Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06701/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6701 del 2024, proposto da
US TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia La Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IU OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariachiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.– della graduatoria finale di merito, approvata la predetta graduatoria con determinazione dirigenziale n. 450 del 1/10/2024, del concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Avvocato presso il Comune di Pomigliano D’Arco, indetto con determinazione dirigenziale n. 526 del 22/12/2023 (reg. gen. n. 2493 del 28/12/2023) e reso noto con avviso del 28/12/2023; 2.– della nota della Commissione esaminatrice prot. n. 39558 del 1/10/2024, di cui si ignorano i contenuti di dettaglio, con la quale, all’esito delle operazioni concorsuali, la Commissione ha trasmesso la documentazione relativa ai propri lavori, comprensiva della graduatoria finale di merito; 3.– della nota prot. 41759 del 16/10/2024, con la quale il Comune di Pomigliano D’Arco, sulla base della presupposta nota della Commissione esaminatrice prot. 42796 del 23/10/2024, ha respinto l’istanza di rettifica in autotutela presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. n. 40263 del 7/10/2023; 4.– dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 12/2/2024 e n. 11 del 30/9/2024; 5.– del verbale della Commissione esaminatrice n. 6 del 30/5/2025, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riconosciuto il punteggio complessivo di punti 25 all’elaborato n. 5928 svolto dall’avv. OC; 6.– della determinazione dirigenziale n. 42 del 24/1/2024, con la quale il Comune di Pomigliano D’Arco disponeva, tra gli altri, la riammissione al concorso dell’avv. ES e dei conseguenti successivi atti e provvedimenti, ivi compresi i verbali tutti della Commissione esaminatrice, nella parte in cui il suddetto candidato è stato ammesso alle prove concorsuali; 7. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l’art. 23 del regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego, approvato con deliberazione di G.C. n. 126 del 19/10/2023, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D'Arco, di CO ES e di IU OC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa OV AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Avvocato presso il Comune di Pomigliano D’Arco, indetto con determinazione dirigenziale n. 526 del 22/12/2023 (reg. gen. n. 2493 del 28/12/2023), collocandosi al quinto e ultimo posto della graduatoria finale di merito, con 70 punti complessivi.
Con il ricorso in esame ha impugnato la graduatoria finale, ritenendo che la commissione sarebbe incorsa in diverse illegittimità, emendate le quali egli avrebbe conseguito il terzo posto della graduatoria finale, collocandosi così prima del candidato ES, che ha conseguito 72.50 punti e della candidata OC che ha conseguito 70,40 punti.
L’interesse al ricorso è circostanziato al solo avanzamento nella posizione in graduatoria che consentirebbe al ricorrente di avere maggiori possibilità di assunzione presso altre Amministrazioni, nel caso di utilizzo della graduatoria da parte delle medesime.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. – violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. violazione – violazione e falsa applicazione della sezione “graduatorie di merito e dei vincitori” della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego – illegittima formazione della graduatoria – violazione dei principi di trasparenza amministrativa e della par condicio tra i candidati – ingiustizia manifesta – eccesso di potere. La Commissione avrebbe violato il bando di concorso nella parte in cui, alla sezione “ graduatorie di merito e dei vincitori ”, prevede che, ai fini della formazione della graduatoria degli idonei, siano considerati i “punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della prova orale ”. La Commissione, invece, avrebbe considerato anche i punteggi conseguiti nelle prime due prove scritte.
2. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. violazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – difetto di istruttoria e di motivazione - violazione e falsa applicazione della lex specialis – mancanza del requisito di partecipazione in capo al candidato – ingiustizia manifesta – eccesso di potere. La graduatoria sarebbe illegittima in ragione della mancata esclusione dalla procedura, del candidato avv. CO ES che non era in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.
Egli, infatti, è stato ammesso alla procedura fruendo della riduzione a 3 anni (piuttosto che 5) del servizio svolto come dipendente di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni, perché in possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato (piuttosto che del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione come previsto dalla lett. c.1 del paragrafo “requisiti specifici ”) – in quanto titolo superiore ed assorbente rispetto al diploma di specializzazione – e in ogni caso di un master universitario di II livello da considerarsi equipollente al diploma di specializzazione.
3. – Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. violazione – illogicità ed irragionevolezza – illegittima valutazione del candidato -errore evidente riscontrabile ab externo e ictu oculi – difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta – eccesso di potere.
