Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 385/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 04 marzo 2025
PROC. N. 385/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 04 marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattaZIne scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Liliana PA C.F._1
Greco, unitamente al quale elegge domicilio presso il suo studio in Campobasso, C.so Mazzini
n.104, giusto mandato in atti. ricorrente contro
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marisa Controparte_1 C.F._2
Mascia e Maria Catullo, unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mascia in
Cercemaggiore (CB) alla via Fonte Varrella n.2, giusto mandato in atti.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattaZIne scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via PA
preliminare accertare e dichiarare che tra il sig. e il sig. si è PA Controparte_1
lavoro subordinato alle dipendenze del sig. a far data dal 1° Gennaio 2017 sino al Controparte_1
4 settembre 2021, con ogni effetto e conseguenza di legge e al pagamento delle retribuZIni maturate, come sopra riepilogate;
di conseguenza, condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma finale di € 167.233,81 PA
(centosessantasttemiladuecentotrentatre/81); condannare altresì il sig. a Controparte_1 corrispondere le spese di lite”.
Si costituiva in giudiZI che deduceva la totale infondatezza nel merito Controparte_1 del ricorso, del quale chiedeva il rigetto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito per tutte le motivaZIni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare ogni domanda formulata dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto. PA
Nel merito, in via riconvenZInale, accertare e dichiarare che il sig. è PA debitore nei confronti del sig. della somma di € 23.808,45 per vitto, alloggio ed Controparte_1
altri oneri forniti allo stesso nei cinque anni di permanenza presso la propria casa di campagna e, quindi, per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di tale somma.
Nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice riconosca l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ritenere errata la sussunZIne del lavoratore nella qualifica di operaio qualificato seconda area livello I e ritenere invece la riconduZIne dello stesso nella diversa e corretta qualifica ritenuta opportuna dal Tribunale, ritenere, altresì, errati i conteggi effettuati dal ricorrente ai fini della retribuZIne richiesta e, previa nomina del CTU provvedere al corretto calcolo degli stessi.
Tenuto conto del contegno processuale del ricorrente, si chiede la condanna dello stesso al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, I.V.A e C.P.A e successive spese occorrende con distraZIne in favore dei sottoscritti difensori che se dichiarano antistatari”.
Espletate le prove orali, la causa giungeva all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzitutto, con riguardo alla domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in giudiZI, non ha trovato riscontro probatorio lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente secondo la ricostruZIne che si legge nell'atto introduttivo. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuZIne a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direZIne dell'imprenditore" e “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudiZI l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata” (tra le altre da ultimo Cass. Civile Ord. Sez. L. n. 25508 del
30708/2022). Inoltre, “[…] elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo [..] è la subordinaZIne intesa quale vincolo di soggeZIne personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestaZIni lavorative e non già soltanto al loro risultato” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014). “Gli indici di subordinaZIne sono dati dalla retribuZIne fissa mensile in relaZIne sinallagmatica con la prestaZIne lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestaZIne in funZIne di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggeZIne personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitaZIne della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzaZIne aziendale” (Cass. Civile Ord. Sez. L. n. 25508 del
30708/2022; così già Cass. Civ. Sez. L. n. 7024 del 08/04/2015), e devono essere valutati globalmente, in relaZIne alle peculiarità del caso concreto nel giudiZI (avete carattere sintetico) relativo alla qualificaZIne di uno specifico rapporto come subordinato (Cass. civ., Sez. L., 2 settembre 2000, n. 11502).
Dalla prova orale è emerso quanto segue.
