CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1392/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- attrice in riassunzione - elettivamente domiciliata in CONEGLIANO, VIA COLOMBO n. 19, con il patrocinio degli avv.ti CECILIAN GIOVANNI e BORTOLUZZI ALESSANDRO, contro il
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- convenuto in riassunzione -
pagina 1 di 16 contumace.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2939/2021 della
Corte d'Appello di Venezia.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
Si conclude onde piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe declaratorie del caso e respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in riforma dell'ordinanza emessa ex art. 702bis cpc del Tribunale di Venezia in data
25/06/2020, depositata il 26/06/2020, che ha definito la causa iscritta al n° 3052/2020
RG del Tribunale di Venezia, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito:
1- in applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 14194 del 22/05/2024 di accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso per Cassazione proposto da contro il Parte_1
, accertare e dichiarare che è cittadina Controparte_1 Parte_1
italiana fin dalla nascita e, conseguentemente ove occorra previa disapplicazione del provvedimento dell'Ufficio della Stato Civile comunale, ordinare al
[...]
e, per Esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2- in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 14194/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
pagina 2 di 16 3- rifusione di onorari e spese del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità
e dei giudizi di merito di primo e secondo grado, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
In via istruttoria:
Premesso quanto precisato dalla Stessa Suprema Corte nella sopra riportata sentenza n.
14194/2024 (“a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”), per mero tuziorismo, si reitera la richiesta di disporre l'assunzione di informazioni ex art. 213
c.p.c., giusta previsione dell'art. 11 d.lgs 03/02/2011 n. 71, presso i Consolati Generali
d'Italia in Porto Allegre e Curitiba sulla circostanza che mai abbiano formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana:
• né il fù (bisnonno) nato il [...] a [...]. Rio Grande Persona_1
do Sul, Brasile) e morto l'11/11/1985 in Rio das Antas (St. di Santa Catarina, Brasile)
• né il sig. (nonno) nato il [...] a [...]. Rio Grande Controparte_2
do Sul, Brasile) residente nello stato federale di Santa Catarina (Brasile),
• né il sig. (padre) nato il [...] in [...]. Controparte_3
di Santa Catarina, Brasile) ivi residente,
• nè la ricorrente nata il [...] in [...]. di Santa Parte_1
Catarina, Brasile) residente nel Comune di San Fior (TV).
Conclusioni del convenuto in riassunzione: nessuna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
pagina 3 di 16 Con ricorso sommario di cognizione ex art. 19 bis di cui al D. Lgs. n. 150/2011 promosso avanti al Tribunale di Venezia, , premettendo: Parte_1
- di essere discendente del SN , cittadino italiano Persona_2
nato in [...] ed emigrato in Brasile a fine Ottocento, il quale non provvedeva a richiedere o ad ottenere la cittadinanza brasiliana, mantenendo quindi esclusivamente quella originaria,
- che il bisnonno , nato dall'unione di Persona_1 Persona_2
con e sempre vissuto in Brasile, non aveva d'altronde mai Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana trasmessagli dai suoi genitori,
- che anche il nonno ed il padre non Controparte_2 Controparte_3
avevano, a loro volta, mai rinunciato alla predetta cittadinanza italiana, pur avendo sempre vissuto in Brasile, sicché la stessa si era trasmessa anche ad ella, nella sua veste di loro discendente,
- che, una volta immigrata in Italia nel 2017, aveva peraltro dovuto riscontrare il rifiuto da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile comunale di San Fior, comunicato con provvedimento dell'11.2.20, a rilasciarle il certificato di possesso della cittadinanza italiana, motivato dal fatto:
o che, quanto al bisnonno , trattavasi di filiazione naturale, poiché al Per_1
momento della nascita i genitori non erano ancora sposati,
o che non risultava dimesso in atti il certificato di nascita del medesimo,
o che il certificato di battesimo dello stesso non poteva essere tenuto in considerazione, sia poiché al momento della nascita risultavano già istituiti in Brasile i Registri di Nascita, sia giacché in quella nazione gli atti ecclesiastici non sono riconosciuti,
- che, peraltro, a mente dell'art. 2 della legge n. 91/1992 il riconoscimento o la pagina 4 di 16 dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza,
- che, nella fattispecie, i suoi trisavoli avevano formalmente riconosciuto il figlio,
, nell'atto di matrimonio celebrato nel 1896, sei mesi dopo la nascita del Per_4
bimbo, ha convenuto in giudizio il chiedendo venisse dichiarato che ella Controparte_1
era cittadina italiana fin dalla nascita e che conseguentemente si ordinasse alla controparte di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Costituitosi in giudizio il convenuto, il quale si opponeva all'accoglimento CP_1
del ricorso facendo proprie le valutazioni già effettuate dall'Ufficiale dello Stato Civile, la causa era quindi decisa mediante l'emissione di ordinanza ex art. 702 bis cpc in data
25.6.20, in forza della quale il Tribunale:
- osservato che, in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della legge n. 555/1912 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana, la prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione da padre cittadino italiano, acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna e, dal
1948, anche materna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita, versando quindi in condizione di bipolidia,
- rilevato, peraltro, che il riconoscimento del possesso dello status civitatis
all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni e al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze, espressamente previste dalla circolare K28 dell'8.4.91 del Ministero
pagina 5 di 16 dell'Interno,
- riscontrata l'impossibilità di verificare la continuità della discendenza da
[...]
