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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 1294 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ha emesso la seguente SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nobili Parte_1
Valter, come da procura in atti
APPELLANTE E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Turrio Baldassarri Filippo e Fasolino Martina, come da procura in atti rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Turrio Baldassarri Filippo, Fasolino Martina e Cristina Pettinelli, come da procura in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1045/2021 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 09/11/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
“1. Fatti controversi.
quale mandataria e Controparte_3 procuratrice della ha evocato in giudizio la sig.ra P_ [...]
, esponendo che: Parte_1
• Con decreto di trasferimento del 22 novembre – 6 dicembre 2005, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 162/1996 nei confronti del sig. aveva acquistato la proprietà del Parte_2 fabbricato su due livelli e del terreno circostante siti in Ferentino, via Forma Coperta n. 159, distinti in catasto al foglio 71, part. 304;
• Ciò nonostante, il debitore esecutato aveva continuato ad occupare r.g. n. 1 l'immobile, anche impedendo il passaggio attraverso l'unica via che consente di giungere alla particella 304, consistente in una strada interpoderale che passa sul terreno particella 348, di proprietà dello stesso;
Parte_1
• In data 6.11.2008 aveva acquistato all'incanto il terreno part. 348 la sig.ra figlia di la quale aveva perpetrato i Parte_1 Pt_2 comportamenti impeditivi dell'accesso già attuati dal padre;
• Pertanto, la aveva agito dinanzi al Tribunale di P_
Frosinone ex art. 700 c.p.c. onde ottenere un titolo che obbligasse la sig.ra a consentire l'accesso, e il Giudice, pur avendo rigettato il Parte_1 ricorso per assenza del periculum in mora, aveva dato atto della sussistenza del fumus boni iuris, risultante dalla missiva del 19.5.2009, in cui era la stessa sig.ra ad ammettere che all'immobile della Parte_1 si accede solo attraverso il fondo di sua proprietà. P_
Tanto esposto, l'attrice ha chiesto al tribunale di, in via principale, accertare e dichiarare che tra i fondi siti in Ferentino, distinti in catasto al foglio 71 part. 304 e part. 348 intercorre un rapporto di servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., e, per l'effetto, dichiarare la part. 348 gravata da servitù di passaggio in favore della part. 304, e il diritto della di utilizzare, con P_ uomini e mezzi, la strada interpoderale sita sul fondo servente per accedere all'immobile di sua proprietà sito sul fondo dominante;
in subordine, accertare e dichiarare che il cespite sito in Ferentino, via Forma Coperta n. 156, distinto in catasto al foglio 71 part. 304, è fondo totalmente intercluso, il cui unico accesso alla pubblica via è rappresentato dalla strada interpoderale sita sulla part. 348 e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1032 e 1051 c.c., costituire con sentenza servitù di passaggio a carico della part. 348 a favore della part. 304 e dichiarare il diritto della ad utilizzare, con uomini e mezzi, la strada P_ interpoderale sita sul fondo servente per accedere all'immobile di sua proprietà sito sul fondo dominante;
in entrambi i casi, dichiarare non dovuta alcuna indennità in favore della convenuta e ordinare al conservatore la trascrizione della sentenza;
in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla a causa P_ del mancato godimento dell'immobile di sua proprietà, nella misura quantificata in corso di causa;
con vittoria di spese. La convenuta si è costituita in giudizio, e ha dedotto che:
• Il sig. non occupava più da tempo l'immobile Parte_2 acquistato dalla P_
• Il sig. era comproprietario per ½ del terreno Parte_2 part. 348, e, quindi, sia lui che lei, divenuta proprietaria per effetto dell'aggiudicazione nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 17/2002, si erano opposti legittimamente al passaggio della P_ sul loro fondo, esprimendo da sempre volontà contraria alla costituzione r.g. n. 2 della servitù;
• Peraltro, il fatto che il preteso fondo servente fosse in origine di proprietà del sig. unitamente alla moglie esclude la Parte_2 sussistenza del requisito dell'appartenenza dei fondi ad un unico proprietario richiesto dall'art. 1062 c.c.;
• Non esiste alcuna opera disvelante l'esistenza della servitù;
• Il fondo part. 304 non è affatto intercluso, potendo il proprietario accedervi attraverso altre particelle limitrofe, tra cui la n. 313, di proprietà di altro soggetto. Ciò premesso, la convenuta ha chiesto al Tribunale di respingere le domande attoree, e, in particolare, accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio e di qualsiasi altra servitù o diritto reale a carico del fondo part. 348 e a favore della part. 304, sia ai sensi dell'art. 1062 c.c. che ai sensi degli artt. 1032 e 1051 c.c.; nella denegata ipotesi in cui si volesse riconoscere l'esistenza della servitù di passaggio, di stabilire l'indennità dovutale;
con vittoria di spese. È stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Con comparsa del 7.9.2018 la si è Controparte_1 costituita in luogo della mandataria Controparte_3
[...]
