Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario dott.ssa Sorgente Carmela, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. RG 9133/2019 vertente
TRA
SELMABIPIEMME LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante PT, (C.F.
00882980154/P.Iva 10536040966), rappresentata e difesa dagli avvocato Luisa Membri e Luigi Cella
- ATTRICE
UL NA (C.F. [...]) e AR NO (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo Spaziano
-CONVENUTI –
CONCLUSIONI
Le parti concludeva come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
Motivi in fatto e diritto
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, la SELMABIPIEMME LEASING S.P.A., in persona del suo legale rappresentante PT, conveniva in giudizio i signori ZU AN e CI VA chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da AN ZU congiuntamente al coniuge VA CI ai sensi dell'art. 167 cod.civ. in data 20.11.2014, per atto
Notaio Michele Iannucci rep. 2198 racc. 1671, trascritto con nota di trascrizione – titolo telematico in data 26.11.2014 ai numeri 41645 Registro generale e 27291 Registro particolare.
Sosteneva l'attrice che i coniugi ZU-CI avevano costituito il fondo patrimoniale dopo che la sig.ra ZU AN aveva sottoscritto una polizza fideiussoria a garanzia del contratto di locazione finanziaria n. 30142600/001 avente ad oggetto un veicolo Iveco Stralis AS 440 S 48T/P stipulato con la Autotrasporti ZU S.r.l.
Sosteneva che il credito fatto valere e posto a base della spiegata azione revocatoria è portato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 29180/2015 e dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
Si costituivano i signori ZU AN e CI VA, i quali eccepivano l'insussistenza dei presupposti per la spiegata azione revocatoria e chiedevano il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dalla SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. non merita accoglimento, in quanto non risulta raggiunta la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Il creditore che agisce con l'azione revocatoria è soggetto ad un regime probatorio assai arduo. Il creditore deve provare:
1) il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore.
Infatti, l'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito.
2) La c.d. scientia fraudis, ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione comportava alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti.
Nel caso in esame, la SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. deduce che i coniugi ZU -CI hanno costituito il fondo patrimoniale oggetto di azione revocatoria nella consapevolezza di arrecare un danno alla parte attrice, in quanto detto atto veniva posto in essere nonostante la sussistenza del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora ZU AN a garanzia dell'obbligazione assunta dalla Autotrasporti ZU S.r.l..
Si osserva che la fideiussione è un contratto formale, mediante il quale alcuno si obbliga a pagare un debito altrui nel caso che il debitore non paghi alla scadenza.
L'obbligazione del fideiussore è accessoria e sussidiaria a quella del debitore principale.
Come sussidiaria, nasce soltanto quando il debitore principale non possa soddisfare il suo debito. Ebbene, nel caso che ci occupa la parte attrice non ha dimostrato che la Autotrasporti ZU S.r.l. non abbia potuto soddisfare il suo debito.
In realtà, non ha dimostrato neanche di aver esperito alcuna azione di recupero nei confronti del debitore principale.
In effetti, non solo non è stata posta in essere alcuna azione di recupero nei confronti della
Autotrasporti ZU S.r.l., ma non è stato neanche dimostrato che la società gravasse in stato di insolvenza, ovvero si trovasse in una situazione di difficoltà patrimoniale tale da non poter far fronte alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria.
Venendo al profilo della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai coniugi ZU -
CI, la parte attrice non ha dimostrato di aver messo a conoscenza il fideiussore nè dell'inadempimento della Autotrasporti ZU S.r.l., nè della intervenuta impossibilità di quest'ultimo di far fronte alla obbligazione principale assunta.
Pertanto, la parte attrice non ha dimostrato che la signora ZU AN ha posto in essere l'atto dispositivo nella consapevolezza di ledere gli interessi del creditore, il quale non esperiva nessuna azione giudiziale diretta a soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore principale;
né, si ribadisce, poneva la signora ZU AN nella condizione di essere a conoscenza dell'inadempimento dell'obbligazione principale.
L'unico atto con il quale la signora ZU AN è stata messa a conoscenza dell'inadempimento dell'obbligazione da parte della Autotrasporti ZU S.r.l. è costituito dal decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano, notificato in data 23/10/2015, e confermato con la sentenza n. 11658/2018, con il quale veniva richiesto l'adempimento della fideiussione.
Detti titoli, tuttavia, sono successivi all'atto di disposizione posto in essere dai coniugi ZU –
CI.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:
- Rigetta la domanda della SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.. - Condanna la SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GIUDICE
GOP Dr.ssa Carmela Sorgente