mancando un riconoscimento di paternità del figlio di questi, Persona_5
, nato fuori del matrimonio, da parte dei suoi genitori, che fosse valido ai Per_1
sensi della normativa italiana allora vigente, rigettava il ricorso ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso il menzionato provvedimento ha proposto gravame l'originaria ricorrente formulando tre motivi di appello volti rispettivamente:
- a contestare che la legge n. 91/1992 o il suo regolamento di attuazione, il D.P.R. n.
572/1993 prevedessero alcun requisito documentale per l'accertamento della cittadinanza a favore del figlio del cittadino,
- a ribadire:
o che a mente delle disposizioni degli artt. 181 e 197 dell'allora vigente codice civile italiano risultava incontrovertibilmente provato in atti che i trisavoli avessero entrambi ritualmente riconosciuto e legittimato il figlio Per_1
nell'atto di matrimonio, da ritenersi, per definizione, atto pubblico autentico redatto dall'ufficiale dello Stato Civile e quindi, per espressa previsione codicistica, idoneo a contenere un riconoscimento legittimante del figlio,
o che, d'altronde, era sempre stato in possesso dello status di figlio Per_1
legittimo, siccome dichiarato dallo Stato Civile brasiliano sia nell'atto del suo matrimonio che nel suo certificato di morte,
- a censurare, conseguentemente, l'affermazione secondo cui nemmeno per la legge brasiliana vi erano gli estremi di un tale riconoscimento,
e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado.
pagina 6 di 16 Il , costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione orale del giudizio la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2939/2021, pubblicata in data 23.11.21, in forza della quale la Corte territoriale:
- ritenuto insufficiente che nel certificato di matrimonio brasiliano del 1896 venisse indicato che i contraenti e avevano Persona_2 Parte_2
dichiarato di aver avuto un bambino battezzato con il nome di , dal momento Per_1
che ai sensi dell'art. 1603 del codice civile brasiliano, applicabile nella specie essendo la ricorrente cittadina di tale paese, la filiazione è unicamente provata dal certificato di nascita registrato nel registro civile,
- opinato, quindi, che del tutto coerentemente la circolare del Controparte_1
che regola il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di origini italiane, richiede fra gli altri documenti, gli atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano emigrato all'estero, ha rigettato il gravame, ponendo le spese di lite a carico della . Pt_1
3. Il giudizio avanti la Corte di cassazione
Ritenendo ingiusta ed erronea la predetta pronuncia, ha presentato Parte_1
allora ricorso in sede di legittimità censurando:
- con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge brasiliana, essendo invece applicabile la legge italiana ai sensi degli art. 33 e ss. della legge n. 218/1995, dal momento che il rapporto controverso non riguarda la ricorrente cittadina brasiliana, bensì quello tra i coniugi e il figlio , Persona_6 Per_1
- con il secondo motivo, la nullità della sentenza per omessa e/o apparente pagina 7 di 16 motivazione del capo in cui si afferma che, ai fini dell'attribuzione dello status di figlio legittimo del bisnonno , mancherebbe o non sarebbe Persona_1
sufficiente il riconoscimento successivo alla nascita, effettuato dai genitori nell'atto di matrimonio,
- con il terzo motivo, l'erroneità dell'affermazione secondo la quale, per i figli nati fuori del matrimonio, la filiazione non può essere provata con il riconoscimento successivo contenuto nell'atto di matrimonio, ma solo con l'atto di nascita trascritto nei registri dello stato civile.
