Articolo 1 della Legge 28 giugno 1953, n. 462
Articolo 2
Versione
30 giugno 1953
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.
Entrata in vigore il 30 giugno 1953