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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 743/2022 depositato il 06/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgia - Corso Mazzini 82 88021 Borgia CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. DOC. 3846 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso, con atto notificato telematicamente in data 14 gennaio 2022, nei confronti del Comune di Borgia (CZ), avverso l'avviso di pagamento TARI n. 3846 del 13/10/2021, annualità 2021, notificato in data 15/12/2021.
Deduceva:
1. Nullità dell'avviso di pagamento per difetto assoluto di motivazione, genericità e indeterminatezza del calcolo ed evidente errore materiale;
2. Violazione dell'art.7 della legge n.212/2000 e dell'art. 1 comma 162 della legge n.296/2006. Difetto assoluto di motivazione;
3. Non dovutezza della TARI trattandosi di fabbricati agricoli.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, pronunciarsi declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'avviso di pagamento TARI. Con vittoria di spese da distrarsi ex art.93
c.p.c.-
L'intimato Comune di Borgia non svolgeva attività difensiva.
Alla odierna pubblica udienza, nessuno è comparso. La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
I primi due motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente, per la comune attinenza alla regolarità formale e sostanziale dell'atto impositivo, sono destituiti di fondamento.
Invero, va rilevato che il provvedimento in parola contiene tutti gli elementi essenziali per individuare l'an ed il quantum della pretesa creditoria azionata, senza menomazione alcuna del diritto di difesa della contribuente.
La TARI, introdotta con la legge n.147/2013, è finalizzata a sostenere i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il tributo è a carico del soggetto utilizzatore che occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Il soggetto utilizzatore del servizio è tenuto oltre all'obbligo della denuncia anche ad un onere di informazione al fine di ottenere, eventualmente, l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent.
31.07.2015, n. 16235).
In materia, il giudice di legittimità ha avuto modo di sottolineare la centralità degli obblighi dichiarativi del contribuente: è, infatti, attraverso la denuncia TARI che si devono comunicare all'ente impositore tutte le circostanze rilevanti per la determinazione del tributo ed eventualmente la non produttività di rifiuti di certe aree (cfr. da ultimo, Cass. civ, Sez. V, Ord. 22.07.2025, n.20581).
L'avviso di pagamento impugnato è stato emesso dall'intimato Comune sulla base delle dichiarazioni TARI presentate dalla contribuente, in relazioni agli immobili (n.6) utilizzati. Gli importi dovuti sono stati quantificati dal Comune di Borgia, individuando, per ciascuna unità immobiliare, la via di ubicazione, la superficie in mq, il numero dei componenti, la tariffa fissa applicata, la tariffa variabile applicata ed il periodo di riferimento
(01.01.2021 – 31.12.2021).
Sicché, non è dato comprendere quale siano le carenze motivazionali del provvedimento adottato atteso che, nella sostanza, nessun dato indicato nello avviso di pagamento viene specificamente contestato, salvo censurare genericamente il quantum dovuto “in base alle prove esibite di cui agli allegati che si producono”
(v. pag. 2 atto introduttivo), quando poi, a ben vedere, l'unico atto allegato dalla ricorrente è l'avviso di pagamento impugnato.
Consegue il rigetto dei motivi per difetto di specificità.
Da disattendere è pure l'ultimo motivo di doglianza.
Assume la ricorrente che l'attività esercitata in quanto agricola è esente da TARI, poiché i rifiuti prodotti non possono essere considerati rifiuti solidi urbani, anche in relazione ai fabbricati adibiti ad immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Al riguardo, giova evidenziare che vige l'obbligo - per il contribuente che intende beneficiare dell'esenzione prevista per le attività produttive di rifiuti speciali – di produrre la documentazione che ne attesti l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, secondo cui “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. In difetto, alcun beneficio dell'esclusione della tassazione sulla parte di superficie in cui si producono può essere riconosciuto, rappresentando tale documentazione la condizione del beneficio medesimo.
Incombe, quindi, sul contribuente l'onere probatorio sui presupposti dell'esclusione o della riduzione del tributo. Onere teso a vincere la presunzione iuris tantum - prevista dall'art. 62 D.Lgs. 507 del 1993 - di produttività dei rifiuti dell'area o del locale occupato, “che, nondimeno, va onerato nella fase amministrativa, ove ciò sia richiesto dall'amministrazione (art. 73 D.Lgs. 507 del 1993). Non può, dì conseguenza, ritenersi che il contribuente, che non abbia provveduto alla denuncia originaria o in variazione, possa limitarsi a provare solo in giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo, se non tradendo la ratio legis” (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. 22.07.2025, n. 20587).
Talché, “in un unico caso, pertanto, può essere consentito al contribuente di provvedere a provare in giudizio la sussistenza dei presupposti dell'esclusione o della riduzione del tributo. Si tratta dell'ipotesi in cui egli abbia presentato regolarmente denuncia originaria o in variazione indicando la ricorrenza delle suddette condizioni ed il Comune, senza effettuare, ove necessario, il controllo di cui all'art. 73 D.Lgs. 507 del 1993, abbia calcolato il tributo per l'intero, a dispetto delle informazioni rese, senza verificarle (cfr. Cass. civ. ult. cit.).
Nel caso di specie, l'omessa produzione dell'ultima dichiarazione Tari presentata dalla contribuente al
Comune, impedisce all'adito giudice ogni valutazione al riguardo.
Consegue il rigetto del ricorso.
Non sussistono i presupposti per la regolamentazione delle spese di giudizio in mancanza di costituzione di parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 7 novembre 2023.