Il , viceversa, non ha svolto difese ma si è limitato a depositare un mero atto di CP_1
costituzione, al fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.
Fissata quest'ultima, la controversia è stata definita con l'emissione della sentenza n.
14194/2024, pubblicata in data 22.5.24, in forza della quale la Suprema Corte:
- richiamato un recente precedente delle Sezioni Unite, le quali avevano affermato che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555/1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme in questione, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, che si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, presenta natura permanente ed imprescrittibile, essendo giustiziabile in ogni tempo sulla base della semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano,
- opinato, pertanto, in tale prospettiva, che l'art. 11, n. 2), del codice civile del 1865,
nella parte in cui stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, intendesse sottintendere, per gli effetti pagina 8 di 16 relativi alla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che fosse accertato il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non bastando l'aver stabilito all'estero la propria residenza, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento,
- ritenuta, di conseguenza, la fondatezza del primo motivo di ricorso giacché, ai sensi degli artt. 33 e 35 della legge n. 218/1995, dovendosi applicare, ai fini dell'accertamento dello status di figlio, la legge nazionale di quest'ultimo o, se più favorevole, quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita, nel caso di specie andava applicata la legge italiana, connotata da uno specifico favor per il riconoscimento della filiazione,
- affermata, inoltre, la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, trattati congiuntamente, poiché:
o l'art. 236 cc dispone, al primo comma, che la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e, al secondo comma, che, in mancanza di questo titolo, basta comunque il possesso continuo dello stato di figlio,
o l'art. 237 cc, a sua volta, prevede che il possesso di stato può risultare da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere,
o nel caso di specie sussiste un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, siccome documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio di e Persona_2 Controparte_4
pagina 9 di 16 circa la nascita del figlio e, successivamente, nei certificati di Per_1
matrimonio e di morte di quest'ultimo, ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando il fascicolo a questa
Corte in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Il giudizio di rinvio
A fronte di tale pronuncia ha riassunto la causa avanti a questo Parte_1
ufficio chiedendo che, fatta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione e sopra richiamati, venissero accolte le sue richieste dichiarandosi che ella è cittadina italiana fin dalla nascita, con ogni conseguente e correlata statuizione in diritto.
Rimasto contumace il e procedutosi alla trattazione cartolare del Controparte_1
giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 29 ottobre 2025.
5. I motivi della decisione
Le domande esperite dall'attrice in riassunzione sono fondate e meritano quindi accoglimento.
5.1 Ricordato infatti, preliminarmente:
- che il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e che l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, conseguendone che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza pagina 10 di 16 rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. 24.6.25 n. 16915),
- che la sentenza di primo grado non esplica ormai più alcun effetto giuridico, stante l'effetto sostitutivo della pronuncia d'appello, la quale:
o pur ove si sia limitata a confermare integralmente o riformare solo parzialmente la decisione di primo grado, si pone quale unico titolo esecutivo idoneo a sorreggere una esecuzione da intraprendersi ex novo, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 13.11.18 n. 29021),
o quand'anche poi sia stata a sua volta cassata con rinvio, non comporta una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado (Cass.
8.7.13 n. 16934), va invero osservato quanto segue.
5.2 La Suprema Corte, nel decidere il giudizio instaurato avanti a sé ha, innanzi tutto, chiaramente affermato che – vertendo la risoluzione delle questioni poste dalla domanda svolta dall'attrice originaria sull'accertamento della sua discendenza da un cittadino italiano e, quindi, anche sulla verifica dell'esistenza di un rapporto di filiazione tra il trisavolo della ricorrente , cittadino italiano emigrato in Persona_2
Brasile, e il bisnonno della ricorrente medesima, – ai fini delle relative Persona_1
valutazioni era necessario fare applicazione, giusta il disposto degli artt. 33 e 35 della pagina 11 di 16 legge n. 218/1995, dettati in tema di accertamento dello status di figlio, della legge nazionale di quest'ultimo o, se più favorevole, di quella dello stato di cui uno dei genitori era cittadino al momento della nascita, e cioè, nel caso di specie, quella italiana,
in quanto connotata da uno spiccato favor per il riconoscimento della filiazione.