Con atto di intervento del 13.9.2018 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la rappresentando che l'immobile Controparte_2 part. 304 le era stato ceduto dalla con atto Controparte_1 registrato il 18.1.2018. (…). All'esito della disposta consulenza tecnica, il Tribunale ha così deciso:
“- rigetta la domanda attorea di accertamento dell'esistenza, in favore del fondo sito in Ferentino, via Forma Coperta n. 156, distinto in catasto al foglio 71 part. 304 e a carico del fondo sito in Ferentino, via Forma Coperta, distinto in catasto al foglio 71 part. 348, di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;
- costituisce, ai sensi dell'art. 1051 c.c., in favore del fondo sito in Ferentino, via Forma Coperta n. 156, distinto in catasto al foglio 71 part. 304 e a carico del fondo sito in Ferentino, via Forma Coperta, distinto in catasto al foglio 71 part. 348, una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tracciato descritto dalla parte attrice;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna la a pagare Controparte_2 alla sig.ra la somma di € 450,00; Parte_1
- condanna la sig.ra a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 6.440,00; Controparte_2
- condanna la sig.ra a rifondere alla Parte_1 P_
e alla le spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come r.g. n. 3 per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della sig.ra
[...]
.” Parte_1
Il Tribunale, esclusa l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ha accolto la domanda di costituzione ex art. 1051 c.c. di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, a favore del proprio fondo mappale 304, in quanto privo di accesso alla strada pubblica, e, quindi, intercluso, e a carico del fondo mappale 348 di mappale 348, sulla base delle seguenti argomentazioni: Parte_1
“Il c.t.u. ha descritto lo stato dei luoghi, e accertato, quando alla natura e all'utilizzazione dei due fondi, che:
- il fondo ora della , mappale 304, a favore del Controparte_2 quale essa domanda la costituzione della servitù di passaggio, è costituito da una porzione di piazzale brecciato e da una porzione di fabbricato ad uso abitativo, sito a distanza di circa 70 ml. dalla strada comunale via Forma Coperta, mentre il fondo della parte convenuta, mappale 348, per la parte che dovrebbe essere interessata dal passaggio rivendicato dall'attrice, consiste in una prima parte in prato e una seconda parte in piazzale brecciato (come si vede nelle immagini satellitari e nelle fotografie inserite nella relazione);
- il fondo della risulta intercluso, totalmente Controparte_2 circondato da fondi altrui (come è noto, si ha interclusione (c.d. assoluta) ai sensi dell'art. 1051 c.c., quando un fondo è privo di uscita sulla via pubblica perché l'accesso è reso del tutto impossibile dalla circostanza che il fondo è interamente circondato da fondi altrui);
- l'unico accesso possibile è quello che dalla strada via Forma Coperta passa sul viale di accesso insistente in parte sulla particella 348 di parte convenuta, unico accesso peraltro utilizzato come tale già dal 1988, come si evince dalle immagini satellitari storiche inserite nella relazione;
- il percorso alternativo dedotto dalla convenuta a pag. 7 della comparsa di risposta non può attualmente ritenersi praticabile, in quanto l'utilizzo di tale percorso imporrebbe la realizzazione di onerose opere edili;
inoltre, tale tragitto interesserebbe un'area di corte privata del fabbricato censito al foglio 71 mappale 290, attualmente delimitata e recintata con muretto in c.a. e sovrastante rete metallica, e posta ad uno quota più alta di circa 40 cm. rispetto alla sede stradale risulta;
ancora, tra il confine stradale e detto terreno vi è un canale di scolo per il deflusso delle acque meteoriche, con ampiezza massima di circa 1,20 ml, che dovrebbe essere intubato per permettere l'accesso;
- in sostanza, per realizzare il percorso alternativo dedotto dalla convenuta, si dovrebbe: bonificare il fosso di scolo esistente, attenuando nel contempo il dislivello presente fra strada e terreno, accedere sull'area di corte privata e recintata del fabbricato mappale 290, transitare, comunque ed obbligatoriamente, sul piazzale brecciato in parte di r.g. n. 4 proprietà della convenuta, utilizzare un cancello carrabile;
- il passaggio già esistente, quello che attraversa la part. 348, è, quindi, di più agevole realizzazione e di minore danno ai fondi su cui è consentito.” Il Tribunale ha accolto, altresì, la domanda risarcitoria, osservando:
