Articolo 10 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 9Articolo 11
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10 agosto 1966
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21 maggio 1978
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Versione
30 aprile 1999
Art. 10. (( 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalita' nelle materie e nei settori di attivita' nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.
3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato.
4. Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1999
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