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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DI CAPRIO ROSA, presso la quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 19/09/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in San Nicola La Strada (CE) in data 21/03/22 e che dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivono già separati nel rispetto reciproco;
2. le parti rinunciano all'assegno di mantenimento per sé stessi perché si dichiarano economicamente indipendenti;
3. le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, diritto
o titolo reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 19/09/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n.5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 22/09/25 LA PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DI CAPRIO ROSA, presso la quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 19/09/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in San Nicola La Strada (CE) in data 21/03/22 e che dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivono già separati nel rispetto reciproco;
2. le parti rinunciano all'assegno di mantenimento per sé stessi perché si dichiarano economicamente indipendenti;
3. le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, diritto
o titolo reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 19/09/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n.5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 22/09/25 LA PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso