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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies,
III co. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 548/2025, avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), quale titolare dell'esercizio pubblico Parte_1 C.F._1
“Regina Margherita Privè”, rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Greco, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giambattista
Rizza, in viale Scala Greca n. 287;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede in , via Malta n. 106, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lavinia CP_1
Luciano, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), via G. Lanza n. 31;
- resistente -
CONTRO , in persona del suo l.r.p.t., con sede in , Via del Porto Grande n. 3, CP_2 CP_1 pec: rpa.sicilia.it; Email_1
- resistente contumace-
Oggetto: Opposizione a verbale di contestazione di violazione amministrativa e alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10 L. 447/95.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa come da verbale di udienza del
13.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione e la correlata Parte_1 sanzione amministrativa per presunta violazione della normativa sull'inquinamento acustico, sostenendo in particolare:
• la regolarità dei titoli autorizzativi in suo possesso;
• il mancato superamento del limite assoluto di 55 dB(A) previsto dalle autorizzazioni;
• la non applicabilità del criterio differenziale nella situazione di specie;
• la non correttezza delle modalità delle rilevazioni fonometriche effettuate.
Pertanto, il sig. con ricorso notificato al in data Pt_1 Controparte_1
21.02.2025, ha adito il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere l'annullamento del verbale protocollo numero 02 QUEST.SR/PAS/2025 con il quale gli è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 (duemila/00) per violazione della Legge n. 447/1995 e dei Decreti attuativi, a seguito del superamento dei limiti differenziali di immissione sonora dell'attività esercitata presso il locale “Regina Margherita Privè”, tra le ore 23:40 del 24.01.2025
e le ore 01:55 del 25.01.2025, giusta accertamento effettuato dall' di nonché dagli CP_2 CP_1 agenti della divisione PAS della Polizia di Stato di di concerto con la Polizia Municipale CP_1 di . CP_1 Radicatosi il contraddittorio si è costituito il il quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso dal giudizio;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con conferma della sanzione amministrativa irrogata.
In via istruttoria, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione - con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali - e trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
*************
Preliminarmente si evidenzia la sussistenza della legittimazione passiva del
[...]
. Ciò in quanto, come si evince dal verbale impugnato, l'Ente resistente ed Controparte_1 invocato in giudizio risulta destinatario non solo del rapporto da parte degli agenti accertatori
“per l'ulteriore corso di legge” - in caso di mancato pagamento della sanzione irrogata nel termine di giorni sessanta come nel caso di specie - , ma anche quale Ente preposto, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, alla ricezione degli scritti difensivi e dei documenti da parte dell'interessato o all'ascolto di questo ultimo su circostanze afferenti la violazione amministrativa contestatagli.
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso sia di una autorizzazione temporanea, sia di autorizzazione permanente, rilasciate dal Comune di e dalla Questura di , le CP_1 CP_1 quali prevedono la possibilità di svolgere l'attività musicale e di intrattenimento nei limiti previsti dalla normativa vigente (cfr. autorizzazioni n. 199 del 15.12.2022 e 195 del 2511.2022 in atti).
Nella specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività musicale e di intrattenimento presso il locale
“Regina Margherita Privè”, inclusa l'autorizzazione permanente n. 199/2022 e il provvedimento della Questura di per l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora, operando nel rispetto CP_1 dei livelli di pressione sonora non superiore ai 55 dbA dopo le ore 24.
Orbene, è fondata l'eccezione avente ad oggetto l'erronea applicazione del criterio differenziale del rilevamento acustico in quanto dalla documentazione acquisita e dalle argomentazioni tecniche esposte in atti risulta che il citato criterio differenziale non era applicabile nella fattispecie concreta, sia per l'assenza di una zonizzazione acustica comunale, sia perché il locale rientra in un contesto produttivo/commerciale ove i limiti differenziali non trovano applicazione.
Ed invero. Il ricorrente ha rilevato che l'attività si trova in zona priva di piano di zonizzazione acustica comunale, come confermato dagli atti prodotti, e che la tipologia di esercizio rientra tra quelle escluse dall'applicazione del criterio differenziale ai sensi della normativa e della circolare ministeriale del 6 settembre 2004; pertanto, il relativo criterio risulta inapplicabile.