La teste di parte ricorrente (escussa all'udienza del 19.12.23), Testimone_1
dopo aver precisato di conoscere il ricorrente perché dello stesso paese e perché amica della sorella del , ha dichiarato: “mi è capitato di vedere pascolare le pecore di PA PA CP_1 presso l'azienda di quest'ultimo in Pietracatella loc. Piana Raucci. Ciò è capitato una sola volta perché si tratta di una strada che porta a Campobasso, ma alternativa e più lunga rispetto a quella che si percorre abitualmente. Forse ho fatto quella strada perché la scorciatoia era chiusa”. Ha poi affermato sorvegliava le pecore. Era da solo” e che “era estate e di pomeriggio quasi PA all'ora del tramonto”. Infine, ha dichiarato su domanda dell'Avv. Mascia: “la strada di cui ho parlato in cui sono passata si trova adiacente all'azienda agricola ”. Parte_2
Il teste di parte resistente (escusso all'udienza del 23.04.24), dopo aver precisato di Testimone_2
essere il cognato di e di conoscere poiché è lo ZI della moglie del resistente, ha CP_1 PA dichiarato: “Preciso che la pulizia era effettuata esclusivamente dal ” e che “Il si CP_1 CP_1 occupava della produZIne mentre la moglie della vendita”. Il teste confermava altresì i capitoli di prova orale nn. 9 e 10 e 11 (Cfr. memoria di costituZIne pag. 14) confermando le circostanze che il sig. si occupava della raccolta delle olive, relativa a trenta alberi, aiutato dai figli e CP_1 dell'orto personalmente e aiutato dai figli e che si occupava da solo della preparaZIne del terreno, della semina e della raccolta del foraggio con i propri mezzi agricoli che erano utilizzati solo da lui, precisando “ …qualche volta se non c'era il figlio lo aiutavo io”. Lo stesso teste sul cap. n. 15, con il quale gli veniva chiesto di riferire se fosse vero che lavorava nell'azienda agricola del PA
sig. tutti i giorni compreso i festivi lavorando mattina e pomeriggio fino a sera, ha CP_1 dichiarato “Non è vero. Il Sig. era ospite nel senso che aveva perso il lavoro e la moglie di PA
, che era la nipote di , lo ospitava nella casa in campagna”. Controparte_1 PA
Anche il secondo teste di parte resistente , escusso alla stessa udienza, Testimone_3 confermava il lavoro svolto da e dalla moglie all'interno dell'azienda agricola (capitoli CP_1
5,6,7,9,10 e 11) precisando che “La moglie del si occupava della trasformaZIne e della CP_1 vendita del formaggio” (cap.8) e dichiarava, chiamato a rispondere sul suddetto capitolo 15, “Non è vero, alloggiava nella casa in campagna di poiché era ospite della nipote, ovvero PA CP_1 la moglie di ”. CP_1
Infine, anche il teste (escusso all'udienza del 23.04.24), figlio del ricorrente, Testimone_4 ha confermato che a lavorare presso l'azienda agricola fossero i suoi genitori Controparte_1
con la moglie) e, con riguardo alla cura degli animali (cap. 5,6 e 7), ha precisato “…AP e ZI avevano un patto: ZI si occupava di dargli a mangiare e AP si occupava della Testimone_2 pulizia” negando la circostanza che il lavorasse nell'azienda agricola del padre, PA
rispondendo – interrogato sul cap. 15:“Non è vero”.
Ebbene, dalle suddette prove testimoniali non è emersa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A fronte della specifica contestaZIne di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato da parte del resistente, l'odierno ricorrente, gravato del relativo onere, non ha fornito prova sufficiente dei requisiti tipici della subordinaZIne. L'unica circostanza emersa dalla testimonianza resa da - che ha dichiarato di aver visto “una sola volta” Tes_1 PA
occuparsi del gregge - non è sufficiente, alla luce dei costanti orientamenti giurisprudenziali richiamati, a fornire la prova del rapporto di lavoro subordinato rivendicato con il presente giudiZI.
Sul piano documentale il ricorrente non ha prodotto alcunché al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, limitandosi a produrre un conteggio dell'asserita retribuZIne richiesta sulla base del contratto Regionale del Molise per gli Operai Agricoli.
Alla luce delle consideraZIni predette, il ricorso è rigettato.
Va pure rigettata la domanda riconvenZInale avanzata dal resistente , volta ad ottenere la CP_1
corresponsione di Euro 23.808,45 per vitto, alloggio ed altri oneri forniti al ricorrente nei cinque anni in cui lo ha ospitato, in difetto di prova e, prima ancora, di allegaZIne di essi. La domanda, nello specifico, va rigettata perché in sede istruttoria è emerso pacificamente dalle testimonianze rese dai testi della stessa parte resistente che “[…]Il Sig. era ospite nel PA
senso che aveva perso il lavoro e la moglie di che era la nipote di Controparte_1 PA
, lo ospitava nella casa in campagna” (Teste e ancora che alloggiava nella
[...] Tes_2 PA casa in campagna di poiché era ospite della nipote, ovvero la moglie di ” (Teste CP_1 CP_1
). Tes_3
Quindi, il comportamento tenuto dalle parti ha manifestato in modo inequivoco sia l'intesa tra le parti con riguardo alla circostanza che il alloggiasse nella casa in campagna di PA CP_1
per la situaZIne di difficoltà momentanea, ospitato dalla nipote, sia il carattere di ospitalità dell'alloggio dato in godimento al , dal quale – in mancanza di prova di segno contrario – PA non è possibile far discendere alcun tipo di onere a carico di quest'ultimo (potendosi inquadrare detta fattispecie, alla luce degli elementi emersi, nella figura giuridica del comodato d'uso, di natura essenzialmente gratuita).
Va, di conseguenza, rigettata anche la relativa domanda restitutoria, peraltro neppure documentata e fondata solo sulla base di calcoli forfettari e del tutto generici.
Non si ravvisano neppure gli elementi per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., “ volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definiZIne dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanZInare la violaZIne dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzaZIne del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produZIne di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisiZIne di detta consapevolezza), venendo in consideraZIne, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnaZIne” (Cass. Sez. Unite Sentenza n. 22405 del 13/09/2018), tutti elementi nel caso di specie non emergenti e comunque non provati.
La reciproca soccombenza tra le parti giustifica la compensaZIne totale delle spese di giudiZI.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed ecceZIne rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Rigetta la domanda riconvenZInale e la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte resistente.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Larino, 04 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella