Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3839 del 2025, proposto da KA ST IA IA s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2265598BF, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Fragale, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Regione Toscana, Movi S.p.A., Erbe IA S.r.l., Pro.Med. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione di ST n. 1393 del 10 novembre 2025, resa nota con comunicazione n. PI095961-25 del 26 novembre 2025 e divenuta esecutiva in pari data, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 3 (CIG: B2265598BF) avente ad oggetto la fornitura di “ Sistema per isteroscopia operativa, con generatore di corrente bipolare ad alta frequenza, per resezioni in ambito chirurgico ”, sulla base di una graduatoria nella quale al primo posto si è collocata la Ditta MP IA S.r.l. anziché KA ST IA IA S.r.l.;
di tutti i verbali di gara e i relativi allegati:
- Verbale n. 1 del Seggio di gara “ Apertura della documentazione amministrativa ” del 26/09/2024;
- Verbale n. 2 del Seggio di gara “ Esiti del procedimento di soccorso istruttorio ” del 14/10/2024;
- Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice “ Apertura documentazione tecnica ” del 09/01/2025;
- Verbale del 24/09/2025, pervenuto con nota mail del 29.09.2025, con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso gli esiti delle valutazioni qualitative ed i relativi punteggi assegnati alle offerte tecniche delle ditte concorrenti;
- Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 06/10/2025 di apertura delle offerte economiche;
- Verbale n. 5 del 24/10/2025 di verifica anomalia e valutazione, nelle parti di cui in esposizione;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e MP;
e per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MP IA s.r.l. il 19.01.2026:
per l’annullamento:
- della determinazione di ST n. 1393 del 10 novembre 2025, nella parte in cui la stazione appaltante ha provveduto a collocare ST al secondo posto in graduatoria in relazione al Lotto 3 (CIG: B2265598BF) della “ procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di durata triennale per la fornitura di Sistemi di morcellazione e isteroscopia in locazione quinquennale e relativo materiale di consumo da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana ” e, per l’effetto, ad aggiudicare alla stessa, quale seconda aggiudicataria, tale lotto, con conseguente ammissione alla stipula dell’accordo quadro;
- dei verbali di gara (e relativi allegati), nei limiti di cui al presente ricorso;
- della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso;
- dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi che nelle more fossero già stati stipulati con ST quale seconda aggiudicataria, previa declaratoria di inefficacia;
- nonché di ogni altro documento, provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o conseguente, nei limiti di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da MP IA s.r.l.;
Vista la dichiarazione del 24.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che :
- KA ST IA IA s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della determinazione n. 1393 del 10 novembre 2025 con cui ST ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 3 della gara in epigrafe in favore di MP IA s.r.l.;
- si sono costituiti in giudizio ST e MP IA s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , per resistere al ricorso;
- alla camera di consiglio del 21.01.2026 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare;
- in data 19.01.2026 MP IA s.r.l. ha depositato ricorso incidentale evidenziando errori commessi dalla commissione di gara nell’esame dell’offerta presentata da KA ST IA IA s.r.l., che doveva essere classificata al terzo posto (dietro a MP e Movi) e, dunque, non doveva essere collocata in posizione utile in graduatoria ai fini dell’aggiudicazione e della successiva stipula dell’accordo quadro;
- con nota del 24.03.2026 parte ricorrente principale ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione e ha pertanto chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale con compensazione delle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 15.04.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Premesso in diritto che l’orientamento giurisprudenziale più recente impone di esaminare per primo il ricorso principale, anche ove quello incidentale risulti fondato, valendo il principio per cui se, muovendo dall’esame in via prioritaria del ricorso incidentale, sussiste sempre e comunque l’obbligo del giudice di esaminare il ricorso principale, non è, però, vero il contrario, atteso che quando il ricorso principale risulta infondato, allora il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 2.12.2025, n. 9472 “ l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (tra le tante, Consiglio di Stato sez. VI, 15 settembre 2025, n. 7323) ”).
Ritenuto , attesa l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, di dover dichiarare improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, poiché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto , pertanto, in applicazione dei su esposti principi, di dover dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il ricorso incidentale;
Ritenuto , infine, di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio, ad eccezione del rimborso del contributo unificato versato per il ricorso incidentale che dovrà essere posto a carico esclusivo del ricorrente principale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19.03.2026, n. 2336 “ Ai sensi dell’art. comma 6 -bis.1, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la parte ricorrente principale soccombente è tenuta alla restituzione del contributo unificato indipendentemente dalla disamina nel merito della censura formulata dalla parte ricorrente incidentale. Infatti anche il contributo unificato segue, per legge, le regole della soccombenza e dell’anticipazione, senza alcun margine di discrezionalità, né nella liquidazione degli importi né nel riparto dell’onere relativo, dato che questo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se le spese sono state compensate (cfr. Cons. Stato, V, 4 agosto 2022, n. 6850) ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato versato per il ricorso incidentale, che dovrà essere integralmente rimborsato dal ricorrente principale al ricorrente incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE IA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
AN CA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN CA | BE IA BU |
IL SEGRETARIO