Ordinanza collegiale 25 marzo 2024
Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Decreto presidenziale 4 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da
Bayer Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della Regione Lombardia al risarcimento dei danni ingiustamente causati alla ricorrente per effetto dell'adozione ed esecuzione della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1986 del 30 luglio 2019 e, in particolare, del disposto di cui al paragrafo 1.4.3 dell’Allegato “Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale 2019 – secondo provvedimento anno 2019”,
rubricato “Determinazione del rimborso regionale delle prestazioni farmacologiche per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetici con i farmaci ANTIVEGF antivitreali”, per l'ammontare indicato nel ricorso oltre al danno reputazionale da liquidarsi in via equitativa, o per il diverso maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha formulato azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione regionale per il ristoro dei danni asseritamente patiti per effetto dell’adozione ed esecuzione della Deliberazione meglio indicata in epigrafe, dichiarata nulla in parte qua da questo Tribunale, con sentenza confermata in appello.
2. Con ordinanza n. 896 del 25 marzo 2024, questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio.
3. Con ordinanza n. 1080 del 12 aprile 2024, il Tribunale, preso atto della rinuncia del CTU designato, ha nominato quale nuovo consulente tecnico la dott.ssa Maddalena Dal Moro.
4. Con atto depositato il 9 gennaio 2026, le parti hanno rappresentato di aver sottoscritto un accordo transattivo, e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio.
5. Con istanza depositata il 22 gennaio del 2026, il consulente tecnico d’ufficio ha chiesto la liquidazione del compenso per le operazioni svolte.
6. Tanto premesso, il Collegio, in considerazione della richiesta congiunta delle parti, ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Le spese di lite devono essere compensate, come da accordo tra le parti.
8. Il compenso del CTU deve essere liquidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 5 e 66, comma 4, cod. proc. amm., tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002, nonché del valore della causa, della complessità e della modalità degli accertamenti, in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Liquida al CTU nominato, dott.ssa Dal Moro, la somma complessiva di euro 7.000,00 (settemila/00), che pone a carico, in parti uguali, di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | FA LI |
IL SEGRETARIO