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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ED ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2381 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARITÀ FRANCESCO, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. DE MARCO VINCENZO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compartecipazione oneri finanziari l.
n. 56/1987.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato, il
[...]
ha invocato in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
per sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 647/2022 notificato in data CP_1
9.8.2022) basato sugli insoluti a titolo di partecipazione al canone di locazione per i locali della
Sezione Circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
In particolare, l'opponente ha dedotto che:
1 - il d.i. opposto è nullo per mancanza di prova scritta, “ed infatti, non solo non è dato
riscontrare alcuna convenzione tra il Comune di ed il Comune di Parte_1 CP_1
circa la ripartizione dei canoni di locazione della sede sita con l'eventuale indicazione CP_1
della quota dovuta, ma altresì non sono stati depositati né il contratto di locazione né tantomeno i libri
o registri della pubblica amministrazione”;
- il credito azionato è inesistente, infatti, si fonda su “una sorta di automatismo alla
corresponsione degli oneri di locazione (…) tuttavia un tale onere non può gravare in capo ad un ente
locale automaticamente ma risulta necessaria una convenzione tra i comuni. (…) Difatti, il comma 1
dell'art. 3 1. 56/1987 dopo aver posto a carico del presso cui vi è la sede l'onere di fornire i Pt_1
locali, specifica, nella seconda parte, che "I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito
territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota
partecipazione all'onere finanziario di sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti
dagli stessi comuni";
- per gli accordi di cui sopra si osservano le disposizioni di cui all'art. 11 co. II e III della l.
241/1990 che ne impongono la forma scritta a pena di nullità;
- in subordine, va accolta l'eccezione di compensazione avente ad oggetto i crediti derivanti dai costi di mantenimento della sezione di recapito dell'ufficio di collocamento con sede (distaccata) in all'interno della circoscrizione di di Parte_1 CP_1
cui usufruiscono gli abitanti invece di recarsi alla sezione circoscrizionale;
- in ogni caso, il credito è prescritto per i canoni antecedenti il settembre 2013 dato che il primo atto interruttivo è del 6.9.2018.
Con vittoria di spese e compensi.
Tempestivamente costituito, il comune di ha chiesto la conferma del CP_1
provvedimento opposto, premettendo che - trattandosi di materia locatizia - l'opposizione andava introdotta con ricorso ed era necessario assolvere la condizione di procedibilità della mediazione.
Nel merito, circa la prova scritta del credito ha allegato 1) la lettera del 2 marzo 1998, prot.
n. 2880, al comune di di trasmissione degli estremi del contratto di Parte_1
locazione; 2) varie lettere di messa in mora del credito reclamato e di quantificazione del canone in rapporto agli aggiornamenti periodici;
3) l'esecuzione spontanea del contratto di
2 locazione richiamato, costituita dagli ultimi ordinativi di incasso dei pagamenti del canone locativo effettuati dal comune di er gli anni 2001 – 2004. Inoltre “essendo Parte_1
le obbligazioni derivanti dalla locazione in parola disciplinate dal diritto civile, la quota a carico del
comune di non va pagata a seguito di fatture e, pertanto, i libri contabili del Parte_1
non ne hanno traccia e non vi è alcun obbligo del deposito”. Pt_1
Ha quindi affermato che la legge 241/1990 non è applicabile al caso di specie, perché le obbligazioni azionate non sorgono da un procedimento amministrativo bensì iure privatorum.
È necessario, infatti, distinguere tra le obbligazioni che sorgono in capo al comune sede della circoscrizione, che sono ope legis, e le obbligazioni pro quota a carico dei comuni compresi nell'ambito territoriale, disciplinate dal diritto privato e in particolare dal criterio condiviso della proporzionalità del debito in relazione alla popolazione.
Circa l'eccezione di compensazione ha aggiunto che “è falso che ci sia una sezione di recapito
nella sezione circoscrizionale n. 4, che andava costituita con decreto assessoriale. Qua si attaglierebbe
tutto il discorrere di controparte sulla forma scritta ad substantiam (pagg. 10-17 dell'atto introduttivo
di controparte). Non vi è prova o documenti che attestino quanto falsamente sostenuto. Del resto, per
come si narra, sarebbe un credito non certo, liquido ed esigibile, o di pronta liquidazione, dunque,
escluso, di per sé, dalla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.”
Circa l'eccezione di prescrizione ha depositato gli atti interruttivi.
Il Comune di ha inoltre chiesto che venissero accordati tutti i canoni non CP_1
pagati fino alla pronuncia della sentenza.
