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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1493/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOMMARIA Parte_1 C.F._1
UGGIAS RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2
DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_ addebito n. 40220170002962715 000 notificato il 3.9.2022 dall' di Sassari per il pagamento di euro
17.781,31 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. per l'anno 2010.
L'opponente ha eccepito la prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, rilevando come la notifica dell'avviso di addebito risulti avvenuta oltre cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento dell sotteso, risalente al 9.01.2016. Controparte_2
e , costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 Controparte_2 prescrizione ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Ritiene il giudice che il ricorso meriti accoglimento dovendo ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione per decorso del termine successivo alla notifica dell'avviso di accertamento dell'
[...]
. CP_2
Come è noto, la L. n. 335/1995 ha portato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti di credito vantati dall' , stabilendo, per i contributi relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore della CP_1
pagina 1 di 2 legge, l'applicazione del nuovo termine prescrizionale di 5 anni, fatti salvi gli atti interruttivi già compiuti prima dell'entrata in vigore della legge, nel qual caso permane il termine decennale.
L' agisce per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali dovuti sul maggior reddito CP_1 accertato e ciò avrebbe tuttavia dovuto fare entro il termine quinquennale ex art.3 L.335/1995 calcolato dalla data della notificazione dell'accertamento, risalente al 9.01.2016.
Nel caso di specie il termine di cinque anni è quindi abbondantemente decorso per i contributi, somme aggiuntive ed interessi oggetto dell'avviso di addebito impugnato che, come si è anticipato, è relativo all'anno 2010, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di accertamento
(9.01.2016) e la notifica dell'avviso di addebito stesso, intervenuta 6 anni e 8 mesi dopo (3.09.2022), con conseguente irrilevanza dell'eventuale sospensione in ragione dell'emergenza COVID-19.
Tanto premesso, non disponendo di utili atti interruttivi del corso della prescrizione, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso n. 40220170002962715 000 notificato il CP_
3.9.2022 dall' per il pagamento di euro 17.781,31 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. per l'anno 2010.
Le spese, avuto riguardo alle questioni trattate ed alla natura della pronuncia, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la pretesa contributiva dell' inesigibile e, per l'effetto, annulla l'avviso n. 40220170002962715 000 per intervenuta prescrizione del credito;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sassari, 14/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1493/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOMMARIA Parte_1 C.F._1
UGGIAS RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2
DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_ addebito n. 40220170002962715 000 notificato il 3.9.2022 dall' di Sassari per il pagamento di euro
17.781,31 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. per l'anno 2010.
L'opponente ha eccepito la prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, rilevando come la notifica dell'avviso di addebito risulti avvenuta oltre cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento dell sotteso, risalente al 9.01.2016. Controparte_2
e , costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 Controparte_2 prescrizione ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Ritiene il giudice che il ricorso meriti accoglimento dovendo ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione per decorso del termine successivo alla notifica dell'avviso di accertamento dell'
[...]
. CP_2
Come è noto, la L. n. 335/1995 ha portato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti di credito vantati dall' , stabilendo, per i contributi relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore della CP_1
pagina 1 di 2 legge, l'applicazione del nuovo termine prescrizionale di 5 anni, fatti salvi gli atti interruttivi già compiuti prima dell'entrata in vigore della legge, nel qual caso permane il termine decennale.
L' agisce per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali dovuti sul maggior reddito CP_1 accertato e ciò avrebbe tuttavia dovuto fare entro il termine quinquennale ex art.3 L.335/1995 calcolato dalla data della notificazione dell'accertamento, risalente al 9.01.2016.
Nel caso di specie il termine di cinque anni è quindi abbondantemente decorso per i contributi, somme aggiuntive ed interessi oggetto dell'avviso di addebito impugnato che, come si è anticipato, è relativo all'anno 2010, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di accertamento
(9.01.2016) e la notifica dell'avviso di addebito stesso, intervenuta 6 anni e 8 mesi dopo (3.09.2022), con conseguente irrilevanza dell'eventuale sospensione in ragione dell'emergenza COVID-19.
Tanto premesso, non disponendo di utili atti interruttivi del corso della prescrizione, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso n. 40220170002962715 000 notificato il CP_
3.9.2022 dall' per il pagamento di euro 17.781,31 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. per l'anno 2010.
Le spese, avuto riguardo alle questioni trattate ed alla natura della pronuncia, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la pretesa contributiva dell' inesigibile e, per l'effetto, annulla l'avviso n. 40220170002962715 000 per intervenuta prescrizione del credito;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sassari, 14/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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