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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/09/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2024
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DI UDIENZA ex art. 127 ter c.p.c. tra
(Cod. Fisc. e P. Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DUCCIO
PANTI
OPPONENTE
e in persona della legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTA VENEZIA
OPPOSTA
Oggi 16 settembre 2025 il giudice prende atto del deposito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente pagina 1 di 5 SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2288/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. e P. Iva ) (PEC Parte_1 P.IVA_1 [...]
) con sede in Monteroni d'Arbia (SI), via Cassia Nord n. 145, in persona Email_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Siena, Via del Cavallerizzo n. 1, presso e nello Studio dell'Avv. DUCCIO PANTI che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di opposizione - indirizzo P.E.C.
Email_2
ATTRICE OPPONENTE
e in persona della legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Torrita di Siena, Via Lauretana sud 99 P.I. e C.F. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. BENEDETTA VENEZIA giusta procura in foglio separato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via della Pesa 10 - indirizzo PEC Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: "Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Siena, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
PRELIMINARMENTE 1) sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 05.11.2024 dai in danno di per tutti i motivi di cui Controparte_1 Parte_1 in premessa;
NEL MERITO 2) accertare e dichiarare che l'atto di precetto qui opposto è stato notificato in data 5.11.2024 essere stato preceduto dalla notifica di alcun titolo Pt_2 esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c.
3) accertare e dichiarare che l'atto di precetto qui opposto è stato notificato in data
5.11.2024 che vi sia stato indicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Pt_2 del Legale della CP_1
4) conseguentemente accertare e dichiarare nullo e privo di effetto l'atto di precetto notificato in data 5.11.2024 dalla in danno di per tutti i Controparte_1 Parte_1 motivi spiegati in premessa.
pagina 2 di 5 In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa."
Per l'opposta: “Si aderisce all'eccezione di controparte in merito alla mancata notifica della sentenza a parte debitrice ai fini di poter iniziare l'azione esecutiva.
Pertanto, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 617 co. 1 c.p.c., notificato alla società , la ditta sosteneva la nullità ed inefficacia ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 479 c.p.c. dell'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato il pagamento della somma di € 31.956,82 oltre spese, in forza della sentenza n.
726/2024 del Tribunale di Siena mai notificata all'opponente né in precedenza né contestualmente;
lamentava, quale ulteriore motivo di nullità, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del procuratore;
chiedeva, conseguentemente, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il giudice, preso atto della mancata costituzione della convenuta ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
In data 7.02.25, si costituiva la mediante deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta con la quale assumeva l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica del titolo esecutivo in quanto la sentenza era stata notificata in data 23/10/2024 al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; sosteneva altresì la non obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata atteso che notifica al difensore può essere effettuata a mezzo pec anche se la stessa non sia indicata in atti, purché comunque risultante dai registri. Ritenuta la strumentalità dell'opposizione ne chiedeva il rigetto unitamente alla condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice preso atto della intervenuta costituzione della revocava la dichiarazione di contumacia e Controparte_1 rinviava all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. l'esecuzione forzata deve necessariamente essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto il quale può essere redatto anche di seguito al titolo stesso. Lo scopo della notificazione è infatti quello di rendere edotto il debitore degli elementi essenziali dell'azione esecutiva e di dare al medesimo la possibilità di adempiere spontaneamente entro il termine di dieci giorni. L'omessa notifica, a differenza della notifica nulla, non è sanabile neppure alla stregua del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 10390/2017 in cui il principio dell'insanabilità e irrecuperabilità viene affermato con riferimento alla notifica inesistente e, pertanto a maggior ragione, a quella del tutto omessa).
Dal canto suo, l'opposta avrebbe dovuto provare l'avvenuta rituale notifica della sentenza n. 726/2024 del Tribunale di Siena, onere non soddisfatto tale non potendosi considerare l'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, con nota del 25.07.2025, la stessa convenuta ha dichiarato di aderire all'eccezione di mancata notificazione del titolo.
Quanto alle spese del presente giudizio, la richiesta di compensazione proveniente dall'opposta non può essere accolta atteso che il comportamento della convenuta, costituitasi in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione, ha reso necessario lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'opponente.
Dette spese vanno pertanto poste a carico della soccombente, e sono CP_1 CP_1 liquidate in dispositivo secondo le tabelle allegate al DM 14/55, aggiornate al DM
147/2022, scaglione da € 26.001 a €.52000, valori minimi per tutte le fasi del giudizio in considerazione della non complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 5.11.2024 dalla in danno di per non essere stato preceduto Controparte_1 Parte_1 dalla notifica del titolo esecutivo in violazione dell'art. 479 c.p.c.;
- condanna la convenuta opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre 15% per spese generali, CAP e IVA come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione digitale del presente verbale.