Con ordinanza del 10.5.2025, che si intende qui interamente richiamata, il Giudice ha ritenuto che la controversia non debba seguire il rito locatizio - non avendo ad oggetto né
l'efficacia né la validità di un contratto di locazione - con conseguente procedibilità senza necessità di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione in data 17.7.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto l'opposizione è da accogliere soltanto parzialmente per le ragioni che appresso si diranno.
3 Preliminarmente, deve osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio - sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (così, Cass. Civ. 77/69 e
18453/07).
Tale deve essere l'ambito dell'analisi e valutazione del decidente e non invece la verifica delle condizioni di ammissibilità per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Il giudice, cioè,
qualora il credito risulti fondato, dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Tanto chiarito per ciò che concerne la disattesa eccezione di nullità del d.i. opposto e venendo al merito, in primo luogo, appare opportuno premettere che la legge n. 56 del 1987
(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e la legge regionale n. 36 del 1990 hanno previsto l'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura.
In particolare, secondo quanto delineato dalle suddette fonti, l'Assessore regionale per il lavoro provvede all'istituzione previa individuazione dei relativi ambiti territoriali (art. 2 l.r.
cit.) e “i comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate
sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi”; per ciò che riguarda specificamente l'oggetto del presente giudizio, “i predetti comuni ricevono dai
comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle
sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri
di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni” (art.
3. L. 56/1987).
Conformemente, per ciò che riguarda il caso di specie, con decreto assessoriale del
23.3.1993 è stata istituita la sezione circ. n. 4 con sede in - comprendente i comuni CP_1
4 di Cammarata, San IA TA e - (cfr. G.U. in atti) e quest'ultimo Parte_1
Comune ha provveduto a stipulare il contratto di affitto per i locali adibiti a tale scopo (cfr.
contratto pubblico in atti). Alcun documento, tuttavia, risulta agli atti relativamente agli accordi per la partecipazione dei comuni compresi della partecipazione all'onere finanziario così sostenuto, cui rimanda l'ultimo periodo della disposizione citata.
Ebbene, si ritiene che l'obbligazione di concorrere alle spese sostenute per i locali adibiti a sede degli uffici delle sezioni circoscrizionali (an della prestazione) nasca direttamente per effetto del disposto normativo. Ciò che invece viene demandato a (eventuali) convenzioni negoziali tra i Comuni interessati sono meramente i parametri di ripartizione (quantum), anche al fine di evitare l'insorgere di controversie. Con la conseguenza che dalla mancata stipula di tali accordi non può certamente derivare il venir meno dell'obbligo di compartecipazione,
considerato altresì che il criterio dell'incidenza percentuale della popolazione residente in ciascuno dei Comuni beneficiari dei servizi appare conforme alla proporzionalità richiesta dalla norma e che il Comune opponente non ha specificamente contestato le ragioni per le quali tale parametro sarebbe iniquo, né ha individuato alternative asseritamente maggiormente idonee
(in termini, diverse recenti pronunce di merito, tra cui Tribunale Patti n. 1757/2022, Tribunale
di Catanzaro n. 1843/2025 e n. 2287/2025).
A ciò si aggiunga che risulta agli atti che il criterio oggi invocato è stato certamente almeno comunicato al (cfr. nota del 2.3.1998 in cui si individua Parte_1 Parte_1
l'importo “in base alla popolazione”) e non risulta essere stato contestato;
viceversa, l'opponente vi ha sostanzialmente aderito pagando fino al 2004 gli importi richiesti secondo tale criterio.
La prima manifestazione della volontà di non adempiere riversata in atti, infatti, è del 2015
(nota prot. 2501 del 19.2.2015) e non attiene al criterio di calcolo. Invero, a ben vedere,
muovendo così a quella che è stata definita “eccezione di compensazione”, ciò che viene effettivamente rilevato dal debitore è che, per gli anni per i quali oggi si chiede il contributo di compartecipazione, i propri abitanti non hanno usufruito del servizio fornito dalla sezione circoscrizionale per aver utilizzato la sezione di recapito dell'ufficio di collocamento con sede
(distaccata) in Parte_1
Risulta agli atti, infatti, che il ha contestato Parte_1
l'individuazione del Comune di quale sede della sezione circondariale n. 4 con CP_1
5 il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia del 6.4.1994, cui ha fatto seguito il decreto di accoglimento n.17 del 3.2.2007. Immediatamente dopo tale pronuncia, in data
6.2.2007, il Comune opponente ha istituito una Sezione a Recapito (Ufficio di Collocamento).