Sotto un secondo profilo, poi, i giudici di legittimità hanno precisato risultare erronea l'affermazione di questa Corte secondo cui la dichiarazione di riconoscimento contenuta nell'atto di matrimonio dei trisavoli sarebbe stata irrilevante ai fini della dimostrazione della ascendenza italiana della ricorrente, richiamando in proposito il tenore degli artt.
236 e 237 cc, dai quali si evince:
- per un verso, che la filiazione può essere provata non solo con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, ma anche mediante il possesso continuo dello stato di figlio,
- per altro verso, che quest'ultimo è rappresentato da quella serie di fatti che, nel loro complesso, valgono a dimostrare la relazione di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
Mentre, sotto un terzo ed ultimo profilo, la Corte ha anche precisato che nel caso di specie deve tenersi conto del fatto che in atti sussiste un riconoscimento della filiazione di , non seguito dalla registrazione della nascita, documentato dall'Ufficiale di Per_1
stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio concluso tra e Persona_2
Controparte_4
Ciò posto:
- una volta osservato come non sia dubbio nella fattispecie, il ricorrere del reciproco rapporto di filiazione tra i vari discendenti di , ad esclusione Parte_1
della contestata posizione del bisnonno , dal momento che di ciò dava atto lo Per_1
stesso Ufficiale dello Stato Civile e che nemmeno il , nel Controparte_1
pagina 12 di 16 costituirsi, sollevava questioni in proposito,
- ed altresì notato che, riguardo all'unica posizione controversa di cui sopra, sussistono peraltro elementi probatori ben idonei a dimostrare il possesso continuo in capo a dello stato di figlio legittimo di Persona_1 Persona_2
e deponendo in tal senso:
[...] Controparte_4
o sia l'atto di matrimonio celebrato tra i medesimi il 18.2.1896 in Brasile, nel cui ambito è riportato: “I contraenti hanno dichiarato che avevano già contratto matrimonio sotto rito religioso della chiesa, e che non avevano ancora contratto matrimonio alla presenza dell'autorità civile, dovuto a motivi al di fuori della loro volontà e che dalla loro unione il giorno 6 agosto dello scorso anno (6/8/1895) hanno avuto un bambino che è stato battezzato con il nome di ” (doc. 5 del I^ grado), Per_1
o sia il certificato del matrimonio di , contratto in data Persona_1
17.8.1925, e quello della sua morte avvenuta l'11.11.1985, nell'ambito dei quali lo stesso veniva indicato dall'Ufficiale dello Stato Civile brasiliano quale figlio legittimo di e Persona_2 Parte_2
(doc. 10 e 11 del I^ grado), sussistono giuste e sufficienti ragioni per dare accoglimento alle domande svolte dall'originaria ricorrente, risultando documentato il ricorrere dei presupposti di legge per ritenere perfezionato l'acquisto della cittadinanza italiana in capo alla medesima.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a pagina 13 di 16 ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa deve ritenersi di valore indeterminabile a complessità bassa,
- del fatto che nei vari giudizi la fase istruttoria non si è mai tenuta,
- della opportunità di liquidare al minimo i compensi dl giudizio di rinvio, dal momento che le questioni trattate sono del tutto identiche a quelle oggetto dei giudizi d'appello e di legittimità,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico del ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € Controparte_1
5.810,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 5.513,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.473,00 quanto al giudizio di rinvio sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 1.701,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.204,00
Fase decisionale I^ grado € 2.905,00
Totale € 5.810,00
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
pagina 14 di 16 Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Fase di studio Cassazione € 2.336,00
Fase introduttiva Cassazione € 1.969,00
Fase decisionale Cassazione € 1.208,00
Totale € 5.513,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 1.029,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 709,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 1.735,00
Totale € 3.473,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara che è cittadina italiana fin dalla nascita;
Parte_1
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore della controparte le spese Controparte_1
processuali che liquida in € 5.810,00 quanto al giudizio di primo grado, in €
6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 5.513,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.473,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese pagina 15 di 16 generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, ove dovuti, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Giovanni Cecilian e Alessandro Bortoluzzi,
dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1392/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- attrice in riassunzione - elettivamente domiciliata in CONEGLIANO, VIA COLOMBO n. 19, con il patrocinio degli avv.ti CECILIAN GIOVANNI e BORTOLUZZI ALESSANDRO, contro il
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- convenuto in riassunzione -
pagina 1 di 16 contumace.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2939/2021 della
Corte d'Appello di Venezia.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
Si conclude onde piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe declaratorie del caso e respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in riforma dell'ordinanza emessa ex art. 702bis cpc del Tribunale di Venezia in data
25/06/2020, depositata il 26/06/2020, che ha definito la causa iscritta al n° 3052/2020
RG del Tribunale di Venezia, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito:
1- in applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 14194 del 22/05/2024 di accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso per Cassazione proposto da contro il Parte_1
, accertare e dichiarare che è cittadina Controparte_1 Parte_1
italiana fin dalla nascita e, conseguentemente ove occorra previa disapplicazione del provvedimento dell'Ufficio della Stato Civile comunale, ordinare al
[...]