Inoltre, le modalità delle rilevazioni fonometriche effettuate dagli agenti intervenuti risultano essere state effettuate in contrasto con le previsioni della normativa tecnica e della circolare ministeriale di riferimento;
ovverosia le misurazioni fonometriche sono state eseguite a finestre aperte, senza fornire adeguata motivazione e senza accertare che tale condizione rappresentasse quella abituale e prevalente dell'ambiente disturbato.
Pertanto, risulta che le rilevazioni sono state effettuate in condizioni non conformi alle prescrizioni tecniche stabilite in materia ed in particolare non è stata garantita la chiusura delle finestre dell'ambiente disturbato, circostanza che ha inciso sulla correttezza del dato rilevato.
Tra l'altro si afferma che il valore assoluto accertato in sede di controllo amministrativo in data
29.01.2025 è risultato inferiore alla soglia di 55 dB(A) prevista dai titoli autorizzativi
(rilevamento del rumore ambientale calcolato in 52.9 dbA ed un rumore residuo pari a 45.4 dbA), non risultando superato il limite di accettabilità previsto dal D.P.C.M. del 1°.03.1991 da parte del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non risulta provato né il superamento dei limiti di emissione sonora legalmente rilevanti, né la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa contestata.
Infine, circa la domanda risarcitoria di parte ricorrente, peraltro non reiterata in seno alle memorie conclusionali, si afferma che la stessa è del tutto infondata in quanto formulata in termini del tutto generici.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ai minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, stante il tenore della argomentazioni svolte, la modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e in diritto implicati, della natura documentale della causa e dell'iter decisionale più snello adottato ex art. 281 sexies, III co, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da R.G. n. Parte_1 548/2025:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione prot. n. 002
QUEST.SR/PAS/2025 in data 25.01.2025 e la correlata sanzione amministrativa;
• Condanna il quale unico soggetto legittimato Controparte_1 passivo, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in Euro
1.702,00, oltre spese generali 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge;
• Dichiara assorbita o disattesa ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Siracusa, il 22 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies,
III co. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 548/2025, avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), quale titolare dell'esercizio pubblico Parte_1 C.F._1
“Regina Margherita Privè”, rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Greco, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giambattista
Rizza, in viale Scala Greca n. 287;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede in , via Malta n. 106, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lavinia CP_1
Luciano, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), via G. Lanza n. 31;
- resistente -
CONTRO , in persona del suo l.r.p.t., con sede in , Via del Porto Grande n. 3, CP_2 CP_1 pec: rpa.sicilia.it; Email_1
- resistente contumace-
Oggetto: Opposizione a verbale di contestazione di violazione amministrativa e alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10 L. 447/95.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa come da verbale di udienza del
13.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione e la correlata Parte_1 sanzione amministrativa per presunta violazione della normativa sull'inquinamento acustico, sostenendo in particolare:
• la regolarità dei titoli autorizzativi in suo possesso;
• il mancato superamento del limite assoluto di 55 dB(A) previsto dalle autorizzazioni;
• la non applicabilità del criterio differenziale nella situazione di specie;
• la non correttezza delle modalità delle rilevazioni fonometriche effettuate.
Pertanto, il sig. con ricorso notificato al in data Pt_1 Controparte_1
21.02.2025, ha adito il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere l'annullamento del verbale protocollo numero 02 QUEST.SR/PAS/2025 con il quale gli è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 (duemila/00) per violazione della Legge n. 447/1995 e dei Decreti attuativi, a seguito del superamento dei limiti differenziali di immissione sonora dell'attività esercitata presso il locale “Regina Margherita Privè”, tra le ore 23:40 del 24.01.2025
e le ore 01:55 del 25.01.2025, giusta accertamento effettuato dall' di nonché dagli CP_2 CP_1 agenti della divisione PAS della Polizia di Stato di di concerto con la Polizia Municipale CP_1 di . CP_1 Radicatosi il contraddittorio si è costituito il il quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso dal giudizio;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con conferma della sanzione amministrativa irrogata.
In via istruttoria, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione - con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali - e trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
*************
Preliminarmente si evidenzia la sussistenza della legittimazione passiva del
[...]