Eppure, in data 22.11.2013, il TAR ha annullato il decreto del Presidente della Regione
Sicilia, con effetto pacificamente ex tunc. Pertanto, da un lato nessun dubbio che la sezione circoscrizionale sia stata validamente costituita a in virtù di un decreto CP_1
assessoriale legittimo ed efficace, mentre l'apertura di una sezione di recapito in Parte_1
on appare trovare riscontro in alcuna fonte legislativa.
[...]
Conseguentemente, non si configura alcun credito derivante dalla compartecipazione alle spese della sezione di recapito da portare a compensazione né è possibile asserire che l'opponente abbia legittimamente fatto fronte alle esigenze di gestione dell'impiego e collocamento tramite una sezione distaccata.
Venendo all'importo oggetto della pretesa, è pacifico che “nell'opposizione a decreto
ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di
specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al
fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda
che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia
dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (Cass. Civ. sez. III n. 7592/2024).
Conseguentemente la presente pronuncia avrà ad oggetto i canoni dal 2005 sino al primo trimestre del 2023, ossia fino alla data di deposito della comparsa di costituzione, oltre interessi legali.
Non è possibile invece ampliare l'oggetto del decisum anche agli oneri di compartecipazione maturati fino all'emissione della sentenza, in quanto la pretesa va cristallizzata (e quantificata) alla data di presentazione della domanda.
Ciò chiarito, va accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente; invero, pur avendo quest'ultimo espressamente contestato di aver ricevuto le lettere allegate dal creditore fino alla nota del 6.9.2018, il nulla ha provato (né ha formulato Controparte_1
istanze istruttorie in tal senso) circa l'effettiva consegna delle stesse. Con la precisazione che a tal fine era altresì necessario depositare il file in formato eml della pec del 6.2.2015.
6 In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, si ritiene vi siano giuste ragioni per compensare per 1/3 le spese di lite tra le parti;
i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa e dell'attività in concreto svolta, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 647/2022 del Tribunale di Agrigento notificato in data 9.8.2022;
condanna il a pagare al per le Parte_1 Controparte_1
ragioni di cui in parte motiva, € 45.819,58 oltre interessi legali fino al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese di lite;
condanna il a pagare i restanti 2/3 delle spese di lite per Parte_1
complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute e come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Vincenzo De Marco dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, in data 7 dicembre 2025
il Giudice
ED ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ED ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2381 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARITÀ FRANCESCO, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. DE MARCO VINCENZO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compartecipazione oneri finanziari l.
n. 56/1987.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato, il
[...]
ha invocato in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
per sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 647/2022 notificato in data CP_1
9.8.2022) basato sugli insoluti a titolo di partecipazione al canone di locazione per i locali della
Sezione Circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
In particolare, l'opponente ha dedotto che:
1 - il d.i. opposto è nullo per mancanza di prova scritta, “ed infatti, non solo non è dato
riscontrare alcuna convenzione tra il Comune di ed il Comune di Parte_1 CP_1
circa la ripartizione dei canoni di locazione della sede sita con l'eventuale indicazione CP_1
della quota dovuta, ma altresì non sono stati depositati né il contratto di locazione né tantomeno i libri
o registri della pubblica amministrazione”;
- il credito azionato è inesistente, infatti, si fonda su “una sorta di automatismo alla
corresponsione degli oneri di locazione (…) tuttavia un tale onere non può gravare in capo ad un ente
locale automaticamente ma risulta necessaria una convenzione tra i comuni. (…) Difatti, il comma 1
dell'art. 3 1. 56/1987 dopo aver posto a carico del presso cui vi è la sede l'onere di fornire i Pt_1
locali, specifica, nella seconda parte, che "I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito
territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota
partecipazione all'onere finanziario di sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti
dagli stessi comuni";
- per gli accordi di cui sopra si osservano le disposizioni di cui all'art. 11 co. II e III della l.
241/1990 che ne impongono la forma scritta a pena di nullità;
- in subordine, va accolta l'eccezione di compensazione avente ad oggetto i crediti derivanti dai costi di mantenimento della sezione di recapito dell'ufficio di collocamento con sede (distaccata) in all'interno della circoscrizione di di Parte_1 CP_1
cui usufruiscono gli abitanti invece di recarsi alla sezione circoscrizionale;
- in ogni caso, il credito è prescritto per i canoni antecedenti il settembre 2013 dato che il primo atto interruttivo è del 6.9.2018.
Con vittoria di spese e compensi.
Tempestivamente costituito, il comune di ha chiesto la conferma del CP_1
provvedimento opposto, premettendo che - trattandosi di materia locatizia - l'opposizione andava introdotta con ricorso ed era necessario assolvere la condizione di procedibilità della mediazione.