Il Presidente-relatore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 743/2022 depositato il 06/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgia - Corso Mazzini 82 88021 Borgia CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. DOC. 3846 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso, con atto notificato telematicamente in data 14 gennaio 2022, nei confronti del Comune di Borgia (CZ), avverso l'avviso di pagamento TARI n. 3846 del 13/10/2021, annualità 2021, notificato in data 15/12/2021.
Deduceva:
1. Nullità dell'avviso di pagamento per difetto assoluto di motivazione, genericità e indeterminatezza del calcolo ed evidente errore materiale;
2. Violazione dell'art.7 della legge n.212/2000 e dell'art. 1 comma 162 della legge n.296/2006. Difetto assoluto di motivazione;
3. Non dovutezza della TARI trattandosi di fabbricati agricoli.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, pronunciarsi declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'avviso di pagamento TARI. Con vittoria di spese da distrarsi ex art.93
c.p.c.-
L'intimato Comune di Borgia non svolgeva attività difensiva.
Alla odierna pubblica udienza, nessuno è comparso. La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
I primi due motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente, per la comune attinenza alla regolarità formale e sostanziale dell'atto impositivo, sono destituiti di fondamento.
Invero, va rilevato che il provvedimento in parola contiene tutti gli elementi essenziali per individuare l'an ed il quantum della pretesa creditoria azionata, senza menomazione alcuna del diritto di difesa della contribuente.
La TARI, introdotta con la legge n.147/2013, è finalizzata a sostenere i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il tributo è a carico del soggetto utilizzatore che occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Il soggetto utilizzatore del servizio è tenuto oltre all'obbligo della denuncia anche ad un onere di informazione al fine di ottenere, eventualmente, l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent.
31.07.2015, n. 16235).
In materia, il giudice di legittimità ha avuto modo di sottolineare la centralità degli obblighi dichiarativi del contribuente: è, infatti, attraverso la denuncia TARI che si devono comunicare all'ente impositore tutte le circostanze rilevanti per la determinazione del tributo ed eventualmente la non produttività di rifiuti di certe aree (cfr. da ultimo, Cass. civ, Sez. V, Ord. 22.07.2025, n.20581).
L'avviso di pagamento impugnato è stato emesso dall'intimato Comune sulla base delle dichiarazioni TARI presentate dalla contribuente, in relazioni agli immobili (n.6) utilizzati. Gli importi dovuti sono stati quantificati dal Comune di Borgia, individuando, per ciascuna unità immobiliare, la via di ubicazione, la superficie in mq, il numero dei componenti, la tariffa fissa applicata, la tariffa variabile applicata ed il periodo di riferimento
(01.01.2021 – 31.12.2021).
Sicché, non è dato comprendere quale siano le carenze motivazionali del provvedimento adottato atteso che, nella sostanza, nessun dato indicato nello avviso di pagamento viene specificamente contestato, salvo censurare genericamente il quantum dovuto “in base alle prove esibite di cui agli allegati che si producono”
(v. pag. 2 atto introduttivo), quando poi, a ben vedere, l'unico atto allegato dalla ricorrente è l'avviso di pagamento impugnato.
Consegue il rigetto dei motivi per difetto di specificità.
Da disattendere è pure l'ultimo motivo di doglianza.
Assume la ricorrente che l'attività esercitata in quanto agricola è esente da TARI, poiché i rifiuti prodotti non possono essere considerati rifiuti solidi urbani, anche in relazione ai fabbricati adibiti ad immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Al riguardo, giova evidenziare che vige l'obbligo - per il contribuente che intende beneficiare dell'esenzione prevista per le attività produttive di rifiuti speciali – di produrre la documentazione che ne attesti l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, secondo cui “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. In difetto, alcun beneficio dell'esclusione della tassazione sulla parte di superficie in cui si producono può essere riconosciuto, rappresentando tale documentazione la condizione del beneficio medesimo.
Incombe, quindi, sul contribuente l'onere probatorio sui presupposti dell'esclusione o della riduzione del tributo. Onere teso a vincere la presunzione iuris tantum - prevista dall'art. 62 D.Lgs. 507 del 1993 - di produttività dei rifiuti dell'area o del locale occupato, “che, nondimeno, va onerato nella fase amministrativa, ove ciò sia richiesto dall'amministrazione (art. 73 D.Lgs. 507 del 1993). Non può, dì conseguenza, ritenersi che il contribuente, che non abbia provveduto alla denuncia originaria o in variazione, possa limitarsi a provare solo in giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo, se non tradendo la ratio legis” (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. 22.07.2025, n. 20587).
Talché, “in un unico caso, pertanto, può essere consentito al contribuente di provvedere a provare in giudizio la sussistenza dei presupposti dell'esclusione o della riduzione del tributo. Si tratta dell'ipotesi in cui egli abbia presentato regolarmente denuncia originaria o in variazione indicando la ricorrenza delle suddette condizioni ed il Comune, senza effettuare, ove necessario, il controllo di cui all'art. 73 D.Lgs. 507 del 1993, abbia calcolato il tributo per l'intero, a dispetto delle informazioni rese, senza verificarle (cfr. Cass. civ. ult. cit.).
Nel caso di specie, l'omessa produzione dell'ultima dichiarazione Tari presentata dalla contribuente al
Comune, impedisce all'adito giudice ogni valutazione al riguardo.
Consegue il rigetto del ricorso.
Non sussistono i presupposti per la regolamentazione delle spese di giudizio in mancanza di costituzione di parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 7 novembre 2023.
Il Presidente-relatore