La graduatoria sarebbe illegittima anche nella parte in cui è stato attribuito il punteggio superiore a 3 per la prima prova alla candidata OC, pur avendo nel parere di “ Diritto del lavoro con particolare riferimento al Pubblico Impiego; Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti locali” affermato erroneamente che il soggetto qualificato a fornire un’interpretazione autentica dei contratti collettivi sarebbe l’ARAN.
4. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. violazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego - illegittima ed arbitraria determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio – violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa – illogicità ed irragionevolezza – contraddittorietà tra provvedimenti – ingiustizia manifesta – eccesso di potere.
La graduatoria sarebbe errata poiché la commissione, nel dettagliare i criteri di valutazione dei titoli culturali, non avrebbe dato autonomo rilievo ai diplomi di specializzazione e ai master di secondo livello, pur trattandosi di titoli che attestano un livello di qualificazione superiore a quello della laurea. In tal modo ha attribuito al ricorrente zero punti per i titoli di studio e culturali, nonostante costui abbia conseguito – oltre ad un master di II livello, non valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio siccome “speso ” per integrare il requisito di servizio richiesto per l’ammissione – un diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione e un diploma di specializzazione in Diritto e Procedura Penale.
I suddetti titoli non sono stati ritenuti valutabili poiché conseguiti prima dei 5 anni precedenti l’indizione del concorso, condizione limitativa non applicabile a tale tipologia di titoli.
La commissione, inoltre, sarebbe incorsa in una disparità di trattamento rispetto all’avv. Belcuore, che ha conseguito punti 1,10 per la frequenza di corsi effettuata prima dei 5 anni antecedenti l’indizione del concorso.
5. – Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. violazione – difetto di istruttoria e di motivazione – irragionevole valutazione del curriculum professionale del ricorrente – illogicità – contraddittorietà tra provvedimenti – difetto di istruttoria e di motivazione - ingiustizia manifesta – eccesso di potere.
La Commissione ha attribuito alla parte ricorrente zero punti per il curriculum, omettendo di valutare due diplomi di specializzazione e numerosi anni di servizio presso la pubblica amministrazione dichiarati nelle pagine da 3 a 6 della domanda di partecipazione.
Si è costituito il Comune di Pomigliano d’Arco, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, non avendo il ricorrente fornito la prova di resistenza. Egli non avrebbe dimostrato di poter conseguire in caso di accoglimento del ricorso il primo posto in graduatoria, necessario per poter conseguire l’assunzione.
Ha controdedotto nel merito delle avverse difese.
Si è costituito il candidato ES, il quale ha preliminarmente eccepito la non integrità del contraddittorio poiché le censure n. 1, 3 e 4 coinvolgerebbero anche la prima e la seconda classificata. Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, non aspirando il ricorrente al conseguimento del posto messo a concorso e controdedotto nel merito delle censure.
Si è costituita la candidata OC che ha controdedotto nel merito delle avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. Va preliminarmente dato conto delle eccezioni preliminari svolte dal Comune resistente e dal controinteressato ES, che possono essere trattate congiuntamente.
2. Va premesso che, come sancito dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015, il processo amministrativo è governato dal principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Plenaria ha, infatti, osservato, sulla scorta di numerosi referenti normativi e dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, l’insussistenza di indici normativi per affermarne la natura di giurisdizione di tipo oggettivo ( “non è possibile sostenere una esegesi della disciplina processuale che dia vita ad una derogatoria giurisdizione di diritto oggettivo, contraria all'ordinamento ed al principio di legalità ”) e, conseguentemente, la necessità di escludere che il giudice possa attribuire al privato un’utilità dallo stesso non richiesta ( “il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato comporta il divieto di attribuire un bene della vita non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ed è da ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi identificativi dell'azione, cioè il petitum e la causa petendi, attribuendo quindi un bene della vita diverso da quello richiesto ovvero ponga a fondamento della propria decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere” ).
Orbene il ricorrente ha circoscritto l’interesse al ricorso ad una migliore collocazione in graduatoria, che gli consentirebbe di ottenere maggiori probabilità di essere assunto presso altre Amministrazioni che intendano avvalersi della graduatoria del concorso in questione.
