Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.