“ La parte attrice ha, poi, chiesto il risarcimento del danno, causatole dall'impossibilità di accedere all'immobile acquistato a causa degli ostacoli frapposti dalla convenuta, commisurato al valore locativo del bene, a far data dal 31.12.2017 (decorrenza così modificata nel foglio di precisazione delle conclusioni). La domanda può essere accolta, nei limiti che seguono. Per analogia (l'attrice lamenta di non aver potuto accedere al proprio immobile a causa del comportamento della convenuta, e, quindi, di non averlo potuto utilizzare), può farsi riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, che ha assunto, nel tempo, un andamento oscillante. Un orientamento più rigoroso esclude il carattere in re ipsa del danno da occupazione senza titolo di un immobile altrui (da ultimo, Cass. n. 14628/2021) atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue, secondo questo orientamento, che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Secondo un altro orientamento, che allo stato appare prevalente (Cass. n. 659/2021; Cass. n. 21239/2018; Cass. n. 19215/2016), in caso di occupazione senza titolo di un cespite altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso;
la determinazione del risarcimento del danno può essere, in tale ipotesi, operata dal giudice facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Nel caso di specie, fermo restando che il danno può essere riconosciuto solo a partire dal momento in cui l'attrice e poi l'intervenuta r.g. n. 5 hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva, essendo stata rigettata la domanda di accertamento di una servitù preesistente, e, comunque, dal 31.12.2017, data indicata nel foglio di precisazione delle conclusioni in evidente sostituzione di quella indicata originariamente, anche volendo seguire il secondo dei due orientamenti citati non si ritiene di poter riconoscere in toto il valore locativo del bene, quantificato dal c.t.u. in € 280,00 mensili. Ciò in ragione del fatto che, anche se può effettivamente presumersi che l'intento della società operante, appunto, nel Controparte_2 settore immobiliare, fosse quello di mettere a reddito l'immobile, comunque lo stato dell'immobile come mostrato nelle fotografie allegate alla c.t.u. non consente di ritenere che lo stesso sarebbe stato prontamente locato, per cui si ritiene equo quantificare il danno nella misura del 50% del valore locativo, e, quindi, nell'importo di € 6.440,00”. Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in via pregiudiziale e di rito: dichiarare la nullità della sentenza per i motivi indicati nell'atto di appello;
in via principale e nel merito: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare e:
1) condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore della nonché delle spese di CTU o, quantomeno compensare le spese Parte_1 di lite e porre al 50% le spese di CTU;
2) riformulare la sentenza nella parte in cui “costituisce, ai sensi dell'art. 1051 c.c., in favore del fondo sito in Ferentino, via Forma Coperta n. 156, distinto in catasto al foglio 71 part. 304 e a carico del fondo sito in Ferentino, via Forma Coperta, distinto in catasto al foglio 71 part. 348, una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tracciato descritto dalla parte attrice” anziché sul tracciato descritto dalla parte convenuta e pertanto si chiede la revoca della sentenza nella parte sopra indicata.
3) riformulare la sentenza nella parte in cui quantifica l'importo di € 450,00 posto a carico della parte attrice a favore della convenuta per il passaggio e, in caso di mancata revisione della sentenza sul punto sopra indicato, si chiede porsi a carico della parte attrice ed a favore della convenuta una somma adeguata. 4) riformulare la sentenza nella parte in cui “condanna la sig.ra a pagare alla Parte_1 Controparte_2 la somma di € 6.440,00”, nel senso di non porre alcuna condanna di risarcimento danni a carico della;
Parte_1
5) in ogni caso Respingere le conclusioni tutte rassegnate dalle controparti nell'atto di citazione, in quanto illegittime ed infondate per i motivi di cui alla r.g. n. 6 narrativa del presente atto e pertanto, accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio e di qualsiasi altra servitù o diritto reale a carico del fondo individuato nel Catasto Terreni del Comune di Ferentino, foglio 71 particella 348, di proprietà della Sig.ra ed a favore della particella 304, Parte_1 foglio 71, Catasto Fabbricati, sito in Ferentino, di proprietà della P_
, sia ai sensi dell'art. 1062 c.c., sia ai sensi degli artt. 1032 e 1051 c.c.