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DI UDIENZA ex art. 127 ter c.p.c. tra
(Cod. Fisc. e P. Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DUCCIO
PANTI
OPPONENTE
e in persona della legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTA VENEZIA
OPPOSTA
Oggi 16 settembre 2025 il giudice prende atto del deposito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente pagina 1 di 5 SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2288/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. e P. Iva ) (PEC Parte_1 P.IVA_1 [...]
) con sede in Monteroni d'Arbia (SI), via Cassia Nord n. 145, in persona Email_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Siena, Via del Cavallerizzo n. 1, presso e nello Studio dell'Avv. DUCCIO PANTI che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di opposizione - indirizzo P.E.C.
Email_2
ATTRICE OPPONENTE
e in persona della legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Torrita di Siena, Via Lauretana sud 99 P.I. e C.F. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. BENEDETTA VENEZIA giusta procura in foglio separato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via della Pesa 10 - indirizzo PEC Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: "Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Siena, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
PRELIMINARMENTE 1) sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 05.11.2024 dai in danno di per tutti i motivi di cui Controparte_1 Parte_1 in premessa;
NEL MERITO 2) accertare e dichiarare che l'atto di precetto qui opposto è stato notificato in data 5.11.2024 essere stato preceduto dalla notifica di alcun titolo Pt_2 esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c.
3) accertare e dichiarare che l'atto di precetto qui opposto è stato notificato in data
5.11.2024 che vi sia stato indicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Pt_2 del Legale della CP_1
4) conseguentemente accertare e dichiarare nullo e privo di effetto l'atto di precetto notificato in data 5.11.2024 dalla in danno di per tutti i Controparte_1 Parte_1 motivi spiegati in premessa.
pagina 2 di 5 In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa."
Per l'opposta: “Si aderisce all'eccezione di controparte in merito alla mancata notifica della sentenza a parte debitrice ai fini di poter iniziare l'azione esecutiva.
Pertanto, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 617 co. 1 c.p.c., notificato alla società , la ditta sosteneva la nullità ed inefficacia ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 479 c.p.c. dell'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato il pagamento della somma di € 31.956,82 oltre spese, in forza della sentenza n.
726/2024 del Tribunale di Siena mai notificata all'opponente né in precedenza né contestualmente;
lamentava, quale ulteriore motivo di nullità, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del procuratore;
chiedeva, conseguentemente, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il giudice, preso atto della mancata costituzione della convenuta ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
In data 7.02.25, si costituiva la mediante deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta con la quale assumeva l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica del titolo esecutivo in quanto la sentenza era stata notificata in data 23/10/2024 al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; sosteneva altresì la non obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata atteso che notifica al difensore può essere effettuata a mezzo pec anche se la stessa non sia indicata in atti, purché comunque risultante dai registri. Ritenuta la strumentalità dell'opposizione ne chiedeva il rigetto unitamente alla condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice preso atto della intervenuta costituzione della revocava la dichiarazione di contumacia e Controparte_1 rinviava all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. l'esecuzione forzata deve necessariamente essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto il quale può essere redatto anche di seguito al titolo stesso. Lo scopo della notificazione è infatti quello di rendere edotto il debitore degli elementi essenziali dell'azione esecutiva e di dare al medesimo la possibilità di adempiere spontaneamente entro il termine di dieci giorni. L'omessa notifica, a differenza della notifica nulla, non è sanabile neppure alla stregua del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 10390/2017 in cui il principio dell'insanabilità e irrecuperabilità viene affermato con riferimento alla notifica inesistente e, pertanto a maggior ragione, a quella del tutto omessa).
Dal canto suo, l'opposta avrebbe dovuto provare l'avvenuta rituale notifica della sentenza n. 726/2024 del Tribunale di Siena, onere non soddisfatto tale non potendosi considerare l'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, con nota del 25.07.2025, la stessa convenuta ha dichiarato di aderire all'eccezione di mancata notificazione del titolo.
Quanto alle spese del presente giudizio, la richiesta di compensazione proveniente dall'opposta non può essere accolta atteso che il comportamento della convenuta, costituitasi in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione, ha reso necessario lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'opponente.
Dette spese vanno pertanto poste a carico della soccombente, e sono CP_1 CP_1 liquidate in dispositivo secondo le tabelle allegate al DM 14/55, aggiornate al DM
147/2022, scaglione da € 26.001 a €.52000, valori minimi per tutte le fasi del giudizio in considerazione della non complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 5.11.2024 dalla in danno di per non essere stato preceduto Controparte_1 Parte_1 dalla notifica del titolo esecutivo in violazione dell'art. 479 c.p.c.;
- condanna la convenuta opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre 15% per spese generali, CAP e IVA come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione digitale del presente verbale.
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
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