. Ciò in quanto, come si evince dal verbale impugnato, l'Ente resistente ed Controparte_1 invocato in giudizio risulta destinatario non solo del rapporto da parte degli agenti accertatori
“per l'ulteriore corso di legge” - in caso di mancato pagamento della sanzione irrogata nel termine di giorni sessanta come nel caso di specie - , ma anche quale Ente preposto, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, alla ricezione degli scritti difensivi e dei documenti da parte dell'interessato o all'ascolto di questo ultimo su circostanze afferenti la violazione amministrativa contestatagli.
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso sia di una autorizzazione temporanea, sia di autorizzazione permanente, rilasciate dal Comune di e dalla Questura di , le CP_1 CP_1 quali prevedono la possibilità di svolgere l'attività musicale e di intrattenimento nei limiti previsti dalla normativa vigente (cfr. autorizzazioni n. 199 del 15.12.2022 e 195 del 2511.2022 in atti).
Nella specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività musicale e di intrattenimento presso il locale
“Regina Margherita Privè”, inclusa l'autorizzazione permanente n. 199/2022 e il provvedimento della Questura di per l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora, operando nel rispetto CP_1 dei livelli di pressione sonora non superiore ai 55 dbA dopo le ore 24.
Orbene, è fondata l'eccezione avente ad oggetto l'erronea applicazione del criterio differenziale del rilevamento acustico in quanto dalla documentazione acquisita e dalle argomentazioni tecniche esposte in atti risulta che il citato criterio differenziale non era applicabile nella fattispecie concreta, sia per l'assenza di una zonizzazione acustica comunale, sia perché il locale rientra in un contesto produttivo/commerciale ove i limiti differenziali non trovano applicazione.
Ed invero. Il ricorrente ha rilevato che l'attività si trova in zona priva di piano di zonizzazione acustica comunale, come confermato dagli atti prodotti, e che la tipologia di esercizio rientra tra quelle escluse dall'applicazione del criterio differenziale ai sensi della normativa e della circolare ministeriale del 6 settembre 2004; pertanto, il relativo criterio risulta inapplicabile.
Inoltre, le modalità delle rilevazioni fonometriche effettuate dagli agenti intervenuti risultano essere state effettuate in contrasto con le previsioni della normativa tecnica e della circolare ministeriale di riferimento;
ovverosia le misurazioni fonometriche sono state eseguite a finestre aperte, senza fornire adeguata motivazione e senza accertare che tale condizione rappresentasse quella abituale e prevalente dell'ambiente disturbato.
Pertanto, risulta che le rilevazioni sono state effettuate in condizioni non conformi alle prescrizioni tecniche stabilite in materia ed in particolare non è stata garantita la chiusura delle finestre dell'ambiente disturbato, circostanza che ha inciso sulla correttezza del dato rilevato.
Tra l'altro si afferma che il valore assoluto accertato in sede di controllo amministrativo in data
29.01.2025 è risultato inferiore alla soglia di 55 dB(A) prevista dai titoli autorizzativi
(rilevamento del rumore ambientale calcolato in 52.9 dbA ed un rumore residuo pari a 45.4 dbA), non risultando superato il limite di accettabilità previsto dal D.P.C.M. del 1°.03.1991 da parte del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non risulta provato né il superamento dei limiti di emissione sonora legalmente rilevanti, né la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa contestata.
Infine, circa la domanda risarcitoria di parte ricorrente, peraltro non reiterata in seno alle memorie conclusionali, si afferma che la stessa è del tutto infondata in quanto formulata in termini del tutto generici.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ai minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, stante il tenore della argomentazioni svolte, la modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e in diritto implicati, della natura documentale della causa e dell'iter decisionale più snello adottato ex art. 281 sexies, III co, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da R.G. n. Parte_1 548/2025:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione prot. n. 002
QUEST.SR/PAS/2025 in data 25.01.2025 e la correlata sanzione amministrativa;
• Condanna il quale unico soggetto legittimato Controparte_1 passivo, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in Euro
1.702,00, oltre spese generali 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge;
• Dichiara assorbita o disattesa ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Siracusa, il 22 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011