[...]
Nella denegata ipotesi in cui si volesse riconoscere una servitù di passaggio, Voglia il Giudice stabilire le modalità della servitù e comunque determinare l'indennità dovuta. In ogni caso respingere la richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla , per tutti i motivi di cui al presente atto e P_ comunque per inesistenza e carenza dei presupposti di legge ed in ogni caso non provati e non quantificati. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”
e Controparte_1 Controparte_2 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello
- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi di quanto previsto dagli artt. 348 bis e 342 C.p.c.;
- nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa;
In via incidentale condizionata, e quindi solo nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale: accertare e/o dichiarare che il cespite sito nel Comune di Ferentino di cui al foglio 71 particella 304 del Catasto Fabbricati (proprietà P_
e al foglio 71 particella 348 del Catasto terreni (proprietà
[...] [...]
) intercorre rapporto di servitù prediale ex art. 1062 c.c. e per Parte_1
l'effetto: a. dichiarare la particella 348 del foglio 71 del Catasto Terreni gravata da servitù di passaggio in favore della particella 304, foglio 71 del Catasto Fabbricati;
b. dichiarare il diritto di ad utilizzare, con Controparte_2 uomini e mezzi, la strada interpoderale sita sul fondo servente per accedere all'immobile di sua proprietà sita sul fondo dominante. Con la vittoria delle spese.” La causa all'udienza tenutasi in data 8/05/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
ha censurato la sentenza, in primo luogo, per aver Parte_1 accolto la domanda subordinata formulata da parte avversa, nonostante fosse emerso che “(..) l'unico accesso alla via pubblica non è rappresentato solamente dalla strada interpoderale sita sulla particella della parte convenuta, come emerso in sede di consulenza, sussiste un percorso alternativo, anche se il CTU lo ha ritenuto impraticabile, essendo r.g. n. 7 necessario per il suo utilizzo realizzare onerose opere edili, non altrimenti specificate.”. A suo avviso, dunque, sarebbe stato necessario disporre un'integrazione della CTU, al fine di comprendere se effettivamente la dedotta impraticabilità fosse suffragata da un costo eccesivo per rendere possibile l'effettivo passaggio. Ed inoltre, secondo l'appellante l'importo di € 450,00, previsto a titolo di indennità, è irrisorio ed inadeguato. Le censure non meritano accoglimento. Si premette che la norma di cui all'art. 1051, secondo comma, c.c., nell'indicare le modalità di attuazione della servitù, stabilisce: “Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”. Dunque, massima brevità e minimo danno costituiscono criteri direttivi: se essi non concorrono in una fattispecie concreta, bisogna conciliarli. Il principio del minimo mezzo teso a contemperare la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello da asservire costituisce il fondamento della norma in esame. Tuttavia, deve considerarsi che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse -, va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo. Nel contemperamento degli interessi contrapposti deve attribuirsi rilievo anche al criterio dell'onerosità. Tanto premesso, ad avviso della Corte, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi. In primo luogo, perché ha esaminato la soluzione alternativa indicata dall'odierna appellante, ritenendola condivisibilmente impraticabile, non solo e non tanto, perché la sua realizzazione comporterebbe opere edili rilevanti (bonifica del fosso di scolo esistente avente ampiezza massima di circa 1,20 ml, che dovrebbe essere intubato per permettere l'accesso; attenuazione del dislivello presente tra strada e terreno) oggettivamente onerose, ma anche perché il percorso indicato dall'odierna appellante interesserebbe un'area di corte privata del fabbricato censito al foglio 71 mappale 290, attualmente delimitata e recintata con muretto in c.a. e sovrastante rete metallica, e posta ad uno quota più alta di circa 40 cm. rispetto alla sede stradale risulta. In sostanza, per realizzare il percorso alternativo dedotto dalla convenuta si dovrebbe accedere sull'area di corte privata e recintata del fabbricato mappale 290, ma ciò è precluso, aggiunge la Corte, dalla norma r.g. n. 8 di cui all'art. 1051, ultimo comma, c.c, secondo cui: “Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.”