oggetto di accoglimento giustificano infine la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- riduce il precetto notificato da a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in data 29 gennaio 2020, oggetto di opposizione, alla somma complessiva di euro 12.612,36 (di cui
11.800 per sorte capitale, 358,72 per spese di protesto, 453, 64 per spese legali), oltre interessi e rivalutazione su detta somma a decorrere da ciascuna scadenza e fino al saldo;
conferma per il resto il precetto;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Cosenza, 29 marzo 2025
Il giudice
Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione il 7 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Giardino;
Parte_1 Parte_2
Opponenti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mena Chironna;
Controparte_1
Opposto
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto del 17 gennaio 2020, notificato in data 29 gennaio 2020, con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di euro 13.312,36, asseritamente dovuta in ragione del mancato pagamento di cinque cambiali, nonché per spese di protesto e competenze professionali per l'atto di precetto.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria al momento della notifica del precetto e, nel merito, deducevano l'erroneità della somma richiesta, in ragione dell'avvenuto versamento di euro 750,00, dell'errata quantificazione dei compensi professionali per l'atto di precetto e della non debenza dell'importo richiesto a titolo di spese di notifica poiché riferito ad altro pagina 1 di 5 atto di precetto;
concludevano chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi sottesi al precetto e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata il 6 maggio 2020 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
contestava le avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo conseguentemente, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 26 maggio 2020 il giudice rigettava l'istanza di sospensione e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante prova documentale ed orale, all'udienza del 7 novembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria sollevata dagli opponenti.
Sul punto, deve osservarsi che l'azione cambiaria diretta (ossia quella esercitata nei confronti dell'accettante e dell'avallante in caso di cambiale tratta, dell'emittente e dell'avallante in caso di cambiale pagherò) - quale è quella in esame, essendo stata esercitata nei confronti degli emittenti dei vaglia cambiari - è soggetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 della legge cambiaria (R.D. 1669 del
1933), al termine di prescrizione di tre anni, che decorre dalla data di scadenza della cambiale.
Tanto premesso, il precetto opposto - notificato il 29 gennaio 2020 - ha a suo fondamento cinque cambiali, aventi scadenza rispettivamente il 31.12.2016, 30.06.2017, 31.12.2017, 30.06.2018 e
31.12.2018. Ne discende che la eccezione di prescrizione deve essere vagliata unicamente con riferimento alla prima di esse, essendo di palmare evidenza che per le restanti quattro, anche in assenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione triennale non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto di precetto.
Ciò posto, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta la notifica di precedente atto di precetto, intimato in virtù della cambiale con scadenza 31.12.2016 e delle altre due con scadenza progressivamente successiva, a in data 30.7.2018 (cfr atto di precetto con relata Parte_1
di notifica a mezzo di raccomandata A/R, allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
pagina 2 di 5 Al detto precetto, faceva seguito atto di pignoramento immobiliare notificato ad entrambi gli emittenti le cambiali, e , in data 9.10.2018 (cfrr allegati nr. 5 e 6 alla comparsa). Parte_1 Parte_2
Gli atti interruttivi, dunque, venivano notificati dal creditore prima della decorrenza del termine di prescrizione triennale che, per l'azione cambiaria relativa al titolo con scadenza il 31.12.2016, sarebbe decorso il 31.12.2019.
Tanto osservato, non è dirimente il rilievo degli opponenti in ordine alla omessa notifica dell'atto di precetto alla atteso che ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al primo Parte_2 comma dell'art. 1310 comma 1 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori senza che occorra la conoscenza dell'atto interruttivo in capo a questi ultimi, tanto più che nel caso di specie il vincolo obbligatorio solidale scaturisce da un unico titolo.
In ogni caso, il rilievo è superato dalla successiva notifica di atto di pignoramento immobiliare ad entrambi i debitori solidali in data precedente a quella di maturazione del termine di prescrizione triennale.
L'atto di pignoramento, infatti, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che la relativa procedura esecutiva si è conclusa con l'estinzione per inerzia del creditore, come risultante dal provvedimento prodotto da parte opposta (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione;
cfr. sul punto Cass. sez. III, sent. n. 12239 del
09.05.2019: “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa, ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. l'effetto stesso resterà istantaneo”).
Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, con il quale si eccepisce l'erroneità della somma richiesta in precetto, si ritiene provato il pagamento di un acconto di euro 700,00 sulla cambiale a scadenza il 30.6.2017.
Sul punto, infatti, il teste avv. escusso all'udienza del 6 luglio 2021, ha confermato di Testimone_1
aver ricevuto, nel mese di ottobre del 2017 e per conto del , la somma di euro Controparte_1
700,00 in acconto sulla cambiale scaduta il 30.06.2017 (“Confermo la circostanza ma preciso che la somma da me incassata in acconto era di euro 700,00 che sono stati consegnati su indicazione del signor
a un suo factotum tale al quale chiedevo di rilasciare apposita ricevuta che mi CP_1 Persona_1
veniva effettivamente consegnata e che ancora conservo. ADR di parte convenuta: la consegna del denaro
pagina 3 di 5 non avveniva nel mio studio bensì a Pedivigliano e tanto facevo poiché amico all'epoca sia del signor
che del signor ). Pt_1 CP_1
Intanto, la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile nonostante il divieto previsto per i contratti dall'art. 2721 c.c. ed esteso ai pagamenti e alla remissione del debito ex art. 2726 c.c. e ciò in virtù della deroga a tale divieto consentita dal secondo comma dell'art. 2721 c.c..
Infatti, è plausibile che gli opponenti non abbiano avuto cura di procurarsi una quietanza attestante il pagamento dell'acconto se si considera che l'importo versato in contanti era modesto, che l'intermediario incaricato era un professionista in materia legale in rapporti con entrambe le parti e per tali ragioni in grado di ingenerare pieno affidamento in ordine al buon esito del pagamento ed all'assenza di contestazioni (sull'ammissibilità della deroga al divieto di prova testimoniale dei pagamenti, cfr ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 7940 del 2020: “è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. , ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”).
Il teste è da ritenersi pienamente attendibile se si considera che, dal profilo soggettivo, egli è un avvocato ed intratteneva all'epoca dei fatti rapporti amichevoli con entrambe le parti, dunque è certamente estraneo ed equidistante rispetto agli interessi in gioco. Inoltre, il resoconto è intrinsecamente attendibile in quanto dettagliato, preciso ed assolutamente coerente. Il teste, inoltre, ha riferito circostanze apprese per conoscenza diretta e non de relato, come sembrerebbe eccepire parte opposta nel porre in dubbio la sua attendibilità in quanto non è stato chiamato a testimoniare il soggetto cui è stato consegnato il denaro destinato al CP_1
Il rilievo degli opponenti è invece infondato sulla quantificazione dei compensi per l'atto di precetto, atteso che il difensore ha determinato il compenso in conformità alle tariffe professionali vigenti di cui al d.m. n. 55 del 2014, segnatamente applicandole ai valori compresi fra il medio ed il massimo dello scaglione di riferimento, oltre accessori di legge. La liquidazione del compenso è dunque legittima, se si considera la derogabilità dei valori medi delle tariffe professionali, nonché congrua in rapporto alla attività effettivamente svolta ed al valore della controversia.
Da ultimo, con riferimento alla non debenza della somma di euro 15,90, richiesta a titolo di spese di notifica del precetto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, risulta per tabulas che tale spesa sia riferita alla notifica del precetto oggetto di opposizione.
pagina 4 di 5 L'accertata intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non determina - come dedotto dagli opponenti - la nullità dell'atto ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella spettante (cfr Cass. Civ., sentenza n. 27032 dl 2014 così massimata: “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”).
La parziale soccombenza degli opponenti e le questioni interpretative connesse al motivo di opposizione oggetto di accoglimento giustificano infine la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- riduce il precetto notificato da a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in data 29 gennaio 2020, oggetto di opposizione, alla somma complessiva di euro 12.612,36 (di cui
11.800 per sorte capitale, 358,72 per spese di protesto, 453, 64 per spese legali), oltre interessi e rivalutazione su detta somma a decorrere da ciascuna scadenza e fino al saldo;
conferma per il resto il precetto;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Cosenza, 29 marzo 2025
Il giudice
Manuela Gallo
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