e, per Esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2- in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 14194/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
pagina 2 di 16 3- rifusione di onorari e spese del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità
e dei giudizi di merito di primo e secondo grado, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
In via istruttoria:
Premesso quanto precisato dalla Stessa Suprema Corte nella sopra riportata sentenza n.
14194/2024 (“a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”), per mero tuziorismo, si reitera la richiesta di disporre l'assunzione di informazioni ex art. 213
c.p.c., giusta previsione dell'art. 11 d.lgs 03/02/2011 n. 71, presso i Consolati Generali
d'Italia in Porto Allegre e Curitiba sulla circostanza che mai abbiano formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana:
• né il fù (bisnonno) nato il [...] a [...]. Rio Grande Persona_1
do Sul, Brasile) e morto l'11/11/1985 in Rio das Antas (St. di Santa Catarina, Brasile)
• né il sig. (nonno) nato il [...] a [...]. Rio Grande Controparte_2
do Sul, Brasile) residente nello stato federale di Santa Catarina (Brasile),
• né il sig. (padre) nato il [...] in [...]. Controparte_3
di Santa Catarina, Brasile) ivi residente,
• nè la ricorrente nata il [...] in [...]. di Santa Parte_1
Catarina, Brasile) residente nel Comune di San Fior (TV).
Conclusioni del convenuto in riassunzione: nessuna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
pagina 3 di 16 Con ricorso sommario di cognizione ex art. 19 bis di cui al D. Lgs. n. 150/2011 promosso avanti al Tribunale di Venezia, , premettendo: Parte_1
- di essere discendente del SN , cittadino italiano Persona_2
nato in [...] ed emigrato in Brasile a fine Ottocento, il quale non provvedeva a richiedere o ad ottenere la cittadinanza brasiliana, mantenendo quindi esclusivamente quella originaria,
- che il bisnonno , nato dall'unione di Persona_1 Persona_2
con e sempre vissuto in Brasile, non aveva d'altronde mai Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana trasmessagli dai suoi genitori,
- che anche il nonno ed il padre non Controparte_2 Controparte_3
avevano, a loro volta, mai rinunciato alla predetta cittadinanza italiana, pur avendo sempre vissuto in Brasile, sicché la stessa si era trasmessa anche ad ella, nella sua veste di loro discendente,
- che, una volta immigrata in Italia nel 2017, aveva peraltro dovuto riscontrare il rifiuto da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile comunale di San Fior, comunicato con provvedimento dell'11.2.20, a rilasciarle il certificato di possesso della cittadinanza italiana, motivato dal fatto:
o che, quanto al bisnonno , trattavasi di filiazione naturale, poiché al Per_1
momento della nascita i genitori non erano ancora sposati,
o che non risultava dimesso in atti il certificato di nascita del medesimo,
o che il certificato di battesimo dello stesso non poteva essere tenuto in considerazione, sia poiché al momento della nascita risultavano già istituiti in Brasile i Registri di Nascita, sia giacché in quella nazione gli atti ecclesiastici non sono riconosciuti,
- che, peraltro, a mente dell'art. 2 della legge n. 91/1992 il riconoscimento o la pagina 4 di 16 dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza,
- che, nella fattispecie, i suoi trisavoli avevano formalmente riconosciuto il figlio,
, nell'atto di matrimonio celebrato nel 1896, sei mesi dopo la nascita del Per_4
bimbo, ha convenuto in giudizio il chiedendo venisse dichiarato che ella Controparte_1
era cittadina italiana fin dalla nascita e che conseguentemente si ordinasse alla controparte di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Costituitosi in giudizio il convenuto, il quale si opponeva all'accoglimento CP_1
del ricorso facendo proprie le valutazioni già effettuate dall'Ufficiale dello Stato Civile, la causa era quindi decisa mediante l'emissione di ordinanza ex art. 702 bis cpc in data
25.6.20, in forza della quale il Tribunale:
- osservato che, in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della legge n. 555/1912 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana, la prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione da padre cittadino italiano, acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna e, dal
1948, anche materna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita, versando quindi in condizione di bipolidia,
- rilevato, peraltro, che il riconoscimento del possesso dello status civitatis
all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni e al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze, espressamente previste dalla circolare K28 dell'8.4.91 del Ministero
pagina 5 di 16 dell'Interno,
- riscontrata l'impossibilità di verificare la continuità della discendenza da
[...]