. E' vero che in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'articolo 1051 c.c., comma 4, in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse, posto che detta norma non trova invece applicazione allorché', rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili, ma è anche vero che, nel caso di specie, sussiste il percorso alternativo non costituito da case e/o pertinenze delle stesse, coincidente con quello scelto dal Tribunale, donde l'esenzione di cui all'art. 1051 c.c. opera pienamente. E tale ragione, posta, insieme alla maggiore onerosità, a sostegno della decisione non è stata censurata, pur giustificando da sola la scelta operata dal Tribunale. La censura attinente al quantum dell'indennità è inammissibile, per essere stata formulata in modo estremamente generico, essendosi limitata l'appellante a dedurre che l'importo di € 450,00, previsto a titolo di indennità, è “irrisorio ed inadeguato”, senza specificare le ragioni dell'asserita inadeguatezza. ha censurato la sentenza anche per averla Parte_1 condannata al risarcimento del danno, in difetto di ogni presupposto e prova. Ha dedotto che il danno non può essere commisurato ad un presunto valore locativo del bene, tra l'altro non reale in quanto trattasi di bene fatiscente. Ed inoltre, essendo stata rigettata la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, non aveva alcun obbligo di concedere il passaggio sul suo fondo. La censura è fondata. Secondo la norma di cui all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Dunque, il presupposto della risarcibilità risiede nella "ingiustizia" del danno. Per danno ingiusto deve intendersi il danno che prodotto non iure e contra ius, ossia il danno che determina la lesione di un interesse - non necessariamente patrimoniale- meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico L'interesse giuridicamente rilevante può essere costituito da un diritto r.g. n. 9 assoluto, da un diritto di credito, ovvero da un interesse legittimo. Nel caso di specie, essendo stata rigettata la domanda di accertamento dell'esistenza del diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia, nessun diritto al passaggio sussisteva in capo agli odierni appellati. Il diritto al passaggio è stato costituito con la sentenza di cui in epigrafe, la quale, in ragione della sua natura costitutiva, non attribuisce tale diritto fin dal momento della domanda, essendo necessario il passaggio in giudicato della stessa. Conseguentemente, non essendo attuale il diritto al passaggio, e dunque non sussistendo la lesione di alcun diritto, nessun danno può essere prospettato. Al riguardo, si osserva che, per giurisprudenza costante (Cass. n. 11097/2004), l'efficacia di una sentenza costitutiva, creando una nuova situazione giuridica, non retroagisce automaticamente al momento della domanda. Gli effetti si producono ex nunc, cioè dalla data del suo passaggio in giudicato, potendo retroagire al momento della domanda solo nei casi previsti dalla legge (ad. esempio art. 1458 c.c.). Per tal motivo, in riforma parziale della sentenza, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. L'ultimo motivo di appello è attinente alle spese di lite e di CTU, pertanto è assorbito, dovendosi procedere in questa sede alla liquidazione delle spese di lite anche del primo grado e alle spese di C.T.U. Vi sono i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio di primo grado, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, conclusosi, in particolare, con l'accoglimento della domanda di costituzione della servitù di passaggio e con il rigetto della domanda risarcitoria. Tenuto conto dell'autonomia delle domande, vi è stata una soccombenza reciproca, atteso che, con riferimento alla domanda costitutiva della servitù è stata soccombente parte convenuta, mentre con riferimento alla domanda risarcitoria è stata soccombente parte attrice.
Per concludere, la soccombenza reciproca, perché sia tale, postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti, come avvenuto nel caso in esame.
Solo nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda non vi è spazio per la soccombenza reciproca, ma tale fattispecie non si è verificata nel caso in esame, attesa l'autonomia delle distinte domande proposte (Cass. S.U. 32061/2022). Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50%, in quanto la consulenza, attesa l'incontestata interclusione del fondo, è stata volta sostanzialmente ad accertare il percorso attuabile r.g. n. 10 alla luce dei criteri normativi. Non è dunque da ricollegare al comportamento di parte convenuta, non potendosi addivenire ad una pronuncia costitutiva della servitù di passaggio, destinata oltretutto alla trascrizione, senza individuare in modo specifico il percorso, con la conseguenza che non può prescindersi dalla consulenza, in mancanza di una specifica perizia di parte non contestata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe: rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
e da
[...] Controparte_2 compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
pone le spese di C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50%; compensa le spese di lite del presente giudizio. Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 11