Nel merito, circa la prova scritta del credito ha allegato 1) la lettera del 2 marzo 1998, prot.
n. 2880, al comune di di trasmissione degli estremi del contratto di Parte_1
locazione; 2) varie lettere di messa in mora del credito reclamato e di quantificazione del canone in rapporto agli aggiornamenti periodici;
3) l'esecuzione spontanea del contratto di
2 locazione richiamato, costituita dagli ultimi ordinativi di incasso dei pagamenti del canone locativo effettuati dal comune di er gli anni 2001 – 2004. Inoltre “essendo Parte_1
le obbligazioni derivanti dalla locazione in parola disciplinate dal diritto civile, la quota a carico del
comune di non va pagata a seguito di fatture e, pertanto, i libri contabili del Parte_1
non ne hanno traccia e non vi è alcun obbligo del deposito”. Pt_1
Ha quindi affermato che la legge 241/1990 non è applicabile al caso di specie, perché le obbligazioni azionate non sorgono da un procedimento amministrativo bensì iure privatorum.
È necessario, infatti, distinguere tra le obbligazioni che sorgono in capo al comune sede della circoscrizione, che sono ope legis, e le obbligazioni pro quota a carico dei comuni compresi nell'ambito territoriale, disciplinate dal diritto privato e in particolare dal criterio condiviso della proporzionalità del debito in relazione alla popolazione.
Circa l'eccezione di compensazione ha aggiunto che “è falso che ci sia una sezione di recapito
nella sezione circoscrizionale n. 4, che andava costituita con decreto assessoriale. Qua si attaglierebbe
tutto il discorrere di controparte sulla forma scritta ad substantiam (pagg. 10-17 dell'atto introduttivo
di controparte). Non vi è prova o documenti che attestino quanto falsamente sostenuto. Del resto, per
come si narra, sarebbe un credito non certo, liquido ed esigibile, o di pronta liquidazione, dunque,
escluso, di per sé, dalla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.”
Circa l'eccezione di prescrizione ha depositato gli atti interruttivi.
Il Comune di ha inoltre chiesto che venissero accordati tutti i canoni non CP_1
pagati fino alla pronuncia della sentenza.
Con ordinanza del 10.5.2025, che si intende qui interamente richiamata, il Giudice ha ritenuto che la controversia non debba seguire il rito locatizio - non avendo ad oggetto né
l'efficacia né la validità di un contratto di locazione - con conseguente procedibilità senza necessità di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione in data 17.7.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto l'opposizione è da accogliere soltanto parzialmente per le ragioni che appresso si diranno.
3 Preliminarmente, deve osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio - sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (così, Cass. Civ. 77/69 e
18453/07).
Tale deve essere l'ambito dell'analisi e valutazione del decidente e non invece la verifica delle condizioni di ammissibilità per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Il giudice, cioè,
qualora il credito risulti fondato, dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Tanto chiarito per ciò che concerne la disattesa eccezione di nullità del d.i. opposto e venendo al merito, in primo luogo, appare opportuno premettere che la legge n. 56 del 1987
(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e la legge regionale n. 36 del 1990 hanno previsto l'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura.
In particolare, secondo quanto delineato dalle suddette fonti, l'Assessore regionale per il lavoro provvede all'istituzione previa individuazione dei relativi ambiti territoriali (art. 2 l.r.
cit.) e “i comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate
sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi”; per ciò che riguarda specificamente l'oggetto del presente giudizio, “i predetti comuni ricevono dai
comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle
sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri
di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni” (art.
3. L. 56/1987).
Conformemente, per ciò che riguarda il caso di specie, con decreto assessoriale del
23.3.1993 è stata istituita la sezione circ. n. 4 con sede in - comprendente i comuni CP_1
4 di Cammarata, San IA TA e - (cfr. G.U. in atti) e quest'ultimo Parte_1
Comune ha provveduto a stipulare il contratto di affitto per i locali adibiti a tale scopo (cfr.
contratto pubblico in atti). Alcun documento, tuttavia, risulta agli atti relativamente agli accordi per la partecipazione dei comuni compresi della partecipazione all'onere finanziario così sostenuto, cui rimanda l'ultimo periodo della disposizione citata.