mancando un riconoscimento di paternità del figlio di questi, Persona_5
, nato fuori del matrimonio, da parte dei suoi genitori, che fosse valido ai Per_1
sensi della normativa italiana allora vigente, rigettava il ricorso ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso il menzionato provvedimento ha proposto gravame l'originaria ricorrente formulando tre motivi di appello volti rispettivamente:
- a contestare che la legge n. 91/1992 o il suo regolamento di attuazione, il D.P.R. n.
572/1993 prevedessero alcun requisito documentale per l'accertamento della cittadinanza a favore del figlio del cittadino,
- a ribadire:
o che a mente delle disposizioni degli artt. 181 e 197 dell'allora vigente codice civile italiano risultava incontrovertibilmente provato in atti che i trisavoli avessero entrambi ritualmente riconosciuto e legittimato il figlio Per_1
nell'atto di matrimonio, da ritenersi, per definizione, atto pubblico autentico redatto dall'ufficiale dello Stato Civile e quindi, per espressa previsione codicistica, idoneo a contenere un riconoscimento legittimante del figlio,
o che, d'altronde, era sempre stato in possesso dello status di figlio Per_1
legittimo, siccome dichiarato dallo Stato Civile brasiliano sia nell'atto del suo matrimonio che nel suo certificato di morte,
- a censurare, conseguentemente, l'affermazione secondo cui nemmeno per la legge brasiliana vi erano gli estremi di un tale riconoscimento,
e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado.
pagina 6 di 16 Il , costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione orale del giudizio la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2939/2021, pubblicata in data 23.11.21, in forza della quale la Corte territoriale:
- ritenuto insufficiente che nel certificato di matrimonio brasiliano del 1896 venisse indicato che i contraenti e avevano Persona_2 Parte_2
dichiarato di aver avuto un bambino battezzato con il nome di , dal momento Per_1
che ai sensi dell'art. 1603 del codice civile brasiliano, applicabile nella specie essendo la ricorrente cittadina di tale paese, la filiazione è unicamente provata dal certificato di nascita registrato nel registro civile,
- opinato, quindi, che del tutto coerentemente la circolare del Controparte_1
che regola il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di origini italiane, richiede fra gli altri documenti, gli atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano emigrato all'estero, ha rigettato il gravame, ponendo le spese di lite a carico della . Pt_1
3. Il giudizio avanti la Corte di cassazione
Ritenendo ingiusta ed erronea la predetta pronuncia, ha presentato Parte_1
allora ricorso in sede di legittimità censurando:
- con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge brasiliana, essendo invece applicabile la legge italiana ai sensi degli art. 33 e ss. della legge n. 218/1995, dal momento che il rapporto controverso non riguarda la ricorrente cittadina brasiliana, bensì quello tra i coniugi e il figlio , Persona_6 Per_1
- con il secondo motivo, la nullità della sentenza per omessa e/o apparente pagina 7 di 16 motivazione del capo in cui si afferma che, ai fini dell'attribuzione dello status di figlio legittimo del bisnonno , mancherebbe o non sarebbe Persona_1
sufficiente il riconoscimento successivo alla nascita, effettuato dai genitori nell'atto di matrimonio,
- con il terzo motivo, l'erroneità dell'affermazione secondo la quale, per i figli nati fuori del matrimonio, la filiazione non può essere provata con il riconoscimento successivo contenuto nell'atto di matrimonio, ma solo con l'atto di nascita trascritto nei registri dello stato civile.
