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10 agosto 1966
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21 maggio 1978
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30 aprile 1999
30 aprile 1999
Art. 10. (( 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalita' nelle materie e nei settori di attivita' nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.
3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato.
4. Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ))
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.
3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato.
4. Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ))
Commentario • 1
- 1. Decreto congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Internohttps://www.asgi.it/ · 22 settembre 2015 · 0.8399298
Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 , e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Norme sui passaporti” che all'art. 21 stabilisce che “Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da …
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