Ebbene, si ritiene che l'obbligazione di concorrere alle spese sostenute per i locali adibiti a sede degli uffici delle sezioni circoscrizionali (an della prestazione) nasca direttamente per effetto del disposto normativo. Ciò che invece viene demandato a (eventuali) convenzioni negoziali tra i Comuni interessati sono meramente i parametri di ripartizione (quantum), anche al fine di evitare l'insorgere di controversie. Con la conseguenza che dalla mancata stipula di tali accordi non può certamente derivare il venir meno dell'obbligo di compartecipazione,
considerato altresì che il criterio dell'incidenza percentuale della popolazione residente in ciascuno dei Comuni beneficiari dei servizi appare conforme alla proporzionalità richiesta dalla norma e che il Comune opponente non ha specificamente contestato le ragioni per le quali tale parametro sarebbe iniquo, né ha individuato alternative asseritamente maggiormente idonee
(in termini, diverse recenti pronunce di merito, tra cui Tribunale Patti n. 1757/2022, Tribunale
di Catanzaro n. 1843/2025 e n. 2287/2025).
A ciò si aggiunga che risulta agli atti che il criterio oggi invocato è stato certamente almeno comunicato al (cfr. nota del 2.3.1998 in cui si individua Parte_1 Parte_1
l'importo “in base alla popolazione”) e non risulta essere stato contestato;
viceversa, l'opponente vi ha sostanzialmente aderito pagando fino al 2004 gli importi richiesti secondo tale criterio.
La prima manifestazione della volontà di non adempiere riversata in atti, infatti, è del 2015
(nota prot. 2501 del 19.2.2015) e non attiene al criterio di calcolo. Invero, a ben vedere,
muovendo così a quella che è stata definita “eccezione di compensazione”, ciò che viene effettivamente rilevato dal debitore è che, per gli anni per i quali oggi si chiede il contributo di compartecipazione, i propri abitanti non hanno usufruito del servizio fornito dalla sezione circoscrizionale per aver utilizzato la sezione di recapito dell'ufficio di collocamento con sede
(distaccata) in Parte_1
Risulta agli atti, infatti, che il ha contestato Parte_1
l'individuazione del Comune di quale sede della sezione circondariale n. 4 con CP_1
5 il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia del 6.4.1994, cui ha fatto seguito il decreto di accoglimento n.17 del 3.2.2007. Immediatamente dopo tale pronuncia, in data
6.2.2007, il Comune opponente ha istituito una Sezione a Recapito (Ufficio di Collocamento).
Eppure, in data 22.11.2013, il TAR ha annullato il decreto del Presidente della Regione
Sicilia, con effetto pacificamente ex tunc. Pertanto, da un lato nessun dubbio che la sezione circoscrizionale sia stata validamente costituita a in virtù di un decreto CP_1
assessoriale legittimo ed efficace, mentre l'apertura di una sezione di recapito in Parte_1
on appare trovare riscontro in alcuna fonte legislativa.
[...]
Conseguentemente, non si configura alcun credito derivante dalla compartecipazione alle spese della sezione di recapito da portare a compensazione né è possibile asserire che l'opponente abbia legittimamente fatto fronte alle esigenze di gestione dell'impiego e collocamento tramite una sezione distaccata.
Venendo all'importo oggetto della pretesa, è pacifico che “nell'opposizione a decreto
ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di
specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al
fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda
che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia
dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (Cass. Civ. sez. III n. 7592/2024).
Conseguentemente la presente pronuncia avrà ad oggetto i canoni dal 2005 sino al primo trimestre del 2023, ossia fino alla data di deposito della comparsa di costituzione, oltre interessi legali.
Non è possibile invece ampliare l'oggetto del decisum anche agli oneri di compartecipazione maturati fino all'emissione della sentenza, in quanto la pretesa va cristallizzata (e quantificata) alla data di presentazione della domanda.
Ciò chiarito, va accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente; invero, pur avendo quest'ultimo espressamente contestato di aver ricevuto le lettere allegate dal creditore fino alla nota del 6.9.2018, il nulla ha provato (né ha formulato Controparte_1
istanze istruttorie in tal senso) circa l'effettiva consegna delle stesse. Con la precisazione che a tal fine era altresì necessario depositare il file in formato eml della pec del 6.2.2015.
6 In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, si ritiene vi siano giuste ragioni per compensare per 1/3 le spese di lite tra le parti;
i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa e dell'attività in concreto svolta, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 647/2022 del Tribunale di Agrigento notificato in data 9.8.2022;
condanna il a pagare al per le Parte_1 Controparte_1
ragioni di cui in parte motiva, € 45.819,58 oltre interessi legali fino al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese di lite;
condanna il a pagare i restanti 2/3 delle spese di lite per Parte_1
complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute e come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Vincenzo De Marco dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, in data 7 dicembre 2025
il Giudice
ED ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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