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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 07/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 798/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202400003416000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10680202400003416000 (avente titolo nel mancato pagamento per Euro 780,04 di tassa automobilistica per l'anno 2018 in relazione al veicolo tg Targa_1 nonché avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10680202300003526000, avente ad oggetto il medesimo veicolo e titolo nel mancato pagamento per Euro 3.087,59 di tassa automobilistica per gli anni 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Ha eccepito:
1-Il difetto di legittimazione passiva , come da sentenza del GdP di Taranto n. 784/2021 , che ha accertato e dichiarato la proprietà del veicolo Targa_1 in capo alla Società 1 a far tempo dal 2011 (siccome affermato in relazione alla tassa automobilistica per l'anno 2011 in precedente contenzioso definito con sentenza della CTR Puglia di Bari n. 395/2023.
2-L'intervenuta prescrizione dei crediti.
3-Duplicazione della richiesta per l'anno 2015.
4-Violazione dell'art. 4 DL n. 119/2018 e successive modifiche.
Si sono costituiti la REGIONE PUGLIA e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità del proprio operato .
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte, sciogliendo la riserva, decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine ai primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che:
Siccome evidenziato e documentato dalla Regione Puglia: ^ gli avvisi di accertamento relativi alle annualità qui in contestazione sono stati eseguiti presso l'indirizzo di residenza risultante al PRA come da art. 2, comma 5, Legge n. 27/1978 e da pacifico insegnamento del giudice di legittimità : ex multis Cass. n. 20964/2022);
^ al momento di notifica dei prefati accertamenti, come da registri anagrafici Associazione_1, il qui ricorrente risultava intestatario del mezzo e, pertanto, tenuto al pagamento del tributo ex art. 5 DL n. 953/1982 coordinato con la Legge di conversione n. 53/1983, comma 32 nonché ex art. 3 L.R. n. 25/2003 (conformi, ex multis, Cass. n. 13351/2020, n. 12961/2019, n. 8373/2016, n. 13952/2011, etc.).
Nessuno degli accertamenti è stato impugnato, con conseguente intervenuta definitività dei crediti.
° Siccome eccepito dal SC i pfa oggetto del presente giudizio sono stati preceduti dalla regolare notifica di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione, tutti non impugnati , ovvero le cartelle di pagamento nonché successive intimazioni di pagamento n. 10620229003989378000 del 4.7.2022 e n. 10620239004997405000 del 30.8.2023.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al quarto motivo si osserva che che la legge n. 197/2022 ha previsto la cancellazione ex lege dei debiti fino a euro 1.000 risultanti da singoli carichi affidati alla ADER dal 1.1.2000 al 31.12.2015: nella specie i carichi sono stati affidati tra gli anni 2018 e 2023.
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025-07.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 07/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 798/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202400003416000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10680202300003526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10680202400003416000 (avente titolo nel mancato pagamento per Euro 780,04 di tassa automobilistica per l'anno 2018 in relazione al veicolo tg Targa_1 nonché avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10680202300003526000, avente ad oggetto il medesimo veicolo e titolo nel mancato pagamento per Euro 3.087,59 di tassa automobilistica per gli anni 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Ha eccepito:
1-Il difetto di legittimazione passiva , come da sentenza del GdP di Taranto n. 784/2021 , che ha accertato e dichiarato la proprietà del veicolo Targa_1 in capo alla Società 1 a far tempo dal 2011 (siccome affermato in relazione alla tassa automobilistica per l'anno 2011 in precedente contenzioso definito con sentenza della CTR Puglia di Bari n. 395/2023.
2-L'intervenuta prescrizione dei crediti.
3-Duplicazione della richiesta per l'anno 2015.
4-Violazione dell'art. 4 DL n. 119/2018 e successive modifiche.
Si sono costituiti la REGIONE PUGLIA e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità del proprio operato .
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte, sciogliendo la riserva, decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine ai primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che:
Siccome evidenziato e documentato dalla Regione Puglia: ^ gli avvisi di accertamento relativi alle annualità qui in contestazione sono stati eseguiti presso l'indirizzo di residenza risultante al PRA come da art. 2, comma 5, Legge n. 27/1978 e da pacifico insegnamento del giudice di legittimità : ex multis Cass. n. 20964/2022);
^ al momento di notifica dei prefati accertamenti, come da registri anagrafici Associazione_1, il qui ricorrente risultava intestatario del mezzo e, pertanto, tenuto al pagamento del tributo ex art. 5 DL n. 953/1982 coordinato con la Legge di conversione n. 53/1983, comma 32 nonché ex art. 3 L.R. n. 25/2003 (conformi, ex multis, Cass. n. 13351/2020, n. 12961/2019, n. 8373/2016, n. 13952/2011, etc.).
Nessuno degli accertamenti è stato impugnato, con conseguente intervenuta definitività dei crediti.
° Siccome eccepito dal SC i pfa oggetto del presente giudizio sono stati preceduti dalla regolare notifica di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione, tutti non impugnati , ovvero le cartelle di pagamento nonché successive intimazioni di pagamento n. 10620229003989378000 del 4.7.2022 e n. 10620239004997405000 del 30.8.2023.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al quarto motivo si osserva che che la legge n. 197/2022 ha previsto la cancellazione ex lege dei debiti fino a euro 1.000 risultanti da singoli carichi affidati alla ADER dal 1.1.2000 al 31.12.2015: nella specie i carichi sono stati affidati tra gli anni 2018 e 2023.
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025-07.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)