Il , viceversa, non ha svolto difese ma si è limitato a depositare un mero atto di CP_1
costituzione, al fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.
Fissata quest'ultima, la controversia è stata definita con l'emissione della sentenza n.
14194/2024, pubblicata in data 22.5.24, in forza della quale la Suprema Corte:
- richiamato un recente precedente delle Sezioni Unite, le quali avevano affermato che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555/1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme in questione, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, che si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, presenta natura permanente ed imprescrittibile, essendo giustiziabile in ogni tempo sulla base della semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano,
- opinato, pertanto, in tale prospettiva, che l'art. 11, n. 2), del codice civile del 1865,
nella parte in cui stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, intendesse sottintendere, per gli effetti pagina 8 di 16 relativi alla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che fosse accertato il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non bastando l'aver stabilito all'estero la propria residenza, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento,
- ritenuta, di conseguenza, la fondatezza del primo motivo di ricorso giacché, ai sensi degli artt. 33 e 35 della legge n. 218/1995, dovendosi applicare, ai fini dell'accertamento dello status di figlio, la legge nazionale di quest'ultimo o, se più favorevole, quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita, nel caso di specie andava applicata la legge italiana, connotata da uno specifico favor per il riconoscimento della filiazione,
- affermata, inoltre, la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, trattati congiuntamente, poiché:
o l'art. 236 cc dispone, al primo comma, che la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e, al secondo comma, che, in mancanza di questo titolo, basta comunque il possesso continuo dello stato di figlio,
o l'art. 237 cc, a sua volta, prevede che il possesso di stato può risultare da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere,
o nel caso di specie sussiste un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, siccome documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio di e Persona_2 Controparte_4
pagina 9 di 16 circa la nascita del figlio e, successivamente, nei certificati di Per_1
matrimonio e di morte di quest'ultimo, ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando il fascicolo a questa
Corte in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Il giudizio di rinvio
A fronte di tale pronuncia ha riassunto la causa avanti a questo Parte_1
ufficio chiedendo che, fatta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione e sopra richiamati, venissero accolte le sue richieste dichiarandosi che ella è cittadina italiana fin dalla nascita, con ogni conseguente e correlata statuizione in diritto.
Rimasto contumace il e procedutosi alla trattazione cartolare del Controparte_1
giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 29 ottobre 2025.
5. I motivi della decisione
Le domande esperite dall'attrice in riassunzione sono fondate e meritano quindi accoglimento.
5.1 Ricordato infatti, preliminarmente:
- che il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e che l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, conseguendone che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza pagina 10 di 16 rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. 24.6.25 n. 16915),
- che la sentenza di primo grado non esplica ormai più alcun effetto giuridico, stante l'effetto sostitutivo della pronuncia d'appello, la quale:
o pur ove si sia limitata a confermare integralmente o riformare solo parzialmente la decisione di primo grado, si pone quale unico titolo esecutivo idoneo a sorreggere una esecuzione da intraprendersi ex novo, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 13.11.18 n. 29021),
o quand'anche poi sia stata a sua volta cassata con rinvio, non comporta una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado (Cass.
8.7.13 n. 16934), va invero osservato quanto segue.
5.2 La Suprema Corte, nel decidere il giudizio instaurato avanti a sé ha, innanzi tutto, chiaramente affermato che – vertendo la risoluzione delle questioni poste dalla domanda svolta dall'attrice originaria sull'accertamento della sua discendenza da un cittadino italiano e, quindi, anche sulla verifica dell'esistenza di un rapporto di filiazione tra il trisavolo della ricorrente , cittadino italiano emigrato in Persona_2
Brasile, e il bisnonno della ricorrente medesima, – ai fini delle relative Persona_1
valutazioni era necessario fare applicazione, giusta il disposto degli artt. 33 e 35 della pagina 11 di 16 legge n. 218/1995, dettati in tema di accertamento dello status di figlio, della legge nazionale di quest'ultimo o, se più favorevole, di quella dello stato di cui uno dei genitori era cittadino al momento della nascita, e cioè, nel caso di specie, quella italiana,
in quanto connotata da uno spiccato favor per il riconoscimento della filiazione.
Sotto un secondo profilo, poi, i giudici di legittimità hanno precisato risultare erronea l'affermazione di questa Corte secondo cui la dichiarazione di riconoscimento contenuta nell'atto di matrimonio dei trisavoli sarebbe stata irrilevante ai fini della dimostrazione della ascendenza italiana della ricorrente, richiamando in proposito il tenore degli artt.
236 e 237 cc, dai quali si evince:
- per un verso, che la filiazione può essere provata non solo con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, ma anche mediante il possesso continuo dello stato di figlio,
- per altro verso, che quest'ultimo è rappresentato da quella serie di fatti che, nel loro complesso, valgono a dimostrare la relazione di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
Mentre, sotto un terzo ed ultimo profilo, la Corte ha anche precisato che nel caso di specie deve tenersi conto del fatto che in atti sussiste un riconoscimento della filiazione di , non seguito dalla registrazione della nascita, documentato dall'Ufficiale di Per_1
stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio concluso tra e Persona_2
Controparte_4
Ciò posto:
- una volta osservato come non sia dubbio nella fattispecie, il ricorrere del reciproco rapporto di filiazione tra i vari discendenti di , ad esclusione Parte_1
della contestata posizione del bisnonno , dal momento che di ciò dava atto lo Per_1
stesso Ufficiale dello Stato Civile e che nemmeno il , nel Controparte_1
pagina 12 di 16 costituirsi, sollevava questioni in proposito,
- ed altresì notato che, riguardo all'unica posizione controversa di cui sopra, sussistono peraltro elementi probatori ben idonei a dimostrare il possesso continuo in capo a dello stato di figlio legittimo di Persona_1 Persona_2
e deponendo in tal senso:
[...] Controparte_4
o sia l'atto di matrimonio celebrato tra i medesimi il 18.2.1896 in Brasile, nel cui ambito è riportato: “I contraenti hanno dichiarato che avevano già contratto matrimonio sotto rito religioso della chiesa, e che non avevano ancora contratto matrimonio alla presenza dell'autorità civile, dovuto a motivi al di fuori della loro volontà e che dalla loro unione il giorno 6 agosto dello scorso anno (6/8/1895) hanno avuto un bambino che è stato battezzato con il nome di ” (doc. 5 del I^ grado), Per_1
o sia il certificato del matrimonio di , contratto in data Persona_1
17.8.1925, e quello della sua morte avvenuta l'11.11.1985, nell'ambito dei quali lo stesso veniva indicato dall'Ufficiale dello Stato Civile brasiliano quale figlio legittimo di e Persona_2 Parte_2
(doc. 10 e 11 del I^ grado), sussistono giuste e sufficienti ragioni per dare accoglimento alle domande svolte dall'originaria ricorrente, risultando documentato il ricorrere dei presupposti di legge per ritenere perfezionato l'acquisto della cittadinanza italiana in capo alla medesima.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a pagina 13 di 16 ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa deve ritenersi di valore indeterminabile a complessità bassa,
- del fatto che nei vari giudizi la fase istruttoria non si è mai tenuta,
- della opportunità di liquidare al minimo i compensi dl giudizio di rinvio, dal momento che le questioni trattate sono del tutto identiche a quelle oggetto dei giudizi d'appello e di legittimità,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico del ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € Controparte_1
5.810,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 5.513,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.473,00 quanto al giudizio di rinvio sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 1.701,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.204,00
Fase decisionale I^ grado € 2.905,00
Totale € 5.810,00
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
pagina 14 di 16 Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Fase di studio Cassazione € 2.336,00
Fase introduttiva Cassazione € 1.969,00
Fase decisionale Cassazione € 1.208,00
Totale € 5.513,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 1.029,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 709,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 1.735,00
Totale € 3.473,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara che è cittadina italiana fin dalla nascita;
Parte_1
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore della controparte le spese Controparte_1
processuali che liquida in € 5.810,00 quanto al giudizio di primo grado, in €
6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 5.513,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.473,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese pagina 15 di 16 generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, ove dovuti, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Giovanni Cecilian e Alessandro Bortoluzzi,
dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16