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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1967/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12234/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00014029 69 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1365/2026 depositato il 1 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Tutto quanto innanzi premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
CHIEDE Che Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di NAPOLI, cui spetta la competenza, voglia così provvedere:
- In via preliminare disponga la previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato attesa la palese infondatezza della pretesa impositiva per le motivazioni esposte e di converso la evidente fondatezza della opposizione quivi effettuata;
- nel merito, in accoglimento del ricorso, accerti e dichiari la illegittimità, infondatezza ed estinzione della cartella esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, con conseguente annullamento del tributo richiesto unitamente alle relative pretese creditorie, in ragione delle osservazioni esposte in narrativa;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi professionali alla presente procedura.
Ufficio resistente Agenzia entrate RI concludeva per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate RI;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della RI e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della RI, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – RI e della Regione Campania, la cartella di pagamento esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, notificata in data 4.4.2025 (doc. 1) con la quale veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 262,63 avente ad oggetto l'omesso pagamento la tassa automobilistica anno 2019, comprensiva di interessi e sanzioni per l'anno 2019 con ente creditore rappresentato dalla Regione Campania, in riferimento ad
Avviso di accertamento n.964097925670 presuntivamente notificato addì 30.08.2022 mai recapitato al ricorrente. La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – RI si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate RI;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della RI e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della RI, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
3 All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione. 4 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di RI che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
La Regione Campania, pur ritualmente citata via PEC, è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
5 L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12234/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00014029 69 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1365/2026 depositato il 1 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Tutto quanto innanzi premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
CHIEDE Che Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di NAPOLI, cui spetta la competenza, voglia così provvedere:
- In via preliminare disponga la previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato attesa la palese infondatezza della pretesa impositiva per le motivazioni esposte e di converso la evidente fondatezza della opposizione quivi effettuata;
- nel merito, in accoglimento del ricorso, accerti e dichiari la illegittimità, infondatezza ed estinzione della cartella esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, con conseguente annullamento del tributo richiesto unitamente alle relative pretese creditorie, in ragione delle osservazioni esposte in narrativa;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi professionali alla presente procedura.
Ufficio resistente Agenzia entrate RI concludeva per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate RI;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della RI e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della RI, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – RI e della Regione Campania, la cartella di pagamento esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, notificata in data 4.4.2025 (doc. 1) con la quale veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 262,63 avente ad oggetto l'omesso pagamento la tassa automobilistica anno 2019, comprensiva di interessi e sanzioni per l'anno 2019 con ente creditore rappresentato dalla Regione Campania, in riferimento ad
Avviso di accertamento n.964097925670 presuntivamente notificato addì 30.08.2022 mai recapitato al ricorrente. La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – RI si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate RI;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della RI e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della RI, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
3 All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione. 4 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di RI che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
La Regione Campania, pur ritualmente citata via PEC, è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
5 L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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