Si tratta di un interesse che va considerato concreto e attuale, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, esso “postula che il pregiudizio arrecato dal provvedimento gravato sia effettivo, nel senso che dall'esecuzione dello stesso deve discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza ” (Cons. St. sez. IV, 30 aprile 2024, n. 3931).
Il pregiudizio lamentato, benchè futuro, è certamente già prodotto nella sfera giuridica del ricorrente, in termini di minore chance di essere assunto in un possibile futuro utilizzo della graduatoria da parte di altra Amministrazione (ipotesi, peraltro, di frequente verificazione).
Il ricorso è, dunque, ammissibile.
3. La perimetrazione dell’interesse del ricorrente al conseguimento del punteggio necessario a collocarsi al terzo posto della graduatoria, impone a questo Giudice, in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di limitare la propria decisione a tale pretesa, dovendosi per tale motivo escludere la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti della prima e della seconda classificata, che non potrebbero in ogni caso subire effetti pregiudizievoli dall’esito del presente giudizio.
4. Il ricorso è fondato, essendo integralmente condivisibili le censure articolate nel quarto motivo di ricorso.
Il bando, nella sezione “Titoli UT ”, rinviava all’apposito regolamento comunale l’individuazione dei titoli valutabili ( “I titoli e i curricula saranno valutati dalla Commissione esaminatrice al termine della prova orale, secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego.” ).
L’art. 23 del regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego, così dispone: “Il bando indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo alle stesse attribuibile.
In ogni caso, la commissione valuta i titoli con un punteggio massimo complessivo di 10 punti, da ripartire tra titoli studio e culturali, titoli di servizio, formazione professionale e titoli vari, e curriculum vitae, nel rispetto dei criteri che seguono.
- titoli di studio e culturali: punti 3
- titoli di servizio: punti 3
- curriculum professionale: punti 4
Possono essere valutati solo i titoli di studio e culturali ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'ammissione alla procedura e sempre che gli stessi siano attinenti alla posizione di lavoro oggetto della selezione.
Sono valutati i corsi di specializzazione attinenti alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso, nonché i corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento, se sostenuti nei cinque anni precedenti l'indizione della selezione.”.
La commissione, nel verbale del 12/2/2024 (verbale n. 1, ribaditi nel verbale n. 11 del 30/9/2024), ha così determinato i titoli valutabili: “la Commissione valuta i titoli con un punteggio massimo complessivo di 10 punti, da ripartire tra titoli di studio e culturali, titoli di servizio e curriculum vitae e procede a determinarne i criteri come di seguito:
- Titoli di Studio e culturali: Max 3 punti così distinti:
- Titoli di studio universitari ulteriori (...sempre che gli stessi siano attinenti alla posizione di lavoro oggetto della selezione...):
- laurea triennale punti 1;
- laurea magistrale punti 2;
- corsi di specializzazione attinenti alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento di livello universitario punti 0,50;
- abilitazioni all'esercizio di professioni (esclusa quella di accesso) punti 0,50;
- docenze universitarie punti 0,40;
- incarichi professionali per servizi legali presso Pubbliche Amministrazioni di durata superiore ad un anno (esclusi singoli incarichi di patrocinio) punti 0,50;
- corsi di formazione superiore a 36 ore con valutazione finale (esclusi corsi con il solo attestato di partecipazione) punti 0,20;
- pubblicazioni a stampa punti 0,10.
I punteggi saranno attribuiti con riferimento a ciascun titolo di studio/culturale presentato”.
È condivisibile la censura di palese irragionevolezza dell’omessa considerazione, quali autonomi titoli di studio valutabili - distinto rispetto alla mera frequenza dei “corsi di specializzazione ” - dei diplomi di dottorato e di specializzazione conseguiti all’esito di corsi universitari.
La commissione ha considerato come “titoli di studio e culturali ” solo la laurea magistrale e laurea triennale, distinguendole quanto al punteggio, ma nulla ha previso per i diplomi di dottorato e specializzazione, che costituiscono “titoli di studio universitari ” ai sensi dell’art. 1 e 4 L. 341/90 – peraltro attestanti un livello di qualificazione superiore alla laurea, cfr. art. 7 D.M. 509/99 - valutabili alla stregua dei criteri previsti dal regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego e che devono essere tenuti distinti dai corsi di specializzazione, formazione, perfezionamento o aggiornamento professionale che vengono in rilievo in relazione alla mera frequenza e non al superamento con profitto di un esame finale.
Tali corsi, proprio per tale ragione, sono fatti oggetto di distinta considerazione dal regolamento e non irragionevolmente valutabili solo se frequentati nei cinque anni precedenti rispetto alla data di indizione della procedura.
A differenza dei corsi di specializzazione o di formazione, che si concludono con il rilascio di attestati di frequenza, ai quali non è attribuito rilievo ai fini dell’attestazione dell’acquisizione di una specifica qualificazione, i diplomi di specializzazione e di dottorato costituiscono titoli di studio, che attestano il perseguimento degli specifici obiettivi formativi previsti dalla legge (cfr. art. 3 D.M. 370/2004 “7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. ”).
Pertanto, del tutto ingiustificabile è l’attribuzione di un punteggio pari a zero per i titoli di studio e culturali al ricorrente, che - oltre al master di II livello utilizzato come titolo d’accesso e dunque non valutabile alla stregua del punteggio complessivo - ha conseguito due diplomi di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione e in Diritto e Procedura Penale, in materie certamente attinenti al profilo professionale oggetto del concorso.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza della III Sezione, n. 938 del 9/02/2022, n. 938 ha riaffermato, anche in relazione ai titoli di studio valutabili all’interno di procedure concorsuali ai soli fini del punteggio, il principio già espresso dallo stesso Consesso quanto ai titoli di ammissione al concorso, secondo cui occorre considerare non solo quelli esplicitamente previsti dal bando, ma anche quelli che, avuto riguardo alle caratteristiche di durata, numero di ore di insegnamento alla previsione di un esame finale necessari a conseguirsi, devono ritenersi avere le medesime caratteristiche di quelli indicati ( “ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509 del 1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270 del 2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, D.M. n. 509 del 1999 ed art. 3, co. 9, D.M. n. 270 del 2004).” )
A maggior ragione un siffatto principio deve trovare applicazione nel caso di specie, in cui i titoli non previsti dalla commissione (e di cui il ricorrente è in possesso) attestano una qualificazione superiore di quelli esplicitamente considerati (cfr. ad esempio, art. D.P.C.M. 16/04/2018, n. 78, “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ” che attribuisce per il diploma di specializzazione fino ad 8 punti a fronte della laurea specialistica che attribuisce solo due punti in più).
Trattandosi di due titoli di studio attestanti un livello di qualificazione superiore alla laurea, inoltre, ad essi non potrebbe che attribuirsi un punteggio almeno pari a quello stabilito per la laurea specialistica (due punti).
Ai sensi dell’art. 7 D.M. 509/99 (poi sostituito dal D.M. 270/2004), infatti, per conseguire il diploma di specializzazione erano necessari da 300 a 360 crediti formativi, laddove per il conseguimento della laurea specialistica ne erano necessari 300 ( “2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.” ).
Poiché, secondo i criteri indicati dalla commissione nel verbale n. 1 del 12/2/2024, il punteggio indicato va attribuito per ciascun titolo valutabile, comunque, entro il limite massimo di 3, al ricorrente sarebbero spettati tre punti (pari a due punti per ciascuno dei due titoli, da ridurre a 3 in considerazione del limite massimo previsto) per i titoli di studio.
Infine, i suddetti titoli di studio devono essere valutati indipendentemente dal momento in cui sono stati conseguiti. Si tratta, infatti, di diplomi il cui valore legale non è soggetto a limiti di tempo, limiti che, infatti, non sono previsti né dal regolamento (che li prevede solo in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento), né dai criteri di valutazione fissati dalla commissione.
Pertanto, aggiungendo i tre punti previsti per i titoli di studio e culturali ai 70 attribuiti al ricorrente in base agli atri criteri, egli conseguirebbe il punteggio di 73 punti, superando sia la candidata OC, che ha conseguito il punteggio complessivo di 70,40, sia il candidato DE che ha riportato punti 72,50.
4. In conclusione, la graduatoria impugnata deve essere annullata nei limiti dell’interesse azionato. In via conformativa, l’Amministrazione dovrà collocare il ricorrente al terzo posto, prima del candidato DE e della candidata OC (che, per tale ragione, sono da collocare al quarto e al quinto posto della graduatoria finale di merito).
5. Le spese di giudizio possono essere compensate, stante la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata, nei limiti dell’interesse azionato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
OV AM, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| OV AM | NA RD |
IL SEGRETARIO