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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
AR AN, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3714/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5420 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3004/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento relativo all'IMU 2017 per Euro 67.036,00 emesso da Roma Capitale e inerente immobile sito in Roma di proprieta' della predetta associazione, invocandone l'esenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 504/1992,
Con sentenza n. 12582024 la CGT di primo grado di Roma , ha rigettato il ricorso in considerazione della presenza, per l'immobile in questione, di contratti do comodato tra la ricorrente e altri enti non commerciali utilizzatori di alcuni degli immobili, che ne esclude l'esenzione ex art. 7 L. 504 cit. richiesta dalla ricorrente.
Avverso detta decisione propone appello con memoria con cui chiede la cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata della controversia;
a tal fine deposita ricevuta della domanda di definizione agevolata della lite pendente corredata della quietanza di pagamento di quanto spettante . A tal fine chiede la revisione della sentenza di primo grado unicamente con riferimento alla condanna alle spese per Euro 4.740,00, atteso che la pubblicazione della sentenza di primo grado e' avvenuta dopo la richiesta di definizione agevolata.
Roma Capitale si e' regolarmente costituita in giudizio con memoria con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione ( Sez. V Ord. 27.2.2024 n. 5110) in caso di presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento delle rate inerenti alla stessa, si verifica l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 L. n. 197 del 2022 . In tal senso ( Corte di Cassazione
Sez. Trib. Ordinanza n. 8784 del 3.4.2024) i giudici hanno ritenuto che l'istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ( rottamazione quater) rivela che e' sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti ( v. art. 1 comma 236 cit.) e cio' giustifica la pronuncia di inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La richiesta di revisione della sentenza di primo grado, nella parte in cui condanna l'associazione in questione al pagamento delle spese di lite, non puo' essere accolta in quanto la sentenza - ancorche' pubblicata in data successiva al deposito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte dell'appellante – e' stata emessa in data 19 maggio 2023 e quindi in data antecedente tale deposito.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata. Spese del grado compensate. Così deciso in
Roma in data 21 ottobre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
AR AN, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3714/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5420 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3004/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento relativo all'IMU 2017 per Euro 67.036,00 emesso da Roma Capitale e inerente immobile sito in Roma di proprieta' della predetta associazione, invocandone l'esenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 504/1992,
Con sentenza n. 12582024 la CGT di primo grado di Roma , ha rigettato il ricorso in considerazione della presenza, per l'immobile in questione, di contratti do comodato tra la ricorrente e altri enti non commerciali utilizzatori di alcuni degli immobili, che ne esclude l'esenzione ex art. 7 L. 504 cit. richiesta dalla ricorrente.
Avverso detta decisione propone appello con memoria con cui chiede la cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata della controversia;
a tal fine deposita ricevuta della domanda di definizione agevolata della lite pendente corredata della quietanza di pagamento di quanto spettante . A tal fine chiede la revisione della sentenza di primo grado unicamente con riferimento alla condanna alle spese per Euro 4.740,00, atteso che la pubblicazione della sentenza di primo grado e' avvenuta dopo la richiesta di definizione agevolata.
Roma Capitale si e' regolarmente costituita in giudizio con memoria con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione ( Sez. V Ord. 27.2.2024 n. 5110) in caso di presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento delle rate inerenti alla stessa, si verifica l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 L. n. 197 del 2022 . In tal senso ( Corte di Cassazione
Sez. Trib. Ordinanza n. 8784 del 3.4.2024) i giudici hanno ritenuto che l'istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ( rottamazione quater) rivela che e' sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti ( v. art. 1 comma 236 cit.) e cio' giustifica la pronuncia di inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La richiesta di revisione della sentenza di primo grado, nella parte in cui condanna l'associazione in questione al pagamento delle spese di lite, non puo' essere accolta in quanto la sentenza - ancorche' pubblicata in data successiva al deposito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte dell'appellante – e' stata emessa in data 19 maggio 2023 e quindi in data antecedente tale deposito.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata. Spese del grado compensate. Così deciso in
Roma in data